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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 08/12/2025, n. 1765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1765 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 965/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
Sezione Seconda CIVILE
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, composta dai magistrati:
dott. Filippo Labellarte Presidente dott. Alessandra Piliego Consigliere rel. dott. M. Angela Marchesiello Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 965/2023 promossa da:
(avv. MIRANDA LUIGI) Parte_1 contro
, CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
(avv. FERRAZZANO SALVATORE e avv. DE PELLEGRINO
[...] CP_6
ANTONIO VIVIANO)
All'udienza del 3.12.2025, sentito l'istruttore, la causa è stata riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In favore di il Tribunale di Foggia emetteva ingiunzione solidale a carico di Controparte_7
e la prima Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_6 CP_5
quale debitrice principale e gli altri quali fideiussori, per il pagamento della somma complessiva di euro
335.493,39 oltre interessi, in forza dei seguenti titoli contrattuali:
- conto corrente ordinario affidato n. 1000/00003382 aperto in data 4.6.2013;
- fideiussione omnibus fino alla concorrenza dell'importo di € 650.000,00 sottoscritta dai CP_2
in data 6.6.2013;
- contratto di finanziamento n. 0735075289358 del 23.09.2015;
- fideiussione specifica a garanzia del finanziamento sottoscritta dai in data 23.9.2015. CP_2
pagina 1 di 5 Hanno proposto opposizione Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_6
e eccependo:
[...] CP_5
- la carenza di potere di rappresentanza sostanziale in capo al sub-procuratore di Controparte_7
indicato nel ricorso monitorio;
- l'inidoneità probatoria dell'estratto di saldaconto prodotto nella fase monitoria;
- l'omessa indicazione nel contratto del cd. Indicatore Sintetico di Costo;
- l'illegittima applicazione di interessi usurari ed anatocistici;
- l'illegittimo impiego della somma oggetto del finanziamento per una finalità (estinzione della pregressa esposizione debitoria maturata dalla sul conto corrente affidato) diversa CP_1
dallo scopo indicato nel contratto;
- la nullità integrale della fideiussione per violazione dell'art. 2 comma lett. a) L. n. 287 del 1990, in relazione al provvedimento n. 55 del 2005 della Banca D'Italia.
Si costituiva contestando la fondatezza dell'avversa opposizione ed instando per il Controparte_7
rigetto.
A seguito della concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo con la contestuale assegnazione del termine per il promovimento della procedura di mediazione obbligatoria, gli opponenti hanno eccepito l'improcedibilità dell'avversa domanda per il mancato valido esperimento della procedura di mediazione nel termine assegnato, deducendo, in particolare, l'inidoneità della procura sostanziale conferita all'avv. Nicoletta Miranda, intervenuta, per la prima volta, in sede di mediazione in rappresentanza della banca.
Il Tribunale, con la sentenza n. 1682/2023 del 19.06.2023, dichiarava improcedibile la domanda avanzata in sede monitoria da e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo Controparte_7
opposto.
Condannava, altresì, la parte opposta e la terza interventrice al pagamento delle spese.
Accoglieva l'eccezione di improcedibilità sollevata dagli opponenti.
Argomentava che, come emergente dal verbale negativo di mediazione in atti, la banca aveva partecipato rappresentata dall'avv. Nicoletta Miranda, munita di una procura speciale inidonea in quanto rilasciata con scrittura privata autenticata dallo stesso avvocato.
Precisava che l'irritualità della procura rilasciata determinava il difetto del potere di rappresentanza giuridica sostanziale in capo allo stesso avvocato nella fase di mediazione.
Stante l'assenza della banca opposta, doveva considerarsi non realizzata la condizione di procedibilità prevista ex art. 5 d.lgs. 28/2010.
pagina 2 di 5 Concludeva per l'improcedibilità della domanda originariamente avanzata in via monitoria e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, salva la facoltà della banca di riproporre la stessa domanda (Cass. S.U. 18 settembre 2020, n. 19596).
Avverso detta pronuncia ha proposto appello quale cessionaria del credito, Parte_2
lamentando un'erronea interpretazione degli artt. 5 e 8 dlgs 28/2010 poiché il primo giudice avrebbe erroneamente dichiarato l'improcedibilità della domanda sull'erroneo presupposto della irritualità della procura speciale rilasciata in favore dell'avv.to Miranda.
Instava per l'accoglimento dell'appello con riforma integrale della sentenza di primo grado e vittoria di spese.
Si sono costituiti in persona del legale rappresentante p.t. nonché Controparte_1 CP_2
contestando la fondatezza dell'avverso CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
gravame ed instando per il rigetto.
L'appello non può essere accolto.
Sostiene l'appellante che la procura alle liti è stata rilasciata all'avv. Luigi Miranda in data 17 marzo
2020 mentre la procura speciale sostanziale necessaria per la procedura di mediazione, è stata rilasciata in favore dell'avv. Nicoletta Miranda in data 13 gennaio 2021.
Il Tribunale avrebbe “confuso” tra la procura alle liti rilasciata in favore dell'avvocato Luigi Miranda
e la procura speciale sostanziale rilasciata in favore dell'avvocato Nicoletta Miranda.
Secondo l'appellante, la regolarità della procura speciale conferita all'avv.to Nicoletta Miranda sarebbe riscontrata dal verbale di mediazione, del 22 gennaio 2021, redatto dal mediatore avv. Luca
Paglione e sottoscritto da tutte le parti ed i procuratori presenti all'incontro a conferma del fatto che la procura sostanziale non necessita di autenticazione da parte di pubblico ufficiale come affermato da alcune sentenze di merito indicate nell'atto di appello.
Si sono costituiti CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
contestando la fondatezza dell'avverso gravame ed instando per il rigetto con vittoria di spese.
[...]
Il motivo di appello non è fondato.
L'art. 8 del dlgs n. 28/2010, dedicato al procedimento di mediazione, prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati.
La necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività non delegabile ma la questione sollevata riguarda l'individuazione dei modi e delle forme di tale sostituzione,
Secondo la giurisprudenza di legittimità, nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto (come introdotto dal d.l. n. 69 del 2013, conv., con pagina 3 di 5 modif., in l. n. 98 del 2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste (Sez. 3 - , Sentenza n. 8473 del 27/03/2019 ).
Si legge in motivazione che, allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto.
Ne consegue che, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benchè possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale. Per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore.
Perciò , la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere
è conferito allo stesso professionista (cfr. Cass. n. 8473/2019 in motivazione pag. 10).
Sulla stessa linea si è posta, altresì, la giurisprudenza di legittimità più recente affermando che per il valido conferimento del potere di rappresentanza, ai fini della partecipazione al procedimento di mediazione di cui al decreto legislativo n. 28 del 2010, è necessario (e sufficiente) che il rappresentante disponga di tutti i poteri sostanziali di disposizione dei diritti controversi e di tutte le conoscenze necessarie ai fini dell'utile esperimento del procedimento di mediazione stesso: ciò implica che deve essere attribuito il potere di disporre pienamente dei diritti, oggetto della controversia, anche in via transattiva, sul piano sostanziale, e che tale potere deve essere attribuito necessariamente ad un soggetto che sia a conoscenza di tutti i fatti rilevanti per la controversia stessa, in modo tale che l'utilità del procedimento di mediazione non sia compromessa ( Cassazione n. 14676/2025).
Orbene, nel caso di specie, una procura speciale sostanziale, nel senso sopra indicato, non risulta rilasciata all'avv.to Nicoletta Miranda.
Ed infatti, si ricostruisce dagli atti di causa che la domanda di mediazione è stata avanzata da
[...]
in persona del legale rappresentante Controparte_7 CP_8
Quest'ultimo ha rilasciato procura speciale, ai fini della partecipazione alla mediazione, non già all'avv. Luigi Miranda, già difensore della parte opposta nel presente giudizio nominato da CP_9
pagina 4 di 5 bensì all'avv. Nicoletta Miranda, estranea ai fatti di causa, mediante atto non autenticato nelle CP_7
forme di legge bensì dallo stesso avv. Nicoletta Miranda.
Invece, la procura, ai fini della mediazione, avrebbe dovuto essere rilasciata con firma autenticata da
Notaio o da altro Pubblico Ufficiale non potendo- come accaduto nella specie- il soggetto delegato che non è difensore della parte nel processo, autenticare la propria sottoscrizione.
L'appello va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della controversia
(€335.493, 39 come indicato nell'atto di appello) ai sensi del DM n. 55/2014 ( valori minimi attesa la semplicità ed unicità della questione affrontata)
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 1682/2019 del 19.06.2023, Parte_2
così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore di CP_1 CP_2 CP_3
delle spese del grado che liquida in € 10.060,00 CP_4 CP_5 CP_6
oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello di Bari del 3.12.2025
Il Presidente
Dr. Filippo Labellarte
Il Consigliere est.
Dr. Alessandra Piliego
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
Sezione Seconda CIVILE
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, composta dai magistrati:
dott. Filippo Labellarte Presidente dott. Alessandra Piliego Consigliere rel. dott. M. Angela Marchesiello Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 965/2023 promossa da:
(avv. MIRANDA LUIGI) Parte_1 contro
, CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
(avv. FERRAZZANO SALVATORE e avv. DE PELLEGRINO
[...] CP_6
ANTONIO VIVIANO)
All'udienza del 3.12.2025, sentito l'istruttore, la causa è stata riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In favore di il Tribunale di Foggia emetteva ingiunzione solidale a carico di Controparte_7
e la prima Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_6 CP_5
quale debitrice principale e gli altri quali fideiussori, per il pagamento della somma complessiva di euro
335.493,39 oltre interessi, in forza dei seguenti titoli contrattuali:
- conto corrente ordinario affidato n. 1000/00003382 aperto in data 4.6.2013;
- fideiussione omnibus fino alla concorrenza dell'importo di € 650.000,00 sottoscritta dai CP_2
in data 6.6.2013;
- contratto di finanziamento n. 0735075289358 del 23.09.2015;
- fideiussione specifica a garanzia del finanziamento sottoscritta dai in data 23.9.2015. CP_2
pagina 1 di 5 Hanno proposto opposizione Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_6
e eccependo:
[...] CP_5
- la carenza di potere di rappresentanza sostanziale in capo al sub-procuratore di Controparte_7
indicato nel ricorso monitorio;
- l'inidoneità probatoria dell'estratto di saldaconto prodotto nella fase monitoria;
- l'omessa indicazione nel contratto del cd. Indicatore Sintetico di Costo;
- l'illegittima applicazione di interessi usurari ed anatocistici;
- l'illegittimo impiego della somma oggetto del finanziamento per una finalità (estinzione della pregressa esposizione debitoria maturata dalla sul conto corrente affidato) diversa CP_1
dallo scopo indicato nel contratto;
- la nullità integrale della fideiussione per violazione dell'art. 2 comma lett. a) L. n. 287 del 1990, in relazione al provvedimento n. 55 del 2005 della Banca D'Italia.
Si costituiva contestando la fondatezza dell'avversa opposizione ed instando per il Controparte_7
rigetto.
A seguito della concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo con la contestuale assegnazione del termine per il promovimento della procedura di mediazione obbligatoria, gli opponenti hanno eccepito l'improcedibilità dell'avversa domanda per il mancato valido esperimento della procedura di mediazione nel termine assegnato, deducendo, in particolare, l'inidoneità della procura sostanziale conferita all'avv. Nicoletta Miranda, intervenuta, per la prima volta, in sede di mediazione in rappresentanza della banca.
Il Tribunale, con la sentenza n. 1682/2023 del 19.06.2023, dichiarava improcedibile la domanda avanzata in sede monitoria da e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo Controparte_7
opposto.
Condannava, altresì, la parte opposta e la terza interventrice al pagamento delle spese.
Accoglieva l'eccezione di improcedibilità sollevata dagli opponenti.
Argomentava che, come emergente dal verbale negativo di mediazione in atti, la banca aveva partecipato rappresentata dall'avv. Nicoletta Miranda, munita di una procura speciale inidonea in quanto rilasciata con scrittura privata autenticata dallo stesso avvocato.
Precisava che l'irritualità della procura rilasciata determinava il difetto del potere di rappresentanza giuridica sostanziale in capo allo stesso avvocato nella fase di mediazione.
Stante l'assenza della banca opposta, doveva considerarsi non realizzata la condizione di procedibilità prevista ex art. 5 d.lgs. 28/2010.
pagina 2 di 5 Concludeva per l'improcedibilità della domanda originariamente avanzata in via monitoria e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, salva la facoltà della banca di riproporre la stessa domanda (Cass. S.U. 18 settembre 2020, n. 19596).
Avverso detta pronuncia ha proposto appello quale cessionaria del credito, Parte_2
lamentando un'erronea interpretazione degli artt. 5 e 8 dlgs 28/2010 poiché il primo giudice avrebbe erroneamente dichiarato l'improcedibilità della domanda sull'erroneo presupposto della irritualità della procura speciale rilasciata in favore dell'avv.to Miranda.
Instava per l'accoglimento dell'appello con riforma integrale della sentenza di primo grado e vittoria di spese.
Si sono costituiti in persona del legale rappresentante p.t. nonché Controparte_1 CP_2
contestando la fondatezza dell'avverso CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
gravame ed instando per il rigetto.
L'appello non può essere accolto.
Sostiene l'appellante che la procura alle liti è stata rilasciata all'avv. Luigi Miranda in data 17 marzo
2020 mentre la procura speciale sostanziale necessaria per la procedura di mediazione, è stata rilasciata in favore dell'avv. Nicoletta Miranda in data 13 gennaio 2021.
Il Tribunale avrebbe “confuso” tra la procura alle liti rilasciata in favore dell'avvocato Luigi Miranda
e la procura speciale sostanziale rilasciata in favore dell'avvocato Nicoletta Miranda.
Secondo l'appellante, la regolarità della procura speciale conferita all'avv.to Nicoletta Miranda sarebbe riscontrata dal verbale di mediazione, del 22 gennaio 2021, redatto dal mediatore avv. Luca
Paglione e sottoscritto da tutte le parti ed i procuratori presenti all'incontro a conferma del fatto che la procura sostanziale non necessita di autenticazione da parte di pubblico ufficiale come affermato da alcune sentenze di merito indicate nell'atto di appello.
Si sono costituiti CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
contestando la fondatezza dell'avverso gravame ed instando per il rigetto con vittoria di spese.
[...]
Il motivo di appello non è fondato.
L'art. 8 del dlgs n. 28/2010, dedicato al procedimento di mediazione, prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati.
La necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività non delegabile ma la questione sollevata riguarda l'individuazione dei modi e delle forme di tale sostituzione,
Secondo la giurisprudenza di legittimità, nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto (come introdotto dal d.l. n. 69 del 2013, conv., con pagina 3 di 5 modif., in l. n. 98 del 2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste (Sez. 3 - , Sentenza n. 8473 del 27/03/2019 ).
Si legge in motivazione che, allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto.
Ne consegue che, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benchè possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale. Per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore.
Perciò , la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere
è conferito allo stesso professionista (cfr. Cass. n. 8473/2019 in motivazione pag. 10).
Sulla stessa linea si è posta, altresì, la giurisprudenza di legittimità più recente affermando che per il valido conferimento del potere di rappresentanza, ai fini della partecipazione al procedimento di mediazione di cui al decreto legislativo n. 28 del 2010, è necessario (e sufficiente) che il rappresentante disponga di tutti i poteri sostanziali di disposizione dei diritti controversi e di tutte le conoscenze necessarie ai fini dell'utile esperimento del procedimento di mediazione stesso: ciò implica che deve essere attribuito il potere di disporre pienamente dei diritti, oggetto della controversia, anche in via transattiva, sul piano sostanziale, e che tale potere deve essere attribuito necessariamente ad un soggetto che sia a conoscenza di tutti i fatti rilevanti per la controversia stessa, in modo tale che l'utilità del procedimento di mediazione non sia compromessa ( Cassazione n. 14676/2025).
Orbene, nel caso di specie, una procura speciale sostanziale, nel senso sopra indicato, non risulta rilasciata all'avv.to Nicoletta Miranda.
Ed infatti, si ricostruisce dagli atti di causa che la domanda di mediazione è stata avanzata da
[...]
in persona del legale rappresentante Controparte_7 CP_8
Quest'ultimo ha rilasciato procura speciale, ai fini della partecipazione alla mediazione, non già all'avv. Luigi Miranda, già difensore della parte opposta nel presente giudizio nominato da CP_9
pagina 4 di 5 bensì all'avv. Nicoletta Miranda, estranea ai fatti di causa, mediante atto non autenticato nelle CP_7
forme di legge bensì dallo stesso avv. Nicoletta Miranda.
Invece, la procura, ai fini della mediazione, avrebbe dovuto essere rilasciata con firma autenticata da
Notaio o da altro Pubblico Ufficiale non potendo- come accaduto nella specie- il soggetto delegato che non è difensore della parte nel processo, autenticare la propria sottoscrizione.
L'appello va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della controversia
(€335.493, 39 come indicato nell'atto di appello) ai sensi del DM n. 55/2014 ( valori minimi attesa la semplicità ed unicità della questione affrontata)
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 1682/2019 del 19.06.2023, Parte_2
così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore di CP_1 CP_2 CP_3
delle spese del grado che liquida in € 10.060,00 CP_4 CP_5 CP_6
oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello di Bari del 3.12.2025
Il Presidente
Dr. Filippo Labellarte
Il Consigliere est.
Dr. Alessandra Piliego
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