Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 1327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1327 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
1
Proc. 5240 / 2022 R.G.
Tribunale di Napoli
Nona Sezione civile
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Giudice Unico Felice Angelo Pizzi ha pronunciato all'esito della scadenza del termine per atti difensivi finali di cui all'art. 190 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 5240/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: risarcimento del danno ex artt. 2043 e 2051 c.c., e vertente
TRA
con codice fiscale e Parte_1 C.F._1 Parte_2
con codice fiscale elett.te dom.ti in Torre del Greco (NA) alla C.F._2
via A. Brancaccio n. 52 presso gli avv.ti Vito Palmieri e Luigi Sorrentino, dai quali sono rappresentati e difesi in virtù di procura a margine dell'atto di citazione
ATTORI
E
con codice fiscale elett.te dom.to in Napoli alla Controparte_1 P.IVA_1
Piazza dei Martiri – Vico S. Maria a Cappella Vecchia n. 8/b presso l'avv. Paolo
Castelluccio, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta
CONVENUTO
CONCLUSIONI :
le parti concludono come da verbale di udienza del 7/10/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, notificato via pec in data
23/2/2022, gli attori hanno dedotto che in data 12/9/2021, alle ore 22.00 circa,
alla guida del ciclomotore OT Tweet tg. X7KSF9 di proprietà Parte_2
di , stava percorrendo regolarmente Corso Resina in Ercolano (NA) Parte_1
con direzione Napoli quando, giunto all'altezza del civico 17, la ruota del motociclo era finita in una buca creatasi per mancanza di basoli.
Pertanto, sempre secondo parte attrice, il ciclomotore, a causa della buca, asseritamente non visibile in virtù della scarsa illuminazione del tratto di strada poc'anzi detto, era caduto al suolo sul proprio lato destro e scivolato sul selciato stradale fino a raggiungere il margine del marciapiede posto sulla sinistra rispetto all'unica direttiva di marcia
consentita, finendo per investire una donna, nella persona di tale Persona_1
che aveva quasi completato l'attraversamento delle strisce pedonali.
Parte attrice ha dedotto che dopo il sinistro erano intervenuti gli agenti della Polizia di
Stato del Commissariato Portici- , che avevano redatto apposito verbale ( CP_1
allegato agli atti di causa ).
Infine, ha lamentato di aver riportato lesioni personali diagnosticate Parte_2
presso il Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti Golfo Vesuviano- Plesso “ A.
Maresca” di Torre del Greco, lesioni consistenti in una “ frattura dell' ipofisi distale
dell' ulna a dx”. Il ciclomotore, secondo l'assunto attoreo, aveva riportato invece danni provati dai rilievi fotografici allegati e quantificati, in base ad un preventivo dei lavori di riparazione da eseguirsi, in euro 1.428.
Pertanto ha chiesto il risarcimento del danno biologico, morale e Parte_2
patrimoniale in senso stretto subìto per effetto delle lesioni, da determinarsi in corso di 3
causa, secondo quanto indicato in citazione, in via equitativa, eventualmente sulla base di una consulenza tecnica di ufficio a farsi. invece ha chiesto Parte_1
il risarcimento del danno patrimoniale quantificato in euro 1.428, oltre interessi dalla data del sinistro, rivalutazione e fermo tecnico.
In entrambi i casi è stata affermata la responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e in subordine in virtù del disposto dell'art. 2043 c.c., del CP_1
, quale custode della strada in cui si era verificato il sinistro e per aver violato il
[...]
principio del neminem laedere , in ordine alle lesioni personali arrecate a Parte_2
ed ai danni materiali subìti dal motoveicolo di proprietà di
[...] Parte_1
.
[...]
Una volta instaurato il contraddittorio nei suoi confronti, si è costituito con comparsa di risposta l'ente locale ed ha eccepito che l'evento lesivo era da addebitarsi esclusivamente al comportamento ed all'atteggiamento di Parte_2
conducente del ciclomotore, che, con condotta negligente ed imprudente, aveva percorso Corso Resina senza procedere con particolare prudenza ed avvedutezza.
Nel corso dell'udienza del 19/4/2023 è stato escusso il primo testimone indicato da parte attrice. Trattasi di , il quale ha specificato che Controparte_2 Parte_1
è suo cugino mentre è il figlio di un altro cugino che si
[...] Parte_2
chiama sempre . Parte_1
Sul capo 1 il teste ha risposto : “ Il giorno 12/9/2021 intorno alle ore 22.00 stavo
rientrando nella mia abitazione. Io provenivo da Portici, ero stato da mia suocera, che
abita in Ercolano Alta, in centro. Portici come Comune dista dieci metri da casa mia. Io
ero a piedi e mi trovavo da solo. Nell'occasione vidi una persona che indossava il
casco e guidava un motorino in Corso Resina. Era da solo sul motorino. Corso Resina
è una strada illuminata da lampioni. Mio cugino abita sempre in Parte_2 CP_1 4
al Corso Italia, che in linea d'aria si trova venti – trenta metri da Corso Resina. Il
motorino andò a finire su un fosso. Quindi sbandò e cadde. Quindi il motorino scivolò
a sinistra e andò a finire addosso ad una signora . Questo accadde all'altezza del
civico n. 17.”
Sul capo 2 il teste ha dichiarato : “ La buca si trovava al centro del manto stradale .
Riconosco la buca raffigurata nella sesta foto nella produzione allegata all'atto di
citazione attoreo. Il basolo era di pietra lavica. Il ciclomotore viaggiava a bassa
andatura. Il conducente cadde a destra, il motorino invece cadde a sinistra. Corso
Resina in quel tratto in cui è verificato il sinistro è a doppio senso di marcia ” .
Sul capo 5 il teste ha risposto : “ lamentava dolori al polso destro. Parte_2
La donna investita lamentava dolore al piede, non so dire se ad uno solo o a tutti e
due”.
Sul capo 7 il teste ha dichiarato : “ Sul posto, dopo dieci minuti, intervenne la Polizia di
Stato. Io mi rivolsi alla Polizia di Stato e raccontai loro che cosa era avvenuto,
segnalando il buco per terra. Il giorno dopo alle ore 7.30 il buco era già stato riparato
con dell'asfalto. Arrivò, dopo la Polizia, anche una ambulanza, che caricò la donna, la
quale si lamentava. Quando mio cugino cadde a terra, il casco volò via, sganciandosi,
ed io riconobbi mio cugino. Io non diedi le mie generalità alla Polizia, perché non me
li aveva chiesti. Io indicai alla Polizia che c'era un buco sul manto stradale e che un
motorino vi era caduto dentro. La signora dopo l'investimento si rilassò su una sedia,
poi fu caricata sull'ambulanza. fu accompagnato in ospedale dal Parte_2
padre, il quale non aveva assistito all'incidente, ma fui io a chiamarlo con il mio
cellulare. Non so dire che fine abbia fatto poi la donna investita. Non so dire se la
Polizia fece delle fotografie, però è stata sul posto una buona mezz'ora. Il ciclomotore
aveva riportato danni al paraurto anteriore ed alle scocche naturali a sinistra. 5
Riconosco nelle fotografie allegate all'atto di citazione attoreo il ciclomotore di mio
cugino. La donna, quando fu investita, aveva già attraversato la strada e si trovava sul
marciapiede, al di là dei paletti di protezione del marciapiede medesimo. Non vi erano
autovetture parcheggiate su Corso Resina. Anzi sul lato destro vi erano delle
autovetture parcheggiate. Sul lato sinistro non vi erano autovetture parcheggiate
perché c'erano i paletti di protezione e vi è collocata la Chiesa di Sant'Agostino” .
Nella stessa udienza del 19/4/2023 è stato esaminato, su indicazione di parte attrice, il secondo testimone nella persona di il quale in via preliminare ha Testimone_1
ammesso di aver conosciuto l'altro teste che aveva deposto prima di lui in occasione del sinistro, quando gli aveva fornito i propri dati.
Sul capo 1 il teste ha risposto : “ Il giorno 22/9/2021 alle ore 22.00 mi trovavo in
al Corso Resina. Stavo tornando a casa. Vidi un ragazzo a bordo di un CP_1
ciclomotore OT , indossava il casco e stava percorrendo Corso Resina. La strada
era illuminata da lampioni. Ad un certo punto il ciclomotore cadde perché andò su una
buca. Il mezzo viaggiava a bassa velocità. Il ciclomotore cadde in corrispondenza del
civico 17 di Corso Resina. La buca era al centro della strada ” .
Sul capo 2 il teste ha dichiarato : “ il ciclomotore cadde a destra e scivolò sulla sinistra
colpendo una donna che aveva quasi finito di attraversare la strada. La donna si
trovava alla fine della carreggiata e sul marciapiede ” .
Sul capo 3 il teste ha risposto : “ Mancava una pietra lavica sulla carreggiata,
determinando una buca. Riconosco la buca nella sesta fotografia allegata alla
citazione attorea. La buca fu riparata la mattina del giorno dopo”.
Sul capo 5 il teste ha dichiarato : “ Il dopo la caduta lamentava dolori al Parte_2
polso destro. Io aiutai il ragazzo a rialzarsi. Non aiutai la donna, che nel frattempo si
era aggrappata ai paletti che delimitano il marciapiede a sinistra. Non c'erano 6
macchine parcheggiate né a sinistra né a destra della carreggiata. Io fornii i miei dati
al cugino del conducente il ciclomotore. Io me ne tornai a casa prima che
intervenissero la Polizia o una ambulanza. Il casco, dopo l'incidente, era rimasto
addosso al conducente del ciclomotore. Non ricordo quanto tempo dopo il sinistro fui
contattato dal o dai suoi parenti. Corso Resina è una strada a doppio senso Parte_2
di marcia. Riconosco nelle foto allegate alla citazione attorea le immagini raffiguranti
il ciclomotore che era finito sulla buca”.
Successivamente all'esame dei due testimoni, è stata rigettata la richiesta di consulenza tecnica di ufficio e il processo è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni, per essere poi rimesso in decisione con assegnazione alle parti del termine di giorni 60 + 20
per il deposito degli atti difensivi finali. Nel merito, la responsabilità del CP_1
quale ente proprietario della strada ove sarebbe avvenuto l'evento sembra
[...]
essere stata affermata ai sensi dell'art. 16 legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F,
trattandosi del soggetto su cui ricadeva l'obbligo di custodia della strada con conseguente operatività, nei confronti dell'Ente stesso, della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., per aver omesso di vigilare per impedire danni a terzi, o comunque per aver costituito il dissesto un'insidia, rilevante ai sensi dell'art.
2043 c.c., rivestendo i caratteri della “non visibilità” e della “non prevedibilità” per ogni utente della stessa strada, e quindi per colpa dell'ente locale. In proposito potrebbe richiamarsi pure il disposto dell'art. 14 D.Lgs. n. 285/1992 ( Codice della Strada e successive modificazioni ), che impone agli Enti proprietari delle strade di provvedere
“…alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo,
nonché delle attrezzature, impianti e servizi”, con conseguente obbligo di “…verificare
che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale
sicurezza” ( cfr. Cass. civ. sez. III, 11/11/2011, n. 23562 ). 7
In linea generale infatti, con riferimento al cosiddetto caso di insidia o trabocchetto del manto stradale, la parte danneggiata, in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito ex art. 2043 c.c., ha l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto,
del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva. L'ente pubblico ha invece l'onere di dimostrare o il concorso di colpa del danneggiato o la presenza di un caso fortuito che interrompe la relazione di causalità tra l'evento ed il comportamento colposamente omissivo dell'ente stesso.
Con riguardo invece alla responsabilità ex art. 2051 c.c., prospettata in via principale nella citazione introduttiva del presente giudizio, questa ha carattere oggettivo, e non presuntivo di colpa, essendo necessaria e sufficiente, per la sua configurazione, la prova da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della sua diligenza o meno. L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua infatti un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa.
Peraltro ricade sul danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima ( v. Cass. civ. sez. III, 12/7/2023, n. 19960 ).
La responsabilità ex art. 2051 c.c. non costituisce, in altri termini, ipotesi di responsabilità di responsabilità aggravata o di presunzione di colpa, con la conseguenza che il custode si accolla tutti i rischi derivanti dalla detenzione della cosa, senza che occorra la dimostrazione della insidiosità della stessa e non potendo liberarsi egli mediante la semplice prova della propria diligenza, ma occorrendo, per impedire l'insorgere di tale titolo di responsabilità, la concreta prova di un fatto che abbia eliso il nesso di causa tra cosa e sinistro ( caso fortuito o forza maggiore ). Dal tenore letterale 8
della norma di cui si discute emerge come costituisca in ogni caso elemento indispensabile, affinchè si configuri la fattispecie in oggetto, che il pregiudizio sia cagionato dalla cosa che si allega abbia provocato l'evento dannoso.
Ciò premesso, per provare il fatto storico parte attrice ha fatto riferimento al contenuto della relazione redatta dagli agenti del Commissariato di Portici – intervenuti CP_1
sul luogo del sinistro dopo che questo si era verificato . Dalla lettura di tale atto si ricava che nell'occasione la Polizia di Stato identificò la persona del conducente del ciclomotore, che era quale protagonista dell'incidente verificatosi Parte_2
mentre egli guidava il mezzo a motore di proprietà di suo padre , Parte_1
raccogliendo le sue dichiarazioni.
Più in particolare, nella relazione di p.g. allegata da parte attrice è riportato quanto segue : “Il , riferiva di essere alla guida del predetto ciclomotore, percorreva Parte_2
il Corso Resina nel tenimento del Comune di , con direzione di marcia Scavi di CP_1
Ercolano direzione Università Agraria di Portici, quando giunto nei pressi della Chiesa
di Sant' Agostino tratto di strada a senso unico di marcia perdeva il controllo del
motorino, deviando verso sinistra della strada investendo una donna che in quella
circostanza stava attraversando la strada, unitamente al proprio coniuge”.
Nessuna menzione è dunque contenuta nella predetta relazione quanto alla causa della perdita di controllo del ciclomotore da parte del suo conducente, per quanto riferito nell'immediatezza del fatto dal medesimo anche se nella parte Parte_2
finale del rapporto è menzionata la circostanza della segnalazione, effettuata dalla
Polizia di Stato ed indirizzata alla Polizia Municipale di , al fine della sua CP_1
riparazione, della esistenza di una buca all'altezza del civico 17 di Corso Resina, ma senza l'indicazione che questa fosse stata la causa, riferita dal , della sua Parte_2
caduta. 9
Inoltre solo nel referto del Pronto Soccorso dell'ospedale di Torre del Greco, redatto alle ore 23.00 del 12/9/2021, è riportata per la prima volta la dichiarazione di Parte_2
di essere caduto in strada col motorino per strada dissestata, fra l'altro senza
[...]
che la vittima del sinistro precisasse in che cosa consisteva tale dissesto.
La prova del fatto storico descritto in citazione, e quindi della caduta del motorino per causa di una buca, è stata in realtà fornita da parte attrice attraverso le deposizioni testimoniali di e di riportate integralmente Controparte_2 Testimone_1
nel corpo della presente sentenza, ma proprio tali deposizioni sono intrinsecamente inattendibili ed anche contrastanti tra loro.
Invero entrambi i testi hanno dichiarato che il tratto di Corso Resina in cui si verificò
la caduta del ciclomotore era a doppio senso di marcia, ma la circostanza è
contraddetta da quanto riportato nella relazione del Commissariato, da quanto asserito dalla stessa parte attrice nel corpo dell'atto di citazione e da quanto risulta dalle fotografie allegate dal laddove emerge che si tratta di strada a senso unico di CP_1
marcia.
Inoltre, se entrambi i testi hanno affermato che il conducente del ciclomotore indossava il casco, ha precisato che tale mezzo di protezione della calotta Controparte_2
cranica volò via in occasione della caduta, mentre ha asserito che il Testimone_1
casco, dopo l'incidente, era rimasto addosso al conducente del ciclomotore.
In aggiunta, ha reso una deposizione intrinsecamente non Controparte_2
credibile laddove ha dichiarato che il motorino scivolò a sinistra e andò a finire addosso ad una donna, che, quando fu investita, aveva già attraversato la strada e si trovava sul marciapiede, al di là dei paletti di protezione del marciapiede medesimo. In proposito il fatto è inverosimile, perché se la donna si fosse trovata al di là dei pali di protezione,
proprio a causa della loro presenza, riscontrabile oggettivamente pure sulla base delle 10
fotografie allegate sia da parte attrice che da parte convenuta, non sarebbe stata affatto attinta dal ciclomotore.
La deposizione di sul punto collide pure con la testimonianza di Controparte_2
avendo dichiarato quest'ultimo che il ciclomotore cadde a destra e Testimone_1
scivolò sulla sinistra colpendo una donna che aveva quasi finito di attraversare la strada,
il che significa che quest'ultima non si trovava ancora sul marciapiede.
ha anche dichiarato, in un primo momento, che non vi erano Controparte_2
autovetture parcheggiate su Corso Resina, per poi contraddirsi subito dopo affermando che sul lato destro vi erano delle autovetture parcheggiate e che sul lato sinistro non vi erano autovetture parcheggiate perché c'erano i paletti di protezione, ubicati in corrispondenza della Chiesa di Sant'Agostino. Pure in proposito ha Testimone_1
riferito una circostanza in parte diversa, laddove ha asserito che non c'erano macchine parcheggiate né a sinistra né a destra della carreggiata, quando nella foto n. 6 depositata dagli attori sono raffigurate chiaramente delle autovetture parcheggiate sul lato destro.
Ma vi è di più, perché nella relazione di p.g. non è fatta menzione alcuna dell'esistenza del casco di cui hanno parlato entrambi i testi. Inoltre ha riferito Controparte_2
di aver descritto la vicenda a cui aveva assistito di persona alla Polizia di Stato
intervenuta sul posto, ma della sua dichiarazione non vi è traccia alcuna nel rapporto di
Polizia allegato da parte attrice.
La circostanza è rilevante ai fini della valutazione delle deposizioni rese dai due all'udienza del 19/4/2023 . Invero, in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso
- forma oggetto di una valutazione discrezionale che il Giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva ( la precisione e completezza della dichiarazione, le
possibili contraddizioni, ecc. ) e di carattere soggettivo ( la credibilità della 11
dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite ), ed anche uno solo di tali
elementi, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità ( v. sul punto Cass. civ. sez. III, 18/4/2016, n. 7623 ).
Per l'appunto la deposizione resa sia da che da Controparte_2 Tes_1
è oggettivamente contraddittoria, sotto i vari profili già evidenziati, ed è pure
[...]
contraddistinta dall'esistenza di un rapporto di parentela del primo con l'attore, il che significa che non è attendibile e che manca la prova del fatto storico descritto in citazione, e quindi del nesso di causalità tra l'esistenza della buca, che effettivamente era presente in quanto riscontrata anche dalla p.g., e la caduta sulla strada del ciclomotore guidato da caduta che in ipotesi potrebbe essere stata Parte_2
cagionata anche dall'eccessiva velocità, il che esclude a sua volta la responsabilità
dell'ente locale ai sensi sia dell'art. 2051 c.c. che dell'art. 2043 c.c. nei confronti di entrambi gli attori.
Invero la mera caduta in sé ed il rinvenimento del danneggiato sul posto non possono assurgere a indizio della riconducibilità eziologica delle lesioni al dissesto stradale, non essendo elemento univocamente sintomatico del dedotto nesso causale ai sensi dell'art. 2729 c.c. ( v. Corte di appello di Napoli sez. V, 4/3/2022, n. 884 ).
In aggiunta, ha prodotto, al fine di dimostrare l'esistenza di un Parte_1
danno al suo ciclomotore, oltre alle fotografie, solo un preventivo di spesa per la riparazione, proveniente da una officina.
Non è stata però allegata alcuna fattura quietanzata, che costituisce l'unico dato utile per la dimostrazione di un effettivo esborso sostenuto in occasione della riparazione e dunque per la determinazione della entità del risarcimento, perché il preventivo di per sè
non può rivestire alcuna valenza probatoria, trattandosi pur sempre di un atto di parte 12
formatosi senza contraddittorio e parametrato dall'attore al costo di una ipotetica riparazione che in realtà non risulta avere mai avuto luogo.
Vero è che, nelle ipotesi di richiesta di risarcimento del danno patrimoniale derivante da sinistro stradale, il preventivo di riparazione redatto da un terzo può essere valutato ex art. 2729 c.c., ma solo se unito ad altri elementi di prova ( di cui costituisca un riscontro
). In quest'ultimo caso, infatti, può costituire un riscontro di elementi forniti aliunde,
che corrobora quelli e ne è corroborato. Il che significa che, esclusivamente da solo e in sé considerato, esso non è che una valutazione, ovvero la comparazione di uno stato di fatto con una operazione economica ( v. Tribunale Torre Annunziata, sez. I, 8/1/2014, n.
152 ), come tale assolutamente inidoneo a stimare un danno, essendo altrimenti illogico ed iniquo consentire documentalmente l'acquisizione di valutazioni di terzi, precluse ove tali terzi dovessero deporre come testi ( cfr. Tribunale Roma, sez. XII, 24/3/2004 ) .
In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, laddove ha chiarito che in tema di risarcimento dei danni alle cose provocati da un incidente stradale, il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore, non ha valenza probatoria e non è idoneo ai fini della determinazione del "quantum debeatur" ( v. Cass. civ. sez. III, 15/5/2013, n. 11765 ),
tanto più se non è accompagnato da una quietanza e se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla ( cfr. Cass. civ. sez. VI, 12/2/2018, n. 3293 ). In realtà non è stato dimostrato neppure l' an debeatur, perché manca la prova non solo dell'anticipo effettivo di un esborso di denaro per aggiustare il veicolo, ma anche del fatto della sua riparazione e quindi dell'anticipo del relativo costo, cui deve intendersi riferita la richiesta risarcitoria. Ciò fa presumere che non vi sia stata alcuna riparazione e dunque nessuna diminuzione patrimoniale in capo a . Parte_1 13
Semmai nella immediatezza del fatto avrebbe dovuto essere chiesto un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. in via di urgenza. In altri termini, le foto allegate dall'attore nulla provano ai fini della quantificazione e liquidazione del danno,
mentre la domanda risarcitoria avrebbe richiesto la prova, anche presuntiva,
dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile e quindi la effettività e la entità delle spese di riparazione sostenute, ma tale prova non è stata affatto fornita da parte attrice, non potendosi considerare ad alcun fine il preventivo di spesa allegato, per i motivi già illustrati.
Vero è che nell'atto di citazione introduttivo del giudizio ha Parte_1
chiesto specificamente i danni da sosta tecnica, ma anche tale richiesta è infondata nel merito, perché neppure tale voce di danno è stata dimostrata. Infatti il danno derivante dall'indisponibilità di un veicolo durante il tempo necessario per la riparazione va allegato e dimostrato da colui che ne invoca il risarcimento, il quale deve provare la perdita subìta dal suo patrimonio in conseguenza della spesa sostenuta, per esempio per procacciarsi un mezzo sostitutivo ( danno emergente ). Inoltre, se la prova del danno emergente deve consistere nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, a monte occorre un'altra prova, che attiene sia al profilo della inutilizzabilità del mezzo meccanico in relazione ai giorni in cui esso è stato sottratto alla disponibilità del proprietario o dell'utilizzatore, sia a quello della necessità di quest'ultimo di servirsene, così che, dalla impossibilità della sua utilizzazione, ne sia derivato un danno, quale per l'appunto quello derivante dalla esigenza di far ricorso a mezzi sostitutivi ( v. Cass. civ. sez. III, 19/11/1999, n. 12820 ). Nel caso di specie invece non ha né allegato né dimostrato la mancata disponibilità di Parte_1 14
altri veicoli per lo svolgimento della sua attività, ed anzi non ha neppure asserito che il motociclo non fosse in qualche misura funzionante dopo il sinistro e fosse stato oggetto di una riparazione che lo aveva reso temporaneamente non circolante. In altri termini, il danno da sosta tecnica non è un danno in re ipsa ( v. Cass. civ. sez. III, 31/5/2017, n.
13718 ).
E se nessuna spesa effettiva è dimostrabile, va considerato che ai sensi dell'art. 1223
c.c. il risarcimento postula in generale che il creditore dimostri l'esistenza di un concreto danno consistito in una effettiva diminuzione patrimoniale derivata, quale conseguenza immediata e diretta, dal comportamento altrui ( cfr. Cass. civ. sez. II,
27/5/2009, n. 12354 ). Ciò non è avvenuto nel caso di specie, per cui la domanda risarcitoria proposta da va comunque rigettata, anche per motivi Parte_1
ulteriori rispetto alla mancata prova del nesso di causalità tra la caduta e l'esistenza della buca sul manto stradale.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 ss. del D.M. 10/3/2014 n. 55 , come modificato dal D.M. 13/8/2022, n. 147 , da applicare ex art. 6 di tale ultimo regolamento alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore, e 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente, che coincide, in caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o di risarcimento di danni, con la somma domandata dall'attore,
dovendo seguirsi soltanto il criterio del disputatum e non trovando applicazione il correttivo del decisum ( v. Cass. civ. sez. III, 6/5/2022, n. 14470 ).
La liquidazione va effettuata per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione per i compensi dei livelli medi 15
previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria, in ottemperanza alla regola stabilita dall'art. 4 comma 1, che fa sì che tali livelli siano adeguati per definizione ( nel senso che il Giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, con apposita e specifica motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo, v. Cass. civ. sez. VI,
13/5/2022, n. 15392 ; Cass. civ. sez. VI, 25/5/2020, n. 9542 e Cass. civ. sez. III,
7/1/2021, n. 89 ) .
In proposito la domanda proposta da ha valore indeterminabile e Parte_2
presenta una complessità media, costituendo gli elementi di valutazione del danno, di cui si è stato chiesto il ristoro, l'oggetto dell'accertamento e della quantificazione rimessi al Giudice ( v. Cass. civ. sez. II, 31/3/2014, n. 7508 ). Al contrario, la domanda avanzata da ha un valore determinato nella misura di euro 1.482. Parte_1
Ciascuno dei due soccombenti va pertanto condannato alla rifusione delle spese in favore del , ma per importi diversi. Controparte_1
In proposito non rileva quanto precisato in sede di conclusioni o di comparsa conclusionale dalla parte attrice, atteso che il momento determinante ai fini dell'individuazione della competenza e quindi anche ai fini della liquidazione del compenso del difensore è quello della proposizione della domanda ( v. Cass. civ. sez.
III, 6/4/2006, n. 8075 ) .
Sul punto va pure evidenziato che, in tema di spese processuali, solo la compensazione,
totale o parziale, deve essere sorretta da motivazione, non già l'applicazione della regola della soccombenza cui il Giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze 16
discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta ( v. sul punto Cass. civ. sez. VI,
28/4/2014, n. 9368 ) .
A tale importo vanno comunque aggiunte l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali ( cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307 ) nonchè il
15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n.
55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. ( v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153 ).
Deve essere poi disposta l'attribuzione delle spese al difensore della parte convenuta ex art. 93 c.p.c. per anticipo fattone e giusta apposita richiesta di distrazione in suo favore formulata in tal senso.
Infine occorre inviare, in ottemperanza all'art. 256 c.p.c., copia di atti del processo, ivi compresa la presente sentenza, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Napoli affinchè verifichi se i testimoni ed , Controparte_2 Testimone_1
escussi nel corso della udienza del 19/4/2023, abbiano reso una deposizione falsa nel momento in cui hanno dichiarato di avere assistito al sinistro ed abbiano quindi commesso il reato di cui all'art. 372 c.p.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede :
a ) rigetta la domanda risarcitoria attorea;
b ) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna al rimborso in favore Parte_2
del delle spese di giudizio , che si liquidano in complessivi euro Controparte_1
10.860 per compensi, oltre IVA e CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi , con attribuzione in favore dell'avv.
Paolo Castelluccio con codice fiscale quale distrattario;
C.F._3 17
c ) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna al rimborso in favore Parte_1
del delle spese di giudizio , che si liquidano in complessivi euro Controparte_1
2.552 per compensi, oltre IVA e CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi , con attribuzione in favore dell'avv.
Paolo Castelluccio con codice fiscale quale distrattario;
C.F._3
d ) visto l'art. 256 c.p.c. ordina alla Cancelleria di trasmettere copia dell'atto di citazione nonché del processo verbale della udienza del 19/4/2023 e della presente sentenza alla presso il Tribunale di Napoli perché valuti la Parte_3
eventualità di procedere a carico dei testimoni ed Controparte_2 Tes_1
in ordine al reato di cui all'art. 372 c.p.
[...]
Napoli, 10/2/2025
Il G.U.
Felice Angelo Pizzi