Articolo 35 della Legge 16 agosto 1962, n. 1417
Articolo 34Articolo 36
Versione
20 ottobre 1962
Art. 35.
Per la dimostrazione dello stato di inabilita' totale e permanente l'iscritta deve presentare, insieme con la domanda di pensione di invalidita', un certificato del medico provinciale attestante tale stato.
L'Ente si riserva di controllare in ogni momento, anche per mezzo di un proprio sanitario, il permanere dello stato di invalidita'. Il rifiuto di sottoporsi alla visita di controllo fa ritardare la decorrenza della pensione, o qualora questa sia in godimento, ne fa sospendere il pagamento.
La pensione di invalidita' non e' cumulabile con quella di vecchiaia prevista dalla presente legge.
Entrata in vigore il 20 ottobre 1962