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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/12/2025, n. 9834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9834 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE SETTIMA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti, ha pronunciato la seguente: SENTENZA nelle cause civili di I grado riunite sub n. R.G. 24575/2022, promosse da (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
TU RI, dell'avv. Roberto Usai, dell'avv. Lorenzo Parola e dell'avv. Francesco Falco, elettivamente domiciliata in Via dei Bossi n. 6, Milano, presso i difensori ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Alessandra Belletti e CP_1 P.IVA_2 dell'avv. Carlo Ponzano, elettivamente domiciliata in Via Cesare Battisti n. 8, presso lo studio dell'avv. Franco Zauli CONVENUTA
Con note scritte depositate ex art. 127ter c.p.c. le parti hanno precisato le rispettive, seguenti CONCLUSIONI
Per l'attrice:
“Voglia l'ecc.mo Tribunale, rigettata ogni contraria domanda, istanza, conclusione e richiesta, così statuire: in via preliminare all'esame del merito
- dichiarare, per le ragioni dedotte negli scritti difensivi depositati in corso di causa, la carenza di legittimazione attiva di in relazione al preteso credito di Euro CP_1
1.697.437,30, oltre IVA, portato dalla fattura n. 517/K e, comunque rigettare la relativa domanda avversaria;
nel merito, anche in via riconvenzionale pagina 1 di 21 - per tutte le ragioni illustrate negli scritti difensivi depositati in corso di causa, revocare il decreto ingiuntivo n. 13884/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data 5-17 agosto 2022 e rigettare, in quanto infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande svolte da ivi incluse le domande riconvenzionali di cui al giudizio 24575/22; CP_1 re l'inadempimento in cui è incorsa all'obbligo di completamento dei CP_1 lavori entro i termini di cui al Contratto e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento delle somme dovute a a titolo di penali maturate, per un importo Pt_1 pari ad Euro 1.697.437,00 nonché, a titolo di maggior danno, per una somma non inferiore ad Euro 2.033.512,33, per ciascun mese di ritardo (dedotto quanto eventualmente corrisposto a titolo di penali) e quindi un maggior danno complessivo non inferiore a Euro 6.100.536,99, oltre interessi dal dovuto al saldo, ovvero delle maggiori somme accertate in corso di causa;
- accertare l'inadempimento in cui è incorsa all'obbligo di consegna della CP_1 garanzia per vizi e/o difformità di cui all'art.
9.1. del Contratto e, per l'effetto, condannare quest'ultima alla relativa consegna ovvero, per equivalente, al pagamento del corrispondente importo in favore di , pari ad Euro 721.410,85; Pt_1
- accertare l'inadempimento in cui è in all'obbligo di realizzare l'opera "a CP_1 perfetta regola d'arte" e, per l'effetto, condannare quest'ultima al risarcimento dei costi per il ripristino del bene, pari ad un importo non inferiore ad Euro 30.000,00, oltre interessi dal dovuto al saldo, ovvero delle maggiori somme accertate in corso di causa;
- accertare l'inadempimento in cui è incorsa all'obbligo di pagamento della CP_1 fornitura di materiali acquistata da e, per l'effetto, condannare quest'ultima al Pt_1 pagamento dell'importo di Euro 44. cui alla fattura n. 600346 dell'11 aprile 2022 nonché dell'importo di Euro 46.320,65 di cui alla fattura n. 600435 del 31 maggio 2022, oltre interessi dal dovuto al saldo;
- accertare l'inadempimento in cui è incorsa all'obbligo di pagamento della CP_1 fattura n. 100006 del 9 marzo 2022, relativa all omminate da a Pt_1 CP_1 ai sensi dell'art. 18.1., lett. c) del Contratto e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento dell'importo di Euro 21.202,00, oltre interessi dal dovuto al saldo. in via istruttoria ribadita, per le ragioni dedotte negli scritti già depositati, l'inammissibilità dei mezzi di prova ex adverso formulati, chiede l'ammissione delle istanze istruttorie Pt_1 articolate nella depositata me art. 183, 6° comma, n. 2, cod. proc. civ. nonché di essere ammessa a prova contraria nei termini di cui alla depositata memoria ex art. 183, 6° comma, n. 3, cod. proc. civ.. Il tutto, con il favore delle spese e delle competenze del giudizio ex d.m. 147/2022, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, della Cassa Prev. Avv. ex art. 11 L. 576/80 e successive modifiche e dell'IVA, nella misura di legge.”
pagina 2 di 21 Per la convenuta:
“Voglia codesto Tribunale adito: in via principale: 1) a conferma del decreto ingiuntivo opposto e in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla nel giudizio promosso dalla CP_1 Pt_1
e previo rigetto dell'info di carenza di legittimazion
[...] condannare la al pagamento della complessiva somma di € 3.558.089,84, Parte_1
IVA compresa, uo corrispettivo del contratto intercorso tra le parti, come risultante dalle fatture emesse da e rimaste inevase nn. 93/K; 146/K; CP_1
236/K; 322/K; 323/K; 408/K; 517/K, etto del credito della di cui Pt_1 alle fatture nn. 346; 435; 100006, per complessivi € 112.254,59 (esenti IVA), Pt_1 oggetto di azione, oltre interessi D.Lg. n. 231/2002 e ss.mm.ii. dalla scadenza delle singole fatture e fino all'effettivo soddisfo;
in via riconvenzionale: 2) condannare la a corrispondere alla la somma di € 170.000,00 Pt_1 CP_1
(arrotondato per d ltre IVA, a titolo di c vo per le maggiori attività e varianti eseguite su richiesta della committente, o in subordine a titolo di indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., oltre interessi di mora di cui al D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii., a decorrere quantomeno dal 29.3.2022 e fino all'integrale soddisfo, o il diverso importo capitale e per interessi ritenuto di giustizia;
3) condannare la al pagamento della somma di € 376.205,09, o della diversa Pt_1 somma ritenuta d ia, a titolo di risarcimento dei maggiori oneri sostenuti dalla per accelerare la produzione in stabilimento , al fine CP_1 Parte_2 erare i ritardi dipendenti dalle carenze ogetto consegnato dalla committente, o in subordine a titolo di indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dal 1° dicembre 2021 e fino al soddisfo, o con la diversa decorrenza ritenuta di giustizia;
4) condannare la al pagamento della somma di € 994.919,50, a titolo di danni e Pt_1 maggiori oneri derivanti dalla ridotta produzione registrata nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2021, a causa delle carenze del progetto fornito dalla committente, o in subordine a titolo di indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., di cui: € 439.106,84, a titolo di spese generali infruttifere;
€ 487.478,50, a titolo di improduttivo utilizzo delle maestranze;
€ 50.436,26, a titolo di improduttivo utilizzo di mezzi e attrezzature;
€ 4.344,10 a titolo di ritardata percezione dell'utile; € 3.086,53 a titolo di prolungato vincolo delle fidejussioni;
€ 10.467,27 a titolo di maggiori oneri per la sicurezza. Sulla suddetta somma di € 994.919,50, o sulla diversa somma ritenuta di giustizia, dovranno essere riconosciuti gli interessi e la rivalutazione monetaria a pagina 3 di 21 decorrere dal 1° novembre 2021 e fino al soddisfo, o con la diversa decorrenza ritenuta di giustizia;
5) condannare la al pagamento della somma di € 890.686,64, o della diversa Pt_1 somma di giustizia, a titolo di incremento dei costi della manodopera, o in subordine a titolo di indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria a decorrere da maggio 2022 e fino al soddisfo, o con la diversa decorrenza ritenuta di giustizia;
6) condannare la al pagamento della somma di € 467.468,10, o della diversa Pt_1 somma di giustiz lo di corrispettivo per le maggiori quantità di carpenteria metallica realizzata e posta in opera, o in subordine a titolo di indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., oltre interessi di mora di cui al D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii., a decorrere quantomeno dal 23.5.2022 e fino all'integrale soddisfo, o con la diversa decorrenza ritenuta di giustizia;
7) condannare la al pagamento della somma di € 1.204.555,95, o della diversa Pt_1 somma di giusti itolo di corrispettivo per il maggior costo sostenuto in conseguenza degli eccezionali e imprevedibili aumenti dei costi delle materie prime impiegate e dei costi di energia e trasporto, o in subordine a titolo di indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., oltre interessi di mora di cui al D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii., a decorrere quantomeno dal 23.5.2022 e fino all'integrale soddisfo, o con la diversa decorrenza ritenuta di giustizia;
sempre nel merito
8) accertare e dichiarare l'illiceità della penale applicata dalla , per mancanza dei Pt_1 presupposti di fatto e di diritto, avendo la corretta empiuto ai propri CP_1 obblighi, nonostante gli inadempimenti della stessa e conseguentemente Pt_1 disapplicarla integralmente;
9) respingere la infondata e temeraria domanda di ulteriore risarcimento dei danni avanzata dalla nella misura di € 2.033.512,33 al mese, e quindi in circa 6 milioni Pt_1 di euro, in quanto infondata in fatto e in diritto, risultando peraltro in pressoché totale sovrapposizione con la, comunque, illecita applicazione della penale contrattuale operata dalla e inoltre in quanto riferita a danno meramente futuro e ipotetico, Pt_1 non avente eri della concretezza e dell'attualità, insussistente nel suo presupposto fattuale della asserita ritardata messa in esercizio del nuovo impianto di laminazione, oltre a essere completamente sfornito di prova anche nel quantum, con conseguente condanna della al risarcimento dei danni per responsabilità Pt_1 aggravata ex art. 96 c.p.c., da q rsi anche d'ufficio in via equitativa;
10) respingere la domanda di condanna della al pagamento della somma di € CP_1
721.410,85, in conseguenza del mancato ril lla garanzia per vizi e difetti dell'opera, in quanto infondata in fatto e in diritto, erroneamente quantificata e pagina 4 di 21 comunque avendo la lecitamente sospeso l'adempimento in ragione del CP_1 gravissimo inadempimento della all'obbligo di pagare il corrispettivo del Pt_1 contratto;
11) respingere la richiesta di pagamento della somma di € 30.000,00 a titolo di costo necessario a risolvere la problematica della cd. eccentricità, in quanto attività extracontrattuale resa necessaria da vizio del progetto esecutivo fornito dalla committente;
in via di mero subordine
12) rispetto alla richiesta di cui al precedente punto 8) delle conclusioni, in applicazione dell'art. 1384 cod. civ., disporre in ogni caso la drastica riduzione della penale applicata, fino al suo completo azzeramento, non essendo ravvisabile alcun inadempimento della agli obblighi di contratto, ed essendo l'applicazione della penale da parte della CP_1 manifestamente iniqua, non avendo la subito alcun concreto danno Pt_1 Pt_1 dall'operato della e anche in considerazione delle inadempienze della CP_1 committente agli di contratto e ai principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto;
14) Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 21.06.2022, ha Parte_1 evocato in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano allegando che: - quale CP_1 società parte di opera sul territorio nazionale nell'ambito del settore CP_2 siderurgico con quattro unità produttive, attraverso le quali controlla l'intera filiera, dall'acciaio liquido al prodotto finito;
- nell'anno 2021, ha iniziato la costruzione di un laminatoio presso l'unità produttiva di San Zeno Naviglio, in Brescia;
segnatamente, si trattava di integrare il laminatoio con l'acciaieria già esistente, “in modo da portare l'impianto ad una capacità di laminazione di circa 700 mila tonnellate di prodotti lunghi” (pag. 2, atto di citazione); - con contratto di appalto siglato in data 27.05.2021, ha incaricato la convenuta della realizzazione “Chiavi in mano” del capannone in cui CP_1 sarebbe stato ospitato il nuovo laminatoio;
- il contratto, all'art. 10, prevedeva l'inizio dei lavori entro il mese di luglio 2021, nonché le seguenti ulteriori tempistiche: la fornitura e la posa in opera delle strutture portanti in carpenteria metallica degli edifici, con relativa copertura e vie di corsa, sarebbero dovute terminare entro e non oltre il 13.12.2021, mentre i lavori in generale entro il 15.02.2022 (doc. 3); - pochi mesi dopo l'avvio dei lavori e, successivamente, in corso d'opera, ha accumulato un ritardo CP_1
pagina 5 di 21 nell'esecuzione dei lavori, come rilevato più volte da (docc. 4-7); - cosicché, Pt_1 essendo inutilmente decorso sia il termine previsto in contratto per la consegna delle opere sia il termine del 15.04.2022, fissato in via unilaterale dalla convenuta “per il completamento delle attività di finitura” (doc. 8), con e-mail del 6.05.2022 ha rappresentato a il diritto al pagamento delle penali previste all'art. 18 del contratto per il ritardo CP_1 nell'esecuzione dei lavori, quantificate in € 1.697.437,00, nonché del maggior danno subito (in termini di maggiori costi di trasporto e di produzione), pari ad almeno 1,9 milioni di Euro al mese (docc. 9 e 12); - in riscontro, ha respinto le suddette CP_1 pretese, imputando il ritardo a carenze della progettazione esecutiva, varianti in corso d'opera, problematiche metereologiche e dell'area di cantiere, difficoltà di approvvigionamento di materiali e di manodopera per la recrudescenza della pandemia da Covid-19 (doc. 10), circostanze queste ritenute infondate da sulla base del Pt_1 regolamento contrattuale pattuito dalle parti (cfr. pagg. 12-14, atto di citazione, e doc. 11). L'attrice ha, così, concluso chiedendo di accertare l'inadempimento della convenuta al contratto di appalto de quo e, per l'effetto, la condanna della medesima al pagamento, in suo favore, delle penali per il ritardo maturate, di € 1.697.437,00, nonché a risarcirle il maggior danno subito, per una somma almeno pari ad € 1.900.000,00 di cui si è detto, oltre interessi dal dovuto al saldo. Si è costituita in giudizio deducendo che: - nell'ambito dell'appalto di CP_1
San Zeno Naviglio per cui è causa, fin da subito si è trovata costretta a colmare le carenze e gli errori della progettazione esecutiva (in particolare, del Modello Tekla 3D) fornita dalla committente mediante la progressiva Parte_1 introduzione di varianti, integrazioni e correzioni del progetto (docc. 4-10); - tale circostanza ha determinato la ridefinizione dei termini contrattuali da parte di essa convenuta, che di volta in volta ha comunicato le versioni aggiornate del programma dei lavori, non contestate dall'attrice (docc. 11-18); - quest'ultima ha emesso i relativi SAL senza effettuare alcun addebito di penali da ritardo in capo all'appaltatrice, bensì autorizzando la fatturazione anche di lavori eseguiti oltre la scadenza dei termini originari del contratto (cfr. SAL nn. 8, 9, 10, 11 sub docc. 27-30); - dunque, i lavori sono terminati alla fine del mese di marzo 2022, nei tempi ridefiniti in corso di esecuzione, eccetto le opere di regimentazione delle acque, indicate nella punch list e concluse in data 23.05.2022 a causa della condotta inerte del progettista di (docc. 19, 31 e 32); - Pt_1
pagina 6 di 21 soltanto successivamente, l'attrice le ha contestato asseriti ritardi nell'ultimazione dei lavori (cfr. nota di del 6.05.2022 sub doc. 33), ha interrotto il pagamento dei Pt_1 corrispettivi già riconosciuti nei SAL dal n. 7 al n. 11, per complessivi € 1.282.858,45 oltre IVA al 22%, nonché della fattura n. 323/K del 16.05.2022 di € 28.183,28 oltre IVA, relativa alla fornitura di piastre aggiuntive (doc. 40), e non ha svincolato il saldo lavori di € 1.697.437,30, pari al 10% del prezzo dell'appalto (fattura n. 517/K del 5.8.2022 sub doc. 41); - solo nel mese di agosto 2022, si è determinata a Parte_1 redigere il verbale di ultimazione dei lavori (doc. 34). Sulla scorta di tali deduzioni, quindi, la convenuta ha lamentato l'illegittimità delle penali pretese dall'attrice, aggiungendo altresì che le parti, concordemente, avessero posticipato i termini di esecuzione dei lavori non solo in ragione della revisione del progetto, bensì anche a causa di concomitanti difficoltà (inadeguatezza del sedime dell'area di cantiere, recrudescenza dei contagi da Covid-19, congiuntura economica negativa, ecc.); l'infondatezza della domanda risarcitoria avversaria poiché sfornita di prova;
il mancato pagamento del corrispettivo, oltre che dei lavori di cui sopra, anche delle opere in variante eseguite, per € 177.800,50 oltre IVA (docc. 47-50); di avere subito danni e maggiori oneri imputabili all'attrice, quantificati come segue: € 994.919,50, in conseguenza di un anomalo andamento iniziale dei lavori dovuto alle citate carenze progettuali (cfr. schema sulle singole voci di pregiudizio a pag. 45 comparsa di costituzione e risposta); € 376.205,09, per l'accelerazione delle attività produttive volta a compensare l'iniziale rallentamento;
€ 890.686,64, per l'incremento dei costi della manodopera;
€ 527.525,98, per il maggior importo di carpenteria fornita e posata;
infine,
€ 1.204.555,95, in ragione degli aumenti dei costi delle materie prime impiegate e dei costi di energia e di trasporto. Ha concluso avanzando, in via preliminare, istanza a mente dell'art. 186ter c.p.c., per l'ingiunzione di pagamento del corrispettivo dei lavori relativo ai SAL nn. 9, 10, 11, e delle citate fatture n. 323/K del 16.5.2022 (fornitura di piastre aggiuntive) e n. 517/K del 5.8.2022 (saldo lavori), per complessivi € 1.952.366,03 oltre IVA, escluso il corrispettivo di cui ai SAL nn. 7 e 8, per il quale ha già ottenuto il decreto ingiuntivo n. 13884/2022, emesso dal Tribunale di Milano in data 17.08.2022 (N.R.G. 26082/2022); nel merito, ha chiesto in via principale l'accertamento della illiceità della penale applicata da e Pt_1 il rigetto della domanda risarcitoria, mentre in subordine la riduzione della penale stessa, a mente dell'art. 1384 c.c.; in via riconvenzionale, ha concluso per la condanna di pagina 7 di 21 al pagamento, in suo favore, del corrispettivo dei lavori, pari alla citata somma Pt_1 di € 1.952.366,03 oltre IVA, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalle singole scadenze al sodisfo, nonché al pagamento delle maggiori opere in variante per € 177.800,50 oltre IVA, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dal 29.03.2022 al soddisfo;
la condanna dell'attrice a risarcirle i danni e i maggiori oneri di cui si è detto, pari alle somme di € 376.205,09 (accelerazione della produzione in stabilimento), € 994.919,50 (anomalo andamento iniziale dei lavori), € 890.686,64 (incremento dei costi della manodopera),
€ 527.525,98 (maggiori quantità di carpenteria), ed € 1.204.555,95 (incremento del costo dei materiali), ciascuna voce oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalle diverse scadenze indicate a pagg. 57 e 58 dell'atto introduttivo all'integrale soddisfo. Successivamente all'introduzione del giudizio iscritto al n. R.G. 24575/2022, con ricorso depositato in data 06.07.2022, ha agito in via monitoria sulla scorta del CP_1 contratto di appalto per cui è causa, al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo dei lavori contabilizzati da nei SAL nn. 7 e 8, per complessivi Parte_1
€ 1.288.457,87, oltre interessi e spese della procedura monitoria. Avverso il decreto ingiuntivo n. 13884/2022, emesso dal Tribunale di Milano in data 17.08.2022 ha proposto opposizione (R.G.N. Parte_1
46112/2022), chiedendo preliminarmente la riunione di quella causa a quella più antica;
ha, poi, chiesto il rigetto della pretesa creditoria avversaria e la revoca del decreto ingiuntivo, formulando altresì domanda riconvenzionale volta ad accertare i plurimi inadempimenti contrattuali, a suo dire, posti in essere da segnatamente, CP_1 il mancato completamento dei lavori da parte dell'appaltatrice entro i termini di cui al contratto, con conseguente condanna della stessa al pagamento delle penali maturate, pari a € 1.697.437,00, nonché al risarcimento del maggior danno subito da essa opponente, per una somma non inferiore a € 1.900.000,00; l'omessa consegna, da parte di della garanzia per vizi e/o difformità di cui all'art.
9.1 del contratto di appalto CP_1
e, per l'effetto, la sua condanna all'adempimento di tale obbligazione ovvero al pagamento del corrispondente importo di € 721.410,85; la mancata realizzazione dell'opera a regola d'arte, a mente dell'art.
4.3 del contratto, con specifico riguardo al vizio della cd. “eccentricità delle vie di corsa” verificatosi e con la condanna di al CP_1 risarcimento dei costi per la rimozione dello stesso, pari ad € 30.000,00, oltre interessi dal dovuto al saldo;
il mancato pagamento delle fatture n. 600346 dell'11.04.2022, di € 44.731,94, e n. 600435 del 31.05.2022, di € 46.320,65, entrambe emesse da per la Pt_1
pagina 8 di 21 fornitura di materiali, nonché della fattura n. 100006 del 9.03.2022, di € 21.202,00, relativa alla penale comminata all'appaltatrice per la violazione della normativa sulla sicurezza, ai sensi dell'art. 18.1, lett. c, del contratto, e quindi la condanna di quest'ultima al pagamento di tali fatture, oltre interessi dal dovuto al saldo. si è regolarmente costituita in quel giudizio, chiedendo preliminarmente CP_1 la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, anche per il minor importo derivante dalla decurtazione delle somme di cui alle fatture di n. Pt_1
600435/22 di € 46.320,65 e n. 100006/22 di € 21.202,00; nel merito, il rigetto dell'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto e, conseguentemente, la conferma del decreto ingiuntivo o comunque la condanna dell'opponente a corrisponderle la somma di € 1.288.457,87, oltre interessi, a titolo di corrispettivo per i lavori contabilizzati nei SAL nn. 7 e 8; con specifico riguardo alla domanda riconvenzionale svolta dall'opponente, ha chiesto disporsi la compensazione del credito di portato dalle fatture n. 600346/22, n. 600435/22 e n. 100006/22 Pt_1 con il maggior credito dell'opposta, dichiararsi la litispendenza in ordine alla richiesta avversaria delle penali contrattuali e al risarcimento del maggior danno, e rigettarsi il resto.
All'udienza di prima comparizione delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (n. R.G. 46112/2022), tenutasi in data 8.03.2023, l'opposta ha insistito per la concessione della provvisoria esecuzione parziale del decreto, mentre l'opponente ha chiesto emettersi ordinanza ex artt. 186 bis e/o ter cpc con riguardo a tutte le somme richieste, incluse quelle non contestate (fatture nn. 600346/2022, 600435/22 e 100006/22, cfr. pag. 29 citazione), nonché disporsi la riunione del giudizio con la causa n. R.G. 24575/22; successivamente, con ordinanza resa in data 14.04.2023, il giudice originariamente titolare della causa, per le motivazioni ivi illustrate, ha rigettato le istanze dell'opponente ex artt. 186bis e ter c.p.c., non ha concesso la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo e ha disposto la riunione della causa a quella avente n. R.G. 24575/2022. Dunque, nel giudizio n. R.G. 24575/2022, all'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 23.11.2022, l'attrice ha chiesto emettersi Parte_1 ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. per quanto concerne la penale dall'importo di € 1.697.434,00 ed ha rappresentato l'avvenuta cessione, da parte della convenuta, del credito portato dalla fattura n. 517/K del 5.08.2022 in favore della terza Credit Agricole, pagina 9 di 21 mentre la convenuta dal canto suo, ha insistito per l'emissione di CP_1 ordinanza, provvisoriamente esecutiva, ex art. 186 ter c.p.c. per l'importo indicato in atti;
con ordinanza resa in data 17.02.2022, il giudice originariamente titolare della causa ha rigettato le istanze ex art. 186ter avanzate da entrambe le parti;
attesa, dunque, la riunione delle cause e concessi i termini ex art. 183.6 c.p.c., con ordinanza del 7.01.2024, resa dal giudice cui le cause riunite sono state riassegnate con provvedimento del 1.7.2024, è stata disposta CTU, con il conferimento all'ausiliario del compito di: 1) descrivere lo stato e le condizioni dell'immobile sito in San Zeno Naviglio (BS), con riferimento alle opere oggetto dell'appalto stipulato tra le parti;
2) descrivere le opere che risultino essere state ivi realizzate dall'appaltatrice in esecuzione del citato contratto di appalto precisando l'epoca di fine lavori;
3) tenuto conto delle reciproche prospettazioni delle parti sul punto, dire se vi siano stati ritardi nelle lavorazioni, rispetto a quanto concordato tra le parti, imputabili alla convenuta;
4) in caso affermativo, quantificare l'importo maturato a carico della convenuta, a titolo di penale contrattuale da ritardo e, ove risulti documentato, l'eventuale maggior danno lamentato da 5) accertare se sussista il vizio dell'eccentricità delle Parte_1 vie di corsa e se sia imputabile a dire se i costi sostenuti dalla CP_1 committente per la risoluzione del problema siano congrui;
6) tenuto conto dei pagamenti eseguiti dalla committente, stabilire se, in base alla contabilità, residui un credito in capo all'appaltatrice; 7) accertare se ricorrano gli inadempimenti ascritti dalla convenuta all' attrice in punto carenza e incompletezza della documentazione progettuale;
in caso di risposta affermativa dire, altresì: a) se, in corso d'opera, per rimediarvi, siano state eseguite, da su richiesta della committente, CP_1 forniture e opere aggiuntive, procedendo alla relativa quantificazione;
b) se l'appaltatrice abbia patito i lamentati danni, precisandone, ove documentata, l'entità economica. Dopo il deposito dell'elaborato peritale, non è stata ammessa la prova testimoniale indicata dall'attrice/opponente ed è stata rigettata l'istanza, formulata dalla convenuta/opposta, di richiamo del CTU a chiarimenti, per le ragioni illustrate nell'ordinanza del 17.09.2024, qui richiamata e ribadita;
così, sulle conclusioni delle parti, come precisate con note scritte ex art. 127ter c.p.c., la causa è entrata nella fase decisionale.
pagina 10 di 21 Tanto premesso, è pacifico, oltre che documentale, che in data 27.05.2021 le parti hanno sottoscritto un contratto di appalto, in forza del quale ha Parte_1 commissionato a la “Realizzazione 'Chiavi in mano' di strutture metalliche, CP_1 copertura e tamponamenti di un capannone industriale ad uso siderurgico e di tutte le opere accessorie”, presso la propria unità produttiva sita in San Zeno Naviglio, Brescia (doc. 3 attrice R.G.N. 24575/2022, art. 2); il corrispettivo in favore dell'appaltatrice è stato determinato, in misura fissa ed invariabile, nell'importo complessivo di € 16.974.373,00, da corrispondere, per il 15%, alla sottoscrizione del contratto, per il 75%, secondo gli stati di avanzamento lavori (SAL) mensili, e per il restante 10%, entro 60 gg. dalla redazione del Verbale di ultimazione dei lavori (art. 8); inoltre, l'art. 10 del contratto, riguardante la tempistica di esecuzione della prestazione da parte di prevede CP_1 testualmente che “L'appaltatore si impegna ad iniziare i Lavori di cantiere entro Luglio 2021 e ad eseguirli secondo il Programma Generale dei Lavori ed a terminare la fornitura e posa in opera delle strutture portanti in carpenteria metallica degli edifici con relativa copertura e vie di corsa entro e non oltre il 31/12/21 e terminare i Lavori in generale (ad es. strutture secondarie, tamponature laterali, ecc.) entro il 15/02/22.” Ebbene, dalle deduzioni delle parti e dal compendio probatorio in atti risulta in primo luogo che ha portato a termine le opere oggetto del contratto di appalto CP_1 per cui è causa, riconsegnando a l'area di cantiere (cfr. Parte_1 doc. 34 convenuta/opposta R.G.N. 46112/2022: verbale di ultimazione dei lavori del 4.08.2022). Le parti controvertono in ordine alle date di fine lavori. Nella prospettazione attorea, avrebbe accumulato ritardi nell'esecuzione della CP_1 prestazione e non avrebbe rispettato i termini fissati dall'art. 10 del contratto;
per tale motivo, dovrebbe corrispondere, in favore della committente, le penali per il ritardo pattuite all'art. 18, lett. a) e b) del contratto, quantificabili nella misura massima del 10% del corrispettivo, ovverosia in € 1.697.437,00. Per contro, sostiene la convenuta che si sarebbe verificata una traslazione concordata dei termini contrattuali e, conseguentemente, difetterebbero i presupposti per l'applicazione delle invocate penali. Occorre altresì rilevare che ha omesso il pagamento dei corrispettivi Pt_1 contabilizzati da nei SAL dal n. 7 al n. 11, per complessivi € 1.565.087,30 oltre CP_1
IVA (docc. 26-30 e 35-39 convenuta R.G.N. 24575/2022), della fattura n. 323/K del 16.5.2022 di € 28.183,28 oltre IVA, relativa alla fornitura di piastre aggiuntive, nonché pagina 11 di 21 del saldo lavori corrispondente al 10% dell'intero prezzo dell'appalto, ovverosia dell'importo di € 1.697.437,30, portato dalla fattura n. 517/K del 5.08.2022 (docc. 40 e 41 convenuta R.G.N. 24575/2022); tali somme – per un totale di € 3.008.479,04 oltre IVA – costituiscono oggetto di domanda riconvenzionale della convenuta oltre che, in CP_1 parte, del decreto ingiuntivo dalla stessa ottenuto, come sopra illustrato. Ebbene, lasciando al prosieguo l'esame delle ulteriori e diverse pretese delle parti, va in prima battuta esaminata l'eccezione, sollevata dall'attrice/opponente in occasione della prima udienza di comparizione delle parti nella causa n. R.G. 24575/2022 e poi in sede di memoria ex art. 183.6 n. 1 c.p.c., di difetto di legittimazione attiva – rectius, carenza di titolarità del diritto – della convenuta in ordine al menzionato credito di € 1.697.437,30, portato dalla fattura n. 517/K del 5.08.2022 e corrispondente al saldo lavori;
nella prospettazione attorea, detto credito sarebbe stato oggetto di cessione in favore del soggetto terzo Credit Agricole-Friulandria, come da relativa comunicazione ricevuta da a mezzo e-mail del 29.09.2022, da parte dell'Istituto di Parte_1 credito (doc. 15 attrice R.G.N. 24575/2022). La doglianza è infondata per le ragioni che seguono. La convenuta/opposta ha contestato l'asserita cessione di credito ed ha documentato di avere conferito al soggetto terzo Credit Agricole-Friulandria un mandato irrevocabile all'incasso avente ad oggetto, tra l'altro, la somma portata dalla fattura n. 517/K (doc. H convenuta/opposta), credito di cui ha quindi conservato la titolarità; la CP_1 medesima ha altresì prodotto, sub doc. I, uno stralcio di estratto conto relativo al proprio conto corrente presso Credit Agricole-Friulandria, dimostrando come, nella e- mail del 29.09.2022, l'Istituto di credito avesse indicato, quale conto corrente dove effettuare il pagamento della fattura n. 517/K, proprio il numero di conto corrente intestato a circostanza che avvalora la tesi della convenuta. CP_1
Peraltro, neppure ha dimostrato di aver corrisposto l'importo della fattura in Pt_1 questione all'Istituto di credito che definisce cessionario, e del resto, se così fosse avvenuto, avrebbe versato somme sul conto corrente di CP_1
Ciò posto, l'indagine del CTU ha riguardato in primo luogo la verifica dei tempi di esecuzione dei lavori. A riguardo, il CTU ha accertato l'integrale esecuzione, da parte di dei CP_1 lavori oggetto del contratto di appalto stipulato inter partes, ivi comprese talune modifiche richieste dalla committente, nonché opere aggiuntive quali le piastre e il pagina 12 di 21 serraggio dei tirafondi, arcarecci, calastrelli e baraccato (cfr. pag. 24 della CTU); ha rilevato che, in corso di esecuzione, l'appaltatrice ha aggiornato più volte il programma dei lavori, trasmettendo la relativa revisione alla committente, la quale, dal canto suo, non si è opposta (cfr. pagg. 25 e 26 della CTU: “tale programma [id est il Programma Lavori] ha subito una serie di modifiche […] per quanto desumibile dai documenti in atti, ogni volta la trasmissione dell'aggiornamento faceva seguito a una riunione in cantiere […] non risulta in atti che la Committente abbia respinto l'aggiornamento ricevuto in occasione di alcuna di tali trasmissioni”); in particolare l'ultimo dei cronoprogrammi, aggiornato al 10.02.2022, è stato trasmesso via e-mail da a in data 11.02.2022 e reca, quale termine per il CP_1 Pt_1 completamento delle ultime attività, vale a dire le attività di finitura, la data del 31.03.2022 (doc. 18 convenuta R.G.N. 24575/2022). L'accertamento peritale, per quanto si dirà diffusamente infra, ha fatto emergere altresì che il progetto esecutivo fornito dalla committente con un modello Tekla presentava carenze, sicché l'appaltatrice ha dovuto apportare modifiche e integrazioni allo stesso, interloquendo con il progettista e la committente;
infatti, “oltre alle richieste di Pt_1 varianti da parte del progettista, la maggior parte delle richieste dell'Appaltatore hanno riguardato i particolari costruttivi del progetto esecutivo, dimensioni di profili di acciaio da utilizzare, tipologia di pannellature di facciata e di copertura, disallineamenti di elementi che non erano definiti in modo completo e/o coerente con gli elementi finitimi e che hanno costituito rallentamento delle attività dell'Ufficio Tecnico dell'appaltatore necessarie a definire i disegni di officina indispensabili per la produzione” (cfr. pag. 29, 48 e 49 della CTU). Dunque, sulla base delle risultanze emerse dalla CTU, il piano dei lavori ha subito variazioni, nello specifico modifiche ed integrazioni, e deve ritenersi che concordemente le parti abbiano prorogato il temine per il completamento delle attività di finitura alla data del 31.03.2022. Va ribadito, infatti, che l'aggiornamento del Programma Lavori, trasmesso di volta in volta dall'appaltatrice, seguiva ad una riunione in cantiere, come rilevato dal consulente d'ufficio e, dunque, anche in occasione della trasmissione a dell'ultimo Pt_1 cronoprogramma, nella relativa e-mail dell'11.02.2022, ha dato atto di una CP_1 riunione sul punto tenutasi nel medesimo giorno (doc. 18 convenuta R.G.N. 24575/2022 cit.).
pagina 13 di 21 Aggiungasi che il CTU ha evidenziato come, in occasione della trasmissione di tutti i SAL, la committente avesse autorizzato la fatturazione senza riserve, anche, dunque, in relazione al corrispettivo dei lavori contabilizzati nei SAL successivi sia al termine contrattuale intermedio del 31.12.2021 sia a quello previsto originariamente in contratto per la fine dei lavori, ovverosia il 15.02.2022 (cfr. pag. 26 della CTU cit.); in tali circostanze neppure risulta che abbia invocato l'applicazione delle penali per il Pt_1 ritardo che, a mente dell'art. 18 del contratto di appalto, andavano contabilizzate “in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ottemperanza.” L'attrice/opponente contesta che le cd. revisioni dei programmi dei lavori trasmesse da sarebbero inidonee a determinare una modifica dei termini contrattuali, sulla CP_1 base delle clausole di cui agli artt. 19.2 e 3.5 del contratto;
quest'ultima clausola, in particolare, concernerebbe la sola ipotesi di adattamenti nell'ordine di esecuzione dei lavori, da completarsi nei termini contrattuali, e richiederebbe in ogni caso l'approvazione espressa delle revisioni da parte della committente (cfr. pagg. 5-8, memoria ex art. 183.6 n. 1 c.p.c. attrice). La doglianza non coglie nel segno. Invero, l'art.
3.5 citato prevede che il programma dei lavori (cd. Programma Generale dei Lavori) possa essere rivisto e adattato dall'appaltatrice in corso d'opera, e che la committente “dovrà approvare o respingere in presenza di giustificato motivo tale Programma Generale dei Lavori”; nulla statuisce in merito ad una improrogabilità dei termini contrattuali. Ebbene, si è detto che l'ultimo aggiornamento del programma dei lavori al 10.02.2022, con proroga delle attività di finitura al 31.03.2022, è seguito ad una apposita riunione in cantiere – circostanza non contestata – e non è stato respinto dalla committente, la quale sostanzialmente lo ha approvato, autorizzando la fatturazione del SAL n. 9 relativo ai lavori eseguiti, appunto, nel mese di marzo 2022 (doc. 29 convenuta R.G. N. 24575/2022), per cui non è significativo che i documenti di fossero privi della Pt_3 sottoscrizione del Direttore Tecnico del Cantiere, come invece richiesto dalla clausola 4.1 del contratto. Pertanto, se è pur vero che l'art. 19.2 del contratto prevede che ciascuna modifica del regolamento contrattuale deve effettuarsi per iscritto, è altrettanto vero che, dovendosi considerare la comune intenzione delle parti contraenti e il comportamento complessivo pagina 14 di 21 delle stesse nell'interpretazione delle dichiarazioni negoziali, a mente dell'art. 1362 c.c., non è revocabile in dubbio che e abbiano ritenuto derogabile il Pt_1 CP_1 suddetto art. 19.2 e di fatto vi abbiano derogato nel corso dell'esecuzione dell'appalto, così mutando l'originario piano dei lavori attraverso gli aggiornamenti del cronoprogramma condivisi dalla committente, con autorizzazione della stessa alla fatturazione dei progressivi SAL. A questo punto, considerato che il termine ultimo per le attività di finitura è stato prorogato dalle parti al 31.03.2022, che dunque le parti hanno concordato un nuovo termine per l'adempimento da parte dell'appaltatrice e, per questo motivo, le penali pattuite per il ritardo hanno conservato l'efficacia (cfr. ex multis Cass., Sez. 2, ord. n. 12396/2024; Cass., Sez. 2, sent. n. 9152/2019; Cass., Sez. 2, ord. n. 8405/2019), per quanto concerne l'eventuale ritardo maturato dall'appaltatrice rispetto a tale termine si ritiene di condividere l'ipotesi n. 1 prospettata dalla CTU a pag. 38, per le ragioni che seguono. L'indagine peritale ha accertato che le opere sono state ultimate integralmente da soltanto in data 23.05.2022, circostanza confermata “dal SAL al 31.05.2022 CP_1 ove tutte le opere risultano eseguite al 100% con autorizzazione alla emissione da parte del Committente (doc.30, e da cui risulta che le sole opere eseguite nel mese di maggio fossero relative ai pluviali, CP_1 nell'ambito delle opere di regimentazione delle acque” (cfr. pag. 27 della CTU). Assume la convenuta che le opere concernenti i pluviali per la regimentazione delle acque piovane sono state omesse dalla progettazione esecutiva fornita da e che Pt_1 il tempo occorso in più all'appaltatrice per colmare tale lacuna, fornire e posare i pluviali, sarebbe riconducibile alla condotta inadempiente della committente e non già ad un asserito ritardo di cfr. pag. 16 comparsa conclusionale convenuta). CP_1
Tale deduzione è infondata atteso che, condivisibilmente, il CTU, in replica alle osservazioni del CTP di parte convenuta, ha evidenziato che nell'elenco delle opere commissionate a con il contratto di appalto per cui è causa e, specificamente, CP_1 all'interno della voce “Regimentazione delle acque”, fossero indicati i pluviali;
sicché, pur mancando nel progetto esecutivo, gli stessi erano contrattualmente previsti (cfr. pag. 62 della CTU); tanto che, nell'ultimo cronoprogramma trasmesso da CP_1 quest'ultima inseriva tra le opere da completare entro il 31.03.2022 anche il montaggio dei pluviali (doc. 18 convenuta cit. R.G.N. 24575/2022). Conseguentemente il CTU, a pagg. 38 e 39 della perizia, ha accertato un ritardo da parte di ella consegna delle opere, rispetto al termine ridefinito del 31.03.2022, di n. 7 CP_1
pagina 15 di 21 settimane, da ridursi a quattro, poiché devono sottrarsi n. 2 settimane costituenti il cd.
“termine di grazia”, previsto dall'art. 18 del contratto come periodo temporale (dalla consegna prevista) cui non trovano applicazioni le penali, e deve sottrarsi un'ulteriore settimana, che la stessa committente , in data 20.01.2022, si era resa disponibile Pt_1
a concedere all'appaltatrice a seguito della revoca del subappalto a società terza, così manifestando di tollerare un eventuale ritardo nell'esecuzione dei lavori di una settimana (doc. 7 attrice R.G.N. R.G. 24575/2022); il CTU ha quindi quantificato la penale dovuta da in favore di , ai sensi dell'art. 18 del contratto, nella CP_1 Pt_1 misura di € 678.974,94 (cfr. pag. 40 della CTU) che non appare manifestamente eccessiva ex art 1384 c.c. Passando alla domanda risarcitoria avanzata da avente Parte_1 ad oggetto il maggior danno – contemplato nella clausola contrattuale inerente alle penali sub art. 18 – asseritamente subito dalla stessa in conseguenza del ritardo nell'adempimento da parte di si tratta di maggiori costi per gli ordinativi, CP_1 sia in termini di trasporto sia in termini di produzione, che , a suo dire, non Pt_1 avrebbe sostenuto qualora il laminatoio fosse stato pronto per tempo, e che ora quantifica in una misura non inferiore ad € 6.100.536,99. Sul punto la CTU, con motivazione che si reputa condivisibile, ha rilevato come non vi sia prova documentale di tali costi, che risultano basati su calcoli teorici e, dunque, senza il riferimento a dati concreti di produzione e ad ipotesi di chilometraggi per ordini specifici, né vi è certezza che riguardino effettivamente l'impianto di San Zeno per cui è causa (cfr. pagg. 40-42 della CTU); pertanto, la domanda risarcitoria in questione va rigettata. ha poi lamentato la mancata realizzazione dell'opera a Parte_1 regola d'arte da parte dell'appaltatrice, con particolare riguardo al vizio della cd.
“eccentricità delle vie di corsa”, menzionato in sede di verbale di ultimazione dei lavori e per la sistemazione del quale avrebbe sostenuto un costo pari ad € 30.000,00. A tal riguardo, con argomento convincente, il CTU, pur rilevando la sussistenza di tale vizio, ha però escluso la responsabilità dell'appaltatrice (cfr. pagg. 45 e 56 della CTU ove si legge: “Si ritiene che l'Appaltatore, seguite le indicazioni del progetto esecutivo PE consegnatogli, in fase di montaggio delle opere relative, si sia reso conto del mancato allineamento e della rotazione su citate ed abbia chiesto al progettista come procedere. Dal momento che, per quanto in atti, l'Appaltatore non è stato reso sufficientemente edotto del mancato allineamento/verticalità di un pilastro del pagina 16 di 21 capannone preesistente, non si ritiene che possa attribuirsi una responsabilità all'Appaltatore stesso”); né il CTU ha ritenuto possibile esprimersi sulla congruità del costo asseritamente sostenuto da per il ripristino (cfr. pag. 46 della CTU). Pt_1
L'attrice/opponente ha lamentato altresì l'inadempimento di all'obbligazione di CP_1 consegna della garanzia per vizi e/o difformità di cui all'art.
9.1. del contratto, chiedendo la condanna di quest'ultima alla relativa consegna ovvero al pagamento, in suo favore, del corrispondente importo, pari ad € 721.410,85. Tale domanda è infondata atteso che, se è pur vero che la convenuta ha omesso di consegnare all'attrice la suddetta garanzia bancaria, cui era contrattualmente obbligata, è altresì vero che la committente non si è avvalsa della risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. prevista nella clausola contrattuale in esame, ed il mancato accertamento della sussistenza di vizi e/o difformità ha determinato la caducazione dei presupposti di tale obbligazione, non essendovi alcun pregiudizio da garantire. A questo punto, venendo all'esame delle domande svolte in via riconvenzionale dalla convenuta la medesima ha chiesto l'accertamento di un credito, a titolo CP_1 corrispettivo residuo, nei confronti di pari alla somma di Parte_1
€ 3.558.089,84, IVA compresa, importo al netto delle fatture di n. 32/600435 del Pt_1
31.05.22, per € 46.320,65 (doc. 53 attrice), n. 32/600346 del 11.04.22 per € 44.731,94 (docc. 53 e 55 attrice cit.), e n. 42/100006 del 09.03.22 per € 21.202,00 (doc. 57 attrice), per complessivi € 112.254,59 (esenti IVA), oggetto di compensazione. Invero, l'indagine peritale ha accertato la spettanza, in favore dell'appaltatrice, del minore importo di € 3.533.393,83 IVA compresa (€ 2.896.224,45 oltre IVA al 22%) (cfr. pagg. 46 e 47 della CTU); in detto importo, condivisibilmente, è considerata la somma di
€ 2.070.873,51 IVA compresa (€ 1.697.437,30 + IVA al 22%), portata dalla già fattura n. 517/K del 5.08.2022 e corrispondente al saldo lavori (doc. 41 convenuta R.G.N. 24575/2022); è altresì considerata la somma di € 28.183,28 oltre IVA, di cui alla fattura di n. 323/K del 16.5.2022, relativa alla fornitura di piastre aggiuntive;
infatti, dal CP_1 doc. 29 della convenuta sub R.G.N. 24575/2022 risulta sia l'ordine sottoscritto da e concernente tale prestazione extra-contratto sia la successiva autorizzazione Pt_1 della committente, resa a mezzo e-mail del 14.05.2022, alla sua fatturazione. Tardivamente, soltanto in comparsa conclusionale, a pag. 5, la convenuta ha lamentato l'erroneità del conteggio effettuato dal consulente d'ufficio, in quanto l'imposta IVA al 22% non dovrebbe calcolarsi sul credito di € 2.896.224,45, che residua al netto delle pagina 17 di 21 fatture di cui sopra che sono esenti IVA, bensì sull'importo originario di € 3.008.479,04, per il quale ha già emesso le fatture e versato la relativa IVA, così dovendosi CP_1 pervenire al seguente risultato: € 3.008.479,04 - (€ 46.320,65+€ 44.731,94+€ 21.202,00)
+ € 661.865,39 (IVA al 22% calcolata sul primo importo di € 3.008.479,04) = € 3.558.089,84, IVA compresa. La tesi non può essere condivisa perché il calcolo del CTU è effettuato, in base a dati omogenei, operando la compensazione e, del resto, nemmeno documenta CP_1 di aver già versato l'IVA. Priva di rilievo è la doglianza dell'attrice circa l'assenza dei presupposti per il pagamento del corrispettivo in favore di e, nello specifico, del certificato di CP_1 pagamento proveniente dal responsabile del progetto e previsto dall'art.
4.1 del contratto quale condizione per la fatturazione degli importi indicati nei SAL. (pag. 6 comparsa conclusionale attrice). Invero, dalla documentazione versata in atti risulta che, successivamente alla trasmissione via e-mail di ciascun SAL da parte dell'appaltatrice, il responsabile del progetto per autorizzava l'emissione della relativa fattura, Parte_4 Pt_1 nonché la fatturazione di opere aggiuntive (cfr. ad es. docc. 27, 28, 29 convenuta R.G.N. R.G. 24575/2022); non risulta peraltro che la committente abbia mai contestato la mancanza del certificato di pagamento in occasione della ricezione delle fatture da parte di tali circostanze consentono di ritenere che di fatto la committente abbia CP_1 approvato le contabilizzazioni trasmesse di volta in volta dall'appaltatrice, benché in assenza del requisito formale di cui all'art.
4.1 del contratto, con conseguente pretestuosità della doglianza in parola. Ciò posto, va rilevato che la CTU ha accertato un ulteriore credito dell'appaltatrice per forniture e opere aggiuntive;
specificamente, come già anticipato, ha rilevato che il progetto esecutivo Tekla fornito dalla committente ha presentato carenze da un punto di vista tecnico, che sono state colmate in corso d'opera, sicché “oltre alle richieste di varianti da parte del progettista, la maggior parte delle richieste dell'Appaltatore hanno riguardato i particolari costruttivi del progetto esecutivo, dimensioni di profili di acciaio da utilizzare, tipologia di pannellature di facciata e di copertura, disallineamenti di elementi che non erano definiti in modo completo e/o coerente con gli elementi finitimi” (cfr. pagg. 48 e 49 della CTU); ha dunque elencato le modifiche al progetto esecutivo, e le modifiche ed integrazioni in fase di esecuzione su parti già montate, ed ha quindi quantificato il valore delle opere pagina 18 di 21 aggiuntive effettuate da su richiesta dalla committente/progettista, nella CP_1 misura complessiva di € 45.994,45 (€ 365,70 per le opere in acciaio, € 36.594,25 per le pannellature di copertura e laterali, € 9.034,50 per la maggiore lunghezza dei pluviali) (cfr. pagg. 50 e 51 della CTU). Sul punto, lamenta la convenuta che avrebbe diritto al maggiore importo di € 170.000,00, laddove la differenza rispetto alla somma quantificata dal CTU sarebbe rappresentata dal maggior quantitativo di acciaio impiegato per gli interventi in variante richiesti dal progettista (cfr. pag. 21 comparsa conclusionale convenuta); la detta somma di € 170.000,00, peraltro, sarebbe stata riconosciuta dalla stessa committente (doc. 54 convenuta/opposta R.G.N. 46112/2022); per quanto concerne, poi, la maggiore quantità di carpenteria metallica asseritamente fornita, rappresenta la convenuta di avere maturato un corrispettivo pari alla considerevole somma di € 467.468,10. In disparte la circostanza che , con e-mail del 6.05.2022 indirizzata a Pt_1 CP_1 sub doc. 54 convenuta/opposta R.G.N. 4611/2022 cit, ha trasmesso in allegato una mera tabella in cui l'importo di € 170.000,00 è indicato quale “variante da formalizzare”, e dunque in via soltanto teorica, il CTU, con motivazione condivisibile, ha ritenuto di considerare l'incremento di acciaio solo per la parte legata agli interventi in variante, e non per quella riferita alle ottimizzazioni della struttura (cfr. pagg. 51 e 62 della CTU), che sono a carico dell'appaltatrice, a mente degli artt.
3.2 e 3.3 del contratto;
in risposta al CTP di il CTU ha evidenziato come non risultasse avvenuta la CP_1 formalizzazione della variante di € 170.000,00, la quale neppure è stata oggetto di discussione in corso di consulenza;
ha infine precisato che “L'ulteriore quantità di acciaio indicata dall'Appaltatore, essendo stata dichiaratamente utilizzata per ottimizzare la struttura e il suo montaggio, e rientrando nelle autonome scelte dell'appaltatore per la migliore gestione del cantiere e la realizzazione dell'opera, come tale non può essere riconosciuta” (cfr. pagg. 65 e 66 della CTU). Giova rammentare che le parti hanno perfezionato un appalto a corpo, ovverosia tutte le lavorazioni volte a completare l'opera per la quale hanno pattuito il compenso forfettario sono da ritenere in esso comprese (cfr. artt. 2 e 3.2 del contratto), sicché non spetta a alcun compenso per le quantità maggiori che si sono rivelate necessarie CP_1 per la realizzazione delle opere od ottimizzazione dei lavori, poiché si tratta di costi da porre a suo rischio.
pagina 19 di 21 Infine, va rigettata la domanda risarcitoria avanzata in via riconvenzionale da CP_1
avente ad oggetto i danni asseritamente subiti dalla stessa in conseguenza della
[...] condotta inadempiente dell'attrice, quantificati in: € 376.205,09, per l'accelerazione della produzione in stabilimento delle carpenterie metalliche;
€ 994.919,50, per l'anomalo andamento del cantiere;
€ 890.686,64, per l'incremento dei costi della manodopera;
ed € 1.204.555,95, per gli aumenti dei costi delle materie, di energia e trasporto. A riguardo, la CTU ha rilevato il difetto di prova delle voci di danno paventate da neppure riferibili con certezza al cantiere di San Zeno (cfr. pag. 54 della CP_1
CTU). In definitiva, sulla scorta delle motivazioni sopra riportate, il decreto ingiuntivo n. 13884/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data 17.08.2022 (R.G.N. 26082/2022) su ricorso di va revocato. CP_1
In parziale accoglimento delle domande svolte da l'attrice opponente va CP_1 condanna a corrispondere alla convenuta opposta la somma di € 3.533.393,83 IVA compresa (€ 2.896.224,45 + IVA al 22%) oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture all'effettivo soddisfo, a titolo di corrispettivo residuo delle opere di cui al contratto di appalto in questione, nonché la somma di € 45.994,45 oltre IVA, quale corrispettivo dovuto all'appaltatrice per le opere aggiuntive, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dal mese di giugno 2024 (data di deposito della CTU) all'effettivo soddisfo;
le ulteriori domande avanzate dalla convenuta/opposta non meritano accoglimento neppure se avanzate ex art 2041 c.c. in assenza di sussidiarietà. La domanda avanzata da va parzialmente accolta e Parte_1 dunque, va accertato l'inadempimento di alla consegna delle opere CP_1 oggetto del contratto di appalto inter partes entro il nuovo termine del 31.03.2022, quest'ultima va condannata a corrispondere alla prima la somma di € 678.974,94 a titolo di penale per il ritardo, a mente dell'art. 18 del contratto del 27.05.2021 perfezionato inter partes;
le ulteriori pretese dell'attrice/opponente vanno rigettate. Le spese processuali, liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 e D.M. 147/2022, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento, individuato sulla base del decisum, seguono la soccombenza di Parte_1
Il costo della CTU, liquidato con decreto del 27.06.2024, deve essere posto definitivamente a carico di Parte_1
pagina 20 di 21 Non può trovare accoglimento la richiesta avanzata ai sensi dell'art. 96.3 c.p.c. da in quanto la condotta dell'attrice/opponente non è oggettivamente CP_1 valutabile alla stregua di “abuso del processo”, consistente nell'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass. 27/02/2019, n. 5725). La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione settima civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, istanza e domanda respinta, in parziale accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da
[...]
revoca il decreto ingiuntivo n. 13884/2022 emesso dal Tribunale
Parte_1 di Milano in data 17.08.2022 in favore di CP_1 condanna al pagamento, in favore di della
Parte_1 CP_1 somma di € 3.533.393,83 IVA compresa, a titolo di residuo prezzo dovuto in forza del contratto di appalto del 27.05.2021, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture all'effettivo soddisfo;
condanna al pagamento, in favore di della
Parte_1 CP_1 somma di € 45.994,45, a titolo di prezzo per le opere aggiuntive, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dal mese di giugno 2024 all'effettivo soddisfo;
in parziale accoglimento della domanda svolta da
Parte_1 accerta l'inadempimento di all'obbligazione di completamento dell'opera CP_1 entro il nuovo termine del 31.03.2022 e, conseguentemente, condanna a CP_1 pagare a la somma di € 678.974,94 a titolo di penale per
Parte_1 il ritardo ex art. 18 del contratto di appalto del 27.05.2021; rigetta per il resto le domande;
condanna a rifondere a le spese
Parte_1 CP_1 processuali, liquidate in € 49.336,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA;
pone il costo della CTU definitivamente a carico di
Parte_1
Sentenza provvisoriamente esecutiva. Milano, 18.12.2025
IL GIUDICE dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti
pagina 21 di 21
TU RI, dell'avv. Roberto Usai, dell'avv. Lorenzo Parola e dell'avv. Francesco Falco, elettivamente domiciliata in Via dei Bossi n. 6, Milano, presso i difensori ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Alessandra Belletti e CP_1 P.IVA_2 dell'avv. Carlo Ponzano, elettivamente domiciliata in Via Cesare Battisti n. 8, presso lo studio dell'avv. Franco Zauli CONVENUTA
Con note scritte depositate ex art. 127ter c.p.c. le parti hanno precisato le rispettive, seguenti CONCLUSIONI
Per l'attrice:
“Voglia l'ecc.mo Tribunale, rigettata ogni contraria domanda, istanza, conclusione e richiesta, così statuire: in via preliminare all'esame del merito
- dichiarare, per le ragioni dedotte negli scritti difensivi depositati in corso di causa, la carenza di legittimazione attiva di in relazione al preteso credito di Euro CP_1
1.697.437,30, oltre IVA, portato dalla fattura n. 517/K e, comunque rigettare la relativa domanda avversaria;
nel merito, anche in via riconvenzionale pagina 1 di 21 - per tutte le ragioni illustrate negli scritti difensivi depositati in corso di causa, revocare il decreto ingiuntivo n. 13884/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data 5-17 agosto 2022 e rigettare, in quanto infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande svolte da ivi incluse le domande riconvenzionali di cui al giudizio 24575/22; CP_1 re l'inadempimento in cui è incorsa all'obbligo di completamento dei CP_1 lavori entro i termini di cui al Contratto e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento delle somme dovute a a titolo di penali maturate, per un importo Pt_1 pari ad Euro 1.697.437,00 nonché, a titolo di maggior danno, per una somma non inferiore ad Euro 2.033.512,33, per ciascun mese di ritardo (dedotto quanto eventualmente corrisposto a titolo di penali) e quindi un maggior danno complessivo non inferiore a Euro 6.100.536,99, oltre interessi dal dovuto al saldo, ovvero delle maggiori somme accertate in corso di causa;
- accertare l'inadempimento in cui è incorsa all'obbligo di consegna della CP_1 garanzia per vizi e/o difformità di cui all'art.
9.1. del Contratto e, per l'effetto, condannare quest'ultima alla relativa consegna ovvero, per equivalente, al pagamento del corrispondente importo in favore di , pari ad Euro 721.410,85; Pt_1
- accertare l'inadempimento in cui è in all'obbligo di realizzare l'opera "a CP_1 perfetta regola d'arte" e, per l'effetto, condannare quest'ultima al risarcimento dei costi per il ripristino del bene, pari ad un importo non inferiore ad Euro 30.000,00, oltre interessi dal dovuto al saldo, ovvero delle maggiori somme accertate in corso di causa;
- accertare l'inadempimento in cui è incorsa all'obbligo di pagamento della CP_1 fornitura di materiali acquistata da e, per l'effetto, condannare quest'ultima al Pt_1 pagamento dell'importo di Euro 44. cui alla fattura n. 600346 dell'11 aprile 2022 nonché dell'importo di Euro 46.320,65 di cui alla fattura n. 600435 del 31 maggio 2022, oltre interessi dal dovuto al saldo;
- accertare l'inadempimento in cui è incorsa all'obbligo di pagamento della CP_1 fattura n. 100006 del 9 marzo 2022, relativa all omminate da a Pt_1 CP_1 ai sensi dell'art. 18.1., lett. c) del Contratto e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento dell'importo di Euro 21.202,00, oltre interessi dal dovuto al saldo. in via istruttoria ribadita, per le ragioni dedotte negli scritti già depositati, l'inammissibilità dei mezzi di prova ex adverso formulati, chiede l'ammissione delle istanze istruttorie Pt_1 articolate nella depositata me art. 183, 6° comma, n. 2, cod. proc. civ. nonché di essere ammessa a prova contraria nei termini di cui alla depositata memoria ex art. 183, 6° comma, n. 3, cod. proc. civ.. Il tutto, con il favore delle spese e delle competenze del giudizio ex d.m. 147/2022, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, della Cassa Prev. Avv. ex art. 11 L. 576/80 e successive modifiche e dell'IVA, nella misura di legge.”
pagina 2 di 21 Per la convenuta:
“Voglia codesto Tribunale adito: in via principale: 1) a conferma del decreto ingiuntivo opposto e in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla nel giudizio promosso dalla CP_1 Pt_1
e previo rigetto dell'info di carenza di legittimazion
[...] condannare la al pagamento della complessiva somma di € 3.558.089,84, Parte_1
IVA compresa, uo corrispettivo del contratto intercorso tra le parti, come risultante dalle fatture emesse da e rimaste inevase nn. 93/K; 146/K; CP_1
236/K; 322/K; 323/K; 408/K; 517/K, etto del credito della di cui Pt_1 alle fatture nn. 346; 435; 100006, per complessivi € 112.254,59 (esenti IVA), Pt_1 oggetto di azione, oltre interessi D.Lg. n. 231/2002 e ss.mm.ii. dalla scadenza delle singole fatture e fino all'effettivo soddisfo;
in via riconvenzionale: 2) condannare la a corrispondere alla la somma di € 170.000,00 Pt_1 CP_1
(arrotondato per d ltre IVA, a titolo di c vo per le maggiori attività e varianti eseguite su richiesta della committente, o in subordine a titolo di indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., oltre interessi di mora di cui al D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii., a decorrere quantomeno dal 29.3.2022 e fino all'integrale soddisfo, o il diverso importo capitale e per interessi ritenuto di giustizia;
3) condannare la al pagamento della somma di € 376.205,09, o della diversa Pt_1 somma ritenuta d ia, a titolo di risarcimento dei maggiori oneri sostenuti dalla per accelerare la produzione in stabilimento , al fine CP_1 Parte_2 erare i ritardi dipendenti dalle carenze ogetto consegnato dalla committente, o in subordine a titolo di indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dal 1° dicembre 2021 e fino al soddisfo, o con la diversa decorrenza ritenuta di giustizia;
4) condannare la al pagamento della somma di € 994.919,50, a titolo di danni e Pt_1 maggiori oneri derivanti dalla ridotta produzione registrata nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2021, a causa delle carenze del progetto fornito dalla committente, o in subordine a titolo di indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., di cui: € 439.106,84, a titolo di spese generali infruttifere;
€ 487.478,50, a titolo di improduttivo utilizzo delle maestranze;
€ 50.436,26, a titolo di improduttivo utilizzo di mezzi e attrezzature;
€ 4.344,10 a titolo di ritardata percezione dell'utile; € 3.086,53 a titolo di prolungato vincolo delle fidejussioni;
€ 10.467,27 a titolo di maggiori oneri per la sicurezza. Sulla suddetta somma di € 994.919,50, o sulla diversa somma ritenuta di giustizia, dovranno essere riconosciuti gli interessi e la rivalutazione monetaria a pagina 3 di 21 decorrere dal 1° novembre 2021 e fino al soddisfo, o con la diversa decorrenza ritenuta di giustizia;
5) condannare la al pagamento della somma di € 890.686,64, o della diversa Pt_1 somma di giustizia, a titolo di incremento dei costi della manodopera, o in subordine a titolo di indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria a decorrere da maggio 2022 e fino al soddisfo, o con la diversa decorrenza ritenuta di giustizia;
6) condannare la al pagamento della somma di € 467.468,10, o della diversa Pt_1 somma di giustiz lo di corrispettivo per le maggiori quantità di carpenteria metallica realizzata e posta in opera, o in subordine a titolo di indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., oltre interessi di mora di cui al D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii., a decorrere quantomeno dal 23.5.2022 e fino all'integrale soddisfo, o con la diversa decorrenza ritenuta di giustizia;
7) condannare la al pagamento della somma di € 1.204.555,95, o della diversa Pt_1 somma di giusti itolo di corrispettivo per il maggior costo sostenuto in conseguenza degli eccezionali e imprevedibili aumenti dei costi delle materie prime impiegate e dei costi di energia e trasporto, o in subordine a titolo di indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., oltre interessi di mora di cui al D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii., a decorrere quantomeno dal 23.5.2022 e fino all'integrale soddisfo, o con la diversa decorrenza ritenuta di giustizia;
sempre nel merito
8) accertare e dichiarare l'illiceità della penale applicata dalla , per mancanza dei Pt_1 presupposti di fatto e di diritto, avendo la corretta empiuto ai propri CP_1 obblighi, nonostante gli inadempimenti della stessa e conseguentemente Pt_1 disapplicarla integralmente;
9) respingere la infondata e temeraria domanda di ulteriore risarcimento dei danni avanzata dalla nella misura di € 2.033.512,33 al mese, e quindi in circa 6 milioni Pt_1 di euro, in quanto infondata in fatto e in diritto, risultando peraltro in pressoché totale sovrapposizione con la, comunque, illecita applicazione della penale contrattuale operata dalla e inoltre in quanto riferita a danno meramente futuro e ipotetico, Pt_1 non avente eri della concretezza e dell'attualità, insussistente nel suo presupposto fattuale della asserita ritardata messa in esercizio del nuovo impianto di laminazione, oltre a essere completamente sfornito di prova anche nel quantum, con conseguente condanna della al risarcimento dei danni per responsabilità Pt_1 aggravata ex art. 96 c.p.c., da q rsi anche d'ufficio in via equitativa;
10) respingere la domanda di condanna della al pagamento della somma di € CP_1
721.410,85, in conseguenza del mancato ril lla garanzia per vizi e difetti dell'opera, in quanto infondata in fatto e in diritto, erroneamente quantificata e pagina 4 di 21 comunque avendo la lecitamente sospeso l'adempimento in ragione del CP_1 gravissimo inadempimento della all'obbligo di pagare il corrispettivo del Pt_1 contratto;
11) respingere la richiesta di pagamento della somma di € 30.000,00 a titolo di costo necessario a risolvere la problematica della cd. eccentricità, in quanto attività extracontrattuale resa necessaria da vizio del progetto esecutivo fornito dalla committente;
in via di mero subordine
12) rispetto alla richiesta di cui al precedente punto 8) delle conclusioni, in applicazione dell'art. 1384 cod. civ., disporre in ogni caso la drastica riduzione della penale applicata, fino al suo completo azzeramento, non essendo ravvisabile alcun inadempimento della agli obblighi di contratto, ed essendo l'applicazione della penale da parte della CP_1 manifestamente iniqua, non avendo la subito alcun concreto danno Pt_1 Pt_1 dall'operato della e anche in considerazione delle inadempienze della CP_1 committente agli di contratto e ai principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto;
14) Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 21.06.2022, ha Parte_1 evocato in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano allegando che: - quale CP_1 società parte di opera sul territorio nazionale nell'ambito del settore CP_2 siderurgico con quattro unità produttive, attraverso le quali controlla l'intera filiera, dall'acciaio liquido al prodotto finito;
- nell'anno 2021, ha iniziato la costruzione di un laminatoio presso l'unità produttiva di San Zeno Naviglio, in Brescia;
segnatamente, si trattava di integrare il laminatoio con l'acciaieria già esistente, “in modo da portare l'impianto ad una capacità di laminazione di circa 700 mila tonnellate di prodotti lunghi” (pag. 2, atto di citazione); - con contratto di appalto siglato in data 27.05.2021, ha incaricato la convenuta della realizzazione “Chiavi in mano” del capannone in cui CP_1 sarebbe stato ospitato il nuovo laminatoio;
- il contratto, all'art. 10, prevedeva l'inizio dei lavori entro il mese di luglio 2021, nonché le seguenti ulteriori tempistiche: la fornitura e la posa in opera delle strutture portanti in carpenteria metallica degli edifici, con relativa copertura e vie di corsa, sarebbero dovute terminare entro e non oltre il 13.12.2021, mentre i lavori in generale entro il 15.02.2022 (doc. 3); - pochi mesi dopo l'avvio dei lavori e, successivamente, in corso d'opera, ha accumulato un ritardo CP_1
pagina 5 di 21 nell'esecuzione dei lavori, come rilevato più volte da (docc. 4-7); - cosicché, Pt_1 essendo inutilmente decorso sia il termine previsto in contratto per la consegna delle opere sia il termine del 15.04.2022, fissato in via unilaterale dalla convenuta “per il completamento delle attività di finitura” (doc. 8), con e-mail del 6.05.2022 ha rappresentato a il diritto al pagamento delle penali previste all'art. 18 del contratto per il ritardo CP_1 nell'esecuzione dei lavori, quantificate in € 1.697.437,00, nonché del maggior danno subito (in termini di maggiori costi di trasporto e di produzione), pari ad almeno 1,9 milioni di Euro al mese (docc. 9 e 12); - in riscontro, ha respinto le suddette CP_1 pretese, imputando il ritardo a carenze della progettazione esecutiva, varianti in corso d'opera, problematiche metereologiche e dell'area di cantiere, difficoltà di approvvigionamento di materiali e di manodopera per la recrudescenza della pandemia da Covid-19 (doc. 10), circostanze queste ritenute infondate da sulla base del Pt_1 regolamento contrattuale pattuito dalle parti (cfr. pagg. 12-14, atto di citazione, e doc. 11). L'attrice ha, così, concluso chiedendo di accertare l'inadempimento della convenuta al contratto di appalto de quo e, per l'effetto, la condanna della medesima al pagamento, in suo favore, delle penali per il ritardo maturate, di € 1.697.437,00, nonché a risarcirle il maggior danno subito, per una somma almeno pari ad € 1.900.000,00 di cui si è detto, oltre interessi dal dovuto al saldo. Si è costituita in giudizio deducendo che: - nell'ambito dell'appalto di CP_1
San Zeno Naviglio per cui è causa, fin da subito si è trovata costretta a colmare le carenze e gli errori della progettazione esecutiva (in particolare, del Modello Tekla 3D) fornita dalla committente mediante la progressiva Parte_1 introduzione di varianti, integrazioni e correzioni del progetto (docc. 4-10); - tale circostanza ha determinato la ridefinizione dei termini contrattuali da parte di essa convenuta, che di volta in volta ha comunicato le versioni aggiornate del programma dei lavori, non contestate dall'attrice (docc. 11-18); - quest'ultima ha emesso i relativi SAL senza effettuare alcun addebito di penali da ritardo in capo all'appaltatrice, bensì autorizzando la fatturazione anche di lavori eseguiti oltre la scadenza dei termini originari del contratto (cfr. SAL nn. 8, 9, 10, 11 sub docc. 27-30); - dunque, i lavori sono terminati alla fine del mese di marzo 2022, nei tempi ridefiniti in corso di esecuzione, eccetto le opere di regimentazione delle acque, indicate nella punch list e concluse in data 23.05.2022 a causa della condotta inerte del progettista di (docc. 19, 31 e 32); - Pt_1
pagina 6 di 21 soltanto successivamente, l'attrice le ha contestato asseriti ritardi nell'ultimazione dei lavori (cfr. nota di del 6.05.2022 sub doc. 33), ha interrotto il pagamento dei Pt_1 corrispettivi già riconosciuti nei SAL dal n. 7 al n. 11, per complessivi € 1.282.858,45 oltre IVA al 22%, nonché della fattura n. 323/K del 16.05.2022 di € 28.183,28 oltre IVA, relativa alla fornitura di piastre aggiuntive (doc. 40), e non ha svincolato il saldo lavori di € 1.697.437,30, pari al 10% del prezzo dell'appalto (fattura n. 517/K del 5.8.2022 sub doc. 41); - solo nel mese di agosto 2022, si è determinata a Parte_1 redigere il verbale di ultimazione dei lavori (doc. 34). Sulla scorta di tali deduzioni, quindi, la convenuta ha lamentato l'illegittimità delle penali pretese dall'attrice, aggiungendo altresì che le parti, concordemente, avessero posticipato i termini di esecuzione dei lavori non solo in ragione della revisione del progetto, bensì anche a causa di concomitanti difficoltà (inadeguatezza del sedime dell'area di cantiere, recrudescenza dei contagi da Covid-19, congiuntura economica negativa, ecc.); l'infondatezza della domanda risarcitoria avversaria poiché sfornita di prova;
il mancato pagamento del corrispettivo, oltre che dei lavori di cui sopra, anche delle opere in variante eseguite, per € 177.800,50 oltre IVA (docc. 47-50); di avere subito danni e maggiori oneri imputabili all'attrice, quantificati come segue: € 994.919,50, in conseguenza di un anomalo andamento iniziale dei lavori dovuto alle citate carenze progettuali (cfr. schema sulle singole voci di pregiudizio a pag. 45 comparsa di costituzione e risposta); € 376.205,09, per l'accelerazione delle attività produttive volta a compensare l'iniziale rallentamento;
€ 890.686,64, per l'incremento dei costi della manodopera;
€ 527.525,98, per il maggior importo di carpenteria fornita e posata;
infine,
€ 1.204.555,95, in ragione degli aumenti dei costi delle materie prime impiegate e dei costi di energia e di trasporto. Ha concluso avanzando, in via preliminare, istanza a mente dell'art. 186ter c.p.c., per l'ingiunzione di pagamento del corrispettivo dei lavori relativo ai SAL nn. 9, 10, 11, e delle citate fatture n. 323/K del 16.5.2022 (fornitura di piastre aggiuntive) e n. 517/K del 5.8.2022 (saldo lavori), per complessivi € 1.952.366,03 oltre IVA, escluso il corrispettivo di cui ai SAL nn. 7 e 8, per il quale ha già ottenuto il decreto ingiuntivo n. 13884/2022, emesso dal Tribunale di Milano in data 17.08.2022 (N.R.G. 26082/2022); nel merito, ha chiesto in via principale l'accertamento della illiceità della penale applicata da e Pt_1 il rigetto della domanda risarcitoria, mentre in subordine la riduzione della penale stessa, a mente dell'art. 1384 c.c.; in via riconvenzionale, ha concluso per la condanna di pagina 7 di 21 al pagamento, in suo favore, del corrispettivo dei lavori, pari alla citata somma Pt_1 di € 1.952.366,03 oltre IVA, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalle singole scadenze al sodisfo, nonché al pagamento delle maggiori opere in variante per € 177.800,50 oltre IVA, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dal 29.03.2022 al soddisfo;
la condanna dell'attrice a risarcirle i danni e i maggiori oneri di cui si è detto, pari alle somme di € 376.205,09 (accelerazione della produzione in stabilimento), € 994.919,50 (anomalo andamento iniziale dei lavori), € 890.686,64 (incremento dei costi della manodopera),
€ 527.525,98 (maggiori quantità di carpenteria), ed € 1.204.555,95 (incremento del costo dei materiali), ciascuna voce oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalle diverse scadenze indicate a pagg. 57 e 58 dell'atto introduttivo all'integrale soddisfo. Successivamente all'introduzione del giudizio iscritto al n. R.G. 24575/2022, con ricorso depositato in data 06.07.2022, ha agito in via monitoria sulla scorta del CP_1 contratto di appalto per cui è causa, al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo dei lavori contabilizzati da nei SAL nn. 7 e 8, per complessivi Parte_1
€ 1.288.457,87, oltre interessi e spese della procedura monitoria. Avverso il decreto ingiuntivo n. 13884/2022, emesso dal Tribunale di Milano in data 17.08.2022 ha proposto opposizione (R.G.N. Parte_1
46112/2022), chiedendo preliminarmente la riunione di quella causa a quella più antica;
ha, poi, chiesto il rigetto della pretesa creditoria avversaria e la revoca del decreto ingiuntivo, formulando altresì domanda riconvenzionale volta ad accertare i plurimi inadempimenti contrattuali, a suo dire, posti in essere da segnatamente, CP_1 il mancato completamento dei lavori da parte dell'appaltatrice entro i termini di cui al contratto, con conseguente condanna della stessa al pagamento delle penali maturate, pari a € 1.697.437,00, nonché al risarcimento del maggior danno subito da essa opponente, per una somma non inferiore a € 1.900.000,00; l'omessa consegna, da parte di della garanzia per vizi e/o difformità di cui all'art.
9.1 del contratto di appalto CP_1
e, per l'effetto, la sua condanna all'adempimento di tale obbligazione ovvero al pagamento del corrispondente importo di € 721.410,85; la mancata realizzazione dell'opera a regola d'arte, a mente dell'art.
4.3 del contratto, con specifico riguardo al vizio della cd. “eccentricità delle vie di corsa” verificatosi e con la condanna di al CP_1 risarcimento dei costi per la rimozione dello stesso, pari ad € 30.000,00, oltre interessi dal dovuto al saldo;
il mancato pagamento delle fatture n. 600346 dell'11.04.2022, di € 44.731,94, e n. 600435 del 31.05.2022, di € 46.320,65, entrambe emesse da per la Pt_1
pagina 8 di 21 fornitura di materiali, nonché della fattura n. 100006 del 9.03.2022, di € 21.202,00, relativa alla penale comminata all'appaltatrice per la violazione della normativa sulla sicurezza, ai sensi dell'art. 18.1, lett. c, del contratto, e quindi la condanna di quest'ultima al pagamento di tali fatture, oltre interessi dal dovuto al saldo. si è regolarmente costituita in quel giudizio, chiedendo preliminarmente CP_1 la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, anche per il minor importo derivante dalla decurtazione delle somme di cui alle fatture di n. Pt_1
600435/22 di € 46.320,65 e n. 100006/22 di € 21.202,00; nel merito, il rigetto dell'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto e, conseguentemente, la conferma del decreto ingiuntivo o comunque la condanna dell'opponente a corrisponderle la somma di € 1.288.457,87, oltre interessi, a titolo di corrispettivo per i lavori contabilizzati nei SAL nn. 7 e 8; con specifico riguardo alla domanda riconvenzionale svolta dall'opponente, ha chiesto disporsi la compensazione del credito di portato dalle fatture n. 600346/22, n. 600435/22 e n. 100006/22 Pt_1 con il maggior credito dell'opposta, dichiararsi la litispendenza in ordine alla richiesta avversaria delle penali contrattuali e al risarcimento del maggior danno, e rigettarsi il resto.
All'udienza di prima comparizione delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (n. R.G. 46112/2022), tenutasi in data 8.03.2023, l'opposta ha insistito per la concessione della provvisoria esecuzione parziale del decreto, mentre l'opponente ha chiesto emettersi ordinanza ex artt. 186 bis e/o ter cpc con riguardo a tutte le somme richieste, incluse quelle non contestate (fatture nn. 600346/2022, 600435/22 e 100006/22, cfr. pag. 29 citazione), nonché disporsi la riunione del giudizio con la causa n. R.G. 24575/22; successivamente, con ordinanza resa in data 14.04.2023, il giudice originariamente titolare della causa, per le motivazioni ivi illustrate, ha rigettato le istanze dell'opponente ex artt. 186bis e ter c.p.c., non ha concesso la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo e ha disposto la riunione della causa a quella avente n. R.G. 24575/2022. Dunque, nel giudizio n. R.G. 24575/2022, all'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 23.11.2022, l'attrice ha chiesto emettersi Parte_1 ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. per quanto concerne la penale dall'importo di € 1.697.434,00 ed ha rappresentato l'avvenuta cessione, da parte della convenuta, del credito portato dalla fattura n. 517/K del 5.08.2022 in favore della terza Credit Agricole, pagina 9 di 21 mentre la convenuta dal canto suo, ha insistito per l'emissione di CP_1 ordinanza, provvisoriamente esecutiva, ex art. 186 ter c.p.c. per l'importo indicato in atti;
con ordinanza resa in data 17.02.2022, il giudice originariamente titolare della causa ha rigettato le istanze ex art. 186ter avanzate da entrambe le parti;
attesa, dunque, la riunione delle cause e concessi i termini ex art. 183.6 c.p.c., con ordinanza del 7.01.2024, resa dal giudice cui le cause riunite sono state riassegnate con provvedimento del 1.7.2024, è stata disposta CTU, con il conferimento all'ausiliario del compito di: 1) descrivere lo stato e le condizioni dell'immobile sito in San Zeno Naviglio (BS), con riferimento alle opere oggetto dell'appalto stipulato tra le parti;
2) descrivere le opere che risultino essere state ivi realizzate dall'appaltatrice in esecuzione del citato contratto di appalto precisando l'epoca di fine lavori;
3) tenuto conto delle reciproche prospettazioni delle parti sul punto, dire se vi siano stati ritardi nelle lavorazioni, rispetto a quanto concordato tra le parti, imputabili alla convenuta;
4) in caso affermativo, quantificare l'importo maturato a carico della convenuta, a titolo di penale contrattuale da ritardo e, ove risulti documentato, l'eventuale maggior danno lamentato da 5) accertare se sussista il vizio dell'eccentricità delle Parte_1 vie di corsa e se sia imputabile a dire se i costi sostenuti dalla CP_1 committente per la risoluzione del problema siano congrui;
6) tenuto conto dei pagamenti eseguiti dalla committente, stabilire se, in base alla contabilità, residui un credito in capo all'appaltatrice; 7) accertare se ricorrano gli inadempimenti ascritti dalla convenuta all' attrice in punto carenza e incompletezza della documentazione progettuale;
in caso di risposta affermativa dire, altresì: a) se, in corso d'opera, per rimediarvi, siano state eseguite, da su richiesta della committente, CP_1 forniture e opere aggiuntive, procedendo alla relativa quantificazione;
b) se l'appaltatrice abbia patito i lamentati danni, precisandone, ove documentata, l'entità economica. Dopo il deposito dell'elaborato peritale, non è stata ammessa la prova testimoniale indicata dall'attrice/opponente ed è stata rigettata l'istanza, formulata dalla convenuta/opposta, di richiamo del CTU a chiarimenti, per le ragioni illustrate nell'ordinanza del 17.09.2024, qui richiamata e ribadita;
così, sulle conclusioni delle parti, come precisate con note scritte ex art. 127ter c.p.c., la causa è entrata nella fase decisionale.
pagina 10 di 21 Tanto premesso, è pacifico, oltre che documentale, che in data 27.05.2021 le parti hanno sottoscritto un contratto di appalto, in forza del quale ha Parte_1 commissionato a la “Realizzazione 'Chiavi in mano' di strutture metalliche, CP_1 copertura e tamponamenti di un capannone industriale ad uso siderurgico e di tutte le opere accessorie”, presso la propria unità produttiva sita in San Zeno Naviglio, Brescia (doc. 3 attrice R.G.N. 24575/2022, art. 2); il corrispettivo in favore dell'appaltatrice è stato determinato, in misura fissa ed invariabile, nell'importo complessivo di € 16.974.373,00, da corrispondere, per il 15%, alla sottoscrizione del contratto, per il 75%, secondo gli stati di avanzamento lavori (SAL) mensili, e per il restante 10%, entro 60 gg. dalla redazione del Verbale di ultimazione dei lavori (art. 8); inoltre, l'art. 10 del contratto, riguardante la tempistica di esecuzione della prestazione da parte di prevede CP_1 testualmente che “L'appaltatore si impegna ad iniziare i Lavori di cantiere entro Luglio 2021 e ad eseguirli secondo il Programma Generale dei Lavori ed a terminare la fornitura e posa in opera delle strutture portanti in carpenteria metallica degli edifici con relativa copertura e vie di corsa entro e non oltre il 31/12/21 e terminare i Lavori in generale (ad es. strutture secondarie, tamponature laterali, ecc.) entro il 15/02/22.” Ebbene, dalle deduzioni delle parti e dal compendio probatorio in atti risulta in primo luogo che ha portato a termine le opere oggetto del contratto di appalto CP_1 per cui è causa, riconsegnando a l'area di cantiere (cfr. Parte_1 doc. 34 convenuta/opposta R.G.N. 46112/2022: verbale di ultimazione dei lavori del 4.08.2022). Le parti controvertono in ordine alle date di fine lavori. Nella prospettazione attorea, avrebbe accumulato ritardi nell'esecuzione della CP_1 prestazione e non avrebbe rispettato i termini fissati dall'art. 10 del contratto;
per tale motivo, dovrebbe corrispondere, in favore della committente, le penali per il ritardo pattuite all'art. 18, lett. a) e b) del contratto, quantificabili nella misura massima del 10% del corrispettivo, ovverosia in € 1.697.437,00. Per contro, sostiene la convenuta che si sarebbe verificata una traslazione concordata dei termini contrattuali e, conseguentemente, difetterebbero i presupposti per l'applicazione delle invocate penali. Occorre altresì rilevare che ha omesso il pagamento dei corrispettivi Pt_1 contabilizzati da nei SAL dal n. 7 al n. 11, per complessivi € 1.565.087,30 oltre CP_1
IVA (docc. 26-30 e 35-39 convenuta R.G.N. 24575/2022), della fattura n. 323/K del 16.5.2022 di € 28.183,28 oltre IVA, relativa alla fornitura di piastre aggiuntive, nonché pagina 11 di 21 del saldo lavori corrispondente al 10% dell'intero prezzo dell'appalto, ovverosia dell'importo di € 1.697.437,30, portato dalla fattura n. 517/K del 5.08.2022 (docc. 40 e 41 convenuta R.G.N. 24575/2022); tali somme – per un totale di € 3.008.479,04 oltre IVA – costituiscono oggetto di domanda riconvenzionale della convenuta oltre che, in CP_1 parte, del decreto ingiuntivo dalla stessa ottenuto, come sopra illustrato. Ebbene, lasciando al prosieguo l'esame delle ulteriori e diverse pretese delle parti, va in prima battuta esaminata l'eccezione, sollevata dall'attrice/opponente in occasione della prima udienza di comparizione delle parti nella causa n. R.G. 24575/2022 e poi in sede di memoria ex art. 183.6 n. 1 c.p.c., di difetto di legittimazione attiva – rectius, carenza di titolarità del diritto – della convenuta in ordine al menzionato credito di € 1.697.437,30, portato dalla fattura n. 517/K del 5.08.2022 e corrispondente al saldo lavori;
nella prospettazione attorea, detto credito sarebbe stato oggetto di cessione in favore del soggetto terzo Credit Agricole-Friulandria, come da relativa comunicazione ricevuta da a mezzo e-mail del 29.09.2022, da parte dell'Istituto di Parte_1 credito (doc. 15 attrice R.G.N. 24575/2022). La doglianza è infondata per le ragioni che seguono. La convenuta/opposta ha contestato l'asserita cessione di credito ed ha documentato di avere conferito al soggetto terzo Credit Agricole-Friulandria un mandato irrevocabile all'incasso avente ad oggetto, tra l'altro, la somma portata dalla fattura n. 517/K (doc. H convenuta/opposta), credito di cui ha quindi conservato la titolarità; la CP_1 medesima ha altresì prodotto, sub doc. I, uno stralcio di estratto conto relativo al proprio conto corrente presso Credit Agricole-Friulandria, dimostrando come, nella e- mail del 29.09.2022, l'Istituto di credito avesse indicato, quale conto corrente dove effettuare il pagamento della fattura n. 517/K, proprio il numero di conto corrente intestato a circostanza che avvalora la tesi della convenuta. CP_1
Peraltro, neppure ha dimostrato di aver corrisposto l'importo della fattura in Pt_1 questione all'Istituto di credito che definisce cessionario, e del resto, se così fosse avvenuto, avrebbe versato somme sul conto corrente di CP_1
Ciò posto, l'indagine del CTU ha riguardato in primo luogo la verifica dei tempi di esecuzione dei lavori. A riguardo, il CTU ha accertato l'integrale esecuzione, da parte di dei CP_1 lavori oggetto del contratto di appalto stipulato inter partes, ivi comprese talune modifiche richieste dalla committente, nonché opere aggiuntive quali le piastre e il pagina 12 di 21 serraggio dei tirafondi, arcarecci, calastrelli e baraccato (cfr. pag. 24 della CTU); ha rilevato che, in corso di esecuzione, l'appaltatrice ha aggiornato più volte il programma dei lavori, trasmettendo la relativa revisione alla committente, la quale, dal canto suo, non si è opposta (cfr. pagg. 25 e 26 della CTU: “tale programma [id est il Programma Lavori] ha subito una serie di modifiche […] per quanto desumibile dai documenti in atti, ogni volta la trasmissione dell'aggiornamento faceva seguito a una riunione in cantiere […] non risulta in atti che la Committente abbia respinto l'aggiornamento ricevuto in occasione di alcuna di tali trasmissioni”); in particolare l'ultimo dei cronoprogrammi, aggiornato al 10.02.2022, è stato trasmesso via e-mail da a in data 11.02.2022 e reca, quale termine per il CP_1 Pt_1 completamento delle ultime attività, vale a dire le attività di finitura, la data del 31.03.2022 (doc. 18 convenuta R.G.N. 24575/2022). L'accertamento peritale, per quanto si dirà diffusamente infra, ha fatto emergere altresì che il progetto esecutivo fornito dalla committente con un modello Tekla presentava carenze, sicché l'appaltatrice ha dovuto apportare modifiche e integrazioni allo stesso, interloquendo con il progettista e la committente;
infatti, “oltre alle richieste di Pt_1 varianti da parte del progettista, la maggior parte delle richieste dell'Appaltatore hanno riguardato i particolari costruttivi del progetto esecutivo, dimensioni di profili di acciaio da utilizzare, tipologia di pannellature di facciata e di copertura, disallineamenti di elementi che non erano definiti in modo completo e/o coerente con gli elementi finitimi e che hanno costituito rallentamento delle attività dell'Ufficio Tecnico dell'appaltatore necessarie a definire i disegni di officina indispensabili per la produzione” (cfr. pag. 29, 48 e 49 della CTU). Dunque, sulla base delle risultanze emerse dalla CTU, il piano dei lavori ha subito variazioni, nello specifico modifiche ed integrazioni, e deve ritenersi che concordemente le parti abbiano prorogato il temine per il completamento delle attività di finitura alla data del 31.03.2022. Va ribadito, infatti, che l'aggiornamento del Programma Lavori, trasmesso di volta in volta dall'appaltatrice, seguiva ad una riunione in cantiere, come rilevato dal consulente d'ufficio e, dunque, anche in occasione della trasmissione a dell'ultimo Pt_1 cronoprogramma, nella relativa e-mail dell'11.02.2022, ha dato atto di una CP_1 riunione sul punto tenutasi nel medesimo giorno (doc. 18 convenuta R.G.N. 24575/2022 cit.).
pagina 13 di 21 Aggiungasi che il CTU ha evidenziato come, in occasione della trasmissione di tutti i SAL, la committente avesse autorizzato la fatturazione senza riserve, anche, dunque, in relazione al corrispettivo dei lavori contabilizzati nei SAL successivi sia al termine contrattuale intermedio del 31.12.2021 sia a quello previsto originariamente in contratto per la fine dei lavori, ovverosia il 15.02.2022 (cfr. pag. 26 della CTU cit.); in tali circostanze neppure risulta che abbia invocato l'applicazione delle penali per il Pt_1 ritardo che, a mente dell'art. 18 del contratto di appalto, andavano contabilizzate “in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ottemperanza.” L'attrice/opponente contesta che le cd. revisioni dei programmi dei lavori trasmesse da sarebbero inidonee a determinare una modifica dei termini contrattuali, sulla CP_1 base delle clausole di cui agli artt. 19.2 e 3.5 del contratto;
quest'ultima clausola, in particolare, concernerebbe la sola ipotesi di adattamenti nell'ordine di esecuzione dei lavori, da completarsi nei termini contrattuali, e richiederebbe in ogni caso l'approvazione espressa delle revisioni da parte della committente (cfr. pagg. 5-8, memoria ex art. 183.6 n. 1 c.p.c. attrice). La doglianza non coglie nel segno. Invero, l'art.
3.5 citato prevede che il programma dei lavori (cd. Programma Generale dei Lavori) possa essere rivisto e adattato dall'appaltatrice in corso d'opera, e che la committente “dovrà approvare o respingere in presenza di giustificato motivo tale Programma Generale dei Lavori”; nulla statuisce in merito ad una improrogabilità dei termini contrattuali. Ebbene, si è detto che l'ultimo aggiornamento del programma dei lavori al 10.02.2022, con proroga delle attività di finitura al 31.03.2022, è seguito ad una apposita riunione in cantiere – circostanza non contestata – e non è stato respinto dalla committente, la quale sostanzialmente lo ha approvato, autorizzando la fatturazione del SAL n. 9 relativo ai lavori eseguiti, appunto, nel mese di marzo 2022 (doc. 29 convenuta R.G. N. 24575/2022), per cui non è significativo che i documenti di fossero privi della Pt_3 sottoscrizione del Direttore Tecnico del Cantiere, come invece richiesto dalla clausola 4.1 del contratto. Pertanto, se è pur vero che l'art. 19.2 del contratto prevede che ciascuna modifica del regolamento contrattuale deve effettuarsi per iscritto, è altrettanto vero che, dovendosi considerare la comune intenzione delle parti contraenti e il comportamento complessivo pagina 14 di 21 delle stesse nell'interpretazione delle dichiarazioni negoziali, a mente dell'art. 1362 c.c., non è revocabile in dubbio che e abbiano ritenuto derogabile il Pt_1 CP_1 suddetto art. 19.2 e di fatto vi abbiano derogato nel corso dell'esecuzione dell'appalto, così mutando l'originario piano dei lavori attraverso gli aggiornamenti del cronoprogramma condivisi dalla committente, con autorizzazione della stessa alla fatturazione dei progressivi SAL. A questo punto, considerato che il termine ultimo per le attività di finitura è stato prorogato dalle parti al 31.03.2022, che dunque le parti hanno concordato un nuovo termine per l'adempimento da parte dell'appaltatrice e, per questo motivo, le penali pattuite per il ritardo hanno conservato l'efficacia (cfr. ex multis Cass., Sez. 2, ord. n. 12396/2024; Cass., Sez. 2, sent. n. 9152/2019; Cass., Sez. 2, ord. n. 8405/2019), per quanto concerne l'eventuale ritardo maturato dall'appaltatrice rispetto a tale termine si ritiene di condividere l'ipotesi n. 1 prospettata dalla CTU a pag. 38, per le ragioni che seguono. L'indagine peritale ha accertato che le opere sono state ultimate integralmente da soltanto in data 23.05.2022, circostanza confermata “dal SAL al 31.05.2022 CP_1 ove tutte le opere risultano eseguite al 100% con autorizzazione alla emissione da parte del Committente (doc.30, e da cui risulta che le sole opere eseguite nel mese di maggio fossero relative ai pluviali, CP_1 nell'ambito delle opere di regimentazione delle acque” (cfr. pag. 27 della CTU). Assume la convenuta che le opere concernenti i pluviali per la regimentazione delle acque piovane sono state omesse dalla progettazione esecutiva fornita da e che Pt_1 il tempo occorso in più all'appaltatrice per colmare tale lacuna, fornire e posare i pluviali, sarebbe riconducibile alla condotta inadempiente della committente e non già ad un asserito ritardo di cfr. pag. 16 comparsa conclusionale convenuta). CP_1
Tale deduzione è infondata atteso che, condivisibilmente, il CTU, in replica alle osservazioni del CTP di parte convenuta, ha evidenziato che nell'elenco delle opere commissionate a con il contratto di appalto per cui è causa e, specificamente, CP_1 all'interno della voce “Regimentazione delle acque”, fossero indicati i pluviali;
sicché, pur mancando nel progetto esecutivo, gli stessi erano contrattualmente previsti (cfr. pag. 62 della CTU); tanto che, nell'ultimo cronoprogramma trasmesso da CP_1 quest'ultima inseriva tra le opere da completare entro il 31.03.2022 anche il montaggio dei pluviali (doc. 18 convenuta cit. R.G.N. 24575/2022). Conseguentemente il CTU, a pagg. 38 e 39 della perizia, ha accertato un ritardo da parte di ella consegna delle opere, rispetto al termine ridefinito del 31.03.2022, di n. 7 CP_1
pagina 15 di 21 settimane, da ridursi a quattro, poiché devono sottrarsi n. 2 settimane costituenti il cd.
“termine di grazia”, previsto dall'art. 18 del contratto come periodo temporale (dalla consegna prevista) cui non trovano applicazioni le penali, e deve sottrarsi un'ulteriore settimana, che la stessa committente , in data 20.01.2022, si era resa disponibile Pt_1
a concedere all'appaltatrice a seguito della revoca del subappalto a società terza, così manifestando di tollerare un eventuale ritardo nell'esecuzione dei lavori di una settimana (doc. 7 attrice R.G.N. R.G. 24575/2022); il CTU ha quindi quantificato la penale dovuta da in favore di , ai sensi dell'art. 18 del contratto, nella CP_1 Pt_1 misura di € 678.974,94 (cfr. pag. 40 della CTU) che non appare manifestamente eccessiva ex art 1384 c.c. Passando alla domanda risarcitoria avanzata da avente Parte_1 ad oggetto il maggior danno – contemplato nella clausola contrattuale inerente alle penali sub art. 18 – asseritamente subito dalla stessa in conseguenza del ritardo nell'adempimento da parte di si tratta di maggiori costi per gli ordinativi, CP_1 sia in termini di trasporto sia in termini di produzione, che , a suo dire, non Pt_1 avrebbe sostenuto qualora il laminatoio fosse stato pronto per tempo, e che ora quantifica in una misura non inferiore ad € 6.100.536,99. Sul punto la CTU, con motivazione che si reputa condivisibile, ha rilevato come non vi sia prova documentale di tali costi, che risultano basati su calcoli teorici e, dunque, senza il riferimento a dati concreti di produzione e ad ipotesi di chilometraggi per ordini specifici, né vi è certezza che riguardino effettivamente l'impianto di San Zeno per cui è causa (cfr. pagg. 40-42 della CTU); pertanto, la domanda risarcitoria in questione va rigettata. ha poi lamentato la mancata realizzazione dell'opera a Parte_1 regola d'arte da parte dell'appaltatrice, con particolare riguardo al vizio della cd.
“eccentricità delle vie di corsa”, menzionato in sede di verbale di ultimazione dei lavori e per la sistemazione del quale avrebbe sostenuto un costo pari ad € 30.000,00. A tal riguardo, con argomento convincente, il CTU, pur rilevando la sussistenza di tale vizio, ha però escluso la responsabilità dell'appaltatrice (cfr. pagg. 45 e 56 della CTU ove si legge: “Si ritiene che l'Appaltatore, seguite le indicazioni del progetto esecutivo PE consegnatogli, in fase di montaggio delle opere relative, si sia reso conto del mancato allineamento e della rotazione su citate ed abbia chiesto al progettista come procedere. Dal momento che, per quanto in atti, l'Appaltatore non è stato reso sufficientemente edotto del mancato allineamento/verticalità di un pilastro del pagina 16 di 21 capannone preesistente, non si ritiene che possa attribuirsi una responsabilità all'Appaltatore stesso”); né il CTU ha ritenuto possibile esprimersi sulla congruità del costo asseritamente sostenuto da per il ripristino (cfr. pag. 46 della CTU). Pt_1
L'attrice/opponente ha lamentato altresì l'inadempimento di all'obbligazione di CP_1 consegna della garanzia per vizi e/o difformità di cui all'art.
9.1. del contratto, chiedendo la condanna di quest'ultima alla relativa consegna ovvero al pagamento, in suo favore, del corrispondente importo, pari ad € 721.410,85. Tale domanda è infondata atteso che, se è pur vero che la convenuta ha omesso di consegnare all'attrice la suddetta garanzia bancaria, cui era contrattualmente obbligata, è altresì vero che la committente non si è avvalsa della risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. prevista nella clausola contrattuale in esame, ed il mancato accertamento della sussistenza di vizi e/o difformità ha determinato la caducazione dei presupposti di tale obbligazione, non essendovi alcun pregiudizio da garantire. A questo punto, venendo all'esame delle domande svolte in via riconvenzionale dalla convenuta la medesima ha chiesto l'accertamento di un credito, a titolo CP_1 corrispettivo residuo, nei confronti di pari alla somma di Parte_1
€ 3.558.089,84, IVA compresa, importo al netto delle fatture di n. 32/600435 del Pt_1
31.05.22, per € 46.320,65 (doc. 53 attrice), n. 32/600346 del 11.04.22 per € 44.731,94 (docc. 53 e 55 attrice cit.), e n. 42/100006 del 09.03.22 per € 21.202,00 (doc. 57 attrice), per complessivi € 112.254,59 (esenti IVA), oggetto di compensazione. Invero, l'indagine peritale ha accertato la spettanza, in favore dell'appaltatrice, del minore importo di € 3.533.393,83 IVA compresa (€ 2.896.224,45 oltre IVA al 22%) (cfr. pagg. 46 e 47 della CTU); in detto importo, condivisibilmente, è considerata la somma di
€ 2.070.873,51 IVA compresa (€ 1.697.437,30 + IVA al 22%), portata dalla già fattura n. 517/K del 5.08.2022 e corrispondente al saldo lavori (doc. 41 convenuta R.G.N. 24575/2022); è altresì considerata la somma di € 28.183,28 oltre IVA, di cui alla fattura di n. 323/K del 16.5.2022, relativa alla fornitura di piastre aggiuntive;
infatti, dal CP_1 doc. 29 della convenuta sub R.G.N. 24575/2022 risulta sia l'ordine sottoscritto da e concernente tale prestazione extra-contratto sia la successiva autorizzazione Pt_1 della committente, resa a mezzo e-mail del 14.05.2022, alla sua fatturazione. Tardivamente, soltanto in comparsa conclusionale, a pag. 5, la convenuta ha lamentato l'erroneità del conteggio effettuato dal consulente d'ufficio, in quanto l'imposta IVA al 22% non dovrebbe calcolarsi sul credito di € 2.896.224,45, che residua al netto delle pagina 17 di 21 fatture di cui sopra che sono esenti IVA, bensì sull'importo originario di € 3.008.479,04, per il quale ha già emesso le fatture e versato la relativa IVA, così dovendosi CP_1 pervenire al seguente risultato: € 3.008.479,04 - (€ 46.320,65+€ 44.731,94+€ 21.202,00)
+ € 661.865,39 (IVA al 22% calcolata sul primo importo di € 3.008.479,04) = € 3.558.089,84, IVA compresa. La tesi non può essere condivisa perché il calcolo del CTU è effettuato, in base a dati omogenei, operando la compensazione e, del resto, nemmeno documenta CP_1 di aver già versato l'IVA. Priva di rilievo è la doglianza dell'attrice circa l'assenza dei presupposti per il pagamento del corrispettivo in favore di e, nello specifico, del certificato di CP_1 pagamento proveniente dal responsabile del progetto e previsto dall'art.
4.1 del contratto quale condizione per la fatturazione degli importi indicati nei SAL. (pag. 6 comparsa conclusionale attrice). Invero, dalla documentazione versata in atti risulta che, successivamente alla trasmissione via e-mail di ciascun SAL da parte dell'appaltatrice, il responsabile del progetto per autorizzava l'emissione della relativa fattura, Parte_4 Pt_1 nonché la fatturazione di opere aggiuntive (cfr. ad es. docc. 27, 28, 29 convenuta R.G.N. R.G. 24575/2022); non risulta peraltro che la committente abbia mai contestato la mancanza del certificato di pagamento in occasione della ricezione delle fatture da parte di tali circostanze consentono di ritenere che di fatto la committente abbia CP_1 approvato le contabilizzazioni trasmesse di volta in volta dall'appaltatrice, benché in assenza del requisito formale di cui all'art.
4.1 del contratto, con conseguente pretestuosità della doglianza in parola. Ciò posto, va rilevato che la CTU ha accertato un ulteriore credito dell'appaltatrice per forniture e opere aggiuntive;
specificamente, come già anticipato, ha rilevato che il progetto esecutivo Tekla fornito dalla committente ha presentato carenze da un punto di vista tecnico, che sono state colmate in corso d'opera, sicché “oltre alle richieste di varianti da parte del progettista, la maggior parte delle richieste dell'Appaltatore hanno riguardato i particolari costruttivi del progetto esecutivo, dimensioni di profili di acciaio da utilizzare, tipologia di pannellature di facciata e di copertura, disallineamenti di elementi che non erano definiti in modo completo e/o coerente con gli elementi finitimi” (cfr. pagg. 48 e 49 della CTU); ha dunque elencato le modifiche al progetto esecutivo, e le modifiche ed integrazioni in fase di esecuzione su parti già montate, ed ha quindi quantificato il valore delle opere pagina 18 di 21 aggiuntive effettuate da su richiesta dalla committente/progettista, nella CP_1 misura complessiva di € 45.994,45 (€ 365,70 per le opere in acciaio, € 36.594,25 per le pannellature di copertura e laterali, € 9.034,50 per la maggiore lunghezza dei pluviali) (cfr. pagg. 50 e 51 della CTU). Sul punto, lamenta la convenuta che avrebbe diritto al maggiore importo di € 170.000,00, laddove la differenza rispetto alla somma quantificata dal CTU sarebbe rappresentata dal maggior quantitativo di acciaio impiegato per gli interventi in variante richiesti dal progettista (cfr. pag. 21 comparsa conclusionale convenuta); la detta somma di € 170.000,00, peraltro, sarebbe stata riconosciuta dalla stessa committente (doc. 54 convenuta/opposta R.G.N. 46112/2022); per quanto concerne, poi, la maggiore quantità di carpenteria metallica asseritamente fornita, rappresenta la convenuta di avere maturato un corrispettivo pari alla considerevole somma di € 467.468,10. In disparte la circostanza che , con e-mail del 6.05.2022 indirizzata a Pt_1 CP_1 sub doc. 54 convenuta/opposta R.G.N. 4611/2022 cit, ha trasmesso in allegato una mera tabella in cui l'importo di € 170.000,00 è indicato quale “variante da formalizzare”, e dunque in via soltanto teorica, il CTU, con motivazione condivisibile, ha ritenuto di considerare l'incremento di acciaio solo per la parte legata agli interventi in variante, e non per quella riferita alle ottimizzazioni della struttura (cfr. pagg. 51 e 62 della CTU), che sono a carico dell'appaltatrice, a mente degli artt.
3.2 e 3.3 del contratto;
in risposta al CTP di il CTU ha evidenziato come non risultasse avvenuta la CP_1 formalizzazione della variante di € 170.000,00, la quale neppure è stata oggetto di discussione in corso di consulenza;
ha infine precisato che “L'ulteriore quantità di acciaio indicata dall'Appaltatore, essendo stata dichiaratamente utilizzata per ottimizzare la struttura e il suo montaggio, e rientrando nelle autonome scelte dell'appaltatore per la migliore gestione del cantiere e la realizzazione dell'opera, come tale non può essere riconosciuta” (cfr. pagg. 65 e 66 della CTU). Giova rammentare che le parti hanno perfezionato un appalto a corpo, ovverosia tutte le lavorazioni volte a completare l'opera per la quale hanno pattuito il compenso forfettario sono da ritenere in esso comprese (cfr. artt. 2 e 3.2 del contratto), sicché non spetta a alcun compenso per le quantità maggiori che si sono rivelate necessarie CP_1 per la realizzazione delle opere od ottimizzazione dei lavori, poiché si tratta di costi da porre a suo rischio.
pagina 19 di 21 Infine, va rigettata la domanda risarcitoria avanzata in via riconvenzionale da CP_1
avente ad oggetto i danni asseritamente subiti dalla stessa in conseguenza della
[...] condotta inadempiente dell'attrice, quantificati in: € 376.205,09, per l'accelerazione della produzione in stabilimento delle carpenterie metalliche;
€ 994.919,50, per l'anomalo andamento del cantiere;
€ 890.686,64, per l'incremento dei costi della manodopera;
ed € 1.204.555,95, per gli aumenti dei costi delle materie, di energia e trasporto. A riguardo, la CTU ha rilevato il difetto di prova delle voci di danno paventate da neppure riferibili con certezza al cantiere di San Zeno (cfr. pag. 54 della CP_1
CTU). In definitiva, sulla scorta delle motivazioni sopra riportate, il decreto ingiuntivo n. 13884/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data 17.08.2022 (R.G.N. 26082/2022) su ricorso di va revocato. CP_1
In parziale accoglimento delle domande svolte da l'attrice opponente va CP_1 condanna a corrispondere alla convenuta opposta la somma di € 3.533.393,83 IVA compresa (€ 2.896.224,45 + IVA al 22%) oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture all'effettivo soddisfo, a titolo di corrispettivo residuo delle opere di cui al contratto di appalto in questione, nonché la somma di € 45.994,45 oltre IVA, quale corrispettivo dovuto all'appaltatrice per le opere aggiuntive, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dal mese di giugno 2024 (data di deposito della CTU) all'effettivo soddisfo;
le ulteriori domande avanzate dalla convenuta/opposta non meritano accoglimento neppure se avanzate ex art 2041 c.c. in assenza di sussidiarietà. La domanda avanzata da va parzialmente accolta e Parte_1 dunque, va accertato l'inadempimento di alla consegna delle opere CP_1 oggetto del contratto di appalto inter partes entro il nuovo termine del 31.03.2022, quest'ultima va condannata a corrispondere alla prima la somma di € 678.974,94 a titolo di penale per il ritardo, a mente dell'art. 18 del contratto del 27.05.2021 perfezionato inter partes;
le ulteriori pretese dell'attrice/opponente vanno rigettate. Le spese processuali, liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 e D.M. 147/2022, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento, individuato sulla base del decisum, seguono la soccombenza di Parte_1
Il costo della CTU, liquidato con decreto del 27.06.2024, deve essere posto definitivamente a carico di Parte_1
pagina 20 di 21 Non può trovare accoglimento la richiesta avanzata ai sensi dell'art. 96.3 c.p.c. da in quanto la condotta dell'attrice/opponente non è oggettivamente CP_1 valutabile alla stregua di “abuso del processo”, consistente nell'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass. 27/02/2019, n. 5725). La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione settima civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, istanza e domanda respinta, in parziale accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da
[...]
revoca il decreto ingiuntivo n. 13884/2022 emesso dal Tribunale
Parte_1 di Milano in data 17.08.2022 in favore di CP_1 condanna al pagamento, in favore di della
Parte_1 CP_1 somma di € 3.533.393,83 IVA compresa, a titolo di residuo prezzo dovuto in forza del contratto di appalto del 27.05.2021, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture all'effettivo soddisfo;
condanna al pagamento, in favore di della
Parte_1 CP_1 somma di € 45.994,45, a titolo di prezzo per le opere aggiuntive, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dal mese di giugno 2024 all'effettivo soddisfo;
in parziale accoglimento della domanda svolta da
Parte_1 accerta l'inadempimento di all'obbligazione di completamento dell'opera CP_1 entro il nuovo termine del 31.03.2022 e, conseguentemente, condanna a CP_1 pagare a la somma di € 678.974,94 a titolo di penale per
Parte_1 il ritardo ex art. 18 del contratto di appalto del 27.05.2021; rigetta per il resto le domande;
condanna a rifondere a le spese
Parte_1 CP_1 processuali, liquidate in € 49.336,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA;
pone il costo della CTU definitivamente a carico di
Parte_1
Sentenza provvisoriamente esecutiva. Milano, 18.12.2025
IL GIUDICE dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti
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