TRIB
Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/02/2025, n. 1149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1149 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 6553/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 6553/2021 avente ad oggetto separazione personale
PROMOSSA DA
IN CATANIA IL 03/02/1978 (CF: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. RUSSO VENERA
RICORRENTE
CONTRO
NATO A CATANIA (CT) IL 23.03.1976 (CF: ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'Avv. PATANE' PAOLO ANTONIO RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
CONCLUSIONI: all'udienza del giorno 28/10/2024, le parti hanno rassegnato le conclusioni congiuntamente come da accordo.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio il 12 giugno 2004 in Acireale Parte_1 Controparte_1
(CT), iscritto nei registri dello Stato Civile di quel Comune nell'anno 2004, parte II serie A, numero
129.
Dalla coppia è nata la figlia in data 13.05.2008. Per_1
Con ricorso depositato il 14.05.2021, ha chiesto la separazione personale con Parte_1
addebito al marito, asserendo che quest'ultimo aveva assunto comportamenti intollerabili ed intrattenuto relazioni extraconiugali;
ha chiesto, inoltre, disporre l'affido condiviso della figlia con collocamento presso la madre e conseguente assegnazione della casa Persona_2
coniugale; di regolamentare il diritto di visita del padre e di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia con un assegno mensile complessivo pari ad € 600.00, da rivalutarsi secondo gli indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie ed € 200,00 mensili a titolo di mantenimento per la stessa ricorrente.
Si è costituito in giudizio, con memoria di costituzione del 05.01.2022, il quale, Controparte_1
pur avendo contestato quanto dedotto dalla ricorrente in merito alle cause della crisi familiare ed all'addebito della separazione, non si è opposto alla domanda di separazione, affidamento e collocazione della figlia, e di assegnazione della casa coniugale, ma ha chiesto quantificarsi un mantenimento di € 300 mensili per la figlia e nulla per la moglie.
All'udienza del 18 gennaio 2022, sentite le parti ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente ha adottato i provvedimenti urgenti a tutela dei coniugi e della prole e rimesso la causa innanzi al giudice istruttore per la fase contenziosa.
Esaurita l'attività istruttoria, all'udienza del 28.10.2024 le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, come da accordo sottoscritto in data 01.07.2024 e depositato telematicamente, chiedendo la separazione alle seguenti condizioni:
“- Disporre l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre. Quest'ultima rimane assegnataria della casa coniugale, fino a quando la figlia continuerà ad abitarvi;
- Per quanto riguarda il diritto di visita del padre, poter continuare a vedere la figlia, ospitandola, nei giorni dispari della settimana, nonché poter trascorrere un intero fine settimana, a partire dal sabato dopo la scuola, fino alla domenica pomeriggio. Disporre Festività alternate ogni anno
(Vigilia di Natale con il padre, giorno di Natale con la madre;
Vigilia di Capodanno con la madre,
Capodanno con il padre;
Pasqua con il padre, Pasquetta con la madre;
le altre feste durante l'anno religiose e civili secondo la stessa logica. Nel periodo estivo, padre e figlia trascorreranno insieme almeno 20 gg (con pernottamento), in quello natalizio padre e figlia trascorreranno insieme almeno 7 gg (con pernottamento);
- Per quanto riguarda il mantenimento della figlia, il sig. si obbliga a corrispondere alla CP_1
sig.ra un assegno mensile pari ad €. 450,00, da versarsi entro e non oltre il giorno 10 di Pt_1
ciascun mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% ciascuno per le spese straordinarie della figlia, sia mediche, sia di studio, sia di altra natura (ad esempio viaggi, attività sportive e quant'altro), previamente concordate ad eccezione di quelle ritenute necessarie ed urgenti;
- I coniugi rinunciano vicendevolmente a qualsiasi assegno di mantenimento;
- La IG.ra rinuncia alla differenza delle somme previste dal Provvedimento Presidenziale Pt_1
per il mantenimento della figlia.”
Le parti hanno chiesto la decisione senza la concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali di cui all'art. 190 c.p.c. e la causa è stata rimessa al Collegio.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
____
La domanda di separazione personale dei coniugi, avanzata da entrambe le parti, è fondata e deve essere accolta.
La separazione di fatto, l'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito dal Presidente, la natura delle doglianze esposte dalle parti, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 co. 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Ciò posto, possono trovare accoglimento le determinazioni delle parti in relazione all'affidamento e collocamento della figlia minorenne che sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e collocata presso la madre alla quale va assegnata la casa coniugale.
Va disposto, in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, che contribuisca al Controparte_1
mantenimento della figlia , attraverso il versamento di un assegno mensile di Persona_2
mantenimento di € 450,00, da versare in favore di entro giorno 10 di ogni mese, Parte_1
oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie. L'accordo raggiunto dalle parti può, dunque, essere accolto in quanto le condizioni in esso contenute appaiono congrue ed idonee a tutelare gli interessi della figlia minorenne.
In mancanza di una parte soccombente, stante la definizione congiunta della controversia, le spese del giudizio vanno compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda rigettata, così statuisce:
1) dichiara la separazione personale ai sensi dell'art. 151 co.1 c.c. dei coniugi , nata a Parte_1
Catania il 03.02.1978 e , nato a [...] il [...], che hanno contratto Controparte_1
matrimonio in Acireale (CT) in data 12/06/2004, iscritto nei registri dello Stato Civile di quel
Comune nell'anno 2004, numero 129, parte II, serie A;
2) affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la Persona_2
madre, cui è assegnata la casa familiare, e disciplina il diritto di visita del padre come in parte motiva;
3) onera di contribuire al mantenimento della figlia , attraverso Controparte_1 Persona_2
il versamento di un assegno di mantenimento di € 450,00 entro giorno 10 di ogni mese, rivalutabile secondo l'indice Istat, oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie;
4) compensa le spese.
Manda la Cancelleria a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Acireale (CT) per l'annotazione nell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza esecutiva ex lege ad esclusione del capo 1).
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 14/02/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Lidia Greco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 6553/2021 avente ad oggetto separazione personale
PROMOSSA DA
IN CATANIA IL 03/02/1978 (CF: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. RUSSO VENERA
RICORRENTE
CONTRO
NATO A CATANIA (CT) IL 23.03.1976 (CF: ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'Avv. PATANE' PAOLO ANTONIO RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
CONCLUSIONI: all'udienza del giorno 28/10/2024, le parti hanno rassegnato le conclusioni congiuntamente come da accordo.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio il 12 giugno 2004 in Acireale Parte_1 Controparte_1
(CT), iscritto nei registri dello Stato Civile di quel Comune nell'anno 2004, parte II serie A, numero
129.
Dalla coppia è nata la figlia in data 13.05.2008. Per_1
Con ricorso depositato il 14.05.2021, ha chiesto la separazione personale con Parte_1
addebito al marito, asserendo che quest'ultimo aveva assunto comportamenti intollerabili ed intrattenuto relazioni extraconiugali;
ha chiesto, inoltre, disporre l'affido condiviso della figlia con collocamento presso la madre e conseguente assegnazione della casa Persona_2
coniugale; di regolamentare il diritto di visita del padre e di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia con un assegno mensile complessivo pari ad € 600.00, da rivalutarsi secondo gli indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie ed € 200,00 mensili a titolo di mantenimento per la stessa ricorrente.
Si è costituito in giudizio, con memoria di costituzione del 05.01.2022, il quale, Controparte_1
pur avendo contestato quanto dedotto dalla ricorrente in merito alle cause della crisi familiare ed all'addebito della separazione, non si è opposto alla domanda di separazione, affidamento e collocazione della figlia, e di assegnazione della casa coniugale, ma ha chiesto quantificarsi un mantenimento di € 300 mensili per la figlia e nulla per la moglie.
All'udienza del 18 gennaio 2022, sentite le parti ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente ha adottato i provvedimenti urgenti a tutela dei coniugi e della prole e rimesso la causa innanzi al giudice istruttore per la fase contenziosa.
Esaurita l'attività istruttoria, all'udienza del 28.10.2024 le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, come da accordo sottoscritto in data 01.07.2024 e depositato telematicamente, chiedendo la separazione alle seguenti condizioni:
“- Disporre l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre. Quest'ultima rimane assegnataria della casa coniugale, fino a quando la figlia continuerà ad abitarvi;
- Per quanto riguarda il diritto di visita del padre, poter continuare a vedere la figlia, ospitandola, nei giorni dispari della settimana, nonché poter trascorrere un intero fine settimana, a partire dal sabato dopo la scuola, fino alla domenica pomeriggio. Disporre Festività alternate ogni anno
(Vigilia di Natale con il padre, giorno di Natale con la madre;
Vigilia di Capodanno con la madre,
Capodanno con il padre;
Pasqua con il padre, Pasquetta con la madre;
le altre feste durante l'anno religiose e civili secondo la stessa logica. Nel periodo estivo, padre e figlia trascorreranno insieme almeno 20 gg (con pernottamento), in quello natalizio padre e figlia trascorreranno insieme almeno 7 gg (con pernottamento);
- Per quanto riguarda il mantenimento della figlia, il sig. si obbliga a corrispondere alla CP_1
sig.ra un assegno mensile pari ad €. 450,00, da versarsi entro e non oltre il giorno 10 di Pt_1
ciascun mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% ciascuno per le spese straordinarie della figlia, sia mediche, sia di studio, sia di altra natura (ad esempio viaggi, attività sportive e quant'altro), previamente concordate ad eccezione di quelle ritenute necessarie ed urgenti;
- I coniugi rinunciano vicendevolmente a qualsiasi assegno di mantenimento;
- La IG.ra rinuncia alla differenza delle somme previste dal Provvedimento Presidenziale Pt_1
per il mantenimento della figlia.”
Le parti hanno chiesto la decisione senza la concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali di cui all'art. 190 c.p.c. e la causa è stata rimessa al Collegio.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
____
La domanda di separazione personale dei coniugi, avanzata da entrambe le parti, è fondata e deve essere accolta.
La separazione di fatto, l'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito dal Presidente, la natura delle doglianze esposte dalle parti, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 co. 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Ciò posto, possono trovare accoglimento le determinazioni delle parti in relazione all'affidamento e collocamento della figlia minorenne che sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e collocata presso la madre alla quale va assegnata la casa coniugale.
Va disposto, in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, che contribuisca al Controparte_1
mantenimento della figlia , attraverso il versamento di un assegno mensile di Persona_2
mantenimento di € 450,00, da versare in favore di entro giorno 10 di ogni mese, Parte_1
oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie. L'accordo raggiunto dalle parti può, dunque, essere accolto in quanto le condizioni in esso contenute appaiono congrue ed idonee a tutelare gli interessi della figlia minorenne.
In mancanza di una parte soccombente, stante la definizione congiunta della controversia, le spese del giudizio vanno compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda rigettata, così statuisce:
1) dichiara la separazione personale ai sensi dell'art. 151 co.1 c.c. dei coniugi , nata a Parte_1
Catania il 03.02.1978 e , nato a [...] il [...], che hanno contratto Controparte_1
matrimonio in Acireale (CT) in data 12/06/2004, iscritto nei registri dello Stato Civile di quel
Comune nell'anno 2004, numero 129, parte II, serie A;
2) affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la Persona_2
madre, cui è assegnata la casa familiare, e disciplina il diritto di visita del padre come in parte motiva;
3) onera di contribuire al mantenimento della figlia , attraverso Controparte_1 Persona_2
il versamento di un assegno di mantenimento di € 450,00 entro giorno 10 di ogni mese, rivalutabile secondo l'indice Istat, oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie;
4) compensa le spese.
Manda la Cancelleria a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Acireale (CT) per l'annotazione nell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza esecutiva ex lege ad esclusione del capo 1).
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 14/02/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Lidia Greco