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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 24/02/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del 20 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3333/2022 R.G. lavoro e previdenza, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Faticoni;
Parte_1 contro in persona del Direttore Regionale pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Renata Giovanna Cantatore;
MOTIVAZIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della
“ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Con ricorso depositato in data 19.10.2022, conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale deducendo:
- di aver svolto per 4 anni l'attività di operaio agricolo giornaliero e di aver poi sempre lavorato dal 2006 come operaia dipendente nel settore delle pulizie, anche presso uffici pubblici, per cinque giorni a settimana dalle ore 8.00 alle ore 16.00;
- di aver segnatamente svolto, nell'esecuzione di quest'ultima attività, le seguenti mansioni: pulizia delle scale, scaffali, finestre e di tutti gli ambienti ove veniva assegnata, trasporto di secchi d'acqua e di sacchi di rifiuti vari e svuotamento nei contenitori preposti;
di aver assunto per le suddette lavorazioni diverse posture, con piegamenti sino a 90° gradi continui, stazioni erette, e piegamenti ed allungamenti delle braccia;
- di aver presentato, in data 29.10.2020, denuncia per il riconoscimento della malattia professionale di spondilo artrosi e discopatie degenerative del rachide, rigettata dall' anche all'esito CP_2 del gravame amministrativo.
Censurate le determinazioni adottate dall' , rassegnava le seguenti conclusioni: CP_2
“a) accertare e dichiarare che essa istante, a seguito degli eventi descritti in ricorso, ha diritto al riconoscimento della malattia professionale denunciata (spondilo artrosi e discopatie degenerative del rachide) stante il nesso di casualità per l'attività svolta;
b) accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto all'indennizzo da parte dell per i danni subiti che CP_1 sin da ora si indicano nella misura del 15% o , nella misura da stabilirsi anche a mezzo CTU che sin da adesso si richiede;
c) condannare l' , in persona del Controparte_3 legale rapp.te pro-tempore al riconoscimento in favore dell'istante dei benefici economici (indennizzo) dipendenti
e/o connessi al riconoscimento della malattia professionale denunciata per il danno biologico subito non inferiore al 6% , a norma di legge , oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo ex D.Leg.vo 38/2000”
Il tutto con vittori delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. CP_ Si costituiva in giudizio l' resistendo all'avverso ricorso di cui chiedeva il rigetto in quanto infondato in fatto e diritto oltre che non provato, spese come di giustizia.
Istruita la causa a mezzo prova testimoniale ed eseguita la consulenza tecnica medico-legale, la stessa veniva rinviata per la discussione all'udienza di cui in epigrafe (celebrata con modalità di trattazione cartolare, così come in epigrafe indicato) ed all'esito decisa mediante deposito telematico della presente sentenza completa di contestuale motivazione.
Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito concisamente esplicitate L'esperita istruttoria testimoniale ha consentito di ricostruire le mansioni cui la parte ricorrente era addetta confermando integralmente le deduzioni di cui all'atto introduttivo e, sulla base dei presupposti fattuali così ricostruiti, si è ritenuto necessario procedere al conferimento dell'incarico peritale alla dott.ssa affinché accertasse l'eventuale natura Persona_1 professionale della patologia denunciata ed il relativo coefficiente di invalidità.
Nell'elaborato peritale, cui questo Giudice ritiene di poter prestare piena e convinta adesione in quanto immune da vizi logici e compatibile con le risultanze istruttorie acquisite al processo, il
CTU, dopo aver ripercorso i dati anamnestici e le risultanze dell'esame obiettivo nonché dallo scrutinio della documentazione medico-assicurativa versata in atti, ha concluso escludendo alcuna correlazione tra la malattia denunciata e l'attività lavorativa svolta. In particolare, il perito ha avuto modo di rilevare che: “la documentazione della periziata, per ciò che concerne il rachide, è costituita da un' unica RM del rachide lombosacrale, effettuata nel 2020, in cui il referto documenta: Moderati fenomeni spondilosici … fenomeni degenerativo disidrosici a livello dei dischi in esame, a livello L2-L3 e L4 -L5 modiche protrusioni discali ….iniziale osteofitosi retrosomatica …a livello L3-L4 modica ernia discale posteriore…a livello L5-S1 modica protrusione discosomatica …a livello D12-L1 lieve ernia discale … : siamo quindi davanti ad un quadro strumentale fisiologico in una donna che all'epoca aveva 58 anni , era in menopausa, cioè in quell'epoca in cui il processo degenerativo -artrosico, con produzione osteofitaria e protrusioni discali , si manifesta
e procede in maniera ingravescente “grazie” alla carenza di estrogeni ed al fisiologico invecchiamento delle strutture osteoarticolari. Non vi sono altri dati strumentali, nella documentazione depositata in atti, che possano orientare verso un danno osteoarticolare eccessivo rispetto alla norma. Considerando le risultanze della visita peritale, costituite da contratture muscolari di media entità a carico della colonna lombo-sacrale, articolarità libera e non dolente nei movimenti di antiflessione e di lateralità del tronco, con limitazione ai soli gradi estremi dell'articolarità, segni debolmente positivi di radiculopatia a sinistra, denunciati da una manovra di Lasegue +
60° , e nessun segno obiettivo di radiculopatia a destra, assenza di deficit dell' Estensore Lungo dell'Alluce bilateralmente, assenza di deficit di forza a livello degli quattro arti e assenza di ipotono-ipotrofia muscolare ai quattro arti, con possibilità di espletare la marcia su punte e talloni senza dolore, possiamo escludere una compromissione radicolare neuropatica, che depone sicuramente per manifestazioni artrosiche e protrusive erniarie di modica entità e fisiologiche per l'età. In conclusione, alla luce delle considerazioni suddette, con criterio di sufficiente certezza possiamo affermare che la malattia denunciata dalla periziata, spondiloartrosi e discopatie degenerative del rachide cervicale con protrusioni discali multiple e lombare con sofferenza radicolare non riconosce un'origine professionale.”
Stante la mancanza di un elemento costitutivo del diritto all'indennizzo, la domanda non può trovare accoglimento.
Le spese di lite devono ritenersi irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico dell' e si liquidano come CP_1 da separato decreto emesso in pari data.
P. Q. M.
Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: rigetta il ricorso;
spese di lite irripetibili;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU che si liquidano come da separato CP_1 decreto emesso in pari data.
Latina, 24 febbraio 2025
Il Giudice
Umberto Maria Costume
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del 20 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3333/2022 R.G. lavoro e previdenza, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Faticoni;
Parte_1 contro in persona del Direttore Regionale pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Renata Giovanna Cantatore;
MOTIVAZIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della
“ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Con ricorso depositato in data 19.10.2022, conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale deducendo:
- di aver svolto per 4 anni l'attività di operaio agricolo giornaliero e di aver poi sempre lavorato dal 2006 come operaia dipendente nel settore delle pulizie, anche presso uffici pubblici, per cinque giorni a settimana dalle ore 8.00 alle ore 16.00;
- di aver segnatamente svolto, nell'esecuzione di quest'ultima attività, le seguenti mansioni: pulizia delle scale, scaffali, finestre e di tutti gli ambienti ove veniva assegnata, trasporto di secchi d'acqua e di sacchi di rifiuti vari e svuotamento nei contenitori preposti;
di aver assunto per le suddette lavorazioni diverse posture, con piegamenti sino a 90° gradi continui, stazioni erette, e piegamenti ed allungamenti delle braccia;
- di aver presentato, in data 29.10.2020, denuncia per il riconoscimento della malattia professionale di spondilo artrosi e discopatie degenerative del rachide, rigettata dall' anche all'esito CP_2 del gravame amministrativo.
Censurate le determinazioni adottate dall' , rassegnava le seguenti conclusioni: CP_2
“a) accertare e dichiarare che essa istante, a seguito degli eventi descritti in ricorso, ha diritto al riconoscimento della malattia professionale denunciata (spondilo artrosi e discopatie degenerative del rachide) stante il nesso di casualità per l'attività svolta;
b) accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto all'indennizzo da parte dell per i danni subiti che CP_1 sin da ora si indicano nella misura del 15% o , nella misura da stabilirsi anche a mezzo CTU che sin da adesso si richiede;
c) condannare l' , in persona del Controparte_3 legale rapp.te pro-tempore al riconoscimento in favore dell'istante dei benefici economici (indennizzo) dipendenti
e/o connessi al riconoscimento della malattia professionale denunciata per il danno biologico subito non inferiore al 6% , a norma di legge , oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo ex D.Leg.vo 38/2000”
Il tutto con vittori delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. CP_ Si costituiva in giudizio l' resistendo all'avverso ricorso di cui chiedeva il rigetto in quanto infondato in fatto e diritto oltre che non provato, spese come di giustizia.
Istruita la causa a mezzo prova testimoniale ed eseguita la consulenza tecnica medico-legale, la stessa veniva rinviata per la discussione all'udienza di cui in epigrafe (celebrata con modalità di trattazione cartolare, così come in epigrafe indicato) ed all'esito decisa mediante deposito telematico della presente sentenza completa di contestuale motivazione.
Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito concisamente esplicitate L'esperita istruttoria testimoniale ha consentito di ricostruire le mansioni cui la parte ricorrente era addetta confermando integralmente le deduzioni di cui all'atto introduttivo e, sulla base dei presupposti fattuali così ricostruiti, si è ritenuto necessario procedere al conferimento dell'incarico peritale alla dott.ssa affinché accertasse l'eventuale natura Persona_1 professionale della patologia denunciata ed il relativo coefficiente di invalidità.
Nell'elaborato peritale, cui questo Giudice ritiene di poter prestare piena e convinta adesione in quanto immune da vizi logici e compatibile con le risultanze istruttorie acquisite al processo, il
CTU, dopo aver ripercorso i dati anamnestici e le risultanze dell'esame obiettivo nonché dallo scrutinio della documentazione medico-assicurativa versata in atti, ha concluso escludendo alcuna correlazione tra la malattia denunciata e l'attività lavorativa svolta. In particolare, il perito ha avuto modo di rilevare che: “la documentazione della periziata, per ciò che concerne il rachide, è costituita da un' unica RM del rachide lombosacrale, effettuata nel 2020, in cui il referto documenta: Moderati fenomeni spondilosici … fenomeni degenerativo disidrosici a livello dei dischi in esame, a livello L2-L3 e L4 -L5 modiche protrusioni discali ….iniziale osteofitosi retrosomatica …a livello L3-L4 modica ernia discale posteriore…a livello L5-S1 modica protrusione discosomatica …a livello D12-L1 lieve ernia discale … : siamo quindi davanti ad un quadro strumentale fisiologico in una donna che all'epoca aveva 58 anni , era in menopausa, cioè in quell'epoca in cui il processo degenerativo -artrosico, con produzione osteofitaria e protrusioni discali , si manifesta
e procede in maniera ingravescente “grazie” alla carenza di estrogeni ed al fisiologico invecchiamento delle strutture osteoarticolari. Non vi sono altri dati strumentali, nella documentazione depositata in atti, che possano orientare verso un danno osteoarticolare eccessivo rispetto alla norma. Considerando le risultanze della visita peritale, costituite da contratture muscolari di media entità a carico della colonna lombo-sacrale, articolarità libera e non dolente nei movimenti di antiflessione e di lateralità del tronco, con limitazione ai soli gradi estremi dell'articolarità, segni debolmente positivi di radiculopatia a sinistra, denunciati da una manovra di Lasegue +
60° , e nessun segno obiettivo di radiculopatia a destra, assenza di deficit dell' Estensore Lungo dell'Alluce bilateralmente, assenza di deficit di forza a livello degli quattro arti e assenza di ipotono-ipotrofia muscolare ai quattro arti, con possibilità di espletare la marcia su punte e talloni senza dolore, possiamo escludere una compromissione radicolare neuropatica, che depone sicuramente per manifestazioni artrosiche e protrusive erniarie di modica entità e fisiologiche per l'età. In conclusione, alla luce delle considerazioni suddette, con criterio di sufficiente certezza possiamo affermare che la malattia denunciata dalla periziata, spondiloartrosi e discopatie degenerative del rachide cervicale con protrusioni discali multiple e lombare con sofferenza radicolare non riconosce un'origine professionale.”
Stante la mancanza di un elemento costitutivo del diritto all'indennizzo, la domanda non può trovare accoglimento.
Le spese di lite devono ritenersi irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico dell' e si liquidano come CP_1 da separato decreto emesso in pari data.
P. Q. M.
Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: rigetta il ricorso;
spese di lite irripetibili;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU che si liquidano come da separato CP_1 decreto emesso in pari data.
Latina, 24 febbraio 2025
Il Giudice
Umberto Maria Costume