CASS
Sentenza 6 settembre 2024
Sentenza 6 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/09/2024, n. 34006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34006 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: FF TO nato a [...]( BELGIO) il 07/06/1953 avverso la sentenza del 09/02/2024 del GIP TRIBUNALE di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dr. Pasquale Serrao D'Aquino, ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie fallimentari. Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce del 9 febbraio 2024 che, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a GI TO, ritenuta la continuazione tra i reati e la recidiva contestata, la pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione, concordata con il pubblico ministero, in relazione ai delitti di cui agli artt. 223 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 34006 Anno 2024 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 23/05/2024 comma 1 e 216 co. 1, n. 1,220, 16 n. 3 e 219 co. 2 n. 1 L.F. a lui contestati, in qualità di amministratore della SECURPOL SECURITY S.R.L. dichiarata fallita con sentenza depositata il 9 luglio 2020. La sentenza gli ha irrogato la pena accessoria dell'inabilità ad esercitare un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso un'impresa per la durata di anni 5. 1.L' imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione e ha dedotto un unico motivo, con il quale ha denunciato inosservanza della legge penale con riferimento alla calibrazione della durata della pena accessoria, che non ha formato oggetto di accordo tra le parti, di cui all'art. 216 ultimo comma R.D. n. 267 del 1942, stabilita nel dispositivo in cinque anni, in misura dunque significativamente superiore alla pena principale, in carenza totale di motivazione. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1.Preliminarmente, deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena nella parte relativa alle pene accessorie in presenza di patteggiamento cd. allargato, in esito al quale è stata concordata tra le parti la pena superiore a due anni di reclusione. A parte la clausola di equiparazione a una pronuncia di condanna ex art. 445, comma 1-bis, ultima parte, cod. proc. pen., la sentenza di applicazione pena «comporta l'obbligo del pagamento delle spese processuali, l'applicazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza» (Sez. U, n. 17781 del 29/11/2005, dep. 2006, Diop, Rv. 233518). Questa Corte ha già affermato che la limitazione dei motivi di impugnazione proponibili contro le sentenze di patteggiamento, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., inserito dalla legge n.103 del 23 giugno 2017, riguarda soltanto le parti della decisione che riflettano il contenuto dell'accordo processuale tra il pubblico ministero e l'imputato e non le statuizioni estranee a tale accordo (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348, in tema di misure di sicurezza). Con riferimento alle pene accessorie previste dagli artt. 29 cod. pen. e 216, ult. comma, r.d. n. 267 del 16 marzo 1942, la giurisprudenza di legittimità ha precisato: a) che è ammissibile il ricorso per cassazione proposto per violazione di legge con riferimento alle pene accessorie che non hanno formato oggetto dell'accordo tra le parti, non operando in questo caso la disposizione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 49477 del 13/11/2019, Letizia, Rv. 277552); b) che costituisce onere del giudice quello di motivare specificamente sul punto;
c) che la statuizione è impugnabile, anche dopo l'introduzione dell'art.448, comma 2- bis, cod. proc. pen., con ricorso per cassazione per vizio di motivazione, riguardando un 2 aspetto della decisione estraneo all'accordo sull'applicazione della pena (Sez. 6, n. 16508 del 27/05/2020, Condò Alessio, Rv. 278962). L'obbligo di motivazione, per quanto di interesse nella materia dei reati fallimentari, è una diretta conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del 2018, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 216 ult. co . L. Fall. nella parte in cui prevedeva che la condanna per uno dei fatti dalla norma contemplati comportasse l'applicazione della pena accessoria, nella misura fissa di 10 anni, dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, introducendo nella previsione, al fine di conciliarla con i principi costituzionali che devono attendere all'irrogazione delle sanzioni penali e alla loro individualizzazione e proporzione, l'avverbio "sino" ad un massimo di 10 anni. Le Sezioni Unite, con la decisione n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286, richiamando proprio la sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018, hanno stabilito che la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non obbligatoriamente rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen.. Tale soluzione si è imposta perché le medesime istanze di individualizzazione della misura sanzionatoria del disvalore penale del fatto-reato, provenienti dai parametri costituzionali previsti dagli artt. 3, 25 e 27 Cost. e sintetizzabili nei principi di proporzionalità e colpevolezza, sovrintendono alla determinazione sia della pena principale che di quelle accessorie, eventualmente da disporre in abbinamento secondo specifiche ed obbligatorie indicazioni normative. Le Sezioni Unite, in particolare, hanno dapprima premesso che le pene principali svolgono funzioni retributive, preventive di carattere generale e speciale, nonché rieducative mediante la sottoposizione al trattamento orientato al graduale reinserimento sociale del condannato;
mentre le pene accessorie, specie quelle interdittive ed inabilitative, collegate al compimento di condotte postulanti lo svolgimento di determinati incarichi o attività, sono più marcatamente orientate a fini di prevenzione speciale, oltre che di rieducazione personale, che realizzano mediante il forzato allontanamento del reo dal medesimo contesto operativo, professionale, economico e sociale, nel quale sono maturati i fatti criminosi e dallo stimolo alla violazione dei precetti penali per impedirgli di reiterare reati in futuro e per sortirne l'emenda. Quindi, hanno evidenziato come la piena realizzazione di tale precipuo finalismo preventivo cui sono preordinate le pene accessorie, richieda una loro modulazione personalizzata in correlazione con il disvalore del fatto di reato e con la personalità del responsabile, che non necessariamente deve riprodurre la durata della pena principale. Ne consegue la necessità di determinazione della loro misura caso per caso, ad opera del giudice, che deve muoversi nell'ambito della cornice edittale disegnata dalla singola disposizione di legge, sulla scorta di una valutazione discrezionale che deve utilizzare gli elementi concreti della fattispecie, in 3 collegamento con i parametri dell'art. 133 cod. pen. e "di cui è obbligo dare conto con congrua motivazione" (cfr. Cass. sez. 5, n. 24874 del 21/04/2023, Bertaccini, Rv.284818). 2.Le pronunce di questa Corte che sono state chiamate a dare applicazione ai principi cristallizzati dalla giurisprudenza costituzionale e del massimo organo nomofilattico hanno stabilito che ai fini della durata delle pene accessorie fallimentari, proprio in considerazione della precipua natura special-preventiva che le caratterizza, assumono significativa rilevanza, oltre alla gravità della condotta, anche tutti gli elementi fattuali indicativi della capacità a delinquere dell'agente alla luce di una valutazione complessiva dei parametri di ordine oggettivo e soggettivo di cui all'art. 133 cod. pen. (sez. 5, n. 12052 del 19/01/2021, Arnorello, Rv. 280898; sez. 5 n. 1947 del 03/11/2020, Maddem, Rv. 280668). 2.1. Ebbene, nel caso di specie la sentenza impugnata ha ragionevolmente ed esaurientemente enunciato le ragioni che hanno condotto a comminare all'imputato, con il dispositivo, la pena principale — delibata la correttezza e la congruità della sanzione oggetto dell'accordo — e l'entità della sanzione accessoria di cui all'art. 216 ult. co . R.D. n. 267/42 (inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa) nella misura di 5 anni e, in particolare, ha in proposito rimarcato, attraverso l'evocazione dei criteri previsti dall'art. 133 cod. pen., la gravità dell'illecito e la personalità del suo autore, da ritenersi argomentazione sufficiente e in linea con il connotato ontologicamente succinto che caratterizza la motivazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta. 3.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 23/05/2024 Il con 9Iiere éstensore
lette/sentite le conclusioni del PG Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dr. Pasquale Serrao D'Aquino, ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie fallimentari. Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce del 9 febbraio 2024 che, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a GI TO, ritenuta la continuazione tra i reati e la recidiva contestata, la pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione, concordata con il pubblico ministero, in relazione ai delitti di cui agli artt. 223 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 34006 Anno 2024 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 23/05/2024 comma 1 e 216 co. 1, n. 1,220, 16 n. 3 e 219 co. 2 n. 1 L.F. a lui contestati, in qualità di amministratore della SECURPOL SECURITY S.R.L. dichiarata fallita con sentenza depositata il 9 luglio 2020. La sentenza gli ha irrogato la pena accessoria dell'inabilità ad esercitare un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso un'impresa per la durata di anni 5. 1.L' imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione e ha dedotto un unico motivo, con il quale ha denunciato inosservanza della legge penale con riferimento alla calibrazione della durata della pena accessoria, che non ha formato oggetto di accordo tra le parti, di cui all'art. 216 ultimo comma R.D. n. 267 del 1942, stabilita nel dispositivo in cinque anni, in misura dunque significativamente superiore alla pena principale, in carenza totale di motivazione. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1.Preliminarmente, deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena nella parte relativa alle pene accessorie in presenza di patteggiamento cd. allargato, in esito al quale è stata concordata tra le parti la pena superiore a due anni di reclusione. A parte la clausola di equiparazione a una pronuncia di condanna ex art. 445, comma 1-bis, ultima parte, cod. proc. pen., la sentenza di applicazione pena «comporta l'obbligo del pagamento delle spese processuali, l'applicazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza» (Sez. U, n. 17781 del 29/11/2005, dep. 2006, Diop, Rv. 233518). Questa Corte ha già affermato che la limitazione dei motivi di impugnazione proponibili contro le sentenze di patteggiamento, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., inserito dalla legge n.103 del 23 giugno 2017, riguarda soltanto le parti della decisione che riflettano il contenuto dell'accordo processuale tra il pubblico ministero e l'imputato e non le statuizioni estranee a tale accordo (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348, in tema di misure di sicurezza). Con riferimento alle pene accessorie previste dagli artt. 29 cod. pen. e 216, ult. comma, r.d. n. 267 del 16 marzo 1942, la giurisprudenza di legittimità ha precisato: a) che è ammissibile il ricorso per cassazione proposto per violazione di legge con riferimento alle pene accessorie che non hanno formato oggetto dell'accordo tra le parti, non operando in questo caso la disposizione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 49477 del 13/11/2019, Letizia, Rv. 277552); b) che costituisce onere del giudice quello di motivare specificamente sul punto;
c) che la statuizione è impugnabile, anche dopo l'introduzione dell'art.448, comma 2- bis, cod. proc. pen., con ricorso per cassazione per vizio di motivazione, riguardando un 2 aspetto della decisione estraneo all'accordo sull'applicazione della pena (Sez. 6, n. 16508 del 27/05/2020, Condò Alessio, Rv. 278962). L'obbligo di motivazione, per quanto di interesse nella materia dei reati fallimentari, è una diretta conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del 2018, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 216 ult. co . L. Fall. nella parte in cui prevedeva che la condanna per uno dei fatti dalla norma contemplati comportasse l'applicazione della pena accessoria, nella misura fissa di 10 anni, dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, introducendo nella previsione, al fine di conciliarla con i principi costituzionali che devono attendere all'irrogazione delle sanzioni penali e alla loro individualizzazione e proporzione, l'avverbio "sino" ad un massimo di 10 anni. Le Sezioni Unite, con la decisione n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286, richiamando proprio la sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018, hanno stabilito che la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non obbligatoriamente rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen.. Tale soluzione si è imposta perché le medesime istanze di individualizzazione della misura sanzionatoria del disvalore penale del fatto-reato, provenienti dai parametri costituzionali previsti dagli artt. 3, 25 e 27 Cost. e sintetizzabili nei principi di proporzionalità e colpevolezza, sovrintendono alla determinazione sia della pena principale che di quelle accessorie, eventualmente da disporre in abbinamento secondo specifiche ed obbligatorie indicazioni normative. Le Sezioni Unite, in particolare, hanno dapprima premesso che le pene principali svolgono funzioni retributive, preventive di carattere generale e speciale, nonché rieducative mediante la sottoposizione al trattamento orientato al graduale reinserimento sociale del condannato;
mentre le pene accessorie, specie quelle interdittive ed inabilitative, collegate al compimento di condotte postulanti lo svolgimento di determinati incarichi o attività, sono più marcatamente orientate a fini di prevenzione speciale, oltre che di rieducazione personale, che realizzano mediante il forzato allontanamento del reo dal medesimo contesto operativo, professionale, economico e sociale, nel quale sono maturati i fatti criminosi e dallo stimolo alla violazione dei precetti penali per impedirgli di reiterare reati in futuro e per sortirne l'emenda. Quindi, hanno evidenziato come la piena realizzazione di tale precipuo finalismo preventivo cui sono preordinate le pene accessorie, richieda una loro modulazione personalizzata in correlazione con il disvalore del fatto di reato e con la personalità del responsabile, che non necessariamente deve riprodurre la durata della pena principale. Ne consegue la necessità di determinazione della loro misura caso per caso, ad opera del giudice, che deve muoversi nell'ambito della cornice edittale disegnata dalla singola disposizione di legge, sulla scorta di una valutazione discrezionale che deve utilizzare gli elementi concreti della fattispecie, in 3 collegamento con i parametri dell'art. 133 cod. pen. e "di cui è obbligo dare conto con congrua motivazione" (cfr. Cass. sez. 5, n. 24874 del 21/04/2023, Bertaccini, Rv.284818). 2.Le pronunce di questa Corte che sono state chiamate a dare applicazione ai principi cristallizzati dalla giurisprudenza costituzionale e del massimo organo nomofilattico hanno stabilito che ai fini della durata delle pene accessorie fallimentari, proprio in considerazione della precipua natura special-preventiva che le caratterizza, assumono significativa rilevanza, oltre alla gravità della condotta, anche tutti gli elementi fattuali indicativi della capacità a delinquere dell'agente alla luce di una valutazione complessiva dei parametri di ordine oggettivo e soggettivo di cui all'art. 133 cod. pen. (sez. 5, n. 12052 del 19/01/2021, Arnorello, Rv. 280898; sez. 5 n. 1947 del 03/11/2020, Maddem, Rv. 280668). 2.1. Ebbene, nel caso di specie la sentenza impugnata ha ragionevolmente ed esaurientemente enunciato le ragioni che hanno condotto a comminare all'imputato, con il dispositivo, la pena principale — delibata la correttezza e la congruità della sanzione oggetto dell'accordo — e l'entità della sanzione accessoria di cui all'art. 216 ult. co . R.D. n. 267/42 (inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa) nella misura di 5 anni e, in particolare, ha in proposito rimarcato, attraverso l'evocazione dei criteri previsti dall'art. 133 cod. pen., la gravità dell'illecito e la personalità del suo autore, da ritenersi argomentazione sufficiente e in linea con il connotato ontologicamente succinto che caratterizza la motivazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta. 3.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 23/05/2024 Il con 9Iiere éstensore