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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 07/04/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1153/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Sigg. Magistrati dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Presidente rel. dott. Roberto RIVELLO Consigliere dott.ssa Desirè PEREGO Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1153/2022 R.G. promossa da:
(già Parte_1 Parte_2
(P.I. ), in persona del suo legale rappresentante, , elettivamente P.IVA_1 Parte_1
domiciliata in Torino, via Legnano n. 28, presso lo studio degli avv.ti Giuseppe Stramandinoli ed
Emanuela Surace, che la rappresentano e difendono in forza di procura allegata alla busta telematica contenente l'atto di citazione in riassunzione
ATTRICE in riassunzione
Contro
(P.I. ), con sede in Vigevano, in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_2
e legale rappresentate, elettivamente domiciliata in Vigevano, via Madonna Controparte_2
Sette Dolori n. 11, presso lo studio dell'avv. Giovanni E. Caffù, che la rappresenta e difende in forza di procura allegata alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione nel presente giudizio
CONVENUTA in riassunzione
OGGETTO: Giudizio di rinvio a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione n. 21188 del
05/07/2022
- Risoluzione contratto – risarcimento danni da inadempimento
pagina 1 di 17 CONCLUSIONI
Per parte attrice in riassunzione:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento della domanda dell'attrice ed in applicazione del principio di diritto enunciato dalla suprema Corte con ordinanza n.21188/2022 (che si produce in formato telematico ma si esibisce e produce in udienza in copia autentica uso riassunzione come rilasciato dalla Cancelleria della Corte di Cassazione), previa reiezione delle avversarie istanze di produzione documentale da considerarsi tardive ed inammissibili ed, inoltre, i relativi documenti disconosciuti da parte attrice sia per l'autenticità che la loro provenienza in quanto non hanno mai fatto ingresso nel processo di merito.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: dichiarare risolto il contratto di appalto concluso tra le parti e, conseguentemente condannare parte convenuta alla restituzione dell'intero prezzo complessivamente ricevuto per la macchina termosaldatrice pari ad euro 55.865,76 o veriore come accertato in giudizio;
dichiarare tenuta e condannare la In persona del suo legale rappresentante pro tempore CP_1
al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dall'attrice a titolo di lucro cessante e di danno emergente dalla data dell'inadempimento ad oggi.
Danni per la cui trattazione e quantificazione si rimanda alla narrativa in diritto ai punti riassuntivi
B1;B2; B3 degli atti conclusionali datati 03 dicembre 2003 e, specificatamente:
Posto che il valore del macchinario era di euro 55.865,76 (pari a lire 108.171.200) integralmente già corrisposti dall'attrice riconoscere B1) la restituzione del prezzo pagato di cui sopra con gli interessi legali dalla data della consegna del macchinario a quella dell'effettivo pagamento ovverosia anno
2024; B2) pagamento del lucro cessante che in atti è stato quantificato per il mancato utilizzo del macchinario come segue: la termosaldatrice avrebbe dovuto produrre (come risulta dal doc.1 dell'atto di citazione) circa 15 palloncini al minuto corrispondenti a 7200 pezzi in otto ore di lavoro al giorno.
Invero, a causa delle gravi difformità della stessa, la massima produzione era di 250 pezzi al giorno, quindi assolutamente anti-economica. Volendo attribuire un valore ad ogni palloncino ed ipotizzando una produzione di anche soli 5000/6000 palloncini al giorno (anziché 7200), si comprende subito
l'entità del mancato guadagno dell'attrice. L'importo si determina nel seguente modo, considerato che il valore di vendita all'ingrosso di un palloncino è di euro 0,75 (trattandosi di palloncino argentato di valore superiore al normale palloncino) si perviene a: 1) PEZZI EFFETTIVAMENTE PRODOTTI
AL GIORNO E LORO CORRISPETTIVO: 250 x 0,75=187,5 euro/giorno; 2) PEZZI CHE AVREBBE
DOVUTO PRODURRE AL GIORNO E LORO CORRISPETTIVO: 6000 x 0,75 =4500 euro/giorno; 3)
DIFFERENZA: 4500- 187,5= 4312,5 euro/giorno (pari al mancato guadagno giornaliero); 4)
pagina 2 di 17 CALCOLO DELL'UTILE DI IMPRESA: indicativamente si ritiene debba essere valutato nel 50%, ne consegue che il lucro cessante giornaliero sarà pari ad euro 2156,25 . Stabilito il danno giornaliero, occorre stabilire il numero dei giorni in cui si sarebbe protratto il lucro cessante. Ad avviso dell'attore, si deve partire dalla consegna della macchina avvenuta il 17.12.1996 (data in cui il committente avrebbe iniziato la produzione di palloncini), sino a quando dopo la scoperta dei vizi, ha comunicato o manifestato intenzione di risolvere il contratto, dal momento che tali vizi rendevano, come risultato dall'istruttoria ed avallato dalla Cassazione, inservibile l'opera (art. 1668 cc. Comma II). Tale data coincide con la notifica dell'atto di citazione, vale a dire il 16.06.1998. Da un calcolo approssimativo, tenuto conto di ferie e festività (dunque 230 giorni lavorativi all'anno x 18 mesi), si deduce che la
ha subito danni da lucro cessante per giorni 350 circa pari ad euro 757.837,05. Si CHIEDE Parte_1
TUTTAVIA che la Corte d'Appello determini il danno in via equitativa, tenuto conto degli usi e della natura dell'affare (non si tratta pertanto di una quantificazione specifica, bensì di un criterio di cui si è voluto munire il Giudice affinché possa utilizzare il proprio potere di liquidazioneequitativa).
In ogni caso sempre assoggettati all'equo apprezzamento e/o liquidazione equitativa della Corte a cui ci si rimette. Con rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo.
Con il favore di tutte le spese di lite per tutti i gradi di giudizio oltre alle due riassunzioni avanti la
Corte territoriale e le spese avanti alla Corte Suprema di Cassazione, oltre rimborso dei contributi unificati versati e le tasse di registro liquidate e/o liquidande oltre IVA e CPA. Spese legali di cui si chiede la distrazione a favore degli avvocati difensori che hanno seguito la vicenda sin dall'inizio della controversia e che non le hanno mai incassate, neppure parzialmente dalla propria cliente e/o dalla controparte. Sentenza esecutiva ex lege.”
Per parte convenuta in riassunzione:
“Voglia il Giudice adito, ogni contraria domanda ed istanza disattesa e previa ogni pronuncia, anche incidentale, del caso: respingere le avverse domande perché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte, la sentenza n. 1131 emessa dal Tribunale di Torino in data 31/01 - 24/02/2004.
Con vittoria di spese e competenze dei tutti i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 16/06/1998 la conveniva in Parte_2
giudizio dinanzi al Tribunale di Torino la chiedendo la risoluzione del contratto Controparte_1
d'appalto stipulato con la società convenuta e la restituzione del prezzo versato, pari a lire 108.171.200,
o al minor importo versato, dedotti i titoli cambiari non ancora scaduti, nonché la condanna della pagina 3 di 17 convenuta al risarcimento dei danni patiti a titolo di lucro cessante e danno emergente;
in via subordinata chiedeva la riduzione del prezzo.
Esponeva la società attrice di avere affidato alla nel primo semestre del 1995 Controparte_1
l'incarico di progettare e realizzare una macchina termosaldatrice speciale per la produzione di palloncini;
che, accettato l'incarico, con lettera del 12/7/1995, dopo avere la fornito un CP_1
preventivo per l'importo di lire 95.000.000, venivano versati vari acconti;
che la consegna della macchina avveniva oltre un anno dopo il termine convenuto, e precisamente in data 17/12/1996, momento in cui veniva emessa la fattura n. 167/96 per l'importo complessivo di lire 48.171.200; che, a fronte di tale fattura venivano emessi 25 effetti cambiari, nonché altri 20 effetti cambiari intestati, per espressa richiesta della convenuta, a;
che già al momento del collaudo Controparte_2
emergevano innumerevoli vizi, sia all'impianto meccanico, che a quello elettrico, i quali venivano immediatamente denunciati a , in persona di , che si impegnava a provvedere alla CP_1 CP_2
loro eliminazione;
che, nel tentativo di rendere utilizzabile la macchina termosaldatrice, la
[...]
inviava più volte i suoi dipendenti e tecnici, senza tuttavia ottenere alcun esito. Controparte_1
Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della domanda avversaria e Controparte_1
precisando come il contratto inizialmente stipulato tra le parti fosse stato tacitamente risolto, in quanto, per ragioni di carattere economico, era stato convenuto di realizzare una macchina molto più semplice, che in ogni caso non presentava i vizi denunciati, dovendo i vizi essere imputati all'utilizzo di uno stampo errato costruito da terzi;
di avere ricevuto soltanto gli importi indicati nella fattura prodotta, eccependo in ogni caso la prescrizione della domanda di riduzione del prezzo.
Il Tribunale di Torino, all'esito dell'istruttoria, espletata mediante l'assunzione di testi e l'esperimento di una c.t.u., pronunciava in data 24/02/2004 sentenza, con la quale respingeva le domande di parte attrice, condannandola a rifondere a parte convenuta i due terzi delle spese di lite.
Avverso la predetta pronuncia veniva proposto appello da parte della Parte_3
che veniva respinto dalla Corte d'Appello di Torino con la sentenza n. 191/2007, che
[...] condannava l'appellante alla rifusione dei 2/3 delle spese del giudizio. proponeva ricorso in cassazione avverso la sentenza d'appello, lamentando come la Parte_1
Corte d'Appello non avesse considerato che la macchina termosaldatrice risultava priva della marcatura
CE, per cui non poteva essere definita prodotto commercializzabile, inoltre la Corte distrettuale aveva erroneamente valutato le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 19647 del 27/08/2013 accoglieva il primo e il secondo motivo di ricorso, rinviando ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino, che avrebbe dovuto pagina 4 di 17 compiere una rinnovata indagine, in base ai principi di diritto enunciati, così provvedendo a colmare le carenze ed incongruità della motivazione.
Il giudizio veniva riassunto dinanzi alla Corte d'Appello di Torino dalla che Parte_1
riproponeva le domande formulate in via principale nel giudizio di primo grado. si costituiva, chiedendo il rigetto di tali domande. Controparte_1
Con sentenza n. 685/2017, pubblicata in data 22/03/2017, la Corte d'Appello di Torino respingeva la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e di risarcimento del danno, condannando la alla rifusione delle spese di lite in favore di quanto al giudizio di Parte_1 Controparte_1
primo grado, al primo giudizio dinanzi alla Corte d'Appello, al giudizio di legittimità e a quello di rinvio.
Avverso tale sentenza proponeva nuovamente ricorso in cassazione lamentando, con il Parte_1
primo motivo d'impugnazione, che il nucleo essenziale della sentenza di rinvio della Suprema Corte fosse stato completamente ignorato dalla Corte d'Appello di Torino, non avendo tenuto conto che la macchina risultava priva della certificazione CE e dunque come tale era inservibile all'uso al quale era destinata, osservando altresì come in alcun modo fosse stato demandato alla Corte di rinvio un'indagine riferita alla macchina, dopo l'intervento eseguito da un'altra ditta, essendo stato piuttosto imposto di considerare la gravità dell'inadempimento discendente dalle risultanze della c.t.u. e dal comportamento gravemente colpevole di . CP_1
Con ordinanza n. 21188 del 05/07/2022 il ricorso veniva accolto quanto al primo motivo d'impugnazione, con rinvio alla Corte d'Appello di Torino, in diversa composizione, per un nuovo esame.
Con atto di citazione, notificato alla parte personalmente in data 13/9/2022, riassumeva Parte_1
il giudizio, riproponendo le domande di risoluzione del contratto d'appalto, di restituzione del prezzo versato e di risarcimento del danno, a titolo di lucro cessante e danno emergente, con vittoria delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio chiedendo la reiezione delle domande proposte. Controparte_1
All'esito della prima udienza, nel corso della quale veniva chiesto alle parti di chiarire se il macchinario oggetto di causa fosse ancora nella disponibilità della le parti precisavano le rispettive Parte_1
conclusioni per l'udienza del 28/02/2024, che si svolgeva con le forme della trattazione scritta, ex art. art. 127 ter c.p.c., quindi venivano assegnati i termini per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice in riassunzione richiama con il proprio atto di citazione le due pronunce della Suprema Corte, che hanno cassato le sentenze di questa Corte d'Appello, con cui erano state respinte le domande pagina 5 di 17 proposte da e ripropone le domande formulate in via principale nel giudizio di primo Parte_1
grado dinanzi al Tribunale di Torino.
La convenuta nel contestare tale domanda, ritiene che debbano essere rammentate Controparte_1
alcune circostanze documentali pacifiche in causa, dalle quali emergerebbe che il principio affermato con l'ordinanza di rinvio dalla Suprema Corte non sarebbe pertinente al caso di specie, poiché non sarebbe stata oggetto della fornitura una macchina speciale progettata e realizzata, e la conformità della macchina alla normativa CE, sarebbe sempre stata circostanza pacifica in primo grado, in cui si è discusso, ma solo in sede di c.t.u., delle modifiche non autorizzate dal costruttore e apportate dalla committente Parte_1
Il ragionamento, così impostato da risulta decentrato rispetto al tema oggetto del Controparte_1
presente giudizio, nell'ambito del quale non può in alcun modo essere sindacata la pertinenza, o meno, dei principi affermati dalla Corte di legittimità, quali criteri cui deve attenersi questa Corte nella valutazione. Nel giudizio di rinvio deve essere unicamente operato l'accertamento in fatto demandato, sulla base dei principi di diritto enunciati, in quanto già ritenuti applicabili al caso oggetto d'esame.
Giova al riguardo precisare come il giudizio di rinvio instauri “un processo chiuso”, nel quale, non solo è preclusa alle parti ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni e conclusioni, salvo che queste siano rese necessarie dalle statuizioni contenute nella pronuncia della Cassazione, ma è anche precluso al giudice di rinvio di prendere in esame questioni e motivi diversi da quelli formulati nel giudizio d'appello conclusosi con la sentenza cassata.
Nella peculiare fattispecie, trattandosi di secondo rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, occorrerà fare riferimento ai principi di diritto affermati con la sentenza della Corte di Cassazione n. 19647/2013, atteso che l'ordinanza (n. 21188/2022), che ha disposto il presente rinvio, ha cassato la sentenza n. 685/2017 della
Corte d'Appello di Torino per non avere “tenuto conto che (secondo quanto affermato dalla Corte di
legittimità nella fattispecie concreta) incombeva all'appaltatrice, e non alla committente, fornire la prova
che la macchina speciale progettata e realizzata fosse in possesso delle caratteristiche normativamente
previste, oltre a quelle materiali per realizzare una funzionalità conforme alle esigenze in vista delle quali era stata realizzata, non valendo nella specie l'evocato principio di vicinanza della prova."; pertanto, ha disposto un nuovo esame sul primo motivo di ricorso, attesa la violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. in "là
dove…ha ribaltato l'onere della prova sulla committente nella diabolica richiesta di provare l'impossibilità
assoluta del funzionamento del macchinario dopo l'intervento di terzi."
Occorre quindi prendere le mosse da quanto statuito con la sentenza n. 19647/2013 della Cassazione,
secondo cui il contratto stipulato tra le parti era un contratto d'appalto, che aveva ad oggetto una “macchina da tutti definita “speciale”, in quanto non rientrava nella produzione ordinaria di , ma richiedeva CP_1 uno studio e una progettazione appositi.” pagina 6 di 17 Non è quindi possibile accedere alla tesi di secondo cui non sarebbe mai stato messo in CP_1 dubbio che la macchina “speciale”, oggetto del primo accordo, è poi stata sostituita da un altro macchinario “standard” (v. pag. 7 comparsa di costituzione di . CP_1
La circostanza - questa sì pacifica - che l'ordine iniziale del 12/07/1995, è stato sostituito da un altro ordine del 08/07/1996, non sta affatto ad indicare che la macchina oggetto del secondo ordine fosse una macchina “standard”, tanto che nel secondo ordine, dopo aver dato atto dell'impossibilità da parte di di ottenere il finanziamento, tramite leasing, per l'acquisto del macchinario, veniva Parte_1 dichiarata la disponibilità di a “modificare l'ordine della macchina in oggetto, semplificando la CP_1 realizzazione”, precisando le variazioni, che sarebbero state apportate rispetto alle caratteristiche costruttive indicate nel precedente ordine del 12/07/1995.
Le stesse dichiarazioni dal teste , ora attuale legale rappresentante di Controparte_2 [...]
dinanzi al Tribunale, confermano come prima di allora non avesse “ancora fatto Controparte_1 CP_1 macchine per la produzione di palloncini” (circostanza peraltro confermata anche dal teste Tes_1
all'epoca tecnico della , precisando il come la macchina di cui al secondo ordine
[...] CP_1 CP_2 fosse più economica, “in quanto avevamo tolto, rispetto all'originario progetto, un gruppo di prelievo pezzi saldati molto costoso del valore di circa 30.000.000”.
A prescindere dal fatto che esuli dall'accertamento demandato a questa Corte dall'ordinanza di rinvio, non è dunque rispondente al vero che la macchina fornita, consegnata il 17/12/1996, fosse un macchinario standard, si trattava invece di una macchina più semplice, rispetto a quella oggetto del primo ordine, priva di alcuni dispositivi automatizzati, con previsione della fornitura degli stampi a carico della Parte_1
Né è possibile ritenere, secondo quanto sostenuto da che questa semplificazione Controparte_1
del macchinario, consistente nell'eliminazione di alcuni specifici automatismi, avrebbe comportato una riduzione rispetto alla produzione indicata nel primo ordine, che era di 15 pezzi al minuto, dal momento che nel secondo ordine non vi è alcuna specificazione, o diversa indicazione, in tal senso, ed il secondo ordine fa riferimento al primo, indicando solo che le specifiche modifiche che sarebbero state apportate al macchinario.
La sentenza di rinvio n. 19147/2013 ha richiamato i principi giurisprudenziali costantemente affermati, secondo cui per la risoluzione del contratto d'appalto i vizi dell'opera debbono essere tali da rendere l'opera stessa del tutto inidonea alla sua destinazione, sicché la risoluzione del contratto è ammessa nella sola ipotesi in cui l'opera, considerata nella sua unicità e complessità, sia assolutamente inadatta alla destinazione sua propria, in quanto affetta da vizi che incidano in misura notevole sulla struttura e funzionalità della medesima, così da impedire che essa fornisca la sua normale utilità, mentre, se i vizi pagina 7 di 17 e difformità sono facilmente e sicuramente eliminabili, il committente può chiedere, a sua scelta, uno dei provvedimenti previsti dal comma uno dell'articolo 1668 c.c.
Ha precisato poi come la valutazione delle difformità e dei vizi debba avvenire in base a criteri oggettivi, ossia considerando la destinazione che l'opera avrebbe da parte della generalità delle persone, mentre deve essere compiuta con criteri soggettivi, quando la possibilità di un particolare impiego o di un determinato rendimento siano dedotti in contratto.
A tale proposito la Suprema Corte, sempre con la sentenza n. 19647/2013, ha ritenuto che: "In particolare è rimasto accertato che con il contratto in questione la perseguiva la finalità Parte_1
di un forte incremento nella produzione di palloncini, per ottenere 15 palloncini al minuto, pari alla confezione di 5000/6000 palloncini giornalieri, che avrebbe dovuto essere assicurato dalla macchina.
….
Altra circostanza incontestata è risultata la confezione in concreto di soli 250 palloncini al giorno, dando luogo gli ulteriori pezzi prodotti a "bruciature e strappature" (v. dichiarazione dei testi e Pt_2
. CP_2
Lo stesso c.t.u., nominato in primo grado, nonostante le incertezze, ha evidenziato la mancanza sul bene del certificato CE (come indicato a pagina 11 della sentenza) e quindi non vi è prova della conformità del macchinario alla normativa vigente in materia di sicurezza, trattandosi di fatto già dedotto in primo grado, da ritenere necessario per garantire la corrispondenza del macchinario alla normativa vigente in materia al momento della consegna e che costituiva un naturale sviluppo della domanda iniziale, necessariamente a quella collegato."
Il passaggio poc'anzi riportato denota l'inconferenza delle argomentazioni svolte nel presente giudizio dalla convenuta in ordine al fatto che la doglianza relativa alla non conformità Controparte_1
rispetto alla normativa CE sarebbe sorta successivamente all'espletamento della c.t.u., poiché tale questione è già stata esaminata e risolta dalla Corte di Cassazione, che ha ritenuto il tema della conformità alla normativa vigente necessariamente collegato alla domanda iniziale, di cui costituiva il naturale sviluppo, così escludendo che fosse da ritenersi tardivamente introdotto nel giudizio di primo grado.
Da ciò consegue l'inammissibilità dei documenti prodotti nel presente giudizio da Controparte_1
allo scopo di provare l'avvenuta consegna del certificato di conformità del macchinario, poiché tali produzioni non si ricollegano affatto ad un accertamento che si renda necessario in dipendenza delle statuizioni contenute nella sentenza di rinvio, avendo anzi quella già stabilito che la prova della conformità non è stata fornita, senza demandare alcuna ulteriore indagine al giudice del rinvio.
L'indagine demandata al giudice del rinvio concerne invece altri aspetti, avendo la Suprema Corte
pagina 8 di 17 ritenuto che il giudice di secondo grado "…non ha affrontato la questione della "gravità" dell'inadempimento - ossia della inidoneità del bene alla sua naturale destinazione - non avendo accertato l'impossibilità di eliminare i vizi riscontrati attraverso semplici e non costose opere di correzione al fine di rendere il macchinario conforme alla normativa vigente in materia al momento della consegna, garantendo una funzionalità legale, oltre che meccanica, dal momento che per vincolo sinallagmatico la era senz'altro tenuta alla consegna del macchinario allestito in condizioni di CP_1
compiuto, ordinario funzionamento, o quantomeno a procurarlo incondizionatamente. Il che non risulta accaduto e - va sottolineato - non per fattori/inconvenienti trascurabili, ovvero del tutto facilmente ovviabili, rendendosi anzi necessari interventi di non infima rilevanza di cui, a riprova, non consta che l'appaltatrice abbia mai offerto di farsi diretto od indiretto (ed immediato) carico, pur essendo essa, di là di ogni dubbio, esclusiva responsabile di quella situazione gravemente anomala. Ne consegue che la corte di merito avrebbe dovuto accertare: 1) lo stato della macchina al momento della consegna e della sua prima attivazione;
2) la ricorrenza o meno delle condizioni di eliminabilità in concreto delle difformità e dei vizi della cosa appaltata;
3) la previsione nel contratto di appalto delle finalità di utilizzazione;
4) la possibilità di rispettare la normativa CE;
5) il costo di tali opere ove ritenute possibili ed il relativo rapporto rispetto all'importo pattuito per la realizzazione del bene;
6)
l'oggetto preciso del contratto di appalto stipulato dalle parti e l'importanza nella produzione della committente nell'ambito del valore dell'opera appaltata." (v. Cass. n. 19647/2013).
Tali accertamenti devono ora essere compiuti, avendo riguardo alle risultanze dell'istruttoria testimoniale e della c.t.u. espletata nel primo grado di giudizio.
Anzitutto ha precisato il teste della come il collaudo sia Controparte_2 Controparte_1
stato effettuato presso la prima della spedizione del macchinario;
quindi, la macchina è poi stata CP_1
regolata presso la ma come riferito dal teste non si è trattato di un vero Parte_1 Testimone_2
e proprio collaudo, poiché “hanno provato a vedere se si chiudevano gli stampi, ma non hanno provato
a stampare nulla e se ne sono andati”; successivamente, quando hanno iniziato a stampare, si è verificato il problema che il materiale utilizzato per produrre i palloncini si strappava e si bruciava.
Il teste ha ammesso che la macchina non funzionava, sostenendo che ciò Controparte_2
dipendeva dal fatto che era stata cambiata "la forma del palloncino", per cui sarebbe stato necessario eseguire delle regolazioni per adattare la macchina alla nuova forma, ammettendo che in un'occasione aveva inviato dei suoi tecnici ed anche lui vi si era recato, accorgendosi che con quella nuova CP_1
sagoma di palloncini la macchina non funzionava, tanto che aveva provveduto ad installare un CP_1
variatore di tensione, senza che vi sia tuttavia prova che quell'accorgimento abbai dato i risultati sperati.
pagina 9 di 17 Il teste ha invece riferito che il tecnico della aveva prospettato la necessità di apportare Pt_2 CP_1
delle modifiche meccaniche (eliminare le fotocellule e mettere delle pulegge), che non risultano essere mai state realizzate da , nel tentativo di ovviare ai problemi di funzionamento. CP_1
Il c.t.u. nominato nel giudizio di primo grado, ing. , ha potuto riscontrare come la Persona_1
macchina, per poter funzionare, necessiti di uno stampo che per effettuare l'operazione di termosaldatura delle pellicole viene riscaldato tramite apposite resistenze elettriche inserite nello stesso, ovviamente, a seconda della forma o sagoma di palloncino che si voglia produrre, occorre uno stampo specifico e diverso per ciascuna di esse. La macchina era stata concepita per essere equipaggiata con uno stampo che all'atto pratico si era rivelato inutilizzabile, in quanto dopo una piccola produzione si surriscaldava eccessivamente, provocando gravi anomalie funzionali, sino al blocco della produzione.
Nel corso della seconda riunione, tenutasi nel corso delle operazioni peritali, veniva chiarito come tale difetto sul primo prototipo di stampo fosse stato confermato dallo stesso c.t.p. di , tanto che quella CP_1
tipologia di stampo era stata abbandonata e sostituita con una soluzione costruttiva diversa, definita dal c.t.u. di tipo "artigianale”, studiata in collaborazione tra i tecnici della ed un altro tecnico CP_1
indicato dalla stessa Parte_1
La macchina veniva quindi consegnata corredata da questo stampo "artigianale” ed in aggiunta CP_1
cedeva, a titolo gratuito, il primo prototipo di stampo, scartato per il difetto di eccessivo surriscaldamento. Tuttavia anche lo stampo di tipo "artigianale", pur non presentando difetti di surriscaldamento così accentuati come il primo, non consentiva di effettuare una produzione di serie sufficiente, economicamente conveniente e qualitativamente accettabile, in quanto i fogli di materiale di tipo teflon, utilizzati per coprire le resistenze elettriche e trasmettere il calore alle pellicole da saldare, si usuravano troppo rapidamente a causa di bruciature, circostanze queste che venivano appurate dal c.t.u. durante i sopralluoghi eseguiti nelle date del 19/03/2002 e del 22/04/2002, quando venivano riscontrati evidenti segni di bruciature in vari punti del rivestimento degli stampi in teflon, che rendevano gli stampi certamente inutilizzabili se non si provvedeva a sostituirne il rivestimento.
Non era invece possibile accertare se le bruciature si verificassero regolarmente dopo una produzione di poche centinaia di palloncini, come sostenuto da oppure dopo una produzione Parte_1
rilevante, indice di una usura fisiologica dei fogli di teflon, dal momento che non era stato possibile mettere in funzione la macchina.
L'impossibilità di mettere in funzione la macchina, e soprattutto di verificare il suo funzionamento in Cont base all'originario equipaggiamento, e cioè prima delle modifiche eseguite da una ditta terza, la su incarico della è l'aspetto, che ha indotto la sentenza n. 685/2017 della Corte d'Appello Parte_1
a respingere la domanda di ritenendo che fosse stata la committente ad avere reso Parte_1
pagina 10 di 17 impossibili tali accertamenti, per cui, pur richiamando la regola secondo cui l'onere del corretto adempimento grava sull'appaltatore, ha ritenuto che nel caso in cui la prova non possa essere data per un comportamento ascrivibile alla stessa parte contro la quale il fatto da provare viene invocato, debba valere il principio della vicinanza alla prova, per cui la prova certa di un fatto deve essere fornita da chi
è nelle condizioni reali di farlo, con conseguente trasferimento dell'onere probatorio in capo al creditore/appaltante.
La ritenuta erroneità di tale affermazione ha condotto l'ordinanza n. 21188/2022 a cassare con rinvio quella pronuncia, poiché ha precisato non valere nel caso di specie l'evocato principio della vicinanza alla prova, dal momento che la precedente sentenza di rinvio aveva già affermato come nella fattispecie concreta “incombeva all'appaltatrice e non alla committente, fornire la prova che la macchina speciale progettata e realizzata fosse in possesso delle caratteristiche normative previste, oltre a quelle materiali per realizzare una funzionalità conforme alle esigenze in vista delle quali era stata realizzata…” (v. ordinanza n. 21188/2022).
Alla stregua di tali principi non può che concludersi che tale prova non sia stata fornita da
[...]
che ne era onerata. Controparte_1
al di là dell'inammissibile prova documentale offerta nel presente giudizio, non ha Controparte_1
dimostrato che il macchinario consegnato, prima delle modifiche apportate, fosse conforme alla normativa in allora vigente in materia di sicurezza;
né tanto meno, al di là delle apodittiche affermazioni circa l'attribuibilità dei problemi - certamente ammessi, di “bruciature” e “strappi” del materiale - agli stampi (di cui peraltro, per quanto emerso, uno era il prototipo da essa realizzato e l'altro lo stampo di tipo “artigianale” realizzato con la sua collaborazione), ha dimostrato che la macchina, quanto meno, attrezzata con uno degli stampi per i quali era stata progettata ed impostata, fosse in grado di funzionare e di realizzare una produzione conforme, o comunque coerente, con quella contrattualmente indicata di 15 palloncini al minuto.
su cui incombeva tale prova, si è del resto dimostrata nel corso delle operazioni Controparte_1
peritali totalmente indisponibile a cooperare per consentire gli accertamenti, che avrebbero potuto dimostrare quale fosse la funzionalità del macchinario e la sua idoneità ad assolvere agli obiettivi di produzione, per i quali la termosaldatrice era stata commissionata da Parte_1
Nel corso delle operazioni peritali è infatti risultato impossibile eseguire delle prove della macchina, pur dopo le modifiche eseguite da una ditta terza, poiché sarebbe stato necessario disporre di un altro stampo, dello stesso tipo di quello originariamente fornito da IR Electric s r.l., che si era nel frattempo deteriorato al punto di essere inservibile. A tale riguardo il c.t.u. ha dato nel proprio elaborato dell'indisponibilità da parte di , con risposta comunicata via fax ed allegata alla relazione peritale, CP_1
pagina 11 di 17 a ripristinare il prototipo o a fornirne uno nuovo. A quel punto il c.t.u. chiedeva che, quanto meno a mezzo di suo personale, ripristinasse, con l'assenso di i circuiti di CP_1 Parte_1
alimentazione elettrica, e con essi la programmazione del PLC, nella configurazione originaria, per l'uso degli stampi “artigianali”, così da provare la macchina in una configurazione quanto più possibile simile a quella originaria, ma anche in questo caso rifiutava con fax del 16.04.2002 CP_1
l'effettuazione di qualsiasi intervento.
Il c.t.u. effettuava ancora un ulteriore tentativo, per verificare quali fossero le effettive condizioni di funzionamento della macchina termosaldatrice, tramite un tecnico di sua fiducia, che necessitava tuttavia della consegna della documentazione tecnica da parte di e ancora una volta questa si CP_1
limitava ad inviare fotografie di particolari generici, neanche riferibili a quella specifica macchina;
quindi, dopo molteplici contatti, consegnava parte della documentazione e comunque non CP_1
consegnava il manuale d'uso e manutenzione della stessa.
L'assenza di quella documentazione portava quindi ad una ricognizione della macchina, che risultava priva della marcatura CE, circostanza questa che il c.t.u. riteneva essere logica dimostrazione e conseguenza della mancanza del prescritto e relativo manuale d'uso e manutenzione.
La prova che veniva infine eseguita, in quelle condizioni, è stata ritenuta dal c.t.u. priva di particolare rilevanza probatoria, poiché effettuata con una parte elettrica modificata nella tensione di alimentazione;
senza l'inserimento dello stampo, in quanto la configurazione avrebbe richiesto l'utilizzo del prototipo, non disponibile, dato che lo stampo di tipo “artigianale” necessitava di una tensione di alimentazione inferiore;
ed ancora senza poter riprogrammare il PLC, il cui listato del programma, unitamente al resto della documentazione mancante, non è mai stato fornito da
[...]
Controparte_1
E' evidente dunque come, a fronte dei problemi di funzionamento emersi dall'assunzione delle prove orali, dei blocchi, che certamente non consentivano di raggiungere una produzione nemmeno lontanamente confrontabile che quella contrattualmente promessa, la macchina, peraltro priva anche delle certificazioni necessarie ad attestarne la conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza, debba essere considerata assolutamente inidonea all'uso cui era destinata, sia sotto il profilo oggettivo
(quanto all'assenza delle certificazioni di conformità), sia sotto il profilo soggettivo (avuto riguardo al rendimento dedotto in contratto).
Sulla scorta di tali valutazioni, a fronte dell'inutilizzabilità della macchina, se non per produzioni del tutto minimali e trascurabili, certamente non confacenti ad un'attività produttiva di tipo industriale e non avendo neppure allegato, né tanto meno provato, che i problemi di Controparte_1
funzionamento del macchinario fossero suscettibili di essere ovviati attraverso interventi con un costo pagina 12 di 17 contenuto, in relazione al prezzo corrisposto per il macchinario, deve ritenersi che la macchina fosse del tutto inadatta alla sua destinazione propria, sicché ricorrono i presupposti di cui all'art. 1668, co. 2,
c.c., per dichiarare risolto il contratto d'appalto stipulato tra le parti. eccepisce al riguardo l'inammissibilità della domanda di risoluzione, in quanto il Controparte_1 macchinario, per quanto dichiarato dalla parte attrice in riassunzione all'udienza del 22/02/2023, è stato ormai demolito e smaltito, sicché gli effetti restitutori non potrebbero essere realizzati.
La tesi è infondata.
Secondo quanto ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, nei casi in cui la restituzione in natura risulti impossibile in natura, gli effetti restitutori debbono essere ordinati per equivalente (v. Cass.
29/07/2013 n. 18202; Cass. 31/01/2018 n. 2429).
Nel caso di specie non può trascurarsi di considerare come il macchinario smaltito fosse evidentemente privo di qualsivoglia valore commerciale, la risoluzione era stata richiesta da con l'atto Parte_1
introduttivo del giudizio di primo nel lontano 1998 e le lunghe vicende giudiziarie, che hanno contraddistinto il presente contenzioso, hanno comportato che, ad un certo punto, la Parte_1
risultata nei precedenti gradi di merito, sempre soccombente sulla domanda di risoluzione, abbia provveduto a rottamare la termosaldatrice.
Ciò posto. deve essere condannata a restituire il corrispettivo incassato per la Controparte_1
realizzazione del macchinario, mentre dal canto suo, non è tenuta a restituire alcun Parte_1
controvalore, essendo il macchinario demolito ormai privo di qualsivoglia valore economico.
Per quanto concerne il corrispettivo effettivamente versato, risultano documentati versamenti, per complessive lire 40.000.000, a mezzo assegni (v. docc. 3, 4 e 5 , avvenuti in data Parte_1
precedente alla consegna della termosaldatrice, quindi al momento della consegna della macchina, avvenuta nel mese di dicembre 1996 venivano consegnati 25 effetti cambiari (v. doc. 7 Parte_1
, intestati alla di cui il primo con scadenza il 31/10/1997, e gli altri alla fine
[...] Controparte_1
dei mesi successivi, per i quali non vi è prova dell'avvenuto pagamento, anche perché sin dai primi mesi del 1997 si palesavano i difetti di funzionamento della termosaldatrice, che venivano denunciati a
CP_1
A maggiore ragione non può tenersi conto di altri 20 effetti cambiari, menzionati in atto di citazione e mai prodotti in giudizio, emessi a favore non della bensì di , Controparte_1 Controparte_2
che non sono evidentemente riferibili al corrispettivo del macchinario.
Nella stessa lettera inviata dal difensore della in data 20/02/1998 (v. doc. 9 Parte_4 Parte_1
veniva dato atto che sino a quel momento era stato versato l'importo di lire 43.000.000, tuttavia
[...]
del versamento di ulteriori lire 3.000.000, rispetto agli importi portati dai tre assegni menzionati, non vi pagina 13 di 17 è alcuna prova, sicché non può che farsi riferimento al minor importo di lire 40.000.000 che
[...]
nel costituirsi nel giudizio di primo grado, ha riconosciuto di avere ricevuto. Controparte_1 deve quindi essere condannata a restituire l'importo di € 20.658,28, oltre interessi Controparte_1
legali, ex art. 1284, co. 1, c.c. dalla data della domanda giudiziale (22//06/1998) al saldo, non dovendosi computare nel caso di specie gli interessi ex art. 1284, co. 4, c.c., trattandosi di giudizio instaurato prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 132/2014.
Oltre alla restituzione del prezzo versato per la termosaldatrice, chiede altresì il Parte_1
risarcimento dei danni patiti a patiendi a titolo di danno emergente e lucro cessante.
La richiesta di risarcimento del danno emergente è priva di qualsivoglia allegazione. Giova al riguardo richiamare come, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento, le restituzioni a favore della parte adempiente non ineriscono ad un'obbligazione risarcitoria, derivando dal venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni, e, quando attengono a somme di danaro, danno luogo a debiti non di valore, ma di valuta, non soggetti a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c., che deve, quindi, essere provato dal richiedente (v. Cass.
04/06/2018 n. 14289; Cass. 14/06/2018 n. 15708).
Per quanto riguarda il lucro cessante, lo commisura al valore della produzione che Parte_1
avrebbe potuto realizzare se il macchinario fosse stato funzionante, e quindi 5000/6000 palloncini al giorno, per un valore di vendita all'ingrosso, che era di € 0,75 cadauno (in quanto di qualità argentata), così pervenendo ad un valore giornaliero di produzione pari a € 4.312,50, da cui detrae, per costi di produzione, il 50%, calcolando l'utile d'impresa in € 2.156,25, da moltiplicarsi per il numero di giorni intercorsi tra la consegna del macchinario (il 17/12/1996) e il momento in cui è stata chiesta la risoluzione (il 16/06/1998).
Il valore complessivo così ottenuto è pari a € 754.687,50, in ogni caso chiede che i Parte_1
criteri ed i parametri indicati siano da questa Corte presi a riferimento anche per una valutazione di tipo equitativo.
La domanda non risulta accoglibile, poiché tutti gli elementi, che dovrebbero essere utilizzati per la valutazione di tipo equitativo sono privi di qualunque riscontro effettivo, che pure Parte_1
produttrice/venditrice di palloncini, avrebbe potuto fornire attraverso documentazione contabile, bilanci, fatture ecc.
Il danno non può infatti essere commisurato all'astratta capacità produttiva del macchinario, dovendo invece essere riferito al volume di ordini/vendite che avrebbe potuto evadere nel Parte_1
periodo di riferimento. Così pure è privo di qualsivoglia conferma il prezzo indicato come quello di pagina 14 di 17 vendita all'ingrosso di ciascun palloncino, o l'incidenza dei costi di produzione sui ricavi.
È evidente, dunque, come non sia stato fornito alcun parametro attendibile, suscettibile di essere utilizzato per quantificare, anche in via equitativa, il mancato guadagno derivato dall'impossibilità di impiegare per la produzione la termosaldatrice fornita da Controparte_1
È sin troppo evidente osservare come l'esigenza di un macchinario in grado di produrre rilevanti quantità in un breve lasso di tempo, sia rispondente allo scopo di evadere tempestivamente le richieste provenienti dalla clientela, non certo allo scopo di produrre continuativamente, tutti i giorni dell'anno, un siffatto elevato quantitativo, a meno che avesse dimostrato un volume d'affari così Parte_1
elevato, da far fondatamente supporre che tutta, o gran parte, di quella potenzialità produttiva sarebbe stata richiesta/assorbita dal suo mercato di riferimento.
Il ricorso alla liquidazione equitativa, che è consentito, quando sia stato dimostrato, ovvero sia altamente verosimile, un effettivo pregiudizio, ma sia impossibile quantificare il danno, richiede comunque che sia possibile fare ricorso a massime di comune esperienza, ovvero ad elementi forniti dalla parte, che possano fungere da parametri nella liquidazione, diversamente la liquidazione è destinata a sconfinare nell'assoluta arbitrarietà
Il caso di specie è invece caratterizzato da un'assoluta carenza di prova di elementi idonei a fondare un giudizio prognostico di quale sarebbe stato l'utile che avrebbe potuto , Parte_1 Parte_5
nell'arco temporale preso a riferimento, se avesse potuto impiegare il macchinario acquistato da
[...]
Controparte_1
La domanda di risarcimento del lucro cessante non può dunque trovare accoglimento.
Al parziale accoglimento della domanda segue una compensazione parziale delle spese, che deve essere determinata nella misura di 1/3, atteso che, al di là delle conseguenze economiche della pronuncia, la parte più rilevante del contenzioso ha comunque avuto ad oggetto la domanda di risoluzione del contratto, in questa sede accolta. deve quindi essere condannata a rifondere a i 2/3 delle spese di lite Controparte_1 Parte_1
di tutti i gradi di giudizio, che, avuto riguardo allo scaglione di valore, da determinarsi in base al decisum (da € 26.001,00 a € 52.000,00), si quantificano, tenuto conto del numero, della natura delle questioni trattate e delle attività difensive effettivamente svolte in ciascun grado di giudizio, già operata la compensazione di 1/3, in: per il giudizio di primo grado € 4.407,00, oltre rimborso spese forfettario del 15% ed accessori, oltre esposti documentati;
per il giudizio d'appello € 3.700,00, oltre rimborso spese forfettario del 15% ed accessori, oltre esposti documentati;
pagina 15 di 17 per il primo giudizio di cassazione € 3.675,00, oltre rimborso spese forfettario del 15% ed accessori, oltre esposti documentati;
spese queste da distarsi in favore dell'avv. Giuseppe Stramandinoli, dichiaratosi antistatario;
per il primo giudizio di rinvio dinanzi a questa Corte € 4.750,00, oltre rimborso spese forfettario del
15% ed accessori, oltre esposti documentati;
per il secondo giudizio di cassazione, considerate le sole fasi di studio e introduttiva, essendo stata decisa la causa in adunanza camerale non partecipata, € 2.757,00, oltre rimborso spese forfettario del
15% ed accessori, oltre esposti documentati;
infine, per il presente giudizio di rinvio, € 3.300,00, oltre rimborso spese forfettario del 15% ed accessori, oltre esposti documentati;
per questi ultimi tre gradi di giudizio la distrazione deve essere disposta in favore degli avv.ti Giuseppe
Stramandinoli ed Emanuela Surace, che hanno assistito la parte e che si sono dichiarati antistatari.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
[... definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio sulle domande proposte da Parte_1
a seguito dell'ordinanza n. 21188/2022 della Corte di Cassazione, Parte_1
in parziale accoglimento delle domande proposte dalla Parte_1 Parte_1 dichiara risolto il contratto d'appalto concluso in data 08/07/1996 tra la medesima e
[...]
e conseguentemente condanna la a restituire alla Controparte_1 Controparte_1
l'importo di € 20.658,28, oltre interessi legali, ex art. Parte_1
1284, co. 1, c.c. dal 22/06/1998 al saldo;
respinge le restanti domande di risarcimento del danno;
condanna alla rifusione, in favore di Controparte_1 Parte_1
dei 2/3 delle spese di lite, percentuale che si liquida per il primo grado di giudizio in €
[...]
4.407,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, ed esposti documentati;
per il grado d'appello in € 3.700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A.,
IVA ed esposti documentati;
per il primo giudizio di cassazione in € 3.675,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, ed esposti documentati, spese per questi gradi di giudizio da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe Stramandinoli, dichiaratosi antistatario;
per il primo giudizio di rinvio in € 4.750,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi,
C.P.A., IVA ed esposti documentati;
per il secondo giudizio di cassazione in € 2.757,00, per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, ed esposti documentati;
per il presente pagina 16 di 17 giudizio di rinvio in € 3.300,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A.,
IVA ed esposti documentati, spese da distarsi, per questi ultimi tre gradi di giudizio in favore degli avv.ti Giuseppe Stramandinoli ed Emanuela Surace, dichiaratisi antistatari, dichiarato compensato il restante 1/3..
Così deciso nella camera di consiglio in data 09/07/2024.
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Sigg. Magistrati dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Presidente rel. dott. Roberto RIVELLO Consigliere dott.ssa Desirè PEREGO Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1153/2022 R.G. promossa da:
(già Parte_1 Parte_2
(P.I. ), in persona del suo legale rappresentante, , elettivamente P.IVA_1 Parte_1
domiciliata in Torino, via Legnano n. 28, presso lo studio degli avv.ti Giuseppe Stramandinoli ed
Emanuela Surace, che la rappresentano e difendono in forza di procura allegata alla busta telematica contenente l'atto di citazione in riassunzione
ATTRICE in riassunzione
Contro
(P.I. ), con sede in Vigevano, in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_2
e legale rappresentate, elettivamente domiciliata in Vigevano, via Madonna Controparte_2
Sette Dolori n. 11, presso lo studio dell'avv. Giovanni E. Caffù, che la rappresenta e difende in forza di procura allegata alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione nel presente giudizio
CONVENUTA in riassunzione
OGGETTO: Giudizio di rinvio a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione n. 21188 del
05/07/2022
- Risoluzione contratto – risarcimento danni da inadempimento
pagina 1 di 17 CONCLUSIONI
Per parte attrice in riassunzione:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento della domanda dell'attrice ed in applicazione del principio di diritto enunciato dalla suprema Corte con ordinanza n.21188/2022 (che si produce in formato telematico ma si esibisce e produce in udienza in copia autentica uso riassunzione come rilasciato dalla Cancelleria della Corte di Cassazione), previa reiezione delle avversarie istanze di produzione documentale da considerarsi tardive ed inammissibili ed, inoltre, i relativi documenti disconosciuti da parte attrice sia per l'autenticità che la loro provenienza in quanto non hanno mai fatto ingresso nel processo di merito.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: dichiarare risolto il contratto di appalto concluso tra le parti e, conseguentemente condannare parte convenuta alla restituzione dell'intero prezzo complessivamente ricevuto per la macchina termosaldatrice pari ad euro 55.865,76 o veriore come accertato in giudizio;
dichiarare tenuta e condannare la In persona del suo legale rappresentante pro tempore CP_1
al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dall'attrice a titolo di lucro cessante e di danno emergente dalla data dell'inadempimento ad oggi.
Danni per la cui trattazione e quantificazione si rimanda alla narrativa in diritto ai punti riassuntivi
B1;B2; B3 degli atti conclusionali datati 03 dicembre 2003 e, specificatamente:
Posto che il valore del macchinario era di euro 55.865,76 (pari a lire 108.171.200) integralmente già corrisposti dall'attrice riconoscere B1) la restituzione del prezzo pagato di cui sopra con gli interessi legali dalla data della consegna del macchinario a quella dell'effettivo pagamento ovverosia anno
2024; B2) pagamento del lucro cessante che in atti è stato quantificato per il mancato utilizzo del macchinario come segue: la termosaldatrice avrebbe dovuto produrre (come risulta dal doc.1 dell'atto di citazione) circa 15 palloncini al minuto corrispondenti a 7200 pezzi in otto ore di lavoro al giorno.
Invero, a causa delle gravi difformità della stessa, la massima produzione era di 250 pezzi al giorno, quindi assolutamente anti-economica. Volendo attribuire un valore ad ogni palloncino ed ipotizzando una produzione di anche soli 5000/6000 palloncini al giorno (anziché 7200), si comprende subito
l'entità del mancato guadagno dell'attrice. L'importo si determina nel seguente modo, considerato che il valore di vendita all'ingrosso di un palloncino è di euro 0,75 (trattandosi di palloncino argentato di valore superiore al normale palloncino) si perviene a: 1) PEZZI EFFETTIVAMENTE PRODOTTI
AL GIORNO E LORO CORRISPETTIVO: 250 x 0,75=187,5 euro/giorno; 2) PEZZI CHE AVREBBE
DOVUTO PRODURRE AL GIORNO E LORO CORRISPETTIVO: 6000 x 0,75 =4500 euro/giorno; 3)
DIFFERENZA: 4500- 187,5= 4312,5 euro/giorno (pari al mancato guadagno giornaliero); 4)
pagina 2 di 17 CALCOLO DELL'UTILE DI IMPRESA: indicativamente si ritiene debba essere valutato nel 50%, ne consegue che il lucro cessante giornaliero sarà pari ad euro 2156,25 . Stabilito il danno giornaliero, occorre stabilire il numero dei giorni in cui si sarebbe protratto il lucro cessante. Ad avviso dell'attore, si deve partire dalla consegna della macchina avvenuta il 17.12.1996 (data in cui il committente avrebbe iniziato la produzione di palloncini), sino a quando dopo la scoperta dei vizi, ha comunicato o manifestato intenzione di risolvere il contratto, dal momento che tali vizi rendevano, come risultato dall'istruttoria ed avallato dalla Cassazione, inservibile l'opera (art. 1668 cc. Comma II). Tale data coincide con la notifica dell'atto di citazione, vale a dire il 16.06.1998. Da un calcolo approssimativo, tenuto conto di ferie e festività (dunque 230 giorni lavorativi all'anno x 18 mesi), si deduce che la
ha subito danni da lucro cessante per giorni 350 circa pari ad euro 757.837,05. Si CHIEDE Parte_1
TUTTAVIA che la Corte d'Appello determini il danno in via equitativa, tenuto conto degli usi e della natura dell'affare (non si tratta pertanto di una quantificazione specifica, bensì di un criterio di cui si è voluto munire il Giudice affinché possa utilizzare il proprio potere di liquidazioneequitativa).
In ogni caso sempre assoggettati all'equo apprezzamento e/o liquidazione equitativa della Corte a cui ci si rimette. Con rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo.
Con il favore di tutte le spese di lite per tutti i gradi di giudizio oltre alle due riassunzioni avanti la
Corte territoriale e le spese avanti alla Corte Suprema di Cassazione, oltre rimborso dei contributi unificati versati e le tasse di registro liquidate e/o liquidande oltre IVA e CPA. Spese legali di cui si chiede la distrazione a favore degli avvocati difensori che hanno seguito la vicenda sin dall'inizio della controversia e che non le hanno mai incassate, neppure parzialmente dalla propria cliente e/o dalla controparte. Sentenza esecutiva ex lege.”
Per parte convenuta in riassunzione:
“Voglia il Giudice adito, ogni contraria domanda ed istanza disattesa e previa ogni pronuncia, anche incidentale, del caso: respingere le avverse domande perché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte, la sentenza n. 1131 emessa dal Tribunale di Torino in data 31/01 - 24/02/2004.
Con vittoria di spese e competenze dei tutti i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 16/06/1998 la conveniva in Parte_2
giudizio dinanzi al Tribunale di Torino la chiedendo la risoluzione del contratto Controparte_1
d'appalto stipulato con la società convenuta e la restituzione del prezzo versato, pari a lire 108.171.200,
o al minor importo versato, dedotti i titoli cambiari non ancora scaduti, nonché la condanna della pagina 3 di 17 convenuta al risarcimento dei danni patiti a titolo di lucro cessante e danno emergente;
in via subordinata chiedeva la riduzione del prezzo.
Esponeva la società attrice di avere affidato alla nel primo semestre del 1995 Controparte_1
l'incarico di progettare e realizzare una macchina termosaldatrice speciale per la produzione di palloncini;
che, accettato l'incarico, con lettera del 12/7/1995, dopo avere la fornito un CP_1
preventivo per l'importo di lire 95.000.000, venivano versati vari acconti;
che la consegna della macchina avveniva oltre un anno dopo il termine convenuto, e precisamente in data 17/12/1996, momento in cui veniva emessa la fattura n. 167/96 per l'importo complessivo di lire 48.171.200; che, a fronte di tale fattura venivano emessi 25 effetti cambiari, nonché altri 20 effetti cambiari intestati, per espressa richiesta della convenuta, a;
che già al momento del collaudo Controparte_2
emergevano innumerevoli vizi, sia all'impianto meccanico, che a quello elettrico, i quali venivano immediatamente denunciati a , in persona di , che si impegnava a provvedere alla CP_1 CP_2
loro eliminazione;
che, nel tentativo di rendere utilizzabile la macchina termosaldatrice, la
[...]
inviava più volte i suoi dipendenti e tecnici, senza tuttavia ottenere alcun esito. Controparte_1
Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della domanda avversaria e Controparte_1
precisando come il contratto inizialmente stipulato tra le parti fosse stato tacitamente risolto, in quanto, per ragioni di carattere economico, era stato convenuto di realizzare una macchina molto più semplice, che in ogni caso non presentava i vizi denunciati, dovendo i vizi essere imputati all'utilizzo di uno stampo errato costruito da terzi;
di avere ricevuto soltanto gli importi indicati nella fattura prodotta, eccependo in ogni caso la prescrizione della domanda di riduzione del prezzo.
Il Tribunale di Torino, all'esito dell'istruttoria, espletata mediante l'assunzione di testi e l'esperimento di una c.t.u., pronunciava in data 24/02/2004 sentenza, con la quale respingeva le domande di parte attrice, condannandola a rifondere a parte convenuta i due terzi delle spese di lite.
Avverso la predetta pronuncia veniva proposto appello da parte della Parte_3
che veniva respinto dalla Corte d'Appello di Torino con la sentenza n. 191/2007, che
[...] condannava l'appellante alla rifusione dei 2/3 delle spese del giudizio. proponeva ricorso in cassazione avverso la sentenza d'appello, lamentando come la Parte_1
Corte d'Appello non avesse considerato che la macchina termosaldatrice risultava priva della marcatura
CE, per cui non poteva essere definita prodotto commercializzabile, inoltre la Corte distrettuale aveva erroneamente valutato le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 19647 del 27/08/2013 accoglieva il primo e il secondo motivo di ricorso, rinviando ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino, che avrebbe dovuto pagina 4 di 17 compiere una rinnovata indagine, in base ai principi di diritto enunciati, così provvedendo a colmare le carenze ed incongruità della motivazione.
Il giudizio veniva riassunto dinanzi alla Corte d'Appello di Torino dalla che Parte_1
riproponeva le domande formulate in via principale nel giudizio di primo grado. si costituiva, chiedendo il rigetto di tali domande. Controparte_1
Con sentenza n. 685/2017, pubblicata in data 22/03/2017, la Corte d'Appello di Torino respingeva la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e di risarcimento del danno, condannando la alla rifusione delle spese di lite in favore di quanto al giudizio di Parte_1 Controparte_1
primo grado, al primo giudizio dinanzi alla Corte d'Appello, al giudizio di legittimità e a quello di rinvio.
Avverso tale sentenza proponeva nuovamente ricorso in cassazione lamentando, con il Parte_1
primo motivo d'impugnazione, che il nucleo essenziale della sentenza di rinvio della Suprema Corte fosse stato completamente ignorato dalla Corte d'Appello di Torino, non avendo tenuto conto che la macchina risultava priva della certificazione CE e dunque come tale era inservibile all'uso al quale era destinata, osservando altresì come in alcun modo fosse stato demandato alla Corte di rinvio un'indagine riferita alla macchina, dopo l'intervento eseguito da un'altra ditta, essendo stato piuttosto imposto di considerare la gravità dell'inadempimento discendente dalle risultanze della c.t.u. e dal comportamento gravemente colpevole di . CP_1
Con ordinanza n. 21188 del 05/07/2022 il ricorso veniva accolto quanto al primo motivo d'impugnazione, con rinvio alla Corte d'Appello di Torino, in diversa composizione, per un nuovo esame.
Con atto di citazione, notificato alla parte personalmente in data 13/9/2022, riassumeva Parte_1
il giudizio, riproponendo le domande di risoluzione del contratto d'appalto, di restituzione del prezzo versato e di risarcimento del danno, a titolo di lucro cessante e danno emergente, con vittoria delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio chiedendo la reiezione delle domande proposte. Controparte_1
All'esito della prima udienza, nel corso della quale veniva chiesto alle parti di chiarire se il macchinario oggetto di causa fosse ancora nella disponibilità della le parti precisavano le rispettive Parte_1
conclusioni per l'udienza del 28/02/2024, che si svolgeva con le forme della trattazione scritta, ex art. art. 127 ter c.p.c., quindi venivano assegnati i termini per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice in riassunzione richiama con il proprio atto di citazione le due pronunce della Suprema Corte, che hanno cassato le sentenze di questa Corte d'Appello, con cui erano state respinte le domande pagina 5 di 17 proposte da e ripropone le domande formulate in via principale nel giudizio di primo Parte_1
grado dinanzi al Tribunale di Torino.
La convenuta nel contestare tale domanda, ritiene che debbano essere rammentate Controparte_1
alcune circostanze documentali pacifiche in causa, dalle quali emergerebbe che il principio affermato con l'ordinanza di rinvio dalla Suprema Corte non sarebbe pertinente al caso di specie, poiché non sarebbe stata oggetto della fornitura una macchina speciale progettata e realizzata, e la conformità della macchina alla normativa CE, sarebbe sempre stata circostanza pacifica in primo grado, in cui si è discusso, ma solo in sede di c.t.u., delle modifiche non autorizzate dal costruttore e apportate dalla committente Parte_1
Il ragionamento, così impostato da risulta decentrato rispetto al tema oggetto del Controparte_1
presente giudizio, nell'ambito del quale non può in alcun modo essere sindacata la pertinenza, o meno, dei principi affermati dalla Corte di legittimità, quali criteri cui deve attenersi questa Corte nella valutazione. Nel giudizio di rinvio deve essere unicamente operato l'accertamento in fatto demandato, sulla base dei principi di diritto enunciati, in quanto già ritenuti applicabili al caso oggetto d'esame.
Giova al riguardo precisare come il giudizio di rinvio instauri “un processo chiuso”, nel quale, non solo è preclusa alle parti ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni e conclusioni, salvo che queste siano rese necessarie dalle statuizioni contenute nella pronuncia della Cassazione, ma è anche precluso al giudice di rinvio di prendere in esame questioni e motivi diversi da quelli formulati nel giudizio d'appello conclusosi con la sentenza cassata.
Nella peculiare fattispecie, trattandosi di secondo rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, occorrerà fare riferimento ai principi di diritto affermati con la sentenza della Corte di Cassazione n. 19647/2013, atteso che l'ordinanza (n. 21188/2022), che ha disposto il presente rinvio, ha cassato la sentenza n. 685/2017 della
Corte d'Appello di Torino per non avere “tenuto conto che (secondo quanto affermato dalla Corte di
legittimità nella fattispecie concreta) incombeva all'appaltatrice, e non alla committente, fornire la prova
che la macchina speciale progettata e realizzata fosse in possesso delle caratteristiche normativamente
previste, oltre a quelle materiali per realizzare una funzionalità conforme alle esigenze in vista delle quali era stata realizzata, non valendo nella specie l'evocato principio di vicinanza della prova."; pertanto, ha disposto un nuovo esame sul primo motivo di ricorso, attesa la violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. in "là
dove…ha ribaltato l'onere della prova sulla committente nella diabolica richiesta di provare l'impossibilità
assoluta del funzionamento del macchinario dopo l'intervento di terzi."
Occorre quindi prendere le mosse da quanto statuito con la sentenza n. 19647/2013 della Cassazione,
secondo cui il contratto stipulato tra le parti era un contratto d'appalto, che aveva ad oggetto una “macchina da tutti definita “speciale”, in quanto non rientrava nella produzione ordinaria di , ma richiedeva CP_1 uno studio e una progettazione appositi.” pagina 6 di 17 Non è quindi possibile accedere alla tesi di secondo cui non sarebbe mai stato messo in CP_1 dubbio che la macchina “speciale”, oggetto del primo accordo, è poi stata sostituita da un altro macchinario “standard” (v. pag. 7 comparsa di costituzione di . CP_1
La circostanza - questa sì pacifica - che l'ordine iniziale del 12/07/1995, è stato sostituito da un altro ordine del 08/07/1996, non sta affatto ad indicare che la macchina oggetto del secondo ordine fosse una macchina “standard”, tanto che nel secondo ordine, dopo aver dato atto dell'impossibilità da parte di di ottenere il finanziamento, tramite leasing, per l'acquisto del macchinario, veniva Parte_1 dichiarata la disponibilità di a “modificare l'ordine della macchina in oggetto, semplificando la CP_1 realizzazione”, precisando le variazioni, che sarebbero state apportate rispetto alle caratteristiche costruttive indicate nel precedente ordine del 12/07/1995.
Le stesse dichiarazioni dal teste , ora attuale legale rappresentante di Controparte_2 [...]
dinanzi al Tribunale, confermano come prima di allora non avesse “ancora fatto Controparte_1 CP_1 macchine per la produzione di palloncini” (circostanza peraltro confermata anche dal teste Tes_1
all'epoca tecnico della , precisando il come la macchina di cui al secondo ordine
[...] CP_1 CP_2 fosse più economica, “in quanto avevamo tolto, rispetto all'originario progetto, un gruppo di prelievo pezzi saldati molto costoso del valore di circa 30.000.000”.
A prescindere dal fatto che esuli dall'accertamento demandato a questa Corte dall'ordinanza di rinvio, non è dunque rispondente al vero che la macchina fornita, consegnata il 17/12/1996, fosse un macchinario standard, si trattava invece di una macchina più semplice, rispetto a quella oggetto del primo ordine, priva di alcuni dispositivi automatizzati, con previsione della fornitura degli stampi a carico della Parte_1
Né è possibile ritenere, secondo quanto sostenuto da che questa semplificazione Controparte_1
del macchinario, consistente nell'eliminazione di alcuni specifici automatismi, avrebbe comportato una riduzione rispetto alla produzione indicata nel primo ordine, che era di 15 pezzi al minuto, dal momento che nel secondo ordine non vi è alcuna specificazione, o diversa indicazione, in tal senso, ed il secondo ordine fa riferimento al primo, indicando solo che le specifiche modifiche che sarebbero state apportate al macchinario.
La sentenza di rinvio n. 19147/2013 ha richiamato i principi giurisprudenziali costantemente affermati, secondo cui per la risoluzione del contratto d'appalto i vizi dell'opera debbono essere tali da rendere l'opera stessa del tutto inidonea alla sua destinazione, sicché la risoluzione del contratto è ammessa nella sola ipotesi in cui l'opera, considerata nella sua unicità e complessità, sia assolutamente inadatta alla destinazione sua propria, in quanto affetta da vizi che incidano in misura notevole sulla struttura e funzionalità della medesima, così da impedire che essa fornisca la sua normale utilità, mentre, se i vizi pagina 7 di 17 e difformità sono facilmente e sicuramente eliminabili, il committente può chiedere, a sua scelta, uno dei provvedimenti previsti dal comma uno dell'articolo 1668 c.c.
Ha precisato poi come la valutazione delle difformità e dei vizi debba avvenire in base a criteri oggettivi, ossia considerando la destinazione che l'opera avrebbe da parte della generalità delle persone, mentre deve essere compiuta con criteri soggettivi, quando la possibilità di un particolare impiego o di un determinato rendimento siano dedotti in contratto.
A tale proposito la Suprema Corte, sempre con la sentenza n. 19647/2013, ha ritenuto che: "In particolare è rimasto accertato che con il contratto in questione la perseguiva la finalità Parte_1
di un forte incremento nella produzione di palloncini, per ottenere 15 palloncini al minuto, pari alla confezione di 5000/6000 palloncini giornalieri, che avrebbe dovuto essere assicurato dalla macchina.
….
Altra circostanza incontestata è risultata la confezione in concreto di soli 250 palloncini al giorno, dando luogo gli ulteriori pezzi prodotti a "bruciature e strappature" (v. dichiarazione dei testi e Pt_2
. CP_2
Lo stesso c.t.u., nominato in primo grado, nonostante le incertezze, ha evidenziato la mancanza sul bene del certificato CE (come indicato a pagina 11 della sentenza) e quindi non vi è prova della conformità del macchinario alla normativa vigente in materia di sicurezza, trattandosi di fatto già dedotto in primo grado, da ritenere necessario per garantire la corrispondenza del macchinario alla normativa vigente in materia al momento della consegna e che costituiva un naturale sviluppo della domanda iniziale, necessariamente a quella collegato."
Il passaggio poc'anzi riportato denota l'inconferenza delle argomentazioni svolte nel presente giudizio dalla convenuta in ordine al fatto che la doglianza relativa alla non conformità Controparte_1
rispetto alla normativa CE sarebbe sorta successivamente all'espletamento della c.t.u., poiché tale questione è già stata esaminata e risolta dalla Corte di Cassazione, che ha ritenuto il tema della conformità alla normativa vigente necessariamente collegato alla domanda iniziale, di cui costituiva il naturale sviluppo, così escludendo che fosse da ritenersi tardivamente introdotto nel giudizio di primo grado.
Da ciò consegue l'inammissibilità dei documenti prodotti nel presente giudizio da Controparte_1
allo scopo di provare l'avvenuta consegna del certificato di conformità del macchinario, poiché tali produzioni non si ricollegano affatto ad un accertamento che si renda necessario in dipendenza delle statuizioni contenute nella sentenza di rinvio, avendo anzi quella già stabilito che la prova della conformità non è stata fornita, senza demandare alcuna ulteriore indagine al giudice del rinvio.
L'indagine demandata al giudice del rinvio concerne invece altri aspetti, avendo la Suprema Corte
pagina 8 di 17 ritenuto che il giudice di secondo grado "…non ha affrontato la questione della "gravità" dell'inadempimento - ossia della inidoneità del bene alla sua naturale destinazione - non avendo accertato l'impossibilità di eliminare i vizi riscontrati attraverso semplici e non costose opere di correzione al fine di rendere il macchinario conforme alla normativa vigente in materia al momento della consegna, garantendo una funzionalità legale, oltre che meccanica, dal momento che per vincolo sinallagmatico la era senz'altro tenuta alla consegna del macchinario allestito in condizioni di CP_1
compiuto, ordinario funzionamento, o quantomeno a procurarlo incondizionatamente. Il che non risulta accaduto e - va sottolineato - non per fattori/inconvenienti trascurabili, ovvero del tutto facilmente ovviabili, rendendosi anzi necessari interventi di non infima rilevanza di cui, a riprova, non consta che l'appaltatrice abbia mai offerto di farsi diretto od indiretto (ed immediato) carico, pur essendo essa, di là di ogni dubbio, esclusiva responsabile di quella situazione gravemente anomala. Ne consegue che la corte di merito avrebbe dovuto accertare: 1) lo stato della macchina al momento della consegna e della sua prima attivazione;
2) la ricorrenza o meno delle condizioni di eliminabilità in concreto delle difformità e dei vizi della cosa appaltata;
3) la previsione nel contratto di appalto delle finalità di utilizzazione;
4) la possibilità di rispettare la normativa CE;
5) il costo di tali opere ove ritenute possibili ed il relativo rapporto rispetto all'importo pattuito per la realizzazione del bene;
6)
l'oggetto preciso del contratto di appalto stipulato dalle parti e l'importanza nella produzione della committente nell'ambito del valore dell'opera appaltata." (v. Cass. n. 19647/2013).
Tali accertamenti devono ora essere compiuti, avendo riguardo alle risultanze dell'istruttoria testimoniale e della c.t.u. espletata nel primo grado di giudizio.
Anzitutto ha precisato il teste della come il collaudo sia Controparte_2 Controparte_1
stato effettuato presso la prima della spedizione del macchinario;
quindi, la macchina è poi stata CP_1
regolata presso la ma come riferito dal teste non si è trattato di un vero Parte_1 Testimone_2
e proprio collaudo, poiché “hanno provato a vedere se si chiudevano gli stampi, ma non hanno provato
a stampare nulla e se ne sono andati”; successivamente, quando hanno iniziato a stampare, si è verificato il problema che il materiale utilizzato per produrre i palloncini si strappava e si bruciava.
Il teste ha ammesso che la macchina non funzionava, sostenendo che ciò Controparte_2
dipendeva dal fatto che era stata cambiata "la forma del palloncino", per cui sarebbe stato necessario eseguire delle regolazioni per adattare la macchina alla nuova forma, ammettendo che in un'occasione aveva inviato dei suoi tecnici ed anche lui vi si era recato, accorgendosi che con quella nuova CP_1
sagoma di palloncini la macchina non funzionava, tanto che aveva provveduto ad installare un CP_1
variatore di tensione, senza che vi sia tuttavia prova che quell'accorgimento abbai dato i risultati sperati.
pagina 9 di 17 Il teste ha invece riferito che il tecnico della aveva prospettato la necessità di apportare Pt_2 CP_1
delle modifiche meccaniche (eliminare le fotocellule e mettere delle pulegge), che non risultano essere mai state realizzate da , nel tentativo di ovviare ai problemi di funzionamento. CP_1
Il c.t.u. nominato nel giudizio di primo grado, ing. , ha potuto riscontrare come la Persona_1
macchina, per poter funzionare, necessiti di uno stampo che per effettuare l'operazione di termosaldatura delle pellicole viene riscaldato tramite apposite resistenze elettriche inserite nello stesso, ovviamente, a seconda della forma o sagoma di palloncino che si voglia produrre, occorre uno stampo specifico e diverso per ciascuna di esse. La macchina era stata concepita per essere equipaggiata con uno stampo che all'atto pratico si era rivelato inutilizzabile, in quanto dopo una piccola produzione si surriscaldava eccessivamente, provocando gravi anomalie funzionali, sino al blocco della produzione.
Nel corso della seconda riunione, tenutasi nel corso delle operazioni peritali, veniva chiarito come tale difetto sul primo prototipo di stampo fosse stato confermato dallo stesso c.t.p. di , tanto che quella CP_1
tipologia di stampo era stata abbandonata e sostituita con una soluzione costruttiva diversa, definita dal c.t.u. di tipo "artigianale”, studiata in collaborazione tra i tecnici della ed un altro tecnico CP_1
indicato dalla stessa Parte_1
La macchina veniva quindi consegnata corredata da questo stampo "artigianale” ed in aggiunta CP_1
cedeva, a titolo gratuito, il primo prototipo di stampo, scartato per il difetto di eccessivo surriscaldamento. Tuttavia anche lo stampo di tipo "artigianale", pur non presentando difetti di surriscaldamento così accentuati come il primo, non consentiva di effettuare una produzione di serie sufficiente, economicamente conveniente e qualitativamente accettabile, in quanto i fogli di materiale di tipo teflon, utilizzati per coprire le resistenze elettriche e trasmettere il calore alle pellicole da saldare, si usuravano troppo rapidamente a causa di bruciature, circostanze queste che venivano appurate dal c.t.u. durante i sopralluoghi eseguiti nelle date del 19/03/2002 e del 22/04/2002, quando venivano riscontrati evidenti segni di bruciature in vari punti del rivestimento degli stampi in teflon, che rendevano gli stampi certamente inutilizzabili se non si provvedeva a sostituirne il rivestimento.
Non era invece possibile accertare se le bruciature si verificassero regolarmente dopo una produzione di poche centinaia di palloncini, come sostenuto da oppure dopo una produzione Parte_1
rilevante, indice di una usura fisiologica dei fogli di teflon, dal momento che non era stato possibile mettere in funzione la macchina.
L'impossibilità di mettere in funzione la macchina, e soprattutto di verificare il suo funzionamento in Cont base all'originario equipaggiamento, e cioè prima delle modifiche eseguite da una ditta terza, la su incarico della è l'aspetto, che ha indotto la sentenza n. 685/2017 della Corte d'Appello Parte_1
a respingere la domanda di ritenendo che fosse stata la committente ad avere reso Parte_1
pagina 10 di 17 impossibili tali accertamenti, per cui, pur richiamando la regola secondo cui l'onere del corretto adempimento grava sull'appaltatore, ha ritenuto che nel caso in cui la prova non possa essere data per un comportamento ascrivibile alla stessa parte contro la quale il fatto da provare viene invocato, debba valere il principio della vicinanza alla prova, per cui la prova certa di un fatto deve essere fornita da chi
è nelle condizioni reali di farlo, con conseguente trasferimento dell'onere probatorio in capo al creditore/appaltante.
La ritenuta erroneità di tale affermazione ha condotto l'ordinanza n. 21188/2022 a cassare con rinvio quella pronuncia, poiché ha precisato non valere nel caso di specie l'evocato principio della vicinanza alla prova, dal momento che la precedente sentenza di rinvio aveva già affermato come nella fattispecie concreta “incombeva all'appaltatrice e non alla committente, fornire la prova che la macchina speciale progettata e realizzata fosse in possesso delle caratteristiche normative previste, oltre a quelle materiali per realizzare una funzionalità conforme alle esigenze in vista delle quali era stata realizzata…” (v. ordinanza n. 21188/2022).
Alla stregua di tali principi non può che concludersi che tale prova non sia stata fornita da
[...]
che ne era onerata. Controparte_1
al di là dell'inammissibile prova documentale offerta nel presente giudizio, non ha Controparte_1
dimostrato che il macchinario consegnato, prima delle modifiche apportate, fosse conforme alla normativa in allora vigente in materia di sicurezza;
né tanto meno, al di là delle apodittiche affermazioni circa l'attribuibilità dei problemi - certamente ammessi, di “bruciature” e “strappi” del materiale - agli stampi (di cui peraltro, per quanto emerso, uno era il prototipo da essa realizzato e l'altro lo stampo di tipo “artigianale” realizzato con la sua collaborazione), ha dimostrato che la macchina, quanto meno, attrezzata con uno degli stampi per i quali era stata progettata ed impostata, fosse in grado di funzionare e di realizzare una produzione conforme, o comunque coerente, con quella contrattualmente indicata di 15 palloncini al minuto.
su cui incombeva tale prova, si è del resto dimostrata nel corso delle operazioni Controparte_1
peritali totalmente indisponibile a cooperare per consentire gli accertamenti, che avrebbero potuto dimostrare quale fosse la funzionalità del macchinario e la sua idoneità ad assolvere agli obiettivi di produzione, per i quali la termosaldatrice era stata commissionata da Parte_1
Nel corso delle operazioni peritali è infatti risultato impossibile eseguire delle prove della macchina, pur dopo le modifiche eseguite da una ditta terza, poiché sarebbe stato necessario disporre di un altro stampo, dello stesso tipo di quello originariamente fornito da IR Electric s r.l., che si era nel frattempo deteriorato al punto di essere inservibile. A tale riguardo il c.t.u. ha dato nel proprio elaborato dell'indisponibilità da parte di , con risposta comunicata via fax ed allegata alla relazione peritale, CP_1
pagina 11 di 17 a ripristinare il prototipo o a fornirne uno nuovo. A quel punto il c.t.u. chiedeva che, quanto meno a mezzo di suo personale, ripristinasse, con l'assenso di i circuiti di CP_1 Parte_1
alimentazione elettrica, e con essi la programmazione del PLC, nella configurazione originaria, per l'uso degli stampi “artigianali”, così da provare la macchina in una configurazione quanto più possibile simile a quella originaria, ma anche in questo caso rifiutava con fax del 16.04.2002 CP_1
l'effettuazione di qualsiasi intervento.
Il c.t.u. effettuava ancora un ulteriore tentativo, per verificare quali fossero le effettive condizioni di funzionamento della macchina termosaldatrice, tramite un tecnico di sua fiducia, che necessitava tuttavia della consegna della documentazione tecnica da parte di e ancora una volta questa si CP_1
limitava ad inviare fotografie di particolari generici, neanche riferibili a quella specifica macchina;
quindi, dopo molteplici contatti, consegnava parte della documentazione e comunque non CP_1
consegnava il manuale d'uso e manutenzione della stessa.
L'assenza di quella documentazione portava quindi ad una ricognizione della macchina, che risultava priva della marcatura CE, circostanza questa che il c.t.u. riteneva essere logica dimostrazione e conseguenza della mancanza del prescritto e relativo manuale d'uso e manutenzione.
La prova che veniva infine eseguita, in quelle condizioni, è stata ritenuta dal c.t.u. priva di particolare rilevanza probatoria, poiché effettuata con una parte elettrica modificata nella tensione di alimentazione;
senza l'inserimento dello stampo, in quanto la configurazione avrebbe richiesto l'utilizzo del prototipo, non disponibile, dato che lo stampo di tipo “artigianale” necessitava di una tensione di alimentazione inferiore;
ed ancora senza poter riprogrammare il PLC, il cui listato del programma, unitamente al resto della documentazione mancante, non è mai stato fornito da
[...]
Controparte_1
E' evidente dunque come, a fronte dei problemi di funzionamento emersi dall'assunzione delle prove orali, dei blocchi, che certamente non consentivano di raggiungere una produzione nemmeno lontanamente confrontabile che quella contrattualmente promessa, la macchina, peraltro priva anche delle certificazioni necessarie ad attestarne la conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza, debba essere considerata assolutamente inidonea all'uso cui era destinata, sia sotto il profilo oggettivo
(quanto all'assenza delle certificazioni di conformità), sia sotto il profilo soggettivo (avuto riguardo al rendimento dedotto in contratto).
Sulla scorta di tali valutazioni, a fronte dell'inutilizzabilità della macchina, se non per produzioni del tutto minimali e trascurabili, certamente non confacenti ad un'attività produttiva di tipo industriale e non avendo neppure allegato, né tanto meno provato, che i problemi di Controparte_1
funzionamento del macchinario fossero suscettibili di essere ovviati attraverso interventi con un costo pagina 12 di 17 contenuto, in relazione al prezzo corrisposto per il macchinario, deve ritenersi che la macchina fosse del tutto inadatta alla sua destinazione propria, sicché ricorrono i presupposti di cui all'art. 1668, co. 2,
c.c., per dichiarare risolto il contratto d'appalto stipulato tra le parti. eccepisce al riguardo l'inammissibilità della domanda di risoluzione, in quanto il Controparte_1 macchinario, per quanto dichiarato dalla parte attrice in riassunzione all'udienza del 22/02/2023, è stato ormai demolito e smaltito, sicché gli effetti restitutori non potrebbero essere realizzati.
La tesi è infondata.
Secondo quanto ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, nei casi in cui la restituzione in natura risulti impossibile in natura, gli effetti restitutori debbono essere ordinati per equivalente (v. Cass.
29/07/2013 n. 18202; Cass. 31/01/2018 n. 2429).
Nel caso di specie non può trascurarsi di considerare come il macchinario smaltito fosse evidentemente privo di qualsivoglia valore commerciale, la risoluzione era stata richiesta da con l'atto Parte_1
introduttivo del giudizio di primo nel lontano 1998 e le lunghe vicende giudiziarie, che hanno contraddistinto il presente contenzioso, hanno comportato che, ad un certo punto, la Parte_1
risultata nei precedenti gradi di merito, sempre soccombente sulla domanda di risoluzione, abbia provveduto a rottamare la termosaldatrice.
Ciò posto. deve essere condannata a restituire il corrispettivo incassato per la Controparte_1
realizzazione del macchinario, mentre dal canto suo, non è tenuta a restituire alcun Parte_1
controvalore, essendo il macchinario demolito ormai privo di qualsivoglia valore economico.
Per quanto concerne il corrispettivo effettivamente versato, risultano documentati versamenti, per complessive lire 40.000.000, a mezzo assegni (v. docc. 3, 4 e 5 , avvenuti in data Parte_1
precedente alla consegna della termosaldatrice, quindi al momento della consegna della macchina, avvenuta nel mese di dicembre 1996 venivano consegnati 25 effetti cambiari (v. doc. 7 Parte_1
, intestati alla di cui il primo con scadenza il 31/10/1997, e gli altri alla fine
[...] Controparte_1
dei mesi successivi, per i quali non vi è prova dell'avvenuto pagamento, anche perché sin dai primi mesi del 1997 si palesavano i difetti di funzionamento della termosaldatrice, che venivano denunciati a
CP_1
A maggiore ragione non può tenersi conto di altri 20 effetti cambiari, menzionati in atto di citazione e mai prodotti in giudizio, emessi a favore non della bensì di , Controparte_1 Controparte_2
che non sono evidentemente riferibili al corrispettivo del macchinario.
Nella stessa lettera inviata dal difensore della in data 20/02/1998 (v. doc. 9 Parte_4 Parte_1
veniva dato atto che sino a quel momento era stato versato l'importo di lire 43.000.000, tuttavia
[...]
del versamento di ulteriori lire 3.000.000, rispetto agli importi portati dai tre assegni menzionati, non vi pagina 13 di 17 è alcuna prova, sicché non può che farsi riferimento al minor importo di lire 40.000.000 che
[...]
nel costituirsi nel giudizio di primo grado, ha riconosciuto di avere ricevuto. Controparte_1 deve quindi essere condannata a restituire l'importo di € 20.658,28, oltre interessi Controparte_1
legali, ex art. 1284, co. 1, c.c. dalla data della domanda giudiziale (22//06/1998) al saldo, non dovendosi computare nel caso di specie gli interessi ex art. 1284, co. 4, c.c., trattandosi di giudizio instaurato prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 132/2014.
Oltre alla restituzione del prezzo versato per la termosaldatrice, chiede altresì il Parte_1
risarcimento dei danni patiti a patiendi a titolo di danno emergente e lucro cessante.
La richiesta di risarcimento del danno emergente è priva di qualsivoglia allegazione. Giova al riguardo richiamare come, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento, le restituzioni a favore della parte adempiente non ineriscono ad un'obbligazione risarcitoria, derivando dal venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni, e, quando attengono a somme di danaro, danno luogo a debiti non di valore, ma di valuta, non soggetti a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c., che deve, quindi, essere provato dal richiedente (v. Cass.
04/06/2018 n. 14289; Cass. 14/06/2018 n. 15708).
Per quanto riguarda il lucro cessante, lo commisura al valore della produzione che Parte_1
avrebbe potuto realizzare se il macchinario fosse stato funzionante, e quindi 5000/6000 palloncini al giorno, per un valore di vendita all'ingrosso, che era di € 0,75 cadauno (in quanto di qualità argentata), così pervenendo ad un valore giornaliero di produzione pari a € 4.312,50, da cui detrae, per costi di produzione, il 50%, calcolando l'utile d'impresa in € 2.156,25, da moltiplicarsi per il numero di giorni intercorsi tra la consegna del macchinario (il 17/12/1996) e il momento in cui è stata chiesta la risoluzione (il 16/06/1998).
Il valore complessivo così ottenuto è pari a € 754.687,50, in ogni caso chiede che i Parte_1
criteri ed i parametri indicati siano da questa Corte presi a riferimento anche per una valutazione di tipo equitativo.
La domanda non risulta accoglibile, poiché tutti gli elementi, che dovrebbero essere utilizzati per la valutazione di tipo equitativo sono privi di qualunque riscontro effettivo, che pure Parte_1
produttrice/venditrice di palloncini, avrebbe potuto fornire attraverso documentazione contabile, bilanci, fatture ecc.
Il danno non può infatti essere commisurato all'astratta capacità produttiva del macchinario, dovendo invece essere riferito al volume di ordini/vendite che avrebbe potuto evadere nel Parte_1
periodo di riferimento. Così pure è privo di qualsivoglia conferma il prezzo indicato come quello di pagina 14 di 17 vendita all'ingrosso di ciascun palloncino, o l'incidenza dei costi di produzione sui ricavi.
È evidente, dunque, come non sia stato fornito alcun parametro attendibile, suscettibile di essere utilizzato per quantificare, anche in via equitativa, il mancato guadagno derivato dall'impossibilità di impiegare per la produzione la termosaldatrice fornita da Controparte_1
È sin troppo evidente osservare come l'esigenza di un macchinario in grado di produrre rilevanti quantità in un breve lasso di tempo, sia rispondente allo scopo di evadere tempestivamente le richieste provenienti dalla clientela, non certo allo scopo di produrre continuativamente, tutti i giorni dell'anno, un siffatto elevato quantitativo, a meno che avesse dimostrato un volume d'affari così Parte_1
elevato, da far fondatamente supporre che tutta, o gran parte, di quella potenzialità produttiva sarebbe stata richiesta/assorbita dal suo mercato di riferimento.
Il ricorso alla liquidazione equitativa, che è consentito, quando sia stato dimostrato, ovvero sia altamente verosimile, un effettivo pregiudizio, ma sia impossibile quantificare il danno, richiede comunque che sia possibile fare ricorso a massime di comune esperienza, ovvero ad elementi forniti dalla parte, che possano fungere da parametri nella liquidazione, diversamente la liquidazione è destinata a sconfinare nell'assoluta arbitrarietà
Il caso di specie è invece caratterizzato da un'assoluta carenza di prova di elementi idonei a fondare un giudizio prognostico di quale sarebbe stato l'utile che avrebbe potuto , Parte_1 Parte_5
nell'arco temporale preso a riferimento, se avesse potuto impiegare il macchinario acquistato da
[...]
Controparte_1
La domanda di risarcimento del lucro cessante non può dunque trovare accoglimento.
Al parziale accoglimento della domanda segue una compensazione parziale delle spese, che deve essere determinata nella misura di 1/3, atteso che, al di là delle conseguenze economiche della pronuncia, la parte più rilevante del contenzioso ha comunque avuto ad oggetto la domanda di risoluzione del contratto, in questa sede accolta. deve quindi essere condannata a rifondere a i 2/3 delle spese di lite Controparte_1 Parte_1
di tutti i gradi di giudizio, che, avuto riguardo allo scaglione di valore, da determinarsi in base al decisum (da € 26.001,00 a € 52.000,00), si quantificano, tenuto conto del numero, della natura delle questioni trattate e delle attività difensive effettivamente svolte in ciascun grado di giudizio, già operata la compensazione di 1/3, in: per il giudizio di primo grado € 4.407,00, oltre rimborso spese forfettario del 15% ed accessori, oltre esposti documentati;
per il giudizio d'appello € 3.700,00, oltre rimborso spese forfettario del 15% ed accessori, oltre esposti documentati;
pagina 15 di 17 per il primo giudizio di cassazione € 3.675,00, oltre rimborso spese forfettario del 15% ed accessori, oltre esposti documentati;
spese queste da distarsi in favore dell'avv. Giuseppe Stramandinoli, dichiaratosi antistatario;
per il primo giudizio di rinvio dinanzi a questa Corte € 4.750,00, oltre rimborso spese forfettario del
15% ed accessori, oltre esposti documentati;
per il secondo giudizio di cassazione, considerate le sole fasi di studio e introduttiva, essendo stata decisa la causa in adunanza camerale non partecipata, € 2.757,00, oltre rimborso spese forfettario del
15% ed accessori, oltre esposti documentati;
infine, per il presente giudizio di rinvio, € 3.300,00, oltre rimborso spese forfettario del 15% ed accessori, oltre esposti documentati;
per questi ultimi tre gradi di giudizio la distrazione deve essere disposta in favore degli avv.ti Giuseppe
Stramandinoli ed Emanuela Surace, che hanno assistito la parte e che si sono dichiarati antistatari.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
[... definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio sulle domande proposte da Parte_1
a seguito dell'ordinanza n. 21188/2022 della Corte di Cassazione, Parte_1
in parziale accoglimento delle domande proposte dalla Parte_1 Parte_1 dichiara risolto il contratto d'appalto concluso in data 08/07/1996 tra la medesima e
[...]
e conseguentemente condanna la a restituire alla Controparte_1 Controparte_1
l'importo di € 20.658,28, oltre interessi legali, ex art. Parte_1
1284, co. 1, c.c. dal 22/06/1998 al saldo;
respinge le restanti domande di risarcimento del danno;
condanna alla rifusione, in favore di Controparte_1 Parte_1
dei 2/3 delle spese di lite, percentuale che si liquida per il primo grado di giudizio in €
[...]
4.407,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, ed esposti documentati;
per il grado d'appello in € 3.700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A.,
IVA ed esposti documentati;
per il primo giudizio di cassazione in € 3.675,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, ed esposti documentati, spese per questi gradi di giudizio da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe Stramandinoli, dichiaratosi antistatario;
per il primo giudizio di rinvio in € 4.750,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi,
C.P.A., IVA ed esposti documentati;
per il secondo giudizio di cassazione in € 2.757,00, per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, ed esposti documentati;
per il presente pagina 16 di 17 giudizio di rinvio in € 3.300,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A.,
IVA ed esposti documentati, spese da distarsi, per questi ultimi tre gradi di giudizio in favore degli avv.ti Giuseppe Stramandinoli ed Emanuela Surace, dichiaratisi antistatari, dichiarato compensato il restante 1/3..
Così deciso nella camera di consiglio in data 09/07/2024.
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti
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