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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 15/06/2025, n. 1364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1364 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE FAMIGLIA E INTERDIZIONI-INABILITAZIONI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente dott. Silvia Rizzuto Giudice rel. dott. Virginia Manfroni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 216/2025
avente ad oggetto: Mutamento di sesso;
autorizzazione intervento chirurgico.
promossa da:
( ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Carolina Mari come da mandato in atti
RICORRENTE contro
di Verona, in persona del Procuratore Capo. Controparte_1
Conclusioni per parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, per i motivi in fatto ed in diritto sopra esposti: autorizzare che sia sottoposta a intervento chirurgico di riconversione Parte_1
del sesso o, in subordine, dare atto che l'autorizzazione non è più necessaria per accedere agli interventi chirurgici in ragione del disposto della sentenza n. 143/2024 del 23.07.2024 della Corte Costituzionale con conseguente diritto della parte di accedere al trattamento anche in assenza di autorizzazione giudiziale, nonché
1 autorizzare l'immediata rettificazione negli atti di stato civile del sesso anagrafico da femminile a maschile e conseguentemente il cambio del nome da “ ” a Pt_1
“ ”, ordinando le eventuali ulteriori modifiche che dovessero rendersi CP_2
necessarie ai sensi e per gli effetti della L. 164/82.
Spese, diritti ed onorari del presente giudizio compensati fra le parti
Conclusioni PM: nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 132 c.p.c.
Con ricorso depositato in data 9.1.2025 ha chiesto che venga Parte_1
autorizzato, ex lege 14.4.1982 n. 164, un trattamento medico-chirurgico che modifichi i suoi caratteri sessuali da femminili in maschili o, in subordine, venga dato atto che l'autorizzazione non è più necessaria in forza della sentenza della Corte Costituzionale
n. 143/2024 nonché che venga autorizzata l'immediata rettificazione negli atti di stato civile del sesso anagrafico da femminile a maschile e conseguentemente del cambio del nome da ” in “ ”. Pt_1 CP_2
La parte ricorrente ha esposto di essere nata con caratteri biologici, anatomici e genitali di tipo femminile ma di aver precocemente vissuto la sua identità psicosessuale come maschile percependo sin da giovanissima la sua varianza di genere;
di aver condotto la propria vita al maschile sia sotto il profilo psicologico che relazionale presentandosi all'esterno con vestiario e acconciature maschili e manifestando comportamenti prettamente maschili;
di aver quindi avviato la terapia ormonale androgenizzante e assunto così fattezze inequivocabilmente maschili tanto da essere conosciuto tra le amicizie e nella società con il nome di , di essersi sottoposta nel 2024 CP_2 all'intervento di mastectomia bilaterale.
La parte ricorrente ha quindi evidenziato di incontrare difficoltà nel vivere pienamente la propria identità di genere maschile a causa della discrasia esistente tra le risultanze anagrafiche e il suo aspetto esteriore, che tale discrasia comprime la sua piena realizzazione e crea notevoli problematiche sia a livello sociale che lavorativo, sentendosi costretto ad esplicitare a terzi la propria disforia ogni qualvolta deve mostrare i documenti.
All'udienza del 6.5.2025 la ricorrente è comparsa personalmente assistita dal proprio procuratore, mentre non è comparso il Pubblico Ministero, pur ritualmente notificato.
2 La ricorrente, interrogata liberamente dal Giudice, ha confermato tutto quanto esposto nel ricorso nel ricorso, precisando di sentire sin da bambina qualcosa senza tuttavia ben comprendere cosa fosse;
che all'età di 19 anni ha preso consapevolezza ed ha iniziato un percorso psicologico in primo luogo per comprendere sé stesso;
nel 2022 ha iniziato anche il percorso medico con l'assunzione degli ormoni che sta tuttora prendendo;
che da quel momento si sente a proprio agio con il corpo;
che la madre e il fratello gli sono stati vicini e lo hanno supportato e che anche con gli amici è riuscito a farsi comprendere;
di aver eseguito la mastectomia in Spagna, di desiderare documenti che rispettino effettivamente il suo sesso perché l'attuale situazione lo mette i difficoltà quando deve mostrare la carta di identità ed è costretta a dare spiegazioni a chi è di fronte e non capisce.
All'esito dell'audizione il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza svolgimento di ulteriore istruttoria, visto l'art. 473-bis.21 ultimo comma c.p.c., ha riservato la decisione al Collegio sulle conclusioni adottate come in premessa.
* * * * *
Preliminarmente si osserva che con il presente giudizio parte attrice ha chiesto, ove ritenuto ancora necessario, l'autorizzazione a sottoporsi ai trattamenti medico - chirurgici necessari all'adeguamento dei caratteri sessuali nonché la rettificazione del sesso nei registri di stato civile.
1. Sulla domanda di rettificazione del sesso anagrafico
Per quanto concerne la domanda di rettificazione del sesso anagrafico, si rileva preliminarmente che essa non presuppone il preventivo intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari sicché può essere contestualmente proposta con la domanda di autorizzazione a sottoporsi al trattamento medico chirurgici.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 15138/2015 ha dapprima chiarito che "Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n.
150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità,
3 purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale"; successivamente anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 221/15 ha precisato:
"Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente −, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico". Anche la Corte Europea Diritti dell'Uomo sez. I, 11/10/2018, n. 55216 è intervenuta sul punto precisando che "sussiste una violazione dell'art. 8 CEDU sul diritto al rispetto della vita privata e familiare da parte di uno Stato contraente che non preveda la possibilità di ottenere la modifica del nome di un individuo iscritto nel registro dello stato civile come persona di sesso maschile, ma la cui identità sessuale è oramai pacificamente di genere femminile, seppure ancora nell'attesa di un'operazione chirurgica di transizione sessuale".
Dalla documentazione dimessa in atti emerge come il ricorrente segua da lungo tempo un percorso psicologico e una terapia ormonale, come sia in lei presente una disforia di genere con esordio precoce e come sia conservata la capacità di prendere una decisione pienamente consapevole e una assunzione di responsabilità rispetto al percorso terapeutico di transizione richiesto.
Il dott. iscritto all'Ordine degli Psicologici dell'Emilia Romagna ha Tes_1 attestato che l'attore “riferisce un marcato disagio affettivo/cognitivo per l'incongruenza tra il genere esperito/espresso e il genere assegnato, la cui sintomatologia ha iniziato a manifestarsi tre anni addietro ma che trova radici fin dalla prima adolescenza in cui preferiva vestiari associati al genere maschile. Attualmente presenta una sintomatologia che soddisfa i criteri per la diagnosi di disforia di genere (302.85):
• Una marcata incongruenza fra il genere esperito/espresso e le caratteristiche sessuali primarie e secondarie.
4 • Un forte desiderio di liberarsi delle proprie caratteristiche sessuali primarie e secondarie a causa di una marcata incongruenza con il genere esperito/espresso.
• Un forte desiderio di appartenere al genere opposto.
• Un forte desiderio di essere trattato come appartenente al genere opposto
….. che “la condizione causa una sofferenza clinicamente significativa in ambito sociale, lavorativo e affettivo:
• Evitamento e/o ritiro da contesti sociali in cui non viene rispettato il suo bisogno di sentirsi maschio.
• Difficoltà a trovare un contesto lavorativo che gli permetta di esprimersi senza essere soggetto di giudizi altrui circa la propria condizione.
• Difficoltà in ambito affettivo/sessuale ad esprimersi per via delle caratteristiche di genere primarie e/o secondarie”.
Il dott. ha quindi concluso che “I dati emersi dalla somministrazione della Scid 5 Tes_1
non evidenziano la presenza di un disturbo di personalità. I dati incrociati con gli altri test vanno a confermare l'ipotesi che il paziente ha difficoltà nella regolazione di emozioni critiche riferibili al senso di inferiorità suscitatogli dalla disforia di genere. In linea con i risultati emersi dai questionari, l'indagine clinica ampliata per mezzo del colloquio ha permesso di circoscrivere le criticità, come riferito dal paziente, all'ambito interpersonale. Nello specifico, quando il senso di inferiorità dovuto alla disforia di genere emergere si riscontrano difficoltà emotive nell'intimità col partner e nella ricerca del lavoro. Il paziente intraprende il percorso psicologico con l'obiettivo di iniziare il processo di riassegnazione del sesso. Pertanto si procede con un percorso strutturato sulla base del sostegno psicologico volto a supportare il paziente nel perseguimento del proprio obiettivo. Il trattamento (concluso il 28/07/2022), come concordato col paziente, è consistito nell'ampliare lo spettro delle risorse interne per demarcarsi al meglio dal giudizio altrui e per adattarsi a contesti che possano sollecitargli il senso d'inferiorità. È importante evidenziare che dall'analisi di eventi significativi per mezzo degli ABC cognitivo-comportamentali, il paziente riferisce un buon grado di resilienza per far fronte alle difficoltà che gli genera la patologia. Fra le risorse psichiche manifesta interessi vari ed alti livelli di creatività, mentre fra le risorse ambientali vi sono una buona rete amicale, la famiglia che si è dimostrata flessibile dinanzi la propria scelta e una relazione affettiva significativa”.
5 Il dott. , specialista in endocrinologia presso l'Azienda Ospedaliera Persona_1
Universitaria Integrata di Verona, ha certificato che presenta disforia di Parte_1
genere ed esegue trattamento ormonale per transizione da F to M da agosto 2022, che a distanza di 16 mesi è possibile osservare modificazioni somatiche fenotipiche secondarie maschili e cessazione delle mestruazioni, che la terapia androgenica ha comportato progressiva mascolinizzazione con caratteristiche di quasi completa irreversibilità e stabilità quali aumento della crescita pilifera su gambe, petto, pancia e pube, crescita della barba , redistribuzione del grasso corporeo, abbassamento del timbro vocale, ipertrofia del clotoride ed atrofia della ghiandola mammaria.
La presenza di una diagnosi di disforia di genere è confermata anche dalla dott.ssa
, psicologa iscritto all'Ordine degli Psicologi del Veneto e membro Per_2 dell'Associazione GenderLens cui parte ricorrente si è rivolta ad agosto 2024 per riprendere il percorso psicologico per l'incongruenza di genere. La dott.ssa Per_2 ha quindi confermato che la richiesta della ricorrente dell'adeguamento sessuale e di genere è importante per il benessere psicofisico sinora raggiunto e che non vi sono controindicazioni all'intervento di riassegnazione sessuale.
Le relazioni dei professionisti appaiono congruamente motivate e coerenti con i fatti allegati dalla parte attrice e, dallo stesso, dichiarati in udienza.
Nel corso del giudizio è stato assunto libero interrogatorio della parte ricorrente che ha insistito per l'accoglimento della domanda mostrandosi pienamente consapevole delle conseguenze del percorso di transizione e confermando di essersi sottoposta a febbraio
2024 ad intervento di mastectomia.
Alla luce del compendio probatorio sopra esaminato, ritiene il Collegio che parte ricorrente abbia svolto un consistente percorso di transizione, che ha riguardato gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che compongono l'identità di genere e il cambiamento avvenuto già a dicembre 2023 è stato attestato. Non si ritiene quindi necessario il compimento di ulteriori approfondimenti istruttori.
Va quindi accolta la domanda di rettificazione dell'atto di nascita e di ogni altro atto dello stato civile avanzata da parte ricorrente e va quindi disposta la rettificazione di attribuzione di sesso di (nata a [...] il [...]) nei registri dello Parte_1
stato civile da femminile a maschile con l'assunzione da parte di parte attrice del nome
” ordinandosi all'ufficiale di stato civile di sostituire l'indicazione di CP_2
6 "sesso femminile" con quella di "sesso maschile" nei documenti riconducibili a parte attrice.
Domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico
Parte ricorrente, laddove ritenuto ancora necessario, ha chiesto anche la contestuale autorizzazione a sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali da maschili a femminili.
Sul punto, come peraltro richiamato dalla stessa parte ricorrente, è intervenuta pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 "nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso" (sentenza Corte Costituzionale n.
143/2024).
La Corte costituzionale ha argomentato che l'autorizzazione del Tribunale rispetto ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali costituisce "una cautela adottata dalla legge 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso", prescrizione normativa che comunque non "può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici", tuttavia la
Corte sottolinea che "detto regime autorizzatorio è divenuto irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina" con l'evoluzione giurisprudenziale che ha escluso che
"le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico (cfr. sent. Corte costituzionale n. 221 del 2015; sul punto anche Corte costituzionale sent. n. 180 del 2017 ove la Corte ha ribadito che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'"intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata”) ….. potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico - comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti,
7 un'eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione".
Secondo la Corte Costituzionale nel caso di contestuale richiesta di rettifica dell'attribuzione di sesso anagrafico e del nome e di autorizzazione a trattamenti medico-chirurgici "pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis". Sulla scorta di ciò ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma
4, del D.Lgs. n. 150 del 2011, per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost., nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgo anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso
Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
Nel caso di specie, come sopra statuito, le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute e documentate dalla Relazione del dott. sono sufficienti per Per_1
l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, sicché non vi è più necessità di autorizzazione del Tribunale rispetto ad eventuali ulteriori interventi medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, oltre a quella già effettuato di mastectomia.
Parte ricorrente ha il diritto di procedere ai trattamenti medico - chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, diritto che non necessita più dell'autorizzazione giudiziale.
La relativa domanda autorizzatoria va quindi dichiarata inammissibile per carenza di interesse ad agire alla luce dell'ultima pronuncia del Giudice delle leggi.
Spese di lite
Nulla sulle spese, in difetto di soccombenza
P.Q.M.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 216/2025, in accoglimento della domanda di parte ricorrente :
- dispone la rettificazione dell'attribuzione di sesso di (nata a Parte_1
Verona il 1.8.2000) da femminile a maschile, con variazione del nome da a Pt_1
; CP_2
8 - ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Verona di effettuare la rettificazione di attribuzione del sesso nel relativo registro e negli atti riguardanti Parte_1
(nata a [...] il [...]) nei registri dello stato civile da femminile a maschile con l'assunzione da parte di parte attrice del nome " ", ordinandosi CP_2
all'ufficiale di stato civile di sostituire l'indicazione di "sesso femminile" con quella di
"sesso maschile" nei documenti riconducibili a parte attrice;
- dichiara inammissibile per carenza di interesse la domanda di autorizzazione ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, potendo parte ricorrente richiedere direttamente ai sanitari detti trattamenti nonché procedervi, alla luce dell'intervenuta sentenza della Corte costituzionale n. 143/2024.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio della I sez. civile del 3.6.2025 la Giudice rel. la Presidente
Dott.ssa Silvia Rizzuto dott.ssa Antonella Guerra
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE FAMIGLIA E INTERDIZIONI-INABILITAZIONI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente dott. Silvia Rizzuto Giudice rel. dott. Virginia Manfroni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 216/2025
avente ad oggetto: Mutamento di sesso;
autorizzazione intervento chirurgico.
promossa da:
( ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Carolina Mari come da mandato in atti
RICORRENTE contro
di Verona, in persona del Procuratore Capo. Controparte_1
Conclusioni per parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, per i motivi in fatto ed in diritto sopra esposti: autorizzare che sia sottoposta a intervento chirurgico di riconversione Parte_1
del sesso o, in subordine, dare atto che l'autorizzazione non è più necessaria per accedere agli interventi chirurgici in ragione del disposto della sentenza n. 143/2024 del 23.07.2024 della Corte Costituzionale con conseguente diritto della parte di accedere al trattamento anche in assenza di autorizzazione giudiziale, nonché
1 autorizzare l'immediata rettificazione negli atti di stato civile del sesso anagrafico da femminile a maschile e conseguentemente il cambio del nome da “ ” a Pt_1
“ ”, ordinando le eventuali ulteriori modifiche che dovessero rendersi CP_2
necessarie ai sensi e per gli effetti della L. 164/82.
Spese, diritti ed onorari del presente giudizio compensati fra le parti
Conclusioni PM: nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 132 c.p.c.
Con ricorso depositato in data 9.1.2025 ha chiesto che venga Parte_1
autorizzato, ex lege 14.4.1982 n. 164, un trattamento medico-chirurgico che modifichi i suoi caratteri sessuali da femminili in maschili o, in subordine, venga dato atto che l'autorizzazione non è più necessaria in forza della sentenza della Corte Costituzionale
n. 143/2024 nonché che venga autorizzata l'immediata rettificazione negli atti di stato civile del sesso anagrafico da femminile a maschile e conseguentemente del cambio del nome da ” in “ ”. Pt_1 CP_2
La parte ricorrente ha esposto di essere nata con caratteri biologici, anatomici e genitali di tipo femminile ma di aver precocemente vissuto la sua identità psicosessuale come maschile percependo sin da giovanissima la sua varianza di genere;
di aver condotto la propria vita al maschile sia sotto il profilo psicologico che relazionale presentandosi all'esterno con vestiario e acconciature maschili e manifestando comportamenti prettamente maschili;
di aver quindi avviato la terapia ormonale androgenizzante e assunto così fattezze inequivocabilmente maschili tanto da essere conosciuto tra le amicizie e nella società con il nome di , di essersi sottoposta nel 2024 CP_2 all'intervento di mastectomia bilaterale.
La parte ricorrente ha quindi evidenziato di incontrare difficoltà nel vivere pienamente la propria identità di genere maschile a causa della discrasia esistente tra le risultanze anagrafiche e il suo aspetto esteriore, che tale discrasia comprime la sua piena realizzazione e crea notevoli problematiche sia a livello sociale che lavorativo, sentendosi costretto ad esplicitare a terzi la propria disforia ogni qualvolta deve mostrare i documenti.
All'udienza del 6.5.2025 la ricorrente è comparsa personalmente assistita dal proprio procuratore, mentre non è comparso il Pubblico Ministero, pur ritualmente notificato.
2 La ricorrente, interrogata liberamente dal Giudice, ha confermato tutto quanto esposto nel ricorso nel ricorso, precisando di sentire sin da bambina qualcosa senza tuttavia ben comprendere cosa fosse;
che all'età di 19 anni ha preso consapevolezza ed ha iniziato un percorso psicologico in primo luogo per comprendere sé stesso;
nel 2022 ha iniziato anche il percorso medico con l'assunzione degli ormoni che sta tuttora prendendo;
che da quel momento si sente a proprio agio con il corpo;
che la madre e il fratello gli sono stati vicini e lo hanno supportato e che anche con gli amici è riuscito a farsi comprendere;
di aver eseguito la mastectomia in Spagna, di desiderare documenti che rispettino effettivamente il suo sesso perché l'attuale situazione lo mette i difficoltà quando deve mostrare la carta di identità ed è costretta a dare spiegazioni a chi è di fronte e non capisce.
All'esito dell'audizione il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza svolgimento di ulteriore istruttoria, visto l'art. 473-bis.21 ultimo comma c.p.c., ha riservato la decisione al Collegio sulle conclusioni adottate come in premessa.
* * * * *
Preliminarmente si osserva che con il presente giudizio parte attrice ha chiesto, ove ritenuto ancora necessario, l'autorizzazione a sottoporsi ai trattamenti medico - chirurgici necessari all'adeguamento dei caratteri sessuali nonché la rettificazione del sesso nei registri di stato civile.
1. Sulla domanda di rettificazione del sesso anagrafico
Per quanto concerne la domanda di rettificazione del sesso anagrafico, si rileva preliminarmente che essa non presuppone il preventivo intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari sicché può essere contestualmente proposta con la domanda di autorizzazione a sottoporsi al trattamento medico chirurgici.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 15138/2015 ha dapprima chiarito che "Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n.
150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità,
3 purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale"; successivamente anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 221/15 ha precisato:
"Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente −, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico". Anche la Corte Europea Diritti dell'Uomo sez. I, 11/10/2018, n. 55216 è intervenuta sul punto precisando che "sussiste una violazione dell'art. 8 CEDU sul diritto al rispetto della vita privata e familiare da parte di uno Stato contraente che non preveda la possibilità di ottenere la modifica del nome di un individuo iscritto nel registro dello stato civile come persona di sesso maschile, ma la cui identità sessuale è oramai pacificamente di genere femminile, seppure ancora nell'attesa di un'operazione chirurgica di transizione sessuale".
Dalla documentazione dimessa in atti emerge come il ricorrente segua da lungo tempo un percorso psicologico e una terapia ormonale, come sia in lei presente una disforia di genere con esordio precoce e come sia conservata la capacità di prendere una decisione pienamente consapevole e una assunzione di responsabilità rispetto al percorso terapeutico di transizione richiesto.
Il dott. iscritto all'Ordine degli Psicologici dell'Emilia Romagna ha Tes_1 attestato che l'attore “riferisce un marcato disagio affettivo/cognitivo per l'incongruenza tra il genere esperito/espresso e il genere assegnato, la cui sintomatologia ha iniziato a manifestarsi tre anni addietro ma che trova radici fin dalla prima adolescenza in cui preferiva vestiari associati al genere maschile. Attualmente presenta una sintomatologia che soddisfa i criteri per la diagnosi di disforia di genere (302.85):
• Una marcata incongruenza fra il genere esperito/espresso e le caratteristiche sessuali primarie e secondarie.
4 • Un forte desiderio di liberarsi delle proprie caratteristiche sessuali primarie e secondarie a causa di una marcata incongruenza con il genere esperito/espresso.
• Un forte desiderio di appartenere al genere opposto.
• Un forte desiderio di essere trattato come appartenente al genere opposto
….. che “la condizione causa una sofferenza clinicamente significativa in ambito sociale, lavorativo e affettivo:
• Evitamento e/o ritiro da contesti sociali in cui non viene rispettato il suo bisogno di sentirsi maschio.
• Difficoltà a trovare un contesto lavorativo che gli permetta di esprimersi senza essere soggetto di giudizi altrui circa la propria condizione.
• Difficoltà in ambito affettivo/sessuale ad esprimersi per via delle caratteristiche di genere primarie e/o secondarie”.
Il dott. ha quindi concluso che “I dati emersi dalla somministrazione della Scid 5 Tes_1
non evidenziano la presenza di un disturbo di personalità. I dati incrociati con gli altri test vanno a confermare l'ipotesi che il paziente ha difficoltà nella regolazione di emozioni critiche riferibili al senso di inferiorità suscitatogli dalla disforia di genere. In linea con i risultati emersi dai questionari, l'indagine clinica ampliata per mezzo del colloquio ha permesso di circoscrivere le criticità, come riferito dal paziente, all'ambito interpersonale. Nello specifico, quando il senso di inferiorità dovuto alla disforia di genere emergere si riscontrano difficoltà emotive nell'intimità col partner e nella ricerca del lavoro. Il paziente intraprende il percorso psicologico con l'obiettivo di iniziare il processo di riassegnazione del sesso. Pertanto si procede con un percorso strutturato sulla base del sostegno psicologico volto a supportare il paziente nel perseguimento del proprio obiettivo. Il trattamento (concluso il 28/07/2022), come concordato col paziente, è consistito nell'ampliare lo spettro delle risorse interne per demarcarsi al meglio dal giudizio altrui e per adattarsi a contesti che possano sollecitargli il senso d'inferiorità. È importante evidenziare che dall'analisi di eventi significativi per mezzo degli ABC cognitivo-comportamentali, il paziente riferisce un buon grado di resilienza per far fronte alle difficoltà che gli genera la patologia. Fra le risorse psichiche manifesta interessi vari ed alti livelli di creatività, mentre fra le risorse ambientali vi sono una buona rete amicale, la famiglia che si è dimostrata flessibile dinanzi la propria scelta e una relazione affettiva significativa”.
5 Il dott. , specialista in endocrinologia presso l'Azienda Ospedaliera Persona_1
Universitaria Integrata di Verona, ha certificato che presenta disforia di Parte_1
genere ed esegue trattamento ormonale per transizione da F to M da agosto 2022, che a distanza di 16 mesi è possibile osservare modificazioni somatiche fenotipiche secondarie maschili e cessazione delle mestruazioni, che la terapia androgenica ha comportato progressiva mascolinizzazione con caratteristiche di quasi completa irreversibilità e stabilità quali aumento della crescita pilifera su gambe, petto, pancia e pube, crescita della barba , redistribuzione del grasso corporeo, abbassamento del timbro vocale, ipertrofia del clotoride ed atrofia della ghiandola mammaria.
La presenza di una diagnosi di disforia di genere è confermata anche dalla dott.ssa
, psicologa iscritto all'Ordine degli Psicologi del Veneto e membro Per_2 dell'Associazione GenderLens cui parte ricorrente si è rivolta ad agosto 2024 per riprendere il percorso psicologico per l'incongruenza di genere. La dott.ssa Per_2 ha quindi confermato che la richiesta della ricorrente dell'adeguamento sessuale e di genere è importante per il benessere psicofisico sinora raggiunto e che non vi sono controindicazioni all'intervento di riassegnazione sessuale.
Le relazioni dei professionisti appaiono congruamente motivate e coerenti con i fatti allegati dalla parte attrice e, dallo stesso, dichiarati in udienza.
Nel corso del giudizio è stato assunto libero interrogatorio della parte ricorrente che ha insistito per l'accoglimento della domanda mostrandosi pienamente consapevole delle conseguenze del percorso di transizione e confermando di essersi sottoposta a febbraio
2024 ad intervento di mastectomia.
Alla luce del compendio probatorio sopra esaminato, ritiene il Collegio che parte ricorrente abbia svolto un consistente percorso di transizione, che ha riguardato gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che compongono l'identità di genere e il cambiamento avvenuto già a dicembre 2023 è stato attestato. Non si ritiene quindi necessario il compimento di ulteriori approfondimenti istruttori.
Va quindi accolta la domanda di rettificazione dell'atto di nascita e di ogni altro atto dello stato civile avanzata da parte ricorrente e va quindi disposta la rettificazione di attribuzione di sesso di (nata a [...] il [...]) nei registri dello Parte_1
stato civile da femminile a maschile con l'assunzione da parte di parte attrice del nome
” ordinandosi all'ufficiale di stato civile di sostituire l'indicazione di CP_2
6 "sesso femminile" con quella di "sesso maschile" nei documenti riconducibili a parte attrice.
Domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico
Parte ricorrente, laddove ritenuto ancora necessario, ha chiesto anche la contestuale autorizzazione a sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali da maschili a femminili.
Sul punto, come peraltro richiamato dalla stessa parte ricorrente, è intervenuta pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 "nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso" (sentenza Corte Costituzionale n.
143/2024).
La Corte costituzionale ha argomentato che l'autorizzazione del Tribunale rispetto ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali costituisce "una cautela adottata dalla legge 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso", prescrizione normativa che comunque non "può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici", tuttavia la
Corte sottolinea che "detto regime autorizzatorio è divenuto irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina" con l'evoluzione giurisprudenziale che ha escluso che
"le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico (cfr. sent. Corte costituzionale n. 221 del 2015; sul punto anche Corte costituzionale sent. n. 180 del 2017 ove la Corte ha ribadito che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'"intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata”) ….. potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico - comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti,
7 un'eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione".
Secondo la Corte Costituzionale nel caso di contestuale richiesta di rettifica dell'attribuzione di sesso anagrafico e del nome e di autorizzazione a trattamenti medico-chirurgici "pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis". Sulla scorta di ciò ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma
4, del D.Lgs. n. 150 del 2011, per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost., nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgo anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso
Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
Nel caso di specie, come sopra statuito, le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute e documentate dalla Relazione del dott. sono sufficienti per Per_1
l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, sicché non vi è più necessità di autorizzazione del Tribunale rispetto ad eventuali ulteriori interventi medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, oltre a quella già effettuato di mastectomia.
Parte ricorrente ha il diritto di procedere ai trattamenti medico - chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, diritto che non necessita più dell'autorizzazione giudiziale.
La relativa domanda autorizzatoria va quindi dichiarata inammissibile per carenza di interesse ad agire alla luce dell'ultima pronuncia del Giudice delle leggi.
Spese di lite
Nulla sulle spese, in difetto di soccombenza
P.Q.M.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 216/2025, in accoglimento della domanda di parte ricorrente :
- dispone la rettificazione dell'attribuzione di sesso di (nata a Parte_1
Verona il 1.8.2000) da femminile a maschile, con variazione del nome da a Pt_1
; CP_2
8 - ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Verona di effettuare la rettificazione di attribuzione del sesso nel relativo registro e negli atti riguardanti Parte_1
(nata a [...] il [...]) nei registri dello stato civile da femminile a maschile con l'assunzione da parte di parte attrice del nome " ", ordinandosi CP_2
all'ufficiale di stato civile di sostituire l'indicazione di "sesso femminile" con quella di
"sesso maschile" nei documenti riconducibili a parte attrice;
- dichiara inammissibile per carenza di interesse la domanda di autorizzazione ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, potendo parte ricorrente richiedere direttamente ai sanitari detti trattamenti nonché procedervi, alla luce dell'intervenuta sentenza della Corte costituzionale n. 143/2024.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio della I sez. civile del 3.6.2025 la Giudice rel. la Presidente
Dott.ssa Silvia Rizzuto dott.ssa Antonella Guerra
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