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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 12/11/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
VERBALE DI UDIENZA DA REMOTO
Il giorno 12/11/2025 alle ore 9,57 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco IA, nella causa di lavoro/previdenza iscritta al n. 396/2025 promossa da c.f. Parte_1 C.F._1
(avv.ti Tommaso Giannini ed Elena Preite) contro c.f. Controparte_1 P.IVA_1
(funzionaria dott.ssa Anna Manfredi)
Sono collegati e dichiarano la loro identità:
l'avv. Tommaso Giannini;
la dott.ssa Daniela Tamburrino.
Le parti danno atto che nei luoghi da cui si collegano non sono presenti soggetti non legittimati e che non hanno in corso collegamenti con soggetti non legittimati.
Il giudice ricorda che è vietato registrare l'udienza, in tutto o in parte, in audio e/o in video.
L'avv. Giannini precisa la somma oggetto di domanda in € 901,10.
Le parti si riportano agli atti.
Le parti esonerano il giudice dal collegamento telematico per la lettura del provvedimento, danno atto che l'udienza si è svolta regolarmente e che vi hanno partecipato nel pieno rispetto del contraddittorio.
All'esito della camera di consiglio il giudice pronuncia sentenza, dando lettura ad aula vuota della motivazione e del dispositivo che seguono:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. Con ricorso depositato il 17.4.2025 assistente amministrativo Parte_1 in servizio presso una scuola sita nel circondario del Tribunale della Spezia, ha chiesto il riconoscimento integrale del preruolo e la valutazione ai fini giuridici
1 dell'anno 2013, assumendo le seguenti conclusioni: “1. Previa disapplicazione del decreto di ricostruzione carriera n. n 7692/2013 e del decreto di progressione carriera n 16067/2025 2. Accertare e dichiarare la violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro o per quelle motivazioni che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare ed il diritto di parte ricorrente di vedersi riconosciuta in maniera integrale l'anzianità di servizio maturata con i numerosi contratti a termine stipulati e precisamente un'anzianità preruolo dal
18.9.2001 al 31.8.2011 pari ad anni 9 mesi 3 e giorni 6; 3. Accertare e dichiarare, per i motivi indicati in narrativa o per quelle motivazioni che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare, il diritto di parte ricorrente al riconoscimento giuridico dell'anno
2013 (pari ad anni 1) disponendone l'utilità giuridica;
4. Per l'effetto condannare l'Amministrazione convenuta al riconoscimento integrale, ai fini giuridici, economici e di carriera, a favore del sig. dell'anzianità di servizio Parte_1 preruolo suindicata di Anni 9 mesi 3 e giorni 6 ed all'anzianità di servizio maturata per l'anno 2013 con riconoscimento di un'anzianità di servizio complessiva al
31.12.2024 di Anni 21 mesi 10 e giorni 4 con emissione di nuovo decreto di ricostruzione carriera giuridica ed economica e collocazione del ricorrente nella corretta posizione stipendiale allo stesso spettante per legge dall'immissione in ruolo del 1.9.2011 e conseguentemente condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate e maturandi dall'immissione in ruolo fino al 31.12.2024 pari ad € 8460,04 (comprensiva del rateo di 13.ma di € 650,77), derivanti dalla differenza stipendiale tra quanto percepito e quanto avrebbe percepito se fosse stato correttamente collocato nei gradoni stipendiali previsti dalla successione dei CCNL del comparto scuola in base all'effettiva anzianità di servizio maturata, il tutto oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo”.
Il resiste. CP_1
2. Per quanto riguarda il primo punto, si è affermato in giurisprudenza di legittimità: “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del
1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota
2 residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato” (Cass., 28.11.2019 n. 31150).
2.1. Risulta dallo stato matricolare che, al momento dell'immissione in ruolo
(1.9.2011), il ricorrente aveva maturato servizi preruolo effettivi per complessivi
9 anni, 3 mesi e 6 giorni.
Con la ricostruzione della carriera operata è stata invece attribuita al ricorrente un'anzianità di 7 anni, 6 mesi e 4 giorni.
2.2. Il ricorrente ha pertanto diritto al riconoscimento dell'intera anzianità maturata in quanto più favorevole.
2.3. Il ricorrente, pertanto, doveva essere collocato nelle fasce stipendiali in anticipo e ha diritto al pagamento delle conseguenti differenze retributive, nei limiti della prescrizione quinquennale.
3. Per quanto riguarda l'anno 2013, con sentenza 21.5.2025 n. 13618 la Corte di
Cassazione ha statuito (si cita dalla motivazione):
“La fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R.
n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla 'sterilizzazione' degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del 'blocco'. La diversità
3 della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area)
o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti (art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. È, quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità
'sterilizzate' e, quindi, ora al solo 2013. In tal senso si è anche espressa la Corte
Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce
4 stipendiali), disposizioni che 'non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco' (Corte Cost. n. 310/2013). Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale
2011/2013 avevano conseguito il passaggio (di posizione economica o di area),
l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della 'non utilità' a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la 'sterilizzazione' si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate. Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata. La 'non utilità' degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della 'sterilizzazione' qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo
5 escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva. Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la 'supervalutazione' del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare ad ogni CP_1 effetto, perché anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali” (sostanzialmente conforme la coeva Cass., 21.5.2025 n. 13619).
3.1. Il giudice, anche a modifica del proprio precedente orientamento sul punto, intende adeguarsi all'autorevole insegnamento della Corte di Cassazione.
L'anno 2013 non è quindi utile ai fini delle progressioni stipendiali.
4. Il ricorrente – che, come osservato da questo giudice con precedente ordinanza, pur avendo affermato di non chiedere il riconoscimento dell'anno 2013 ai fini economici, ne aveva invece tenuto conto al fine dell'ingresso nelle fasce stipendiali successive - ha da ultimo formulato un nuovo conteggio delle differenze retributive che non computa l'anno 2013 e che tiene conto della prescrizione quinquennale, determinando, da ultimo, la somma spettante in €
901,10.
Il non ha contestato il conteggio e pertanto il giudice lo recepisce. CP_1
Il deve quindi pagare tale somma, oltre gli accessori di legge. CP_1
5. Come si è visto, in entrambe le pronunce sopra richiamate il giudice di legittimità, decidendo nel merito, ha dichiarato “il diritto della originaria ricorrente al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico”.
E la Corte di Cassazione ha precisato, nelle sentenze 13618 e 13619/25 cit., che gli effetti giuridici dell'anzianità “riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico”.
6 Che sussista un interesse della parte a una simile pronuncia si deve quindi ritenere certo.
5.1. In effetti, si deve aggiungere, se un interesse ad agire non sussistesse la
Corte di Cassazione, dopo aver ritenuto non spettanti le differenze retributive, non avrebbe deciso la causa nel merito, ma avrebbe ritenuto la domanda inammissibile nel resto.
5.2. È pur vero che in entrambe le controversie decise dalla Corte di Cassazione la parte ricorrente era stata immessa in ruolo dopo il 2013 e si lamentava che nel decreto di ricostruzione di carriera emesso non si fosse tenuto conto di quell'anno.
Si discuteva, cioè, della legittimità di un decreto di ricostruzione di carriera che aveva attribuito alla parte ricorrente un'anzianità inferiore a quella spettante.
Nel caso di specie, invece, il ricorrente è stato immesso in ruolo prima del 2013
e quindi non è in discussione il decreto di ricostruzione di carriera.
5.3. Peraltro, si evince dallo stato matricolare in atti che l'anzianità giuridica ed economica riconosciuta era pari a 7 anni, 6 mesi e 4 giorni al 1.9.2011 e a 15 anni, 10 mesi e 4 giorni al 1.1.2021. Ciò significa che dopo 9 anni e 4 mesi, che comprendevano l'anno 2013, l'anzianità era stata incrementata di 8 anni e 4 mesi.
Risulta quindi confermato che il non ha riconosciuto l'anno 2013 CP_1 neppure a fini giuridici.
5.4. La diversa affermazione del è meramente labiale. CP_1
Nei prodotti decreti una distinzione fra anzianità ai fini giuridici (che tiene conto del 2013) e anzianità ai fini economici (che non tiene conto del 2013) non si apprezza, perché vi si rinviene soltanto il computo separato dell'anzianità utile ai soli fini economici che sarà utilizzabile al compimento dei 20 anni di servizio.
Più in generale il non dimostra che dell'anno 2013 si tenga conto ai fini CP_1 giuridici e non esibisce atti formali che riconoscano il diritto al computo dell'anno
2013 a fini giuridici.
5.5. Va aggiunto che il riferimento al pensionamento è meramente suggestivo per due concorrenti motivi: da un lato, il rapporto previdenziale è distinto da quello di lavoro;
dall'altro, è evidente che l'anzianità contributiva non può che computare l'anno
2013, visto che in quell'anno i dipendenti si sono visti accreditare i contributi – come, altrettanto ovviamente, hanno ricevuto la retribuzione.
7 5.6. In questo senso, la controversia è sostanzialmente sovrapponibile a quella decisa dalla Corte di Cassazione e deve quindi essere decisa nello stesso senso, con il riconoscimento dell'anzianità effettivamente spettante come da dispositivo.
5.7. Appare invece superfluo l'accertamento specifico delle singole anzianità spettanti dopo tale riconoscimento.
In effetti, per ottenere l'anzianità effettivamente spettante è sufficiente aggiungere all'ultima anzianità risultante sulla base dello stato matricolare il periodo lavorato nell'anno solare 2013 (e sul punto, quindi, non si ravvisa neppure un'effettiva incertezza), mentre, laddove sussistano ulteriori scostamenti fra l'anzianità risultante sulla base dello stato matricolare e quella rivendicata dai singoli ricorrenti, entrerebbero in considerazione questioni ulteriori che esulerebbero dalla causa petendi della domanda proposta e di cui non si potrebbe conoscere in questa sede.
6. L'esistenza di contrasti in giurisprudenza di merito sulla questione specifica del riconoscimento a fini giuridici dell'anno 2013 giustifica la compensazione nella misura della metà; nel resto le spese si liquidano come da dispositivo (DM 55/14, tabella lavoro, valore 5201/26000 come indicato in ricorso, assenza di istruttoria, riduzione sui valori medi in rapporto alla concreta scarsa complessità della controversia) e seguono la soccombenza, con la chiesta distrazione.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, dichiara tenuto e condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, a pagare a per le causali di cui in ricorso, CP_2 Parte_1 la somma di € 901,10 oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se maggiore dalla maturazione;
dichiara il diritto di al riconoscimento dell'anzianità maturata Parte_1 nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico;
compensa le spese per metà e condanna il , Controparte_1 in persona del pro tempore, a rifondere a la restante CP_2 Parte_1 metà che liquida in € 1054,50 per compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense, IVA se dovuta e successive occorrende, con distrazione a favore dei difensori antistatari avv.ti Tommaso Giannini ed Elena Preite.
Il giudice
Marco IA
8
VERBALE DI UDIENZA DA REMOTO
Il giorno 12/11/2025 alle ore 9,57 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco IA, nella causa di lavoro/previdenza iscritta al n. 396/2025 promossa da c.f. Parte_1 C.F._1
(avv.ti Tommaso Giannini ed Elena Preite) contro c.f. Controparte_1 P.IVA_1
(funzionaria dott.ssa Anna Manfredi)
Sono collegati e dichiarano la loro identità:
l'avv. Tommaso Giannini;
la dott.ssa Daniela Tamburrino.
Le parti danno atto che nei luoghi da cui si collegano non sono presenti soggetti non legittimati e che non hanno in corso collegamenti con soggetti non legittimati.
Il giudice ricorda che è vietato registrare l'udienza, in tutto o in parte, in audio e/o in video.
L'avv. Giannini precisa la somma oggetto di domanda in € 901,10.
Le parti si riportano agli atti.
Le parti esonerano il giudice dal collegamento telematico per la lettura del provvedimento, danno atto che l'udienza si è svolta regolarmente e che vi hanno partecipato nel pieno rispetto del contraddittorio.
All'esito della camera di consiglio il giudice pronuncia sentenza, dando lettura ad aula vuota della motivazione e del dispositivo che seguono:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. Con ricorso depositato il 17.4.2025 assistente amministrativo Parte_1 in servizio presso una scuola sita nel circondario del Tribunale della Spezia, ha chiesto il riconoscimento integrale del preruolo e la valutazione ai fini giuridici
1 dell'anno 2013, assumendo le seguenti conclusioni: “1. Previa disapplicazione del decreto di ricostruzione carriera n. n 7692/2013 e del decreto di progressione carriera n 16067/2025 2. Accertare e dichiarare la violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro o per quelle motivazioni che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare ed il diritto di parte ricorrente di vedersi riconosciuta in maniera integrale l'anzianità di servizio maturata con i numerosi contratti a termine stipulati e precisamente un'anzianità preruolo dal
18.9.2001 al 31.8.2011 pari ad anni 9 mesi 3 e giorni 6; 3. Accertare e dichiarare, per i motivi indicati in narrativa o per quelle motivazioni che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare, il diritto di parte ricorrente al riconoscimento giuridico dell'anno
2013 (pari ad anni 1) disponendone l'utilità giuridica;
4. Per l'effetto condannare l'Amministrazione convenuta al riconoscimento integrale, ai fini giuridici, economici e di carriera, a favore del sig. dell'anzianità di servizio Parte_1 preruolo suindicata di Anni 9 mesi 3 e giorni 6 ed all'anzianità di servizio maturata per l'anno 2013 con riconoscimento di un'anzianità di servizio complessiva al
31.12.2024 di Anni 21 mesi 10 e giorni 4 con emissione di nuovo decreto di ricostruzione carriera giuridica ed economica e collocazione del ricorrente nella corretta posizione stipendiale allo stesso spettante per legge dall'immissione in ruolo del 1.9.2011 e conseguentemente condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate e maturandi dall'immissione in ruolo fino al 31.12.2024 pari ad € 8460,04 (comprensiva del rateo di 13.ma di € 650,77), derivanti dalla differenza stipendiale tra quanto percepito e quanto avrebbe percepito se fosse stato correttamente collocato nei gradoni stipendiali previsti dalla successione dei CCNL del comparto scuola in base all'effettiva anzianità di servizio maturata, il tutto oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo”.
Il resiste. CP_1
2. Per quanto riguarda il primo punto, si è affermato in giurisprudenza di legittimità: “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del
1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota
2 residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato” (Cass., 28.11.2019 n. 31150).
2.1. Risulta dallo stato matricolare che, al momento dell'immissione in ruolo
(1.9.2011), il ricorrente aveva maturato servizi preruolo effettivi per complessivi
9 anni, 3 mesi e 6 giorni.
Con la ricostruzione della carriera operata è stata invece attribuita al ricorrente un'anzianità di 7 anni, 6 mesi e 4 giorni.
2.2. Il ricorrente ha pertanto diritto al riconoscimento dell'intera anzianità maturata in quanto più favorevole.
2.3. Il ricorrente, pertanto, doveva essere collocato nelle fasce stipendiali in anticipo e ha diritto al pagamento delle conseguenti differenze retributive, nei limiti della prescrizione quinquennale.
3. Per quanto riguarda l'anno 2013, con sentenza 21.5.2025 n. 13618 la Corte di
Cassazione ha statuito (si cita dalla motivazione):
“La fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R.
n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla 'sterilizzazione' degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del 'blocco'. La diversità
3 della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area)
o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti (art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. È, quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità
'sterilizzate' e, quindi, ora al solo 2013. In tal senso si è anche espressa la Corte
Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce
4 stipendiali), disposizioni che 'non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco' (Corte Cost. n. 310/2013). Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale
2011/2013 avevano conseguito il passaggio (di posizione economica o di area),
l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della 'non utilità' a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la 'sterilizzazione' si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate. Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata. La 'non utilità' degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della 'sterilizzazione' qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo
5 escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva. Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la 'supervalutazione' del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare ad ogni CP_1 effetto, perché anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali” (sostanzialmente conforme la coeva Cass., 21.5.2025 n. 13619).
3.1. Il giudice, anche a modifica del proprio precedente orientamento sul punto, intende adeguarsi all'autorevole insegnamento della Corte di Cassazione.
L'anno 2013 non è quindi utile ai fini delle progressioni stipendiali.
4. Il ricorrente – che, come osservato da questo giudice con precedente ordinanza, pur avendo affermato di non chiedere il riconoscimento dell'anno 2013 ai fini economici, ne aveva invece tenuto conto al fine dell'ingresso nelle fasce stipendiali successive - ha da ultimo formulato un nuovo conteggio delle differenze retributive che non computa l'anno 2013 e che tiene conto della prescrizione quinquennale, determinando, da ultimo, la somma spettante in €
901,10.
Il non ha contestato il conteggio e pertanto il giudice lo recepisce. CP_1
Il deve quindi pagare tale somma, oltre gli accessori di legge. CP_1
5. Come si è visto, in entrambe le pronunce sopra richiamate il giudice di legittimità, decidendo nel merito, ha dichiarato “il diritto della originaria ricorrente al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico”.
E la Corte di Cassazione ha precisato, nelle sentenze 13618 e 13619/25 cit., che gli effetti giuridici dell'anzianità “riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico”.
6 Che sussista un interesse della parte a una simile pronuncia si deve quindi ritenere certo.
5.1. In effetti, si deve aggiungere, se un interesse ad agire non sussistesse la
Corte di Cassazione, dopo aver ritenuto non spettanti le differenze retributive, non avrebbe deciso la causa nel merito, ma avrebbe ritenuto la domanda inammissibile nel resto.
5.2. È pur vero che in entrambe le controversie decise dalla Corte di Cassazione la parte ricorrente era stata immessa in ruolo dopo il 2013 e si lamentava che nel decreto di ricostruzione di carriera emesso non si fosse tenuto conto di quell'anno.
Si discuteva, cioè, della legittimità di un decreto di ricostruzione di carriera che aveva attribuito alla parte ricorrente un'anzianità inferiore a quella spettante.
Nel caso di specie, invece, il ricorrente è stato immesso in ruolo prima del 2013
e quindi non è in discussione il decreto di ricostruzione di carriera.
5.3. Peraltro, si evince dallo stato matricolare in atti che l'anzianità giuridica ed economica riconosciuta era pari a 7 anni, 6 mesi e 4 giorni al 1.9.2011 e a 15 anni, 10 mesi e 4 giorni al 1.1.2021. Ciò significa che dopo 9 anni e 4 mesi, che comprendevano l'anno 2013, l'anzianità era stata incrementata di 8 anni e 4 mesi.
Risulta quindi confermato che il non ha riconosciuto l'anno 2013 CP_1 neppure a fini giuridici.
5.4. La diversa affermazione del è meramente labiale. CP_1
Nei prodotti decreti una distinzione fra anzianità ai fini giuridici (che tiene conto del 2013) e anzianità ai fini economici (che non tiene conto del 2013) non si apprezza, perché vi si rinviene soltanto il computo separato dell'anzianità utile ai soli fini economici che sarà utilizzabile al compimento dei 20 anni di servizio.
Più in generale il non dimostra che dell'anno 2013 si tenga conto ai fini CP_1 giuridici e non esibisce atti formali che riconoscano il diritto al computo dell'anno
2013 a fini giuridici.
5.5. Va aggiunto che il riferimento al pensionamento è meramente suggestivo per due concorrenti motivi: da un lato, il rapporto previdenziale è distinto da quello di lavoro;
dall'altro, è evidente che l'anzianità contributiva non può che computare l'anno
2013, visto che in quell'anno i dipendenti si sono visti accreditare i contributi – come, altrettanto ovviamente, hanno ricevuto la retribuzione.
7 5.6. In questo senso, la controversia è sostanzialmente sovrapponibile a quella decisa dalla Corte di Cassazione e deve quindi essere decisa nello stesso senso, con il riconoscimento dell'anzianità effettivamente spettante come da dispositivo.
5.7. Appare invece superfluo l'accertamento specifico delle singole anzianità spettanti dopo tale riconoscimento.
In effetti, per ottenere l'anzianità effettivamente spettante è sufficiente aggiungere all'ultima anzianità risultante sulla base dello stato matricolare il periodo lavorato nell'anno solare 2013 (e sul punto, quindi, non si ravvisa neppure un'effettiva incertezza), mentre, laddove sussistano ulteriori scostamenti fra l'anzianità risultante sulla base dello stato matricolare e quella rivendicata dai singoli ricorrenti, entrerebbero in considerazione questioni ulteriori che esulerebbero dalla causa petendi della domanda proposta e di cui non si potrebbe conoscere in questa sede.
6. L'esistenza di contrasti in giurisprudenza di merito sulla questione specifica del riconoscimento a fini giuridici dell'anno 2013 giustifica la compensazione nella misura della metà; nel resto le spese si liquidano come da dispositivo (DM 55/14, tabella lavoro, valore 5201/26000 come indicato in ricorso, assenza di istruttoria, riduzione sui valori medi in rapporto alla concreta scarsa complessità della controversia) e seguono la soccombenza, con la chiesta distrazione.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, dichiara tenuto e condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, a pagare a per le causali di cui in ricorso, CP_2 Parte_1 la somma di € 901,10 oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se maggiore dalla maturazione;
dichiara il diritto di al riconoscimento dell'anzianità maturata Parte_1 nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico;
compensa le spese per metà e condanna il , Controparte_1 in persona del pro tempore, a rifondere a la restante CP_2 Parte_1 metà che liquida in € 1054,50 per compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense, IVA se dovuta e successive occorrende, con distrazione a favore dei difensori antistatari avv.ti Tommaso Giannini ed Elena Preite.
Il giudice
Marco IA
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