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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/06/2025, n. 2829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2829 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Federica Felaco, all'esito della discussione ordinata alle parti ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. per l'udienza del 28/05/2025, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa n. 7105/2017 R.G. pendente tra:
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Salerno, alla Parte_1 C.F._1
Piazza Della Concordia, rappresentata e difesa dall'avv. Rosalia Sica, giusta procura in atti;
PARTE OPPONENTE
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2 in Salerno, alla via Alberto Pirro, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Braconi, giusta procura in atti;
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ex art.615, secondo comma, c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. In via del tutto preliminare e al fine di delineare l'odierno thema decidendum, giova precisare che il presente procedimento costituisce la fase a cognizione piena dell'opposizione spiegata da innanzi al competente Giudice dell'esecuzione, avverso l'atto di Parte_1 pignoramento presso terzi notificato ad istanza di per il pagamento Controparte_1 della somma di € 10.897,95, sulla scorta della sentenza 441/2016 emessa dal Tribunale di
Roma.
L'opponente, in via preliminare, ha contestato il diritto della intimante di procedere ad esecuzione forzata in relazione ad una parte dei beni complessivamente pignorati presso distinti istituti di credito.
Più specificamente, al riguardo ha dedotto come:
-le somme presenti sul conto corrente postale n.11151154, di cui risultava (solo) formalmente co-intestataria, fossero invero di esclusiva titolarità della madre, Per_1
[...] [...]
tenuto conto che al momento dell'apertura del libretto, ella opponente, non
[...] risiedeva in Italia e che, in ogni caso, non svolgendo alcuna attività lavorativa, non disponeva di somme o redditi propri da poter depositare;
-le somme confluite sul conto bancario n. 5229 e il dossier di titoli aperto presso Banca
Carime s.p.a. sarebbero state illegittimamente pignorate: laddove, per quanto concerneva il conto bancario, il vincolo non avrebbe dovuto riguardare l'intero importo ma solo la quota spettante all'esecutata, attesa la provenienza delle depositate somme dalla successione del padre dell'opponente apertasi anche in favore della madre e dei quattro fratelli;
mentre, in relazione ai titoli obbligazionari, tenuto conto della loro scadenza prevista al 08/10/2019, al momento della notifica dell'atto opposto risultavano indeterminati nell'ammontare e dunque insuscettibili di essere pignorati;
-le somme asseritamente detenute da Banco di Napoli s.p.a. e oggetto della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c. fossero frutto di un errata valutazione, trattandosi di somme impignorabili in quanto costituenti un “saldo passivo” ovvero un debito dell'esecutata nei confronti dell'istituto di credito a fronte di un prestito concessole per far fronte alle esigenze familiari.
Infine e in ogni caso, l'opponente ha contestato l'improcedibilità (recte inammissibilità) dell'azione esecutiva, attesa la carenza di interesse ad agire dell'intimante in ragione dell'esiguità del valore economico dei beni pignorati.
Nel costituirsi in giudizio, , eccepita preliminarmente la carenza di Controparte_1 legittimazione dell'opponente quanto alle doglianze concernenti l'altruità delle somme pignorate, ha contestato l'infondatezza della domanda e chiesto il rigetto dell'opposizione, con condanna della ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e al pagamento delle spese di lite. Pt_1
§ 1.1. Instauratosi regolarmente il contraddittorio e concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza cartolare del 28/05/2025.
§ 2. Tanto premesso, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito precisate.
In primo luogo, si rileva la carenza di legittimazione attiva di sulla domanda di Parte_1 accertamento di impignorabilità delle somme confluite sul libretto di deposito postale n.11151154, formalmente cointestato alla stessa opponente e alla madre, ma asseritamente di esclusiva titolarità di quest'ultima.
Sul punto, è sufficiente evidenziare come, di fatto, la suddetta censura sia qualificabile quale motivo di opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., rimedio inibito al debitore esecutato. Risulta del tutto pacifico, infatti, che la legittimazione a far valere l'altruità dei beni e delle somme pignorate spetti esclusivamente all'eventuale terzo proprietario;
non vantando, di contro, il debitore esecutato alcun interesse giuridicamente apprezzabile nel far accertare la proprietà di beni pignorati non rientranti nel suo patrimonio.
Più precisamente, l'opposizione ex art. 615 c.p.c. permette al debitore esecutato di contestare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata sotto il profilo della carenza originaria o sopravvenuta del titolo, della legittimazione attiva del procedente ovvero di far valere, ad esecuzione iniziata, l'impignorabilità dei beni di sua proprietà, non consentendogli, invece, di agire per conto di un terzo che “pretende di avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati”, essendo, a tale scopo, previsto lo specifico mezzo processuale dell'opposizione di terzo ai sensi dell'art.619 c.p.c.
Ciò posto, la suddetta doglianza è da ritenersi inammissibile.
§ 2.1. In secondo luogo, per quanto concerne i dossier di titoli e le somme detenute da
[...] per i quali parte opponente ha, invece, dedotto l'illegittimità del Controparte_2 pignoramento per intero -in luogo della sola quota di sua spettanza- stante la titolarità dei medesimi in capo a più soggetti, non appare fuori luogo svolgere alcune considerazioni preliminari in ordine al pignoramento di un rapporto bancario cointestato tra l'esecutato ed uno o più soggetti estranei al debito per cui si è agito in via esecutiva.
Sul tema, infatti, si sono sviluppati e susseguiti due orientamenti in seno alla giurisprudenza sia di legittimità che di merito.
Un primo orientamento accordava piena tutela al co-intestatario estraneo al rapporto di debito, affermando che il pignoramento delle somme confluite in conto corrente cointestato a più soggetti non potesse riguardare l'intero ammontare del denaro depositato, bensì solo la quota di appartenenza dell'esecutato, presumendosi la contitolarità degli intestatari del rapporto bancario e l'uguaglianza delle rispettive quote, salvo prova contraria, ai sensi dell'art.1101 c.c. (Corte di Appello di Roma n. 6123/2016; Collegio di Napoli n. 583/2012).
In particolare, con una recente pronuncia, la Suprema Corte ha avallato il suddetto filone interpretativo evidenziando che “nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'art.
1298 c.c., comma 2, in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente;
sicché, non solo si deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle quote, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto” (Cass. sentenza 14 settembre 2022, n. 27069).
Sulla scorta di questo orientamento e in applicazione del disposto dell'art.1298 c.c., dunque, si escludeva che l'istituto di credito, quale terzo pignorato, potesse vincolare l'intero ammontare del denaro depositato.
A tale interpretazione, sono seguite pronunce di segno diametralmente opposto, condivise dalla scrivente, che hanno affermato l'obbligo per il terzo di vincolare interamente i rapporti bancari intestati all'esecutato sino alla concorrenza dell'importo pignorato.
Tale orientamento rinviene la propria ratio nella difficoltà per la banca pignorata di individuare le effettive quote di spettanza dell'uno e dell'altro co-intestatario, talvolta determinate in forza di rapporti interni di cui l'istituto di credito potrebbe essere totalmente all'oscuro.
In altri termini, è stato sostenuto che il terzo pignorato deve essere esentato dalla valutazione di problematiche connesse ai diritti dei co-intestatari, la cui opportuna sede di discussione si rinviene nell'udienza di comparizione dinanzi al giudice dell'esecuzione, ex artt. 547 e 548
c.p.c.
Infatti, seppure non si neghi che il terzo sia tenuto a uno specifico dovere di collaborazione nella procedura esecutiva –costituito dell'obbligo di rendere la dichiarazione di quantità delle somme o beni detenuti per conto del debitore e, per l'effetto, di custodire i medesimi sino alla assegnazione in favore del creditore - tuttavia tale dovere non può essere esteso fino a renderlo onerato della risoluzione di problemi relativi alla individuazione dell'oggetto del pignoramento.
In questo senso si è espresso l'ABF che, sul solco di decisioni più risalenti della Suprema
Corte, ha espressamente ritenuto che “una volta rifluite le rimesse su un conto corrente cointestato, si produce la piena confusione del patrimonio dei cointestatari senza possibilità di distinguere, da parte del terzo debitor debitoris, il patrimonio personale di ciascuno dei cointestatari, neppure per quote ideali” (ABF, 30 ottobre 2015, n. 8227 e, ancora prima, Cass. n. 10028/1998).
Inoltre, ulteriore motivazione posta a sostegno della tesi sopra esposta è stata ravvisata nella possibilità di interpretare in via estensiva/ analogica la previsione di cui all'art. 599 c.p.c., applicando ai casi di pignoramento dei conti correnti cointestati le norme previste in materia di pignoramento di beni indivisi.
E' stato sostenuto, quindi, che sia onere del Giudice dell'esecuzione provvedere, come disposto dall'art. 600 c.p.c., alla separazione della quota in natura spettante al debitore esecutato secondo le regole del codice civile. Alla luce dei principi che precedono, ne consegue che la contestazione in ordine alla paventata illegittimità del pignoramento per l'intero delle somme confluite su conti correnti cointestati,
(in luogo della sola quota appartenente all'esecutata), deve avvenire dinanzi al G.E. all'udienza di discussione o eventualmente mediante la proposizione della domanda di opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione che non dovesse tener conto di tale ripartizione.
Sul punto, infatti, costituisce principio giurisprudenziale ormai consolidato che “in tema di espropriazione presso terzi, il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi è l'unico esperibile avverso l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 cod. proc. civ., non solo quando si contestino vizi formali suoi, o degli atti che l'hanno preceduta, ma pure quando si intenda confutare l'interpretazione che il giudice dell'esecuzione ha dato alla dichiarazione del terzo, anche quanto alla entità ed alla esigibilità del credito” (Cass. 23 aprile
2019, n. 11191; Cass. 25 febbraio 2016, n. 3712; Cass. 20 novembre 2012, n. 20310).
§ 2.2. Inammissibile risulta pure la contestazione in ordine all'asserita errata dichiarazione, ex art. 547 c.p.c., di Banco di Napoli s.p.a., tenuto conto che per reagire alle eventuali anomalie ed errori presenti nella dichiarazione di quantità resa dal terzo pignorato è stato disposto, quale mezzo processuale ad hoc, il sub-procedimento di accertamento dell'obbligo del terzo, da svolgersi nelle forme di cui all'art. 549 c.p.c. dinanzi al G.E.
§ 3. Infine, priva di pregio giuridico risulta l'eccezione di improcedibilità della azione esecutiva per carenza di interesse ad agire del creditore in ragione dell'esiguità delle somme pignorate.
Sul punto è sufficiente precisare come costituisca principio del tutto consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la contrarietà al generale principio di buona fede e l'abuso dello strumento processuale siano ravvisabili solo nell'ipotesi in cui l'azione esecutiva venga promossa o proseguita per il recupero di un credito eccessivamente esiguo
(quale € 8,58 nel caso trattato dalla Suprema Corte con la sentenza 15 dicembre 2015,
n.25224), ma non, come nel caso di specie, in cui la paventata irrisorietà dell'importo (peraltro non condivisibile in quanto pari ad € 1.124,64) riguardi le somme pignorate e non il credito azionato dal pignorante.
§ 4. In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione deve essere rigettata.
Nondimeno, non possono ritenersi sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda formulata dall'opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., atteso che non è dato rinvenire, nella condotta dell'opponente, quel dolo o quella colpa grave ritenuti indispensabili ai fini dell'applicazione della condanna di cui alla disposizione da ultimo citata (tra le tante, Cass., III sez. ord. 20/09/2020 n. 26435, Cass., VI sez., ord. 04/09/2020, n. 18512, Cass., I sez., ord.
15/09/2018, n. 29462, Cass. S. U., sent. 13/09/2018, n.22405).
§ 4.1 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n.55 del 2014, per le cause di valore ricompreso nello scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00 per tutte le fasi del giudizio. Si ritengono tuttavia sussistenti i presupposti per una parziale compensazione delle stesse nella misura di un terzo tenuto conto della sussistenza di orientamenti contrapposti in giurisprudenza in ordine al pignoramento di conti correnti cointestati tra il debitore esecutato e soggetti terzi estranei.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• RIGETTA l'opposizione.
• CONDANNA parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
che liquida in euro 852,00 per compenso professionale, oltre rimborso CP_1 spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso)
C.P.A. ed IVA come per legge, compensando tra le parti per il residuo importo pari ad un terzo dell'importo complessivo.
Salerno, 24/06/2025
Il Giudice dott.ssa Federica Felaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Federica Felaco, all'esito della discussione ordinata alle parti ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. per l'udienza del 28/05/2025, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa n. 7105/2017 R.G. pendente tra:
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Salerno, alla Parte_1 C.F._1
Piazza Della Concordia, rappresentata e difesa dall'avv. Rosalia Sica, giusta procura in atti;
PARTE OPPONENTE
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2 in Salerno, alla via Alberto Pirro, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Braconi, giusta procura in atti;
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ex art.615, secondo comma, c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. In via del tutto preliminare e al fine di delineare l'odierno thema decidendum, giova precisare che il presente procedimento costituisce la fase a cognizione piena dell'opposizione spiegata da innanzi al competente Giudice dell'esecuzione, avverso l'atto di Parte_1 pignoramento presso terzi notificato ad istanza di per il pagamento Controparte_1 della somma di € 10.897,95, sulla scorta della sentenza 441/2016 emessa dal Tribunale di
Roma.
L'opponente, in via preliminare, ha contestato il diritto della intimante di procedere ad esecuzione forzata in relazione ad una parte dei beni complessivamente pignorati presso distinti istituti di credito.
Più specificamente, al riguardo ha dedotto come:
-le somme presenti sul conto corrente postale n.11151154, di cui risultava (solo) formalmente co-intestataria, fossero invero di esclusiva titolarità della madre, Per_1
[...] [...]
tenuto conto che al momento dell'apertura del libretto, ella opponente, non
[...] risiedeva in Italia e che, in ogni caso, non svolgendo alcuna attività lavorativa, non disponeva di somme o redditi propri da poter depositare;
-le somme confluite sul conto bancario n. 5229 e il dossier di titoli aperto presso Banca
Carime s.p.a. sarebbero state illegittimamente pignorate: laddove, per quanto concerneva il conto bancario, il vincolo non avrebbe dovuto riguardare l'intero importo ma solo la quota spettante all'esecutata, attesa la provenienza delle depositate somme dalla successione del padre dell'opponente apertasi anche in favore della madre e dei quattro fratelli;
mentre, in relazione ai titoli obbligazionari, tenuto conto della loro scadenza prevista al 08/10/2019, al momento della notifica dell'atto opposto risultavano indeterminati nell'ammontare e dunque insuscettibili di essere pignorati;
-le somme asseritamente detenute da Banco di Napoli s.p.a. e oggetto della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c. fossero frutto di un errata valutazione, trattandosi di somme impignorabili in quanto costituenti un “saldo passivo” ovvero un debito dell'esecutata nei confronti dell'istituto di credito a fronte di un prestito concessole per far fronte alle esigenze familiari.
Infine e in ogni caso, l'opponente ha contestato l'improcedibilità (recte inammissibilità) dell'azione esecutiva, attesa la carenza di interesse ad agire dell'intimante in ragione dell'esiguità del valore economico dei beni pignorati.
Nel costituirsi in giudizio, , eccepita preliminarmente la carenza di Controparte_1 legittimazione dell'opponente quanto alle doglianze concernenti l'altruità delle somme pignorate, ha contestato l'infondatezza della domanda e chiesto il rigetto dell'opposizione, con condanna della ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e al pagamento delle spese di lite. Pt_1
§ 1.1. Instauratosi regolarmente il contraddittorio e concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza cartolare del 28/05/2025.
§ 2. Tanto premesso, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito precisate.
In primo luogo, si rileva la carenza di legittimazione attiva di sulla domanda di Parte_1 accertamento di impignorabilità delle somme confluite sul libretto di deposito postale n.11151154, formalmente cointestato alla stessa opponente e alla madre, ma asseritamente di esclusiva titolarità di quest'ultima.
Sul punto, è sufficiente evidenziare come, di fatto, la suddetta censura sia qualificabile quale motivo di opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., rimedio inibito al debitore esecutato. Risulta del tutto pacifico, infatti, che la legittimazione a far valere l'altruità dei beni e delle somme pignorate spetti esclusivamente all'eventuale terzo proprietario;
non vantando, di contro, il debitore esecutato alcun interesse giuridicamente apprezzabile nel far accertare la proprietà di beni pignorati non rientranti nel suo patrimonio.
Più precisamente, l'opposizione ex art. 615 c.p.c. permette al debitore esecutato di contestare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata sotto il profilo della carenza originaria o sopravvenuta del titolo, della legittimazione attiva del procedente ovvero di far valere, ad esecuzione iniziata, l'impignorabilità dei beni di sua proprietà, non consentendogli, invece, di agire per conto di un terzo che “pretende di avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati”, essendo, a tale scopo, previsto lo specifico mezzo processuale dell'opposizione di terzo ai sensi dell'art.619 c.p.c.
Ciò posto, la suddetta doglianza è da ritenersi inammissibile.
§ 2.1. In secondo luogo, per quanto concerne i dossier di titoli e le somme detenute da
[...] per i quali parte opponente ha, invece, dedotto l'illegittimità del Controparte_2 pignoramento per intero -in luogo della sola quota di sua spettanza- stante la titolarità dei medesimi in capo a più soggetti, non appare fuori luogo svolgere alcune considerazioni preliminari in ordine al pignoramento di un rapporto bancario cointestato tra l'esecutato ed uno o più soggetti estranei al debito per cui si è agito in via esecutiva.
Sul tema, infatti, si sono sviluppati e susseguiti due orientamenti in seno alla giurisprudenza sia di legittimità che di merito.
Un primo orientamento accordava piena tutela al co-intestatario estraneo al rapporto di debito, affermando che il pignoramento delle somme confluite in conto corrente cointestato a più soggetti non potesse riguardare l'intero ammontare del denaro depositato, bensì solo la quota di appartenenza dell'esecutato, presumendosi la contitolarità degli intestatari del rapporto bancario e l'uguaglianza delle rispettive quote, salvo prova contraria, ai sensi dell'art.1101 c.c. (Corte di Appello di Roma n. 6123/2016; Collegio di Napoli n. 583/2012).
In particolare, con una recente pronuncia, la Suprema Corte ha avallato il suddetto filone interpretativo evidenziando che “nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'art.
1298 c.c., comma 2, in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente;
sicché, non solo si deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle quote, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto” (Cass. sentenza 14 settembre 2022, n. 27069).
Sulla scorta di questo orientamento e in applicazione del disposto dell'art.1298 c.c., dunque, si escludeva che l'istituto di credito, quale terzo pignorato, potesse vincolare l'intero ammontare del denaro depositato.
A tale interpretazione, sono seguite pronunce di segno diametralmente opposto, condivise dalla scrivente, che hanno affermato l'obbligo per il terzo di vincolare interamente i rapporti bancari intestati all'esecutato sino alla concorrenza dell'importo pignorato.
Tale orientamento rinviene la propria ratio nella difficoltà per la banca pignorata di individuare le effettive quote di spettanza dell'uno e dell'altro co-intestatario, talvolta determinate in forza di rapporti interni di cui l'istituto di credito potrebbe essere totalmente all'oscuro.
In altri termini, è stato sostenuto che il terzo pignorato deve essere esentato dalla valutazione di problematiche connesse ai diritti dei co-intestatari, la cui opportuna sede di discussione si rinviene nell'udienza di comparizione dinanzi al giudice dell'esecuzione, ex artt. 547 e 548
c.p.c.
Infatti, seppure non si neghi che il terzo sia tenuto a uno specifico dovere di collaborazione nella procedura esecutiva –costituito dell'obbligo di rendere la dichiarazione di quantità delle somme o beni detenuti per conto del debitore e, per l'effetto, di custodire i medesimi sino alla assegnazione in favore del creditore - tuttavia tale dovere non può essere esteso fino a renderlo onerato della risoluzione di problemi relativi alla individuazione dell'oggetto del pignoramento.
In questo senso si è espresso l'ABF che, sul solco di decisioni più risalenti della Suprema
Corte, ha espressamente ritenuto che “una volta rifluite le rimesse su un conto corrente cointestato, si produce la piena confusione del patrimonio dei cointestatari senza possibilità di distinguere, da parte del terzo debitor debitoris, il patrimonio personale di ciascuno dei cointestatari, neppure per quote ideali” (ABF, 30 ottobre 2015, n. 8227 e, ancora prima, Cass. n. 10028/1998).
Inoltre, ulteriore motivazione posta a sostegno della tesi sopra esposta è stata ravvisata nella possibilità di interpretare in via estensiva/ analogica la previsione di cui all'art. 599 c.p.c., applicando ai casi di pignoramento dei conti correnti cointestati le norme previste in materia di pignoramento di beni indivisi.
E' stato sostenuto, quindi, che sia onere del Giudice dell'esecuzione provvedere, come disposto dall'art. 600 c.p.c., alla separazione della quota in natura spettante al debitore esecutato secondo le regole del codice civile. Alla luce dei principi che precedono, ne consegue che la contestazione in ordine alla paventata illegittimità del pignoramento per l'intero delle somme confluite su conti correnti cointestati,
(in luogo della sola quota appartenente all'esecutata), deve avvenire dinanzi al G.E. all'udienza di discussione o eventualmente mediante la proposizione della domanda di opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione che non dovesse tener conto di tale ripartizione.
Sul punto, infatti, costituisce principio giurisprudenziale ormai consolidato che “in tema di espropriazione presso terzi, il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi è l'unico esperibile avverso l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 cod. proc. civ., non solo quando si contestino vizi formali suoi, o degli atti che l'hanno preceduta, ma pure quando si intenda confutare l'interpretazione che il giudice dell'esecuzione ha dato alla dichiarazione del terzo, anche quanto alla entità ed alla esigibilità del credito” (Cass. 23 aprile
2019, n. 11191; Cass. 25 febbraio 2016, n. 3712; Cass. 20 novembre 2012, n. 20310).
§ 2.2. Inammissibile risulta pure la contestazione in ordine all'asserita errata dichiarazione, ex art. 547 c.p.c., di Banco di Napoli s.p.a., tenuto conto che per reagire alle eventuali anomalie ed errori presenti nella dichiarazione di quantità resa dal terzo pignorato è stato disposto, quale mezzo processuale ad hoc, il sub-procedimento di accertamento dell'obbligo del terzo, da svolgersi nelle forme di cui all'art. 549 c.p.c. dinanzi al G.E.
§ 3. Infine, priva di pregio giuridico risulta l'eccezione di improcedibilità della azione esecutiva per carenza di interesse ad agire del creditore in ragione dell'esiguità delle somme pignorate.
Sul punto è sufficiente precisare come costituisca principio del tutto consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la contrarietà al generale principio di buona fede e l'abuso dello strumento processuale siano ravvisabili solo nell'ipotesi in cui l'azione esecutiva venga promossa o proseguita per il recupero di un credito eccessivamente esiguo
(quale € 8,58 nel caso trattato dalla Suprema Corte con la sentenza 15 dicembre 2015,
n.25224), ma non, come nel caso di specie, in cui la paventata irrisorietà dell'importo (peraltro non condivisibile in quanto pari ad € 1.124,64) riguardi le somme pignorate e non il credito azionato dal pignorante.
§ 4. In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione deve essere rigettata.
Nondimeno, non possono ritenersi sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda formulata dall'opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., atteso che non è dato rinvenire, nella condotta dell'opponente, quel dolo o quella colpa grave ritenuti indispensabili ai fini dell'applicazione della condanna di cui alla disposizione da ultimo citata (tra le tante, Cass., III sez. ord. 20/09/2020 n. 26435, Cass., VI sez., ord. 04/09/2020, n. 18512, Cass., I sez., ord.
15/09/2018, n. 29462, Cass. S. U., sent. 13/09/2018, n.22405).
§ 4.1 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n.55 del 2014, per le cause di valore ricompreso nello scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00 per tutte le fasi del giudizio. Si ritengono tuttavia sussistenti i presupposti per una parziale compensazione delle stesse nella misura di un terzo tenuto conto della sussistenza di orientamenti contrapposti in giurisprudenza in ordine al pignoramento di conti correnti cointestati tra il debitore esecutato e soggetti terzi estranei.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• RIGETTA l'opposizione.
• CONDANNA parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
che liquida in euro 852,00 per compenso professionale, oltre rimborso CP_1 spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso)
C.P.A. ed IVA come per legge, compensando tra le parti per il residuo importo pari ad un terzo dell'importo complessivo.
Salerno, 24/06/2025
Il Giudice dott.ssa Federica Felaco