Art. 3.
La promozione al grado di cancelliere capo di Tribunale militare di 1ª classe e' conferita, per merito comparativo, ai cancellieri capi di Tribunale militare di 2ª classe, che abbiano almeno cinque anni di anzianita' nel grado.
La promozione al grado di cancelliere capo di Tribunale militare di 1ª classe e' conferita, per merito comparativo, ai cancellieri capi di Tribunale militare di 2ª classe, che abbiano almeno cinque anni di anzianita' nel grado.