Articolo 3 della Legge 24 marzo 1942, n. 319
Articolo 2Articolo 4
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3 maggio 1942
Art. 3.

La promozione al grado di cancelliere capo di Tribunale militare di 1ª classe e' conferita, per merito comparativo, ai cancellieri capi di Tribunale militare di 2ª classe, che abbiano almeno cinque anni di anzianita' nel grado.
Entrata in vigore il 3 maggio 1942