TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/12/2025, n. 3798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3798 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1919/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Rel. Est. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14/2/2025
da 1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Emanuela BONTEMPO del Foro di MILANO presso la quale ha eletto domicilio telematico e 2) Controparte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Emanuela BONTEMPO del Foro di Milano presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito religioso in POMARICO (MT) il 9/4/2007 (anno 2007, atto n. 2, parte II, serie A) in comunione legale dei beni
Separati consensualmente con sentenza n. 1285/2025 emessa dal Tribunale di Milano il 19.03.2025 e pubblicata il 03.04.2025
Pagina 1 di 5 (passata in giudicato, v. documenti in atti)
Con i seguenti figli:
- a Matera (MT) l'11/7/2007, residente in [...]; Persona_1 codice fiscale , cittadino italiano, minore di età; C.F._3
- a Milano (MI) il 31/12/2015, residente a [...]
4; codice fiscale cittadina italiana, minore di età. C.F._4
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 14.02.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: CONDIZIONI
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 9/4/2007 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Pomarico (MT) al n. 2, Serie A, P II;
- ordinare al Comune di Pomarico (MT) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- nulla sulle spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni.
1. I figli minori sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale di comune accordo sulle questioni straordinarie riguardanti in particolare la residenza, gli impegni e le scelte educative, di formazione e di tutela della salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno assunte in modo disgiunto da parte del genitore preposto alla cura dei figli, salvo l'onere di tenere informato l'altro.
2. La casa familiare sita in Milano, Via Privata Paternò 4 resta assegnata alla signora
[...]
nell'interesse della prole, con tutti i mobili e le suppellettili che la compongono. CP_1
3. Il signor ha trasferito la propria abitazione in un appartamento condotto locazione, Parte_1 sito a Corsico (MI), Via Niccolò Copernico 19, ove si è impegnato a trasferire anche la residenza.
4. Salvo diversi accordi, i figli minori avranno la residenza ed il collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, allo stato in Milano, Via Privata Paternò 4.
5. I tempi di permanenza dei figli minori con il padre, salvo di diversi accordi tra i genitori, tenuto conto dei turni di lavoro del signor , saranno i seguenti. Parte_1
- Due giorni a settimana, anche non consecutivi, di cui un giorno dal lunedì al venerdì ed almeno una notte a settimana. Se i turni di lavoro lo consentiranno il signor terrà con sé i figli Parte_1 per due notti a settimana anche non consecutive.
- Il padre si impegna a comunicare trenta giorni prima i propri turni di lavoro alla madre, in modo che la stessa possa proporre eventuali variazioni, rispettando se possibile il criterio dell'alternanza tra i genitori anche nei fine settimana.
- Non meno di dieci giorni, anche non consecutivi durante il periodo delle vacanze estive, cinque giorni nel periodo delle festività natalizie e quattro giorni in occasione delle festività pasquali, da concordare non meno di trenta giorni prima (in occasione della settimana di carnevale e delle
Pagina 2 di 5 altre festività e ricorrenze nazionali sarà rispettato il regime ordinario).
6. Il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di € 200,00 (euro duecento=00) per dodici mensilità, somma che sarà versata a Controparte_1 anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita (prima rivalutazione febbraio 2026).
7. Le spese extra assegno relative ai figli saranno ripartite tra i genitori al 50% secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
8. L'assegno unico INPS per figli a carico sarà percepito per l'intero dalla signora CP_1
e verrà utilizzato a copertura delle spese straordinarie extra assegno (fermo restando la
[...] ripartizione al 50% tra i genitori se non interamente coperte dall'assegno unico).
9. A parziale modifica delle condizioni economiche di separazione e ad integrazione di quanto
Pagina 3 di 5 riportato, in ricorso nelle condizioni di divorzio relative al contributo di mantenimento della prole il padre, in caso di assegno unico inferiore alla somma di euro 400,00 (euro quattrocento/00) verserà in aggiunta alla madre l'importo che la stessa avrà percepito in meno a titolo di assegno unico rispetto alla somma di euro 400,00.
10. I coniugi sono economicamente indipendenti e non avanzano domanda di mantenimento e/o di alimenti l'uno nei confronti dell'altro. PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
11. I genitori prestano il consenso al rilascio dei documenti d'identità e dei passaporti validi per il loro espatrio e dei figli minori ed . Per_1 Pt_2
12. I coniugi dichiarano di aver definito tutte le questioni economiche, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dal rapporto di matrimonio e dal regime patrimoniale della comunione legale di non avere nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per qualsiasi altra causa e/o titolo, fatto salvo l'adempimento degli accordi di cui al punto 9) delle condizioni di separazione legale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c., reciprocamente rinunciando al deposito giudiziale della documentazione aggiornata di cui all'art 473-bis.51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Con sentenza n. 1285/2025 emessa il 19.03.2025 e pubblicata il 03.04.2025, il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio, con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato la volontà di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni concordate, parzialmente modificate e come sopra integralmente riportate e trascritte, rinunciando all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Pagina 4 di 5 Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Pomarico (MT) in data 9/4/2007 (atto trascritto nei Registri Controparte_1 dello Stato Civile del Comune di Pomarico (MT) al n. 2, Serie A, Parte II);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pomarico (MT) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 19 novembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
Pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Rel. Est. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14/2/2025
da 1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Emanuela BONTEMPO del Foro di MILANO presso la quale ha eletto domicilio telematico e 2) Controparte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Emanuela BONTEMPO del Foro di Milano presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito religioso in POMARICO (MT) il 9/4/2007 (anno 2007, atto n. 2, parte II, serie A) in comunione legale dei beni
Separati consensualmente con sentenza n. 1285/2025 emessa dal Tribunale di Milano il 19.03.2025 e pubblicata il 03.04.2025
Pagina 1 di 5 (passata in giudicato, v. documenti in atti)
Con i seguenti figli:
- a Matera (MT) l'11/7/2007, residente in [...]; Persona_1 codice fiscale , cittadino italiano, minore di età; C.F._3
- a Milano (MI) il 31/12/2015, residente a [...]
4; codice fiscale cittadina italiana, minore di età. C.F._4
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 14.02.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: CONDIZIONI
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 9/4/2007 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Pomarico (MT) al n. 2, Serie A, P II;
- ordinare al Comune di Pomarico (MT) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- nulla sulle spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni.
1. I figli minori sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale di comune accordo sulle questioni straordinarie riguardanti in particolare la residenza, gli impegni e le scelte educative, di formazione e di tutela della salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno assunte in modo disgiunto da parte del genitore preposto alla cura dei figli, salvo l'onere di tenere informato l'altro.
2. La casa familiare sita in Milano, Via Privata Paternò 4 resta assegnata alla signora
[...]
nell'interesse della prole, con tutti i mobili e le suppellettili che la compongono. CP_1
3. Il signor ha trasferito la propria abitazione in un appartamento condotto locazione, Parte_1 sito a Corsico (MI), Via Niccolò Copernico 19, ove si è impegnato a trasferire anche la residenza.
4. Salvo diversi accordi, i figli minori avranno la residenza ed il collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, allo stato in Milano, Via Privata Paternò 4.
5. I tempi di permanenza dei figli minori con il padre, salvo di diversi accordi tra i genitori, tenuto conto dei turni di lavoro del signor , saranno i seguenti. Parte_1
- Due giorni a settimana, anche non consecutivi, di cui un giorno dal lunedì al venerdì ed almeno una notte a settimana. Se i turni di lavoro lo consentiranno il signor terrà con sé i figli Parte_1 per due notti a settimana anche non consecutive.
- Il padre si impegna a comunicare trenta giorni prima i propri turni di lavoro alla madre, in modo che la stessa possa proporre eventuali variazioni, rispettando se possibile il criterio dell'alternanza tra i genitori anche nei fine settimana.
- Non meno di dieci giorni, anche non consecutivi durante il periodo delle vacanze estive, cinque giorni nel periodo delle festività natalizie e quattro giorni in occasione delle festività pasquali, da concordare non meno di trenta giorni prima (in occasione della settimana di carnevale e delle
Pagina 2 di 5 altre festività e ricorrenze nazionali sarà rispettato il regime ordinario).
6. Il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di € 200,00 (euro duecento=00) per dodici mensilità, somma che sarà versata a Controparte_1 anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita (prima rivalutazione febbraio 2026).
7. Le spese extra assegno relative ai figli saranno ripartite tra i genitori al 50% secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
8. L'assegno unico INPS per figli a carico sarà percepito per l'intero dalla signora CP_1
e verrà utilizzato a copertura delle spese straordinarie extra assegno (fermo restando la
[...] ripartizione al 50% tra i genitori se non interamente coperte dall'assegno unico).
9. A parziale modifica delle condizioni economiche di separazione e ad integrazione di quanto
Pagina 3 di 5 riportato, in ricorso nelle condizioni di divorzio relative al contributo di mantenimento della prole il padre, in caso di assegno unico inferiore alla somma di euro 400,00 (euro quattrocento/00) verserà in aggiunta alla madre l'importo che la stessa avrà percepito in meno a titolo di assegno unico rispetto alla somma di euro 400,00.
10. I coniugi sono economicamente indipendenti e non avanzano domanda di mantenimento e/o di alimenti l'uno nei confronti dell'altro. PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
11. I genitori prestano il consenso al rilascio dei documenti d'identità e dei passaporti validi per il loro espatrio e dei figli minori ed . Per_1 Pt_2
12. I coniugi dichiarano di aver definito tutte le questioni economiche, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dal rapporto di matrimonio e dal regime patrimoniale della comunione legale di non avere nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per qualsiasi altra causa e/o titolo, fatto salvo l'adempimento degli accordi di cui al punto 9) delle condizioni di separazione legale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c., reciprocamente rinunciando al deposito giudiziale della documentazione aggiornata di cui all'art 473-bis.51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Con sentenza n. 1285/2025 emessa il 19.03.2025 e pubblicata il 03.04.2025, il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio, con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato la volontà di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni concordate, parzialmente modificate e come sopra integralmente riportate e trascritte, rinunciando all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Pagina 4 di 5 Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Pomarico (MT) in data 9/4/2007 (atto trascritto nei Registri Controparte_1 dello Stato Civile del Comune di Pomarico (MT) al n. 2, Serie A, Parte II);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pomarico (MT) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 19 novembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
Pagina 5 di 5