CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. III, sentenza 09/01/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 16/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 3, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE BIASE FREZZA COSTANZA-GERALDINA, Presidente
AN ON, Relatore
DE LUCA SILVIO, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 410/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20221T033556000 REGISTRO 2022
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20221T033556000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA
2022
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20221T033556000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE
2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 619/2025 depositato il
20/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'avviso di liquidazione di imposta di registro ed altre, - oltre interessi di mora – rideterminate a seguito di verifica circa l'assenza dei presupposti legittimanti il beneficio fiscale “prima casa” usufruito nell'ambito dell'acquisto di un fondo.
Si contesta l'erroneità del classamento operato dalla PA per rideterminare il quantum delle imposte inerenti l'indicato atto di acquisto del fondo.
LA PA, regolarmente costituitasi, prende posizione sui singoli punti di doglianza ed insiste per la corretteza del proprio operato.
L'istanza cautelare avanzata è stata rigetta in assenza dei presupposti legittimanti, ed in particolare quanto al periculum in mora.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto.
Come ben evidenziato – elementi pacifici – allorquando il ricorrente ebbe ad acquistare il fondo poi destinato a propria autorimessa, questo è stato indicato – a mezzo di precipua proposta di classamento – come avente classamento C6 e, in tal ottica, sono stati ottenuti i benefici fiscali in sede di rogito notarile.
La PA, avendo successivamente negato la fondatezza del classamento come proposto del ricorrente, e classato invece il fondo in C1, richiede la dovuta (integrazione di) imposta/e.
Il ricorrente peraltro, prima dell'odierno ricorso relativo al quantum debeatur in termini di corrette imposte sull'atto notarile, ebbe a richiedere alla PA la revoca del classamento C1; istanza con esito di “silenzio-rifiuto
" non impugnato.
Ne consegue come sia infondata la censura all'operato della PA, la quale ha correttamente richiesto il versamento di quanto dovuto in ragione dell'assenza dei presupposti legittimanti il beneficio fiscale di cui il ricorrente ha usufruito, e fondato sull'errato (o meglio ritenuto e proposto dal ricorrente) classamento in C6 del fondo.
Queste le ragioni del rigetto.
Quanto alle spese, queste seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500/oo oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore dell'Ufficio che liquida in €.500,00, oltre spese generali nella misura del 15%
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 3, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE BIASE FREZZA COSTANZA-GERALDINA, Presidente
AN ON, Relatore
DE LUCA SILVIO, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 410/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20221T033556000 REGISTRO 2022
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20221T033556000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA
2022
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20221T033556000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE
2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 619/2025 depositato il
20/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'avviso di liquidazione di imposta di registro ed altre, - oltre interessi di mora – rideterminate a seguito di verifica circa l'assenza dei presupposti legittimanti il beneficio fiscale “prima casa” usufruito nell'ambito dell'acquisto di un fondo.
Si contesta l'erroneità del classamento operato dalla PA per rideterminare il quantum delle imposte inerenti l'indicato atto di acquisto del fondo.
LA PA, regolarmente costituitasi, prende posizione sui singoli punti di doglianza ed insiste per la corretteza del proprio operato.
L'istanza cautelare avanzata è stata rigetta in assenza dei presupposti legittimanti, ed in particolare quanto al periculum in mora.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto.
Come ben evidenziato – elementi pacifici – allorquando il ricorrente ebbe ad acquistare il fondo poi destinato a propria autorimessa, questo è stato indicato – a mezzo di precipua proposta di classamento – come avente classamento C6 e, in tal ottica, sono stati ottenuti i benefici fiscali in sede di rogito notarile.
La PA, avendo successivamente negato la fondatezza del classamento come proposto del ricorrente, e classato invece il fondo in C1, richiede la dovuta (integrazione di) imposta/e.
Il ricorrente peraltro, prima dell'odierno ricorso relativo al quantum debeatur in termini di corrette imposte sull'atto notarile, ebbe a richiedere alla PA la revoca del classamento C1; istanza con esito di “silenzio-rifiuto
" non impugnato.
Ne consegue come sia infondata la censura all'operato della PA, la quale ha correttamente richiesto il versamento di quanto dovuto in ragione dell'assenza dei presupposti legittimanti il beneficio fiscale di cui il ricorrente ha usufruito, e fondato sull'errato (o meglio ritenuto e proposto dal ricorrente) classamento in C6 del fondo.
Queste le ragioni del rigetto.
Quanto alle spese, queste seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500/oo oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore dell'Ufficio che liquida in €.500,00, oltre spese generali nella misura del 15%