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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 30/01/2026, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 804/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
URSINO ANDREA AR SI, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5154/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500031345000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500031345000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500031345000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180003514457000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200048433284000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210122825419000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 262/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: il rappresentante di ADER insiste nelle controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC il 21/7/2025 e depositato nella segreteria di questa Corte il 15/9/2025, Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29380202500031345000 emessa da Agenzia delle Entrate - Riscossione, asseritamente notificata il
03.07.2025 e ritirata dal contribuente il 10.07.2025, con la quale si chiedeva il pagamento della complessiva somma di € 2.324,78; il ricorso viene proposto limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento ivi citate (segue elenco tratto dal ricorso):
- Cartella di pagamento n. 29320180003514457000 notificata in data 25.05.2018,
sul ruolo iscritto da Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania, per tassa automobilistica relativa all'anno 2014 dell'importo complessivo di €.327,95;
- Cartella di pagamento n. 29320200048430284000 notificata in data 06.06.2022,
sul ruolo iscritto da Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania, per tassa automobilistica relativa all'anno 2017 dell'importo di €. 632,43;
- Cartella di pagamento n. 29320210122825419000 notificata in data 13.06.2022,
sul ruolo iscritto da Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania, per tassa automobilistica relativa all'anno 2016 dell'importo di €. 661,67;
adduceva i seguenti motivi:
- omessa notifica delle cartelle (con onere della prova a carico di parte resistente);
- prescrizione (anche successiva alla eventuale notifica delle cartelle);
Con note depositate il 9/10/2025 (e poi nuovamente il 26/1/2026) la Agenzia delle Entrate -
Riscossione si costituiva in giudizio chiedendo o rigettarsi il ricorso.
In data 22/10/2025 veniva respinta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato. In data 28/1/2026 la causa veniva trattata in pubblica udienza come da verbale e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione in atti si evince che tutte e tre le cartelle erano state richiamate nella intimazione di pagamento n. 293 2023 90094362 36/000, notificata in data 2/4/2024 (v. all. 4, 4.2 e 4.3); non avendo a suo tempo impugnato tale intimazione, il ricorrente non può più lamentare la omessa o irregolare notifica delle cartelle ovvero la prescrizione eventualmente decorsa in precedenza. Il termine triennale di prescrizione non è decorso tra la notifica della intimazione e quella della comunicazione qui impugnata.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e possono liquidarsi in € 400 oltre IVA ed accessori, avuto riguardo al valore della controversia ed alle tariffe vigenti.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio, che liquida in € 400 oltre IVA ed accessori. - Così deciso in Catania, il 28/1/2026 - Il Giudice
ON ND NO (firmato digitalmente)
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
URSINO ANDREA AR SI, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5154/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500031345000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500031345000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500031345000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180003514457000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200048433284000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210122825419000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 262/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: il rappresentante di ADER insiste nelle controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC il 21/7/2025 e depositato nella segreteria di questa Corte il 15/9/2025, Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29380202500031345000 emessa da Agenzia delle Entrate - Riscossione, asseritamente notificata il
03.07.2025 e ritirata dal contribuente il 10.07.2025, con la quale si chiedeva il pagamento della complessiva somma di € 2.324,78; il ricorso viene proposto limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento ivi citate (segue elenco tratto dal ricorso):
- Cartella di pagamento n. 29320180003514457000 notificata in data 25.05.2018,
sul ruolo iscritto da Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania, per tassa automobilistica relativa all'anno 2014 dell'importo complessivo di €.327,95;
- Cartella di pagamento n. 29320200048430284000 notificata in data 06.06.2022,
sul ruolo iscritto da Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania, per tassa automobilistica relativa all'anno 2017 dell'importo di €. 632,43;
- Cartella di pagamento n. 29320210122825419000 notificata in data 13.06.2022,
sul ruolo iscritto da Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania, per tassa automobilistica relativa all'anno 2016 dell'importo di €. 661,67;
adduceva i seguenti motivi:
- omessa notifica delle cartelle (con onere della prova a carico di parte resistente);
- prescrizione (anche successiva alla eventuale notifica delle cartelle);
Con note depositate il 9/10/2025 (e poi nuovamente il 26/1/2026) la Agenzia delle Entrate -
Riscossione si costituiva in giudizio chiedendo o rigettarsi il ricorso.
In data 22/10/2025 veniva respinta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato. In data 28/1/2026 la causa veniva trattata in pubblica udienza come da verbale e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione in atti si evince che tutte e tre le cartelle erano state richiamate nella intimazione di pagamento n. 293 2023 90094362 36/000, notificata in data 2/4/2024 (v. all. 4, 4.2 e 4.3); non avendo a suo tempo impugnato tale intimazione, il ricorrente non può più lamentare la omessa o irregolare notifica delle cartelle ovvero la prescrizione eventualmente decorsa in precedenza. Il termine triennale di prescrizione non è decorso tra la notifica della intimazione e quella della comunicazione qui impugnata.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e possono liquidarsi in € 400 oltre IVA ed accessori, avuto riguardo al valore della controversia ed alle tariffe vigenti.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio, che liquida in € 400 oltre IVA ed accessori. - Così deciso in Catania, il 28/1/2026 - Il Giudice
ON ND NO (firmato digitalmente)