Decreto cautelare 3 giugno 2021
Ordinanza cautelare 24 giugno 2021
Sentenza breve 14 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto cautelare 03/06/2021, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2021
N. 00530/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 530 del 2021, proposto da
GI ON, rappresentata e difesi dagli avvocati Francesco Acerboni e Eleonora Barichello, e dall’avv.to Jacopo Albenzio in proprio nonché rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Acerboni ed Eleonora Barichello con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Fiesso D'Artico, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
il Comune di Campagna Lupia, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
l’Ufficio Tecnico Unico Campagna Lupia-Fiesso D'Artico, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
la Commissione Edilizia Comunale, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
nei confronti
IA TT Vido, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del permesso di costruire n. C21/0002 rilasciato dall'Ufficio Tecnico Unico Campagna Lupia-Fiesso D'artico, pratica P20/0254, protocollo istanza n. 10767, relativo all'esecuzione di asseriti lavori di restauro conservativo consistente nel cambio d'utilizzo da magazzino ad abitazione, sull'immobile distinto catastalmente al foglio 4, mappale 1528, sub 6, provvedimento conosciuto a seguito di istanza di accesso agli atti in data 14-29.4.2019;
del parere istruttorio favorevole, di estremi non meglio specificati, assunto in data 28.01.2021;
di ogni altro atto inerente e/o conseguente, procedimentale e/o finale, anche non noto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che, dato il valore storico testimoniale dell'immobile oggetto di intervento, le sue modificazioni potrebbero poi risultare irreversibili;
Ritenuto pertanto che ricorrono i presupposti di particolare gravità ed urgenza, previsti dalla succitata normativa, tali da non consentire di attendere la discussione in camera di consiglio, prevista per il 23 giugno 2021;
Riservata alla futura delibazione collegiale ogni valutazione sul fumus boni juris e, in particolare, sulla sussistenza in capo ai ricorrenti dell'interesse personale ad agire.
P.Q.M.
Accoglie l'istanza ex art. 56 del CPA e, per l'effetto, sospende l'esecuzione dell' atto impugnato fino al 23 giugno 2021 compreso.
Rimette le parti alla Camera di Consiglio 23 giugno 2021.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia il giorno 3 giugno 2021.
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO