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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/10/2025, n. 4173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4173 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
Sent. N. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Cron. N.
Rep. N. I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O R. Gen. N. 284/2025 Il Tribunale di Brescia, sezione settima civile, nella persona del giudice unico NO AM Camp. Civ. N.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 437 c.p.c. con motivazione contestuale nella causa civile n. 284/2025 Ruolo Generale promossa
D A
Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia
APPELLANTE OGGETTO: c o n t r o Opposizione ord.
ingiunzione ex artt. 22 Parte_2
L689/1981 ((violazione APPELLATO CONTUMACE codice strada) CONCLUSIONI
Per l'appellante
“annullare la sentenza n. 540/2023 del Giudice di Pace di e, per Pt_1
l'effetto, rigettare l'opposizione proposta dal sig. avverso Parte_2 l'ordinanza prefettizia prot. n. 682/2023/AREA andone la legittimità, con vittoria di spese e onorari”.
Motivi della decisione in fatto e in diritto
1. L'8 aprile 2023, verso le ore 23.00, Parte_2 alla guida del veicolo Citroen Picasso targato CM284FB lungo via Vittorio Veneto a , ha perduto il controllo del veicolo e ha urtato Pt_1 un'automobile in sosta regolare, senza persone a bordo, a lato della via, e, rimasto sul luogo del sinistro sino ad arrivo di pattuglia della polizia locale e la prova etilometrica ha accertato tasso alcolemico di 2,55 e 2,63 g/l.
Con ordinanza n. 682 del 17 aprile 2023 il Prefetto di Brescia, in ragione della tipicità della condotta rispetto alla contravvenzione prevista e punita dall'art. 186 comma 2 lett. c) e comma 2 bis c.d.s., ha disposto, in applicazione dell'art. 223 c.d.s., la sospensione in via provvisoria della patente di guida di per 24 mesi dalla data del Parte_2 ritiro effettivo del documento.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto Parte_2 opposizione, depositata il 25 maggio 2023 avanti al Giudice di Pace di Brescia, deducendo a fondamento del ricorso la cessazione dell'esigenza cautelare tutelata dal provvedimento provvisorio di sospensione una - 2 -
volta che il ricorrente abbia sostenuto, come prescritto ex art. 186 commi 8 e 9 c.d.s. dalla stessa ordinanza prefettizia, la visita medica avanti alla Commissione Medica Locale Patenti di Guida e all'esito sia ritenuto fisicamente e psichicamente idoneo alla guida.
L'opponente ha dunque chiesto l'annullamento dell'ordinanza di sospensione provvisoria e la cessazione della sospensione all'esito della certificazione medica di idoneità e in via subordinata la riduzione del periodo di sospensione, applicato dal prefetto per la durata massima legale di 24 mesi.
3. La , costituitasi avanti al giudice di pace Controparte_1 con memoria 21 giugno 2023, ha chiesto il rigetto del ricorso
4. Il Giudice di Pace di , con sentenza n. 540/2023 del 5 Pt_1 novembre 2023, ha parzialmente accolto l'opposizione, ha annullato l'ordinanza di sospensione della patente di guida “con effetto dalla presente pronuncia” (riducendo dunque in fatto a 7 mesi circa la durata della sospensione, attuata con il materiale ritiro del documento nel giorno del sinistro) e ha disposto la compensazione delle spese di lite.
La sentenza, pubblicata il 18 giugno 2024, motiva l'annullamento affermando che l'esigenza cautelare a cui la sospensione ex art. 223 c.d.s. è preordinata (“evitare che il conducente, sul quale si sia riscontrato un tasso alcolico superiore a norma o l'assunzione di stupefacenti, possa continuare a condurre il veicolo con potenziali conseguenze pericolose per sé e per gli altri” e consentire di
“accertare che lo stesso conducente non sia affetto da patologia cronica derivante dall'usuale consumo di bevande alcoliche o di dette sostanze, tale da costituire un indice obbiettivo alla possibile reiterazione del comportamento antigiuridico”) risulta essere ormai esaurita, alla data della pronuncia del giudice, alla luce dell'esito positivo della visita medica disposta ai sensi dell'art. 186 commi 8 e 9 c.d.s.
3. Con ricorso depositato il 13 gennaio 2025 la di Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado, Pt_1 do l'illegittimità della sentenza per violazione degli artt. 186 e 223 c.d.s., che configurano due autonome e distinte ipotesi di sospensione della patente di guida, aventi diversa funzione e dunque cumulabili, non esistendo fra le norme rapporto di specialità.
Il ricorso e il decreto di fissazione d'udienza sono stati ritualmente notificato all'appellato a mezzo PEC in data 28 marzo 2025 e la parte non si è costituita nel giudizio di appello e è stata dichiarata contumace.
5. All'udienza di comparizione del 9 ottobre 2025 il ricorrente ha discusso la causa e ha concluso per l'accoglimento dell'appello e la condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite.
All'esito viene pronunciata sentenza, mediante lettura del dispositivo e motivazione contestuale.
6. L'appello è fondato. - 3 -
La questione controversa attiene alla valutazione del rapporto intercorrente, di specialità ovvero di autonomia e eventuale concorrenza, tra la sospensione della patente di guida disposta ex art. 186 comma 9 c.d.s. fino all'esito della visita medica di accertamento dell'idoneità fisica e psichica alla guida, e l'analoga misura disposta in via provvisoria ex art. 223 c.d.s., fino ad un massimo di due anni, nelle ipotesi in cui la condotta dell'automobilista integri un reato per il quale è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida.
Sul punto si è da tempo consolidata l'interpretazione della Corte di Cassazione, condivisa e recepita anche da numerose pronunce di questo tribunale, secondo cui le due misure hanno presupposti e funzioni autonomi, di tal che l'esito positivo della visita medica esaurisce le finalità della sospensione cautelare disposta ex art. 186 comma 9 c.d.s. ma non produce alcun effetto sulla durata della sospensione provvisoria disposta ai sensi dell'art. 223 c.d.s. quando sia accertata condotta dell'automobilista integrante reato per il quale sia prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione oppure (è il caso in esame, trattandosi della fattispecie p. e p. dall'art. 186 comma 2 lett. c e comma 2 bis c.d.s., di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l e causazione di sinistro) della revoca della patente.
L'orientamento in tal senso espresso già da Cass. Sez. 2, 19.10.2010, n. 21447 (“[i]n tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente di guida di cui all'art. 186 del codice della strada si fonda su presupposti diversi da quelli di cui all'art. 223 del medesimo codice;
nel primo caso, infatti, che costituisce fatto penalmente rilevante, la sospensione può conseguire, a titolo di sanzione accessoria, a seguito dell'accertamento del reato, mentre nel secondo la misura ha carattere preventivo e natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo, nei cui confronti sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui, continui a tenere una condotta che può arrecare pericolo ad altri soggetti”) è stato in seguito costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo Cass. Sez. 2, ord. 30.1.2025, n. 2425; così in precedenza, ad es. Cass. Sez. 2, ord. 18 aprile 2018 n. 9539 e )
Giova in particolare richiamare la motivazione, punto 4, di Cass. Sez. 6 - 2, Ord. n. 18342/2017, non massimata, laddove precisa che «[l]a ratio sottesa alla misura cautelare prevista dall'art. 186, commi 8 e 9, risiede nell'esigenza di acquisire con rapidità, più o meno accentuata a seconda della gravità dell'alterazione da assunzione di alcol, il riscontro medico sulla condizione del conducente, per valutare l'idoneità del predetto alla guida, e quindi anche in funzione dell'eventuale revoca della patente. Diversamente, la sospensione provvisoria della patente di guida prevista dall'art. 223, comma 1, che è l'anticipazione della sanzione accessoria irrogabile all'esito dell'accertamento giudiziale, ha lo scopo di tutelare con immediatezza l'incolumità dei cittadini e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente del veicolo” (indipendentemente dall'accertata o indiscussa sua idoneità fisica e psichica) “continui nell'esercizio di un'attività potenzialmente - 4 -
creativa di ulteriori pericoli (Corte cost., ordinanza n. 266 del 2011; ordinanza n. 344 del 2004; da ultimo, Cass., 15/12/2016, n. 25870). Non v'è dunque rapporto di specialità tra le norme, né risulta violato il principio sancito dall'art. 14 l. n. 689 del 1981, sussistendo nel caso in esame la necessaria correlazione tra il fatto contestato e quello posto a fondamento della sanzione”; così pure Cass. Sez.
Così Cass. Sez. 6, 5 novembre 2021, n. 32190 “[l]a sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica di cui al 9° co. dell'art. 186 c.d.s. è volta ad assicurare che il trasgressore si sottoponga alla visita medica ex art. 119 c.d.s. (art. 119 c.d.s. richiamato dall'8° co. dell'art. 186 c.d.s.), affinché se ne riscontri l'idoneità alla guida. La sospensione della patente di guida di cui al 2° co. dell'art. 186 c.d.s. (“all'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni”), cui si correla la sospensione di cui all'art. 223 c.d.s. (“nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, (...) il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni”), è la vera e propria sanzione amministrativa accessoria. Significativo in tal senso è del resto l'inciso "ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2- bis", che figura nel testo del 9° co. dell'art. 186 c.d.s.”.
L'accertamento dell'integrità fisica e psichica fa dunque cadere i presupposti della sospensione cautelare ex art. 186 comma 9 c.d.s. ma non ha ricaduta sulla durata della sospensione provvisoria applicata quale anticipazione ex art. 223 c.d.s. della sanzione amministrativa accessoria per la commissione del reato. La diversa opinione, si è giustamente segnalato, produrrebbe del resto l'effetto paradossale di sottoporre a trattamento più favorevole (sospensione solo fino a visita medica favorevole) il guidatore con più alto tasso alcolemico (superiore a 1,5 g/l) rispetto a quelli con tasso superiore a 0,5 o 0,8 g/l ma inferiore a 1,5 g/l (per i quali, salvo che non abbiano provocato incidenti, non è prevista l'obbligatoria sottoposizione a visita medica).
7. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione del DM 55/2014 e dei parametri per cause di valore indeterminato di bassa complessità, in € 2.906,00 (€ 851 + 602 + 1453 per fasi studio, introduttiva e decisionale), oltre a spese generali, IVA e CPA;
nulla per il primo grado, essendosi l'amministrazione costituita in proprio e non avendo allegato né documentato spese
P . Q . M .
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 540/2023 del Giudice di Pace di , pubblicata il 18 giugno 2024, Pt_1 rigetta l'opposizione proposta da avverso Parte_2
l'ordinanza del Prefetto di Brescia prot. n. 682/2023/AREA III del 17 aprile 2023;
2) condanna l'appellato al pagamento delle spese del grado di - 5 -
giudizio, che liquida in € 2.906,00 per compenso, oltre a spese generali al 15%, CPA e IVA.
Così deciso in Brescia il 9 ottobre 2025
Il giudice
NO AM
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
Rep. N. I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O R. Gen. N. 284/2025 Il Tribunale di Brescia, sezione settima civile, nella persona del giudice unico NO AM Camp. Civ. N.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 437 c.p.c. con motivazione contestuale nella causa civile n. 284/2025 Ruolo Generale promossa
D A
Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia
APPELLANTE OGGETTO: c o n t r o Opposizione ord.
ingiunzione ex artt. 22 Parte_2
L689/1981 ((violazione APPELLATO CONTUMACE codice strada) CONCLUSIONI
Per l'appellante
“annullare la sentenza n. 540/2023 del Giudice di Pace di e, per Pt_1
l'effetto, rigettare l'opposizione proposta dal sig. avverso Parte_2 l'ordinanza prefettizia prot. n. 682/2023/AREA andone la legittimità, con vittoria di spese e onorari”.
Motivi della decisione in fatto e in diritto
1. L'8 aprile 2023, verso le ore 23.00, Parte_2 alla guida del veicolo Citroen Picasso targato CM284FB lungo via Vittorio Veneto a , ha perduto il controllo del veicolo e ha urtato Pt_1 un'automobile in sosta regolare, senza persone a bordo, a lato della via, e, rimasto sul luogo del sinistro sino ad arrivo di pattuglia della polizia locale e la prova etilometrica ha accertato tasso alcolemico di 2,55 e 2,63 g/l.
Con ordinanza n. 682 del 17 aprile 2023 il Prefetto di Brescia, in ragione della tipicità della condotta rispetto alla contravvenzione prevista e punita dall'art. 186 comma 2 lett. c) e comma 2 bis c.d.s., ha disposto, in applicazione dell'art. 223 c.d.s., la sospensione in via provvisoria della patente di guida di per 24 mesi dalla data del Parte_2 ritiro effettivo del documento.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto Parte_2 opposizione, depositata il 25 maggio 2023 avanti al Giudice di Pace di Brescia, deducendo a fondamento del ricorso la cessazione dell'esigenza cautelare tutelata dal provvedimento provvisorio di sospensione una - 2 -
volta che il ricorrente abbia sostenuto, come prescritto ex art. 186 commi 8 e 9 c.d.s. dalla stessa ordinanza prefettizia, la visita medica avanti alla Commissione Medica Locale Patenti di Guida e all'esito sia ritenuto fisicamente e psichicamente idoneo alla guida.
L'opponente ha dunque chiesto l'annullamento dell'ordinanza di sospensione provvisoria e la cessazione della sospensione all'esito della certificazione medica di idoneità e in via subordinata la riduzione del periodo di sospensione, applicato dal prefetto per la durata massima legale di 24 mesi.
3. La , costituitasi avanti al giudice di pace Controparte_1 con memoria 21 giugno 2023, ha chiesto il rigetto del ricorso
4. Il Giudice di Pace di , con sentenza n. 540/2023 del 5 Pt_1 novembre 2023, ha parzialmente accolto l'opposizione, ha annullato l'ordinanza di sospensione della patente di guida “con effetto dalla presente pronuncia” (riducendo dunque in fatto a 7 mesi circa la durata della sospensione, attuata con il materiale ritiro del documento nel giorno del sinistro) e ha disposto la compensazione delle spese di lite.
La sentenza, pubblicata il 18 giugno 2024, motiva l'annullamento affermando che l'esigenza cautelare a cui la sospensione ex art. 223 c.d.s. è preordinata (“evitare che il conducente, sul quale si sia riscontrato un tasso alcolico superiore a norma o l'assunzione di stupefacenti, possa continuare a condurre il veicolo con potenziali conseguenze pericolose per sé e per gli altri” e consentire di
“accertare che lo stesso conducente non sia affetto da patologia cronica derivante dall'usuale consumo di bevande alcoliche o di dette sostanze, tale da costituire un indice obbiettivo alla possibile reiterazione del comportamento antigiuridico”) risulta essere ormai esaurita, alla data della pronuncia del giudice, alla luce dell'esito positivo della visita medica disposta ai sensi dell'art. 186 commi 8 e 9 c.d.s.
3. Con ricorso depositato il 13 gennaio 2025 la di Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado, Pt_1 do l'illegittimità della sentenza per violazione degli artt. 186 e 223 c.d.s., che configurano due autonome e distinte ipotesi di sospensione della patente di guida, aventi diversa funzione e dunque cumulabili, non esistendo fra le norme rapporto di specialità.
Il ricorso e il decreto di fissazione d'udienza sono stati ritualmente notificato all'appellato a mezzo PEC in data 28 marzo 2025 e la parte non si è costituita nel giudizio di appello e è stata dichiarata contumace.
5. All'udienza di comparizione del 9 ottobre 2025 il ricorrente ha discusso la causa e ha concluso per l'accoglimento dell'appello e la condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite.
All'esito viene pronunciata sentenza, mediante lettura del dispositivo e motivazione contestuale.
6. L'appello è fondato. - 3 -
La questione controversa attiene alla valutazione del rapporto intercorrente, di specialità ovvero di autonomia e eventuale concorrenza, tra la sospensione della patente di guida disposta ex art. 186 comma 9 c.d.s. fino all'esito della visita medica di accertamento dell'idoneità fisica e psichica alla guida, e l'analoga misura disposta in via provvisoria ex art. 223 c.d.s., fino ad un massimo di due anni, nelle ipotesi in cui la condotta dell'automobilista integri un reato per il quale è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida.
Sul punto si è da tempo consolidata l'interpretazione della Corte di Cassazione, condivisa e recepita anche da numerose pronunce di questo tribunale, secondo cui le due misure hanno presupposti e funzioni autonomi, di tal che l'esito positivo della visita medica esaurisce le finalità della sospensione cautelare disposta ex art. 186 comma 9 c.d.s. ma non produce alcun effetto sulla durata della sospensione provvisoria disposta ai sensi dell'art. 223 c.d.s. quando sia accertata condotta dell'automobilista integrante reato per il quale sia prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione oppure (è il caso in esame, trattandosi della fattispecie p. e p. dall'art. 186 comma 2 lett. c e comma 2 bis c.d.s., di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l e causazione di sinistro) della revoca della patente.
L'orientamento in tal senso espresso già da Cass. Sez. 2, 19.10.2010, n. 21447 (“[i]n tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente di guida di cui all'art. 186 del codice della strada si fonda su presupposti diversi da quelli di cui all'art. 223 del medesimo codice;
nel primo caso, infatti, che costituisce fatto penalmente rilevante, la sospensione può conseguire, a titolo di sanzione accessoria, a seguito dell'accertamento del reato, mentre nel secondo la misura ha carattere preventivo e natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo, nei cui confronti sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui, continui a tenere una condotta che può arrecare pericolo ad altri soggetti”) è stato in seguito costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo Cass. Sez. 2, ord. 30.1.2025, n. 2425; così in precedenza, ad es. Cass. Sez. 2, ord. 18 aprile 2018 n. 9539 e )
Giova in particolare richiamare la motivazione, punto 4, di Cass. Sez. 6 - 2, Ord. n. 18342/2017, non massimata, laddove precisa che «[l]a ratio sottesa alla misura cautelare prevista dall'art. 186, commi 8 e 9, risiede nell'esigenza di acquisire con rapidità, più o meno accentuata a seconda della gravità dell'alterazione da assunzione di alcol, il riscontro medico sulla condizione del conducente, per valutare l'idoneità del predetto alla guida, e quindi anche in funzione dell'eventuale revoca della patente. Diversamente, la sospensione provvisoria della patente di guida prevista dall'art. 223, comma 1, che è l'anticipazione della sanzione accessoria irrogabile all'esito dell'accertamento giudiziale, ha lo scopo di tutelare con immediatezza l'incolumità dei cittadini e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente del veicolo” (indipendentemente dall'accertata o indiscussa sua idoneità fisica e psichica) “continui nell'esercizio di un'attività potenzialmente - 4 -
creativa di ulteriori pericoli (Corte cost., ordinanza n. 266 del 2011; ordinanza n. 344 del 2004; da ultimo, Cass., 15/12/2016, n. 25870). Non v'è dunque rapporto di specialità tra le norme, né risulta violato il principio sancito dall'art. 14 l. n. 689 del 1981, sussistendo nel caso in esame la necessaria correlazione tra il fatto contestato e quello posto a fondamento della sanzione”; così pure Cass. Sez.
Così Cass. Sez. 6, 5 novembre 2021, n. 32190 “[l]a sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica di cui al 9° co. dell'art. 186 c.d.s. è volta ad assicurare che il trasgressore si sottoponga alla visita medica ex art. 119 c.d.s. (art. 119 c.d.s. richiamato dall'8° co. dell'art. 186 c.d.s.), affinché se ne riscontri l'idoneità alla guida. La sospensione della patente di guida di cui al 2° co. dell'art. 186 c.d.s. (“all'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni”), cui si correla la sospensione di cui all'art. 223 c.d.s. (“nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, (...) il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni”), è la vera e propria sanzione amministrativa accessoria. Significativo in tal senso è del resto l'inciso "ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2- bis", che figura nel testo del 9° co. dell'art. 186 c.d.s.”.
L'accertamento dell'integrità fisica e psichica fa dunque cadere i presupposti della sospensione cautelare ex art. 186 comma 9 c.d.s. ma non ha ricaduta sulla durata della sospensione provvisoria applicata quale anticipazione ex art. 223 c.d.s. della sanzione amministrativa accessoria per la commissione del reato. La diversa opinione, si è giustamente segnalato, produrrebbe del resto l'effetto paradossale di sottoporre a trattamento più favorevole (sospensione solo fino a visita medica favorevole) il guidatore con più alto tasso alcolemico (superiore a 1,5 g/l) rispetto a quelli con tasso superiore a 0,5 o 0,8 g/l ma inferiore a 1,5 g/l (per i quali, salvo che non abbiano provocato incidenti, non è prevista l'obbligatoria sottoposizione a visita medica).
7. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione del DM 55/2014 e dei parametri per cause di valore indeterminato di bassa complessità, in € 2.906,00 (€ 851 + 602 + 1453 per fasi studio, introduttiva e decisionale), oltre a spese generali, IVA e CPA;
nulla per il primo grado, essendosi l'amministrazione costituita in proprio e non avendo allegato né documentato spese
P . Q . M .
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 540/2023 del Giudice di Pace di , pubblicata il 18 giugno 2024, Pt_1 rigetta l'opposizione proposta da avverso Parte_2
l'ordinanza del Prefetto di Brescia prot. n. 682/2023/AREA III del 17 aprile 2023;
2) condanna l'appellato al pagamento delle spese del grado di - 5 -
giudizio, che liquida in € 2.906,00 per compenso, oltre a spese generali al 15%, CPA e IVA.
Così deciso in Brescia il 9 ottobre 2025
Il giudice
NO AM
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.