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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 11/04/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE
N. R.G. 4075/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4075/2024 R.G. promossa da
(Cod. Fis ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MANFREDI STEFANO, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via
Fatebenefratelli, n. 15 contro
(Cod. Fis. ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. ZUNINO GIORGIA, con domicilio in Pavia, VIA LANGOSCO,
16
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in IA, in data 18/06/2005, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
IA alla parte II, Serie A n. 25 dell'anno 2005;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) dichiarare la separazione personale tra coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati, libero ciascuno di portare la propria residenza ove ritenga opportuno, e nel reciproco rispetto;
2) nella casa coniugale sita in Mortara (PV), via Volta n. 15, continuerà a dimorare la signora con i due figli maggiorenni ma non ancora autonomi, la quale CP_1
continuerà a corrispondere il canone di locazione di euro 750,00 mensili;
3) l'autovettura Kia Sportage, anno 2016 TG FF128NP, intestata alla signora
continuerà a restare in uso esclusivo della stessa;
CP_1
4) il signor corrisponderà alla signora euro 800,00 mensili a titolo di Pt_1 CP_1
contributo al mantenimento per i figli non ancora autonomi, entro il 10 di ogni mese tramite bonifico;
5) entrambi i genitori comunque concorreranno nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie ed extra assegno così come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale e
l'Ordine degli avvocati di Pavia, previa esibizione di opportuna documentazione giustificativa nei termini ivi stabiliti;
6) il cane di nome resterà collocato presso la signora con a carico Per_1 CP_1
di entrambi i coniugi del 50% ciascuno delle spese relative al mantenimento dello stesso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio da atto che il procedimento, iniziato come contenzioso, è stato bonariamente definito dalle parti.
Invero, all'udienza del 2.04.2025 parte ricorrente riferiva di aver raggiunto un accordo con la controparte, per altro coincidente con le conclusioni indicate nel ricorso introduttivo e sopra riportate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Pag. 2 di 3 Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e da Parte_1
he hanno contratto matrimonio il Controparte_1
18/06/2005, in IA (atto n. 25, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005);
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Così deciso in Pavia, il 10/04/2025
Il Giudice estensore
La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE
N. R.G. 4075/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4075/2024 R.G. promossa da
(Cod. Fis ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MANFREDI STEFANO, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via
Fatebenefratelli, n. 15 contro
(Cod. Fis. ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. ZUNINO GIORGIA, con domicilio in Pavia, VIA LANGOSCO,
16
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in IA, in data 18/06/2005, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
IA alla parte II, Serie A n. 25 dell'anno 2005;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) dichiarare la separazione personale tra coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati, libero ciascuno di portare la propria residenza ove ritenga opportuno, e nel reciproco rispetto;
2) nella casa coniugale sita in Mortara (PV), via Volta n. 15, continuerà a dimorare la signora con i due figli maggiorenni ma non ancora autonomi, la quale CP_1
continuerà a corrispondere il canone di locazione di euro 750,00 mensili;
3) l'autovettura Kia Sportage, anno 2016 TG FF128NP, intestata alla signora
continuerà a restare in uso esclusivo della stessa;
CP_1
4) il signor corrisponderà alla signora euro 800,00 mensili a titolo di Pt_1 CP_1
contributo al mantenimento per i figli non ancora autonomi, entro il 10 di ogni mese tramite bonifico;
5) entrambi i genitori comunque concorreranno nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie ed extra assegno così come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale e
l'Ordine degli avvocati di Pavia, previa esibizione di opportuna documentazione giustificativa nei termini ivi stabiliti;
6) il cane di nome resterà collocato presso la signora con a carico Per_1 CP_1
di entrambi i coniugi del 50% ciascuno delle spese relative al mantenimento dello stesso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio da atto che il procedimento, iniziato come contenzioso, è stato bonariamente definito dalle parti.
Invero, all'udienza del 2.04.2025 parte ricorrente riferiva di aver raggiunto un accordo con la controparte, per altro coincidente con le conclusioni indicate nel ricorso introduttivo e sopra riportate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Pag. 2 di 3 Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e da Parte_1
he hanno contratto matrimonio il Controparte_1
18/06/2005, in IA (atto n. 25, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005);
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Così deciso in Pavia, il 10/04/2025
Il Giudice estensore
La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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