Articolo 449 della Legge 6 febbraio 1963, n. 546
Articolo 448Articolo 450
Versione
12 maggio 1963
Art. 449. I residui passivi alla chiusura dell'eserci-
zio finanziario 1946-47 sono stabiliti, come
dalla deliberazione della Corte dei conti,
nelle seguenti somme:
somme rimaste da pagare sulle spese accer-
tate per la competenza propria dell'esercizio
1946-47 (art. 444) ........................... L. 505.805.242.494,15 somme rimaste da pagare sui residui degli
esercizi precedenti (art. 447) ............... " 171.567.303.512,97
------------------ Residui passivi al 30 giugno 1947 ... L. 677.372.546.007,12
------------------
Entrata in vigore il 12 maggio 1963