Sentenza breve 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza breve 30/05/2025, n. 1894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1894 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 01894/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01552/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la DI
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1552 del 2025, proposto da
Earth, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Rizzato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sesto San Giovanni, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza n. 39 emessa dal comune di Sesto San Giovanni in data 18\3\25, ella parte in cui vieta di “somministrare cibo agli animali presenti allo stato libero”; nonchè di tutti gli atti connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
La ricorrente ha impugnato l’atto indicato nell’oggetto per violazione di legge ed eccesso di potere.
In data 20/05/2025 la ricorrente ha depositato dichiarazione di cessazione della materia del contendere in quanto il Comune ha provveduto, in via di autotutela, ad annullare il contenuto dell’ordinanza impugnata.
La ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato e l’avvocato ha chiesto la liquidazione delle sue competenze.
Il Comune non si è costituito.
All’udienza del 28 maggio 2025 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
La materia del contendere è cessata.
Non essendosi costituito il Comune non occorre provvedere sulle spese.
Il Collegio dispone la liquidazione delle spese del patrocinio a spese dello Stato che liquida in €. 3000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la DI (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Nulla sulle spese.
Liquida il patrocinio a spese dello Stato in €. 1.530,00 a favore dell’avv. Massimo Rizzato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore
Luca Iera, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Di Mario | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO