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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/03/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., del 12.3.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 558/2024
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo, Francesco e Parte_1
Stabilito Roberta Riccardi, con i quali elett.te domicilia come in atti
Ricorrente
E
Controparte_1
[...]
[...] difeso dagli Avv.ti Francesco Goglia, Veronica Perrone e Pasquale Galassi,
elett.te domiciliato come in atti
Resistente
E
, in persona del suo legale rappresentante p.t., difeso dall'avv.
CP_2
Gianfranco Pepe, elett.te domiciliato in Nola, Via Variante 7/bis
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 25.1.2024, la parte ricorrente ha dedotto di aver prestato la propria attività lavorativa presso il dal 27.03.2000 al Controparte_1
11.9.2020, data in cui è stata collocata in quiescenza per inabilità.
Dopo la cessazione dell'indicato rapporto di lavoro il C.U.B. ha trasmesso CP_ all' il modello TFR1, quale prospetto di liquidazione del trattamento di fine rapporto propedeutico all'erogazione della prestazione. CP_ Tuttavia, l alla data di iscrizione del ricorso non ha corrisposto il TFR per inadempimento contributivo dell'ente datoriale.
Tutto ciò premesso ha adito il Tribunale di Nola per vedersi accogliere le seguenti conclusioni: «1) Voglia l'Adito Giudicante accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la quota di TFS/TFR con decorrenza dal
27.03.2000 fino alla data di risoluzione del rapporto di lavoro avvenuta il
05.07.2019, e/o dalla diversa data ritenuta di giustizia, in ragione della quantità
e qualità della prestazione offerta e, comunque, per i titoli e le causali di fatto e di diritto indicate attraverso il presente ricorso;
2) accertare e dichiarare
1 l'avvenuta omissione contributiva previdenziale perpetrata dal
[...]
con tutte le conseguenze di legge;
Controparte_1
3) condannare l in persona del Controparte_3 rappresentante legale pro tempore (C. F. ) al pagamento in favore P.IVA_1 della sig.ra della suddetta quota, pari ad € 38.646,20 per le Parte_1 causali analiticamente indicate negli allegati conteggi, parte integrante del presente ricorso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali o a quella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia;
4) condannare i resistenti, in persona del legale rapp.te pro tempore alle spese del presente procedimento in favore dei costituiti procuratori per anticipazione fattane».
Ritualmente istaurato il contraddittorio, si è costituito il C.U.B. ed ha eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione passiva, poiché soggetto legittimato al CP_ pagamento e liquidazione del TFR/TFS sarebbe l' , concludendo per l'estromissione dal giudizio. CP_ Si è costituito l ed ha eccepito preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
nel merito, ha rappresentato di aver proceduto in data 16.4.2024 al pagamento del tfr, per la somma di euro 29.858,36, comprensiva di interessi per ritardato versamento pari ad euro 1615,97, allegando documentazione comprovante quanto dedotto.
La parte ricorrente, con note scritte depositate il 10.3.2025, ha confermato l'anzidetta circostanza e ha concluso, pertanto, per la cessazione della materia del contendere e la conseguente condanna dell' al pagamento delle CP_3 spese di lite.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, provvede con sentenza e motivazione contestuale.
In primis va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale.
Secondo un orientamento interpretativo di legittimità assolutamente consolidato
(cfr. tra le altre Cass. Sez. un., n. 11329 del 30/05/2005) pur affermandosi, da un lato, la costante funzione previdenziale di tutte le attribuzioni patrimoniali collegate alla cessazione dal servizio e, dall'altro, la sostanza di retribuzione differita, - la natura giuridica previdenziale (o assistenziale) è determinata dal dato strutturale di un'obbligazione posta a carico, ad opera di disposizioni inderogabili di legge, non del datore di lavoro, ma di enti gestori, appunto, di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che sono finanziati mediante versamento di contributi (a carico dei soggetti del rapporto di lavoro). Ne consegue che tale obbligazione non è inerente al rapporto di lavoro, ma al distinto rapporto previdenziale di cui il primo rappresenta soltanto il presupposto e tale principio è confermato anche dalla giurisprudenza costituzionale
(sentenze n. 99 e 243 del 1993 e
2 n. 434 del 1997) che, pur valorizzando i profili funzionali, prevalenti, di retribuzione differita (identici a quelli caratterizzanti il trattamento di fine rapporto del settore privato), non ha certamente negato la struttura di prestazione previdenziale posta dalla legge a carico di un ente gestore di previdenza obbligatoria.
Ne consegue che la competenza territoriale delle relative cause si radica, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. civ., presso il giudice del lavoro del luogo di residenza dell'attore e non secondo i criteri stabiliti, per le cause di lavoro, dall'art. 413 cod. proc. civ. (Cass 6480/2015).
Va poi dichiarato il difetto di legittimazione passiva del C.U.B. CP_ Invero, l'istante ha chiesto la condanna dell' al pagamento del tfs nei CP_ confronti dell' .
Con orientamento consolidato la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che
"Il principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 2116
c.c., così come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 374 del
1997, trova applicazione, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola generale e può essere derogato solo in base a specifiche disposizioni di legge, le quali devono espressamente prevedere anche la eventuale limitazione dell'automatismo al solo caso in cui non sia prescritto il diritto dell'ente previdenziale alla percezione dei contributi". (Cass. nn. 18830 del 2004, 6340 del 2005, 23164 del 2007; n. 27427 del 01.12.2020;
n. 11431/2021). CP_ Pertanto, la tesi dell' (contenuta nel provvedimento di reiezione) secondo la quale, per contro, il principio in questione necessita di esplicita conferma quando, come nel caso di specie, la prestazione rinvenga la propria fonte in una disciplina peculiare, non merita pertanto condivisione.
In altri termini, nel caso che qui ne occupa, la mancata previsione nella legge
152/1968 di un meccanismo correttivo per il caso di omissione contributiva ad CP_ opera del datore di lavoro non comporta, come sostenuto dall' la inapplicabilità dell'art. 2116 cod. civ. poiché è la deroga al principio dell'automatismo a necessitare di espressa enunciazione. CP_ Ne discende, dunque, l'obbligo di pagamento in capo all' anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore. Parte Da qui la carenza di legittimazione del alla luce del petitum sostanziale.
Passando al merito, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del
3 giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.,
8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie,
è venuto meno l'oggetto del contendere, avendo l provveduto in via CP_2 amministrativa (con mandato nr. 9000102088 del 9.4.2024) al pagamento in favore della sig.ra dell'importo di euro 29.858,36, comprensivo di Pt_1 interessi per ritardato versamento pari ad euro 1615,97 (cfr. prospetto di liquidazione depositato dall'istituto previdenziale), così come confermato dalla stessa ricorrente con le note del 10.3.2025.
Quanto al regime delle spese di lite, esse seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate ex dm 55/14 e ss.mm. – scaglione compreso da € 26.001,00 e € 52.000,00 – esclusa la fase istruttoria ed applicando i parametri minimi in ragione della non complessità della causa;
tenuto conto del contegno CP_ processuale dell' , che ha consentito una celere e pacifica definizione del giudizio, le stesse sono altresì compensate nella misura della metà con CP_ condanna per la restante parte nei confronti dell' . Si addebita a quest'ultimo, infatti, il ritardo nel pagamento delle somme dovute in favore del ricorrente e liquidate solo successivamente all'iscrizione a ruolo del presente giudizio.
Le spese sono integralmente compensate nei confronti del C.U.B. attesa la peculiarità della vicenda processuale, originata dal mancato versamento dei contributi da parte del . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
4 b) condanna l al pagamento delle spese di lite, liquidate, già ridotte, in CP_2
€ 1.844,50, oltre spese generali, iva e cpa con attribuzione agli avv.ti
Vincenzo, Francesco e Roberta Riccardi dichiaratosi antistatari;
c) compensa le spese di lite nei confronti del CUB.
Nola, 12.3.2025
Il Giudice
Dott. Francesco Fucci
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