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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 03/11/2025, n. 1558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1558 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
LI LABELLARTE Presidente
Alessandra PILIEGO Consigliere
LB BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 1155 dell'anno 2021
T R A in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa, giusta procura Parte_1 in atti, dall'avv. Francesco Paolo Colonna, ed elettivamente domiciliata in Noicattaro (Ba) alla via G. Saragat n. 14, presso il suo studio, nonché all'indirizzo digitale : Email_1
APPELLANTE
E
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
FA IL, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato in Barletta alla via G. De
Nittis, 45, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale
Email_2
APPELLATO
All'udienza collegiale tenutasi il 24 ottobre 2025 la causa è stata riservata per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di appello, ritualmente notificato, la chiedeva che l'adita Corte di Appello, in CP_2 riforma della ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Bari relativa al giudizio n. R.G.
2165/2018 del 24 giugno 2021 ed in accoglimento di tutti i motivi di appello proposti in atto, accogliesse le seguenti conclusioni :
“1) respinta ogni avversa domanda ed eccezione, accertare e dichiarare per le su argomentate deduzioni, dovuta la somma di € 82.264,95 per aver la svolto il lavoro di CP_2
1 rimozione, trasporto e custodia dei mezzi indicati nel ricorso introduttivo su incarico della
Polizia Municipale del , attesa la natura contrattuale dei verbali di Controparte_1 affidamento in custodia;
2) in subordine ed in via sussidiaria, qualora detti verbali non dovessero essere considerati dei validi contratti, accertare e dichiarare per le su argomentate deduzioni, dovuta la somma di €
82.264,95 per aver la svolto il lavoro di rimozione, trasporto e custodia dei mezzi CP_2 indicati nel ricorso introduttivo su incarico della Polizia Municipale del CP_1
, posto l'ingiustificato arricchimento conseguito dall'Ente;
[...]
3) condannare, in ogni caso, il , in persona del suo sindaco pro Controparte_1 tempore, al pagamento della somma di € 82.264,95, oltre interessi moratori e danno da svalutazione monetaria, in favore dell'appellante società CP_2
4) il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio e con distrazione in favore dello scrivente procuratore che si dichiara anticipatario distrattario”.
Nel costituirsi in giudizio, l'appellato chiedeva dichiarare l'appello Controparte_1 inammissibile ovvero, in subordine, rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto e sfornite di sostegno probatorio;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.
Con ordinanza del 13-15 settembre 2025, questa Sezione della Corte, dato atto che, all'udienza del 12 settembre 2025 nessuno aveva depositato note di trattazione scritta, rinviava la causa, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., all'udienza del 24 ottobre 2025.
All'udienza del 24 ottobre 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, giusta decreto del
Presidente della Sezione, nessuno depositava nuovamente note di trattazione scritta.
Ai sensi degli artt. 307 e 309 c.p.c. va, dunque, dichiarata l'estinzione del giudizio, essendo stato instaurato il giudizio in primo grado in epoca successiva al 4 luglio 2009, data di entrata in vigore dell'art. 46, co. 15, lett. c) della L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha modificato l'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c., prevedendo che l'estinzione possa essere dichiarata anche d'ufficio.
A tal proposito, va rilevato che il provvedimento con il quale il collegio dichiara l'estinzione del procedimento deve essere emesso con la forma della sentenza ex art. 307 ultimo comma c.p.c.
(vedi in tal senso Cass. 5163/91, Cass. 14936/2000; vedi anche Cass. 11434/2007 secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio nell'attuale struttura collegiale del giudizio di appello e ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.; in senso conforme vedi anche Cass. 19124/2004 e Cass. 5610/ 2001).
2 L'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310 u.c. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione ritualmente notificato da avverso l'ordinanza ex art. CP_2
702 ter c.p.c. del Tribunale di Bari relativa al giudizio n. R.G. 2165/2018 del 24 giugno 2021, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 307 e 309 c.p.c.;
Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio;
Così decisa il 24 ottobre 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile
Il Consigliere est. Il Presidente
LB BI LI LA
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
LI LABELLARTE Presidente
Alessandra PILIEGO Consigliere
LB BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 1155 dell'anno 2021
T R A in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa, giusta procura Parte_1 in atti, dall'avv. Francesco Paolo Colonna, ed elettivamente domiciliata in Noicattaro (Ba) alla via G. Saragat n. 14, presso il suo studio, nonché all'indirizzo digitale : Email_1
APPELLANTE
E
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
FA IL, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato in Barletta alla via G. De
Nittis, 45, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale
Email_2
APPELLATO
All'udienza collegiale tenutasi il 24 ottobre 2025 la causa è stata riservata per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di appello, ritualmente notificato, la chiedeva che l'adita Corte di Appello, in CP_2 riforma della ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Bari relativa al giudizio n. R.G.
2165/2018 del 24 giugno 2021 ed in accoglimento di tutti i motivi di appello proposti in atto, accogliesse le seguenti conclusioni :
“1) respinta ogni avversa domanda ed eccezione, accertare e dichiarare per le su argomentate deduzioni, dovuta la somma di € 82.264,95 per aver la svolto il lavoro di CP_2
1 rimozione, trasporto e custodia dei mezzi indicati nel ricorso introduttivo su incarico della
Polizia Municipale del , attesa la natura contrattuale dei verbali di Controparte_1 affidamento in custodia;
2) in subordine ed in via sussidiaria, qualora detti verbali non dovessero essere considerati dei validi contratti, accertare e dichiarare per le su argomentate deduzioni, dovuta la somma di €
82.264,95 per aver la svolto il lavoro di rimozione, trasporto e custodia dei mezzi CP_2 indicati nel ricorso introduttivo su incarico della Polizia Municipale del CP_1
, posto l'ingiustificato arricchimento conseguito dall'Ente;
[...]
3) condannare, in ogni caso, il , in persona del suo sindaco pro Controparte_1 tempore, al pagamento della somma di € 82.264,95, oltre interessi moratori e danno da svalutazione monetaria, in favore dell'appellante società CP_2
4) il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio e con distrazione in favore dello scrivente procuratore che si dichiara anticipatario distrattario”.
Nel costituirsi in giudizio, l'appellato chiedeva dichiarare l'appello Controparte_1 inammissibile ovvero, in subordine, rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto e sfornite di sostegno probatorio;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.
Con ordinanza del 13-15 settembre 2025, questa Sezione della Corte, dato atto che, all'udienza del 12 settembre 2025 nessuno aveva depositato note di trattazione scritta, rinviava la causa, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., all'udienza del 24 ottobre 2025.
All'udienza del 24 ottobre 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, giusta decreto del
Presidente della Sezione, nessuno depositava nuovamente note di trattazione scritta.
Ai sensi degli artt. 307 e 309 c.p.c. va, dunque, dichiarata l'estinzione del giudizio, essendo stato instaurato il giudizio in primo grado in epoca successiva al 4 luglio 2009, data di entrata in vigore dell'art. 46, co. 15, lett. c) della L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha modificato l'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c., prevedendo che l'estinzione possa essere dichiarata anche d'ufficio.
A tal proposito, va rilevato che il provvedimento con il quale il collegio dichiara l'estinzione del procedimento deve essere emesso con la forma della sentenza ex art. 307 ultimo comma c.p.c.
(vedi in tal senso Cass. 5163/91, Cass. 14936/2000; vedi anche Cass. 11434/2007 secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio nell'attuale struttura collegiale del giudizio di appello e ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.; in senso conforme vedi anche Cass. 19124/2004 e Cass. 5610/ 2001).
2 L'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310 u.c. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione ritualmente notificato da avverso l'ordinanza ex art. CP_2
702 ter c.p.c. del Tribunale di Bari relativa al giudizio n. R.G. 2165/2018 del 24 giugno 2021, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 307 e 309 c.p.c.;
Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio;
Così decisa il 24 ottobre 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile
Il Consigliere est. Il Presidente
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