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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 30/10/2025, n. 1695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1695 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2759/2019
TRA
nata il [...] a [...] e residente in [...]
G. Di Vittorio, 32, C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Angela Aversa, C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Castrovillari (CS) alla via Ciminito 16/A, giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
E
, con sede centrale in Roma, in Controparte_1 persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gilda Avena, Umberto
ER, RM IL e DO NI, giusta procura allegata alla memoria difensiva, elettivamente domiciliato in Castrovillari, presso la sede dell' . CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2/8/2019 parte ricorrente, affermando di essere iscritta negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli e di aver prestato attività lavorativa subordinata a titolo oneroso in agricoltura negli anni 2013 e 2014 alle dipendenze dell'azienda agricola Full Service soc. coop. a.r.l.; lamentando l'illegittimità della cancellazione dagli elenchi per gli anni dedotti nonché
l'infondatezza delle richieste restitutorie delle somme erogate a titolo di disoccupazione agricola per gli stessi anni, previa proposizione di ricorso amministrativo, ha adito l'intestato Tribunale per ottenere la reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni in contesa e il riconoscimento del diritto a trattenere le prestazioni previdenziali connesse. Si è costituito l' eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità della domanda per CP_2 intervenuta decadenza ex artt. 22, comma 1, D.L. n. 7/1970 e 47 D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639 e chiedendo, nel merito, il rigetto per infondatezza del ricorso, alla stregua del verbale di indagini eseguite a carico dell'azienda agricola indicata come datrice di lavoro della ricorrente.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione di documenti ed espletamento di prova testimoniale.
La causa, già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata assegnata a questo
Giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. n. 335i decreto n. 25 del
25/6/2025.
***
Rigettate le eccezioni preliminari opposte da , che risultano generiche e in ogni caso CP_2 infondate, in particolare, non sussistono ragioni di inammissibilità e nessuna decadenza è maturata, il presente ricorso va rigettato nel merito, sulla base delle seguenti motivazioni.
Prima di esaminare il materiale probatorio acquisito, è il caso di ricordare che, in punto di riparto dell'onere della prova in materia di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, va richiamato l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui “il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n.
212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa” (Cass. sezione lavoro 2 agosto 2012, n. 13877).
Pertanto, grava sulla parte ricorrente l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale per gli anni indicati in domanda. Ciò premesso in punto di diritto, nel caso di specie, la prestazione lavorativa si assume resa a favore della società cooperativa Full Service soc coop. a.r.l. per la quale la ricorrente sostiene di aver lavorato dal mese di luglio al mese di dicembre degli anni 2013 e 2014 senza però indicare il numero di giornate complessive, né le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, né l'eventuale utilizzo di mezzi, attrezzi e strumenti funzionale alla valutazione del grado di autonomia organizzativa.
Il difetto assertivo preclude già a monte il vaglio sulla sussistenza del diritto alle prestazioni dedotte in causa (disoccupazione agricola) posto che ai sensi dell'art. 32 L. n. 264/1949: “L'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione è esteso:
a) ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attività agricola in proprio;
agli stessi spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto
24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri.”
L'omissione, in punto di allegazioni, degli elementi costitutivi della provvidenza (requisito assicurativo e contributivo) è stata reiterata in sede di richieste di prova orale e di conclusioni.
Peraltro, con riferimento all'indennità di disoccupazione agricola rivendicata per il 2013, la ricorrente non ha allegato, tanto meno provato, di essere stata iscritta negli elenchi dei braccianti agricoli nell'anno precedente (2012), onde consentire di valutare la continuità assicurativa nel biennio
(2012/2013) valido per il periodo di competenza (2013).
Né l'assunzione della testimonianza ha consentito di colmare il vuoto assertivo con riferimento agli anni e al numero di giornate effettivamente lavorate.
Al riguardo, si consideri che parte istante ha inteso assolvere all'onere della prova sullo stessa incombente con un solo testimone, collega di lavoro, , essendo intervenuto per Testimone_1
l'altra, , atto di rinuncia formalizzato all'udienza del 22/6/2023. Controparte_3
Ebbene, il teste ha affermato: ha lavorato da aprile, fino al 31/12, perché la Parte_1 avevo al diradamento e anche alla raccolta sia delle pesche che delle zucchine e di altra frutta. Da settembre in poi ci spostavamo agli agrumi. Ha lavorato negli anni 2013/2014. Non posso ricordare una cosa di 10 anni fa, non posso sapere precisamente quando era assunta. So i dati perché ho letto il verbale dell' che è arrivato anche a me. Ho causa per questi stessi fatti. Mi ricordo di aver CP_2 visto da maggio fino a dicembre, mi ricordo di lei perché siamo dello stesso paese, Parte_1 PE Albanese. Non è che la vedevo tutti i giorni, perché comunque c'erano squadre diverse.
Alcune volte controllavo le squadre e la vedevo. Io mi spostavo, quindi mi sarà capitato concretamente di lavorare con lei mezz'ora, un'ora. Gli orari erano sempre gli stessi e anche i giorni, poteva capitare che non lavorasse anche ad esempio il giovedì o il venerdì, quando c'era necessità.
Io non lo so quante giornate di lavoro ha fatto, io l'ho vista, non posso dire di averla vista Pt_1
151 o 180 giorni, ma è umanamente impossibile una cosa del genere, eravamo circa una sessantina di persone, però l'ho vista.” (cfr. verb. ud del 15.6.2022).
La deposizione appare decisamente generica, lacunosa e stereotipata, al punto che lo stesso teste ha giustificato la laconicità della testimonianza resa in ragione del numero complessivamente alto di dipendenti e degli anni trascorsi dal periodo oggetto di causa, confessando persino di poter riferire su qualche particolare per aver letto il verbale ispettivo (“So i dati perché ho letto il verbale dell' che è arrivato anche a me”). CP_2
Nel complesso, dunque, la testimonianza assunta non è in grado di apportare sufficiente conforto probatorio alla prospettazione attorea, già di per sé carente.
Dichiarazioni di tal fatta non sono idonee ad offrire prova sufficiente dell'effettiva esistenza del rapporto di lavoro, a maggior ragione se rapportate alla solidità dell'accertamento investigativo in atti.
Si riprende, al riguardo un passaggio della motivazione di sentenza n. CP_4
1682/2017: “Parrebbe logica l'obiezione che gli unici soggetti capaci di riferire sull'attività bracciantile della ricorrente sono coloro che con lei l'hanno condivisa e che, trattandosi di attività elementare e ripetitiva, si presta ad essere descritta solo nei termini altrettanto elementari e ripetitivi con cui essi l'hanno fatto. Ma altrettanto logica appare la replica che proprio quei connotati delle fonti dichiarative (accomunate dal medesimo interesse) e quelle caratteristiche del contenuto testimoniale (stereotipato e contraddittorio) si dimostrano insufficienti nel particolare contesto che
è emerso dall'accertamento ispettivo”.
Ed infatti, il disconoscimento delle giornate agricole nei confronti della ricorrente trae origine dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza di Castrovillari nei confronti del sig. , Persona_1 quale legale rappresentante della “Full Service Società Cooperativa”, nell'ambito del procedimento penale n. 5665/2015 R.G.N.R. mod. 21 per il reato di cui all'art. 640, co. 2, c.p.
Nello specifico, gli inquirenti hanno evidenziato che la cooperativa non è mai stata proprietaria né tanto meno affittuaria di terreni per la coltivazione dei prodotti (agrumi, peperoni e pomodori) che invece risultavano poi essere stati venduti: tutti i contratti di comodato e appalto relativi agli anni 2013 e 2014 ed esibiti alla Guardia di Finanza dal legale rappresentante della FULL
SERVICE, , sono risultati fittizi. Persona_1 L'azienda non era dotata di celle frigo dove potere custodire gli agrumi una volta raccolti ed al fine di impedirne il deperimento (ciononostante, la società ha contabilizzato fatture di vendita datate a mesi di distanza dall'acquisto del prodotto); non era in possesso di mezzi agricoli o serre da adibire alla coltivazione di prodotti ortofrutticoli dove potere utilizzare il carburante acquistato a tariffa agevolata.
Ed ancora, non risultavano fatture di acquisto del prodotto che poi sarebbe stato ceduto ai clienti: le scritture private esibite si riferivano a lavori di sola raccolta di prodotti ortofrutticoli, per i quali però mancava ogni previsione contrattuale di acquisto.
Ebbene, a fronte di tali emergenze, tutte indicative dell'instaurazione di falsi rapporti bracciantili, maggiormente pregnante si appalesa l'esigenza che il giudice provveda ad una puntuale e argomentata valutazione delle testimonianze raccolte, in quella logica di comparazione e prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti in causa che è sollecitata dalla giurisprudenza in materia (cfr. Cass. 5491/16 e Cass. 15481/15).
In particolare, la valutazione delle emergenze testimoniali non può prescindere dall'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni, dalla disamina dell'attendibilità oggettiva delle loro propalazioni, dalla verifica degli eventuali elementi di riscontro estrinseco (cfr. Cass.
11414/2013).
Ed allora, non può farsi a meno di considerare, altresì, l'interesse che ha animato l'unico teste escusso quale titolare di una posizione del tutto assimilabile a quella della ricorrente, essendo stato coinvolto nel medesimo accertamento posto alla base del disconoscimento dell'attività bracciantile prestata per l'azienda dedotta in causa: la circostanza, riferita espressamente in udienza, di avere CP_ analogo contenzioso con l' è confermata dalla disamina degli allegati all'accertamento ispettivo.
È perciò interessato a confutarne l'esito e ad affermare, come ha fatto, la costanza e regolarità della prestazione lavorativa, in una prospettiva di mutuo conforto probatorio alle reciproche posizioni assicurative che l' ha contestato. CP_2
Tanto concorre ad indebolire la credibilità del suo apporto testimoniale, sulla cui parzialità si
è già argomentato.
è, infine, la ricerca di elementi di riscontro estrinseci, capaci di avvalorare le loro Pt_2 deposizioni;
a ciò dovendosi aggiungere gli elementi di segno contrario obiettivati negli atti di indagine e prima enumerati che la stessa deposizione testimoniale non riesce a comporre e a superare.
Né alcun elemento probatorio può desumersi dai documenti prodotti dalla ricorrente
(comunicazioni di assunzione, buste paga, documentazione amministrativa e contabile dell'azienda) perché, laddove sia contestato il carattere fittizio del rapporto di lavoro o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., come in questo caso, la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, ha scarsa rilevanza, essendo evidente che, in tali casi, può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. Cass. 10529/1996, nonché Cass.
9290/2000) e risulta scarsamente attendibile, per il potenziale eventuale coinvolgimento del datore di lavoro all'opera simulatoria.
Altresì, con particolar riferimento alle buste paga prodotte è, oramai, consolidato l'orientamento secondo cui esse hanno efficacia probatoria (contro l'imprenditore) per i crediti che il lavoratore intenda far valere (cfr. di recente Cass. Ordinanza 6 luglio 2020, n. 13781), ma non sono sufficienti per desumere l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato (Corte di cassazione, ordinanza 29 gennaio 2019, n. 2439).
Il compendio probatorio raccolto si dimostra, pertanto, inidoneo a suffragare le allegazioni che fondano la domanda in merito all'esistenza del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura.
In definitiva, occorre riconoscere che l'occupazione della ricorrente in agricoltura nel periodo di interesse non è stata provata: ciò determina il rigetto della domanda di reiscrizione negli elenchi anagrafici nonché dell'altra domanda di accertamento negativo degli indebiti, giacché la mancanza dello status di lavoratore agricolo per gli anni in contestazione non consente di affermare che la parte ricorrente abbia titolo a trattenere le prestazioni previdenziali erogate.
Spese compensate in ragione della dichiarazione di incapienza reddituale resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del dott. Giordano Avallone, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Castrovillari, 30 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giordano Avallone
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Melania Marchio -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021.