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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/11/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice
nel procedimento r.g.n. 1511/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
28.11.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 13.06.2025 da , Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. FERRARA TIZIANA, e da Parte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. IANNIELLO GIOVANNI, tendente ad ottenere la
[...] separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in SANTA MARIA A VICO (CE) in data
07.08.2017 dal quale è nata la figlia (il 20.10.2017); Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
- affidare in modo condiviso ad entrambi i coniugi la figlia (nata il 20 ottobre Per_1
2017) che manterrà domicilio, residenza e dimora presso l'abitazione familiare, assegnata alla madre, in Santa Maria a Vico (CE) alla Via Astolella, 93. I genitori continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore e prenderanno di comune accordo tutte le decisioni relative alla crescita, all'educazione e all'equilibrio psico-fisico della stessa. In caso di malattia della figlia il genitore con cui lo stesso si trova si impegna a contattare l'altro per le scelte mediche da operare. I coniugi si impegnano, inoltre, a consultarsi reciprocamente prima di prendere decisioni di particolare importanza per la figlia.
1 - Il padre vedrà e starà con la figlia il mercoledì e venerdì dalle ore 19.00 alle ore 21.00
(periodo invernale) e dalla chiusura della scuola alla riapertura dalle ore 19/22 e a fine settimane alterni dalle ore 10.00 del sabato alle ore 19.00 della domenica, tenendo conto, in ogni caso, delle esigenze scolastiche e/o sportive della figlia, delle attività ludiche e degli impegni lavorativi e personali di entrambi i genitori;
- Ad anni alterni il padre vedrà e starà con la figlia nei giorni di Natale, Capodanno e
Vigilia di Natale alternando, e precisamente il giorno di Natale, di Capodanno e di Pasqua verranno trascorsi dalla minore alternativamente con il padre o la madre precisamente: dal 23 dicembre ore 11 al 25 dicembre ore 10 / oppure dal 25 ore 11 al 26 ore 21; dal 30 dicembre ore 11 al 1° gennaio ore 10 / oppure dal 1° gennaio ore 11 al 2 gennaio ore 21;
- Per il primo Natale (anno 2025), le parti concorderanno che la minore lo trascorrerà con il padre dal giorno 23 Dicembre dalle ore 11 alle ore 10 del 25 Dicembre e il 1° gennaio dalle ore 12.00 al 2 gennaio ore 21 (nel rispetto delle esigenze della minore). Mentre per il sei gennaio alternativamente di mattina dalle ore 11 alle ore 15 o dalle ore 16 alle ore
21 – Durante le vacanze pasquali, trascorrerà con il padre, ad anni alterni, la giornata
(dalle ore 10.00 alle ore 20.00) di Pasqua o di lunedì in Albis, per il primo anno trascorrerà la Pasqua con la madre ed il lunedì in Albis con il padre. Le parti concordano che durante le festività di Natale – Capodanno e Pasqua – se eventualmente il padre o la madre decidono di allontanarsi dalla residenza abituale, potranno farlo su espressa richiesta concordando le modalità e i tempi, e comunicando i recapiti telefonici e l'indirizzo dove la minore viene portata ed è totalmente vietato sportare la minore all'estero se non con espresso autorizzazione;
- La piccola , alternativamente, trascorrerà con ciascun genitore la giornata delle Per_1 festività civili di calendario;
- Entrambi i genitori sono tenuti a comunicare sempre il proprio recapito telefonico all'altro ed a comunicare la località turistica dove intendono andare;
- Il sig. terrà la figlia con sé durante le vacanze estive per l'anno Parte_1
2025 per 15 giorni che potranno essere consecutivi o frazionati in due periodi con pernottamento di cui 8 giorni nel mese di luglio e sette giorni nel mese di agosto, per quest'anno verrà indicato il periodo dal sig. entro il 30 giugno, per gli anni Parte_1 successivi i periodi verranno predeterminati con la madre entro il 30 maggio;
2 - Entrambi i genitori sono tenuti a comunicare sempre il proprio recapito telefonico all'altro ed a comunicare la località turistica dove intendono andare;
- Il padre potrà trascorrere con la minore, e terrà con sé ogni anno il giorno della Festa del
Papà e il giorno del proprio compleanno e onomastico (dalle ore 19.00 alle ore 21.00) così come starà con la madre nel giorno domenicale della Festa della Mamma e in quello del compleanno e dell'onomastico di essa anche se ricadente di sabato o di Pt_2 domenica;
- In tutti i predetti giorni in cui sarà a lui affidato, il padre preleverà la minore presso l'abitazione della in Santa Maria a Vico (CE) alla Via Astolella, 93 agli orari sopra Pt_2 indicati e ve la riaccompagnerà ai previsti orari di rientro, nel caso in cui il non Parte_1 potesse tenere con sé la figlia nei previsti giorni ed orari, lo stesso dovrà avvertire – tramite messaggi whatsapp – la sig.ra di tale suo impedimento almeno un'ora Pt_2 prima, diversamente e decorsi 30 minuti dall'orario fissato, la riterrà che il Pt_2
non abbia inteso esercitare per quel giorno il suo diritto/dovere di visita e Parte_1 potrà quindi comportarsi di conseguenza;
- Resta inteso tra i coniugi che le modalità di visita suindicate sono solo indicative e potranno subire variazioni ed ampliamenti in considerazione delle esigenze della minore e le esigenze dei genitori, previ altri accordi anche bonari.
- Il coniuge che ha il momentaneo affido dovrà sempre consentire i contatti telefonici dell'altro coniuge con la figlia in orari compresi tra le ore 10.00/12.00 (quando non va a scuola) e dalle ore 18.00 alle ore 22.00 e non più di due chiamate al giorno, nonché
l'accesso e la permanenza domiciliare (escluso il pernottamento) in caso di necessità o eventi straordinari (malattia del minore) delle quali dovrà essere sempre tempestivamente informato;
- Il sig. si impegna a versare, a titolo di mantenimento per la Parte_1 figlia la somma complessiva di euro 600,00 (seicento euro/00) mensili, da corrispondersi per ogni mese di riferimento entro il giorno 5 dello stesso mese, a mezzo bonifico su coordinate iban indicate della sig.ra (la somma sarà rivalutata annualmente Pt_2 secondo variazione degli indici Istat con decorrenza luglio 2026) parimenti si impegna a corrispondere il 50% delle spese straordinarie, così come descritte e riportate al protocollo intercorso tra il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e l'afferente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati che qui è da intendersi integralmente riportato;
3 - Le parti concordano che l'assegno unico statale destinato ai figli verrà attribuito per intero alla sig.ra mentre le detrazioni fiscali come per legge al 100% al sig. Pt_2
fin quando la sig.ra non dichiara di avere una occupazione lavorativa a Parte_1 Pt_2 far da questo evento saranno al 50% tra le parti;
- Il sig. si impegna inoltra a pagare a titolo di assegno di separazione a Parte_1 favore della sig.ra per un importo di euro 200,00 al mese e per un periodo di 18 Pt_2 mesi, che va dal mese di luglio 2025 al mese di dicembre 2026 – come somma una tantum;
- I genitori si impegnano a tenere fede all'accordo consensuale di separazione ed ad adottare una modalità comunicativa rispettosa ed adeguata al corretto espletamento del proprio ruolo genitoriale, in una ottica di comune collaborazione e di correttezza, al fine di tutelare la serena crescita della piccola , evitando di coinvolgere la minore in Per_1 dinamiche lesive, pregiudizievoli e dannose per la medesima.
- Il sig. si impegna a pagare il canone di affitto pari ad euro 400,00 come da Parte_1 contratto di locazione in merito alla casa con giardino e box auto, adibita a casa coniugale e la sig.ra si impegna ad occupare i suddetti beni lei personalmente con Pt_2 la minore, con espresso divieto di sublocazione;
- La sig.ra provvederà immediatamente alla richiesta di voltura delle utenze, Pt_2
(acqua, gas, luce, telefono, rete internet, abbonamenti televisivi ecc.., nonché tributi e imposte comunali previste a carico di coloro che occupano l'immobile) relative alla casa coniugale e richiederne l'intestazione delle stesse a suo nome entro e non oltre la data di prima udienza;
- Il sig. fino alla data del 30 giugno contribuirà alle spese e alla Parte_1 gestione della casa con le modalità che ha sempre fatto e dal giorno 5 luglio inizierà a versare il contributo di euro 600 a titolo di mantenimento per la figlia ed euro 200 a titolo di assegno di separazione a favore della sig.ra oltre euro 400 per canone di affitto e le eventuali spese straordinarie secondo il protocollo (spese straordinarie a favore della minore); rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della figlia minore;
letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nato il [...] in [...], e Parte_1 [...]
, nata il [...] in [...]; Parte_2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SANTA MARIA A VICO (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 14, parte I, serie, anno 2017);
3) manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 28.11.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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