Articolo 6 della Legge 17 febbraio 1992, n. 161
Articolo 5
Versione
12 marzo 1992
Art. 6. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.800 milioni annui a decorrere dall'anno 1992, si provvede negli anni 1992-1994 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 12 marzo 1992