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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 25/09/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott. Alessio Marinelli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 127-ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n.477 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
nato il [...] a [...], ivi residente in [...] Località Parte_1
Pacciani n. 2, elettivamente domiciliato in Roma (RM), Via Nomentana n. 63, presso lo studio dell'Avv. Jacopo Baldi del foro di Roma, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore;
CONVENUTO CONTUMACE
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, , premesso di aver ricevuto Parte_1 in data 10 gennaio 2024 da parte dell' di Rieti comunicazione di “convocazione a visita CP_1
di revisione, per il giorno 01.03.2024, in relazione alla prestazione Ex L. 104/92 in godimento”, ha allegato che, con nota del 2 marzo 2024, l' gli ha comunicato la CP_1
sospensione della prestazione, a causa della mancata presentazione a visita, concedendogli termine di 90 giorni per produrre idonea motivazione dell'assenza (v. documentazione in atti).
Precisato che “con PEC del 05.03.2024 inviata al centro medico legale della sede di Rieti, all'indirizzo il ricorrente” ha comunicato “che dal giorno Email_1
01.03.2024 era affetto da Gastroenterite di probabile origine infettiva, con prognosi di 2 gg, allegando il relativo certificato medico del Dott. e, di conseguenza, di essere stato Per_1 impossibilitato a presentarsi a visita” (v. certificato in atti), l' ha allegato di aver Pt_1
proposto altresì ricorso al competente in data 10.04.2024, Controparte_2 chiedendo la fissazione di una nuova data per la visita di revisione, gravame amministrativo oggetto di respingimento da parte dell'istituto con la seguente motivazione: “Il Sig. è Pt_1
ancora ampiamente nei termini per giustificare la sua senza a visita (entro 90 gg. Dalla ricezione del provvedimento di sospensione) prima che la prestazione venga eliminata definitivamente, senza presentare ricorso amministrativo” (v. documentazione, in atti).
Ritenuto ingiusto il comportamento dell' l' ha proposto ricorso giudiziale, CP_1 Pt_1
rassegnando le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di sospensione dell' del CP_1
02.03.2024;
Conseguentemente, condannare l' al ripristino della prestazione Ex L. 104/92 intestata CP_1
a e con fissazione di una nuova data affinché possa svolgersi regolarmente Parte_1
la visita di revisione.
Con espressa riserva, a seguito dell'esame della eventuale memoria di costituzione dell' CP_1
di controdedurre in merito con note autorizzate, produrre documentazione, anche fiscale attinente al caso e porre in essere ogni altra attività istruttoria consentita.
Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”.
2 Nonostante la ritualità della notifica degli atti introduttivi del giudizio, l' non si è CP_1
costituito e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
Rilevata la natura documentale della causa, la stessa è stata discussa e decisa mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Risulta documentalmente provato che l' il 2 marzo 2024 ha sospeso in via cautelativa la CP_1 prestazione assistenziale per mancata presentazione a visita dell'Urbani il giorno 1 marzo
2024 e che in data 5 marzo 2024 il ricorrente ha inoltrato certificato medico che ne attestava l'impedimento oggettivo, circostanza ribadita anche in sede di opposizione amministrativa del 10 aprile 2024 e, allo stato, non riscontrata dall' CP_1
Dal punto di vista normativo, poi, va richiamato l'art. 80 co. 3 D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, secondo cui “Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare
a fruire dei benefici stessi, l' dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora CP_1
l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo.
Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l' provvede alla revoca CP_1 della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima”.
Ebbene, alla luce di quanto sopra, risulta che il ricorrente non si è presentato alla visita del giorno 1 marzo 2024 e che, in data 5 marzo 2024, ha comunicato all' il proprio legittimo CP_1 impedimento a presenziare, come da certificato medico in atti.
Ne deriva, pertanto, come risulti non legittimo il comportamento inerte dell'istituto che, pur tempestivamente notiziato di tale impedimento, anche in sede di ricorso amministrativo, non ha comunicato all' una nuova data di convocazione a visita di revisione, dovendosi Pt_1 ritenere giustificata l'assenza dell'1 marzo 2024 (v. nota del 2 marzo 2024, in cui il CP_1 ricorrente è stato invitato a fornire idonea motivazione dell'assenza entro il termine di 90 giorni, onere rispettato nel caso di specie, ai fini di una nuova convocazione a visita).
3 Alla luce di quanto sopra, dunque, ritiene questo Giudice che, a fronte delle giustificazioni all'assenza dalla visita fornite dal ricorrente già in data 5 marzo 2024, il ricorso debba essere accolto, disponendosi medio tempore il ripristino della prestazione con conseguente ordine all' a fronte della predetta giustificazione dell'assenza del giorno 1 marzo 2024 fornita CP_1 dal ricorrente, di procedere a nuova convocazione a visita dello stesso per adottare, poi, le conseguenti determinazioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone il ripristino della prestazione vantata dal ricorrente con conseguente ordine che l' previo pagamento delle prestazioni dovute a decorrere dal CP_1
2 marzo 2024, a fronte della giustificazione dell'assenza del giorno 1 marzo 2024 fornita da
, proceda a nuova convocazione a visita dello stesso ricorrente per poi Parte_1 adottare le conseguenti determinazioni;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 3.291,00 oltre rimb. CP_1 forf. al 15%, iva e cap come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Rieti, 25 settembre 2025
Il Giudice
dott. Alessio Marinelli
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