Ordinanza cautelare 30 giugno 2022
Ordinanza cautelare 8 settembre 2022
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 16/06/2025, n. 11704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11704 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 11704/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06246/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6246 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da RO De AT, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco La Gattuta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
RT CO, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
con il ricorso introduttivo:
- del Decreto dipartimentale n.106 del 5/05/2022 “Approvazione della graduatoria finale del concorso interno, per titoli ed esami, per la copertura di n. 313 posti per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui n. 293 da generico, n. 20 da radioriparatore, e a n. 6 posti per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi AIB del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, nella parte in cui il ricorrente è stato escluso dai vincitori;
- del provvedimento prot. 6564 del 13/05/2022, con il quale il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale – Ufficio II – Affari concorsuali e contenzioso, disponeva di non attribuire al ricorrente i punteggi dei titoli relativi ai corsi di formazione e aggiornamento professionale, svolti dal ricorrente, ai sensi dell'art.7, commi 1 e 4 del bando, ai fini della formazione della graduatoria finale del concorso, sulla base delle valutazioni della Commissione esaminatrice; e, nel contempo, non consentiva l'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. B) della legge 241/1990 “in quanto come predetto i titoli da lei citati non risultano essere stati indicati nella domanda di partecipazione ed inoltre non è comunque ammessa l'integrazione postuma della domanda perché i termini di presentazione della stessa sono scaduti ed hanno carattere perentorio”,
- dei verbali della Commissione esaminatrice relativi ai criteri di accoglimento e valutazione dei titoli presentati dai concorrenti ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 4 del bando, e in particolare dei corsi di formazione e aggiornamento professionale, nella parte in cui non attribuivano i punteggi dei titoli relativi ai corsi di formazione e aggiornamento professionale, svolti dal ricorrente;
- ove occorra, dell'art 3, comma 7, lett. H) del bando di concorso, nella parte in cui prevede che “nella domanda il candidato deve dichiarare, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle conseguenze penali derivanti da falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, quanto segue: lett. H) titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti come requisito di ammissione alla lettera e), abilitazioni professionali, corsi di formazione e aggiornamento professionale, qualificazioni professionali di cui all'art. 7, indicando tipologia, data di rilascio/durata, Ente o Ufficio che li ha rilasciati”, in riferimento ai corsi di formazione e aggiornamento professionale, e alle qualificazioni professionali di cui all'art. 7 erogati dal Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile tramite le proprie strutture centrali e periferiche di formazione del personale.
con i motivi aggiunti presentati dal ricorrente in data 24/06/2022:
- del Decreto del Dipartimento Dei Vigili Del Fuoco, Del Soccorso Pubblico e Della Difesa Civile Direzione Centrale per L'amministrazione Generale n.189 del 6/06/2022 “Approvazione della graduatoria finale del concorso interno, per titoli ed esami, per la copertura di n. 313 posti per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui n. 293 da generico, n. 20 da radioriparatore, e a n. 6 posti per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi AIB del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, con il quale è stata annullata e sostituita integralmente la graduatoria finale del 5/05/2022, nella parte in cui il ricorrente è stato escluso dai vincitori.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 giugno 2025 il dott. Michele Di Martino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso principale, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, all’uopo allegando e deducendo che: in data 7/03/2021, ha presentato domanda per la partecipazione concorso interno, per titoli ed esami, a n. 313 posti per l’accesso alla qualifica di ispettore antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al decreto del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, n. 32 del 26/02/2021; in seguito, ha sostenuto tutte le prove del concorso con esito positivo, completandole con l’esame orale, avvenuto in data 8/3/2022, secondo il calendario di cui all’avviso del 21/1/2022; indi, con il decreto dipartimentale n. 106 del 5/05/2022, è stata approvata la graduatoria finale del concorso interno per la copertura di n. 313 posti per l’accesso alla qualifica di ispettore antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ove si è classificato al posto n. 339, con il punteggio complessivo di 46,33 così suddivisi: prova scritta punti 22,00; prova orale punti 22,00, punteggio titoli 2,33; successivamente, è venuto a conoscenza che, nella domanda di partecipazione al concorso, non comparivano i corsi di formazione e aggiornamento professionale frequentati durante la carriera, utili ai fini del punteggio complessivo per la formazione della graduatoria finale, ai sensi dell’art. 7, comma 1 e 4 del bando, tant’è che il riconoscimento del punteggio derivante dai corsi di formazione e aggiornamento professionale pari a 2,00 gli avrebbe consentito di classificarsi tra i vincitori del concorso; pertanto, in data 6/5/2022, ha inoltrato specifica richiesta al Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale – Ufficio II, con la quale ha chiesto la valutazione e la conseguente attribuzione del punteggio previsto dal bando di concorso relativamente ai corsi sopra citati, oltre l’applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art. 6, comma 1, Legge 241/1990; il Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale – Ufficio II – Affari concorsuali e contenzioso, con il provvedimento prot. 6564 del 13/05/2022, ha rigettato le sue richieste, inoltrate con la lettera del 6/05/2022.
2. Tanto premesso in fatto, il ricorrente ha lamentato l’erroneità e l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, con i quali non gli è stato riconosciuto il punteggio relativo ai corsi di formazione e aggiornamento professionale di cui all’art. 7, comma 1 e 4 del bando di concorso e tanto sulla base delle seguenti doglianze in diritto:
A) Violazione di legge ex art. 3 L.241/90 per difetto di motivazione e/o eccesso di potere per carenza di motivazione e/o difetto di istruttoria, e/o illogicità manifesta e/o manifesta ingiustizia, nonché per mancato riconoscimento dell’errore scusabile in cui è incorso il ricorrente. Violazione di legge ex art.97 Cost. per mancata applicazione del principio di buon andamento dell’attività della Pubblica Amministrazione;
B) Violazione di legge ex art.6, comma 1, lett. B), L.241/90, per la mancata applicazione del principio del c.d. soccorso istruttorio e/o eccesso di potere per manifesta illogicità e contraddittorietà tra gli atti della stessa Amministrazione.
C) Illegittimità del bando di concorso per violazione di legge ex art. 18, della legge 7 agosto 1990 n. 241.
3. Sulla scorta delle descritte causali, ha invocato l’integrale accoglimento della domanda.
4. Con ricorso per motivi aggiunti del 24.06.2022, il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, - Direzione Centrale per le Risorse Umane, n.189 del 6/06/2022 “Approvazione della graduatoria finale del concorso interno, per titoli ed esami, per la copertura di n. 313 posti per l’accesso alla qualifica di ispettore antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui n. 293 da generico, n. 20 da radioriparatore, e a n. 6 posti per l’accesso alla qualifica di ispettore antincendi AIB del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, con il quale è stata annullata e sostituita integralmente la graduatoria finale del 5/05/2022, nella parte in cui il ricorrente è stato escluso dai vincitori.
5. A fondamento del ricorso per motivi aggiunti, ha eccepito la invalidità del richiamato decreto del 6/06/22 per illegittimità derivata, richiamando espressamente i motivi di diritto del ricorso principale.
6. Si è costituito il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso.
7. Con ordinanze collegiali n. 4168/2022, del 28 giugno 2022 e n. 5681, del 7 settembre 2022, sono state respinte le domande cautelari proposte con i sopra richiamati ricorsi.
8. All’udienza straordinaria di smaltimento, tenuta da remoto in data 6 giugno 2025, la causa è stata assegnata a sentenza.
DIRITTO
9. Il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti all’esame del Collegio sono infondati e, pertanto, devono essere respinti.
10. Come esposto in narrativa, in seno al presente giudizio, sono stati impugnati i provvedimenti con cui l’Amministrazione ha rigettato le istanze avanzate dal ricorrente e volte alla valutazione e alla conseguente attribuzione del punteggio previsto dal bando di concorso relativamente ai corsi di formazione e aggiornamento professionale frequentati durante la carriera, utili ai fini del punteggio complessivo per la formazione della graduatoria finale, ai sensi dell’art. 7, comma 1 e 4 del bando.
La Pubblica Amministrazione ha respinto tali istanze in quanto i predetti titoli non risultavano essere stati indicati nella domanda di partecipazione, non ammettendo l’integrazione postuma della domanda perché i termini di presentazione della stessa erano scaduti.
11. Tanto doverosamente premesso, va detto che privi di pregio si rilevano il primo ed il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente ha lamentato che, sebbene non avesse precisato, nella domanda di partecipazione al concorso, i corsi di formazione frequentati per il conseguimento delle qualificazioni possedute, l’Amministrazione avrebbe potuto, comunque, provvedere essa stessa in autonomia a considerarli, secondo un percorso logico deduttivo, ovvero quantomeno consentirne l’integrazione a fronte della richiesta inoltrata.
Invero, a dire di parte ricorrente, l’Amministrazione avrebbe omesso di considerare, in modo illogico e contradditorio, il dato palese costituito dalla circostanza che il conseguimento della qualificazione prevede inevitabilmente la frequenza del relativo corso, secondo la durata e i programmi stabiliti dal Dipartimento dei Vigili del fuoco con le proprie circolari, specificatamente indicate in riferimento al caso di specie.
13. Ebbene, le contestazioni in esame, come detto, non si rivelano meritevoli di condivisione da parte del Collegio.
14. Invero, le emergenze istruttorie documentali, acquisite agli atti di causa, hanno consentito di accertare che, nel caso di specie, il ricorrente ha conseguito ed indicato nella domanda di partecipazione: la qualificazione di NBCR terzo livello; la qualificazione di istruttore TPSS; la qualificazione di TAS secondo livello e la qualificazione di operatore di Sala Operativa, omettendo però di inserire nella stessa, i corsi propedeutici al conseguimento delle suddette qualificazioni.
Non è applicabile al caso di specie l’istituto del soccorso istruttorio, di cui all’art. 6, comma 1, Legge 241/1990, in quanto il ricorrente, nonostante non avesse precisato nella domanda di partecipazione al concorso i corsi di formazione frequentati per il conseguimento delle qualificazioni possedute, ha presentato istanza per la valutazione e la conseguente attribuzione del punteggio relativamente ai corsi sopra citati oltre i termini di scadenza previsti nel bando.
In argomento, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, “ nei procedimenti selettivi viene in rilievo il principio generale di autoresponsabilità dei concorrenti, in base al quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze degli eventuali errori e/o incompletezze nella compilazione della domanda e presentazione dei documenti, senza che sia possibile invocare al riguardo il soccorso istruttorio, poiché questo costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio competitorum (Consiglio di Stato sez. VII, 02/09/2024, n.7334); sul punto è stato, invero, efficacemente chiarito che il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un titolo valutabile in sede concorsuale, che inciderebbe sulle posizioni di terzi (come nella specie): “il consentire ad un candidato di dichiarare, con un termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio” (Consiglio di Stato sez. VII, 03/06/2024, n.4951) ” (TAR Lazio – Roma, II- ter , 14.5.2025, n. 9209).
Alla stregua delle superiori considerazioni, le contestazioni in esame devono essere respinte.
15. Neanche meritevoli di positivo apprezzamento si rivelano le doglianze avanzate con il terzo motivo di ricorso, con cui la parte ricorrente ha lamentato l’illegittimità della clausola del bando di cui all’art. 3, comma 7°, punto h, il quale, indica, fra gli elementi da dichiarare in domanda, “titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti come requisito di ammissione alla lettera e), abilitazioni professionali, corsi di formazione e aggiornamento professionale, qualificazioni professionali di cui all’art. 7, indicando tipologia, data di rilascio/durata, Ente o Ufficio che li ha rilasciati”.
Segnatamente, secondo la prospettazione ricorsuale, la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 18 della L. 241/1990, avrebbe potuto acquisire autonomamente i titoli in contestazione, in ragione del fatto che, nella specie, l’Amministrazione era ed è a conoscenza di tutti i corsi di formazione frequentati dal ricorrente, poiché registrati nel sistema informatizzato L.I.F., e dei corrispondenti attestati, veri e propri atti amministrativi già posseduti dalla medesima ancor prima della emanazione del bando di concorso a 313 ispettori antincendi cui il ricorrente ha partecipato.
Ciò posto, la suddetta clausola del bando avversata, contrariamente a quanto eccepito e lamentato, non può ritenersi nè illogica, né irrazionale e, anzi, deve ritenersi prevalente rispetto al generico dovere di ricerca e di acquisizione, che preclude alle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 241 del 1990, di aggravare il procedimento con la richiesta di allegazione di documentazione già in proprio possesso, stante l'autonomia e la rigida autosufficienza che connota l'acquisizione dei titoli valutabili nelle procedure concorsuali ( conf .: Tar Campania Napoli, sez. IV, 25/11/2021, n. 7523; Cons. Stato, sez. V , 16/08/2018 n. 4942; Cons. Stato, Sez IV, 23/12/2019 n. 6935).
16. Siffatta circostanza, unitamente ai rilievi innanzi esposti, non può che condurre al rigetto della domanda principale.
17. Stante la legittimità degli atti gravati in via principale, devono essere disattese le doglianze poste a fondamento del ricorso per motivi aggiunti, con cui parte ricorrente ha la invalidità del richiamato decreto del 6/06/22 per illegittimità derivata, richiamandosi espressamente i motivi di diritto del ricorso principale.
18. Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso principale, come integrato dal ricorso per motivi aggiunti, li rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Michele Di Martino, Referendario, Estensore
Marco Savi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Di Martino | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO