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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 27/05/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.C. n. 1332 / 2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Famiglia e Minorenni
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: Dott.ssa Carmela Mascarello Presidente Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere Consigliere relatore Dott.ssa Roberta Collidà Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. R.G. 1332/2024 promossa in sede di appello da
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in E_
Torino, Via Luigi Mercantini n. 5, presso lo studio dell'Avv. Paola CARRERA del Foro di Torino che la rappresenta e la difende sia congiuntamente che disgiuntamente con l'Avv. Marco PASCALE del Foro di Locri per procura in atti, Appellante
contro
, nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 domiciliato in Torino, Via Pastrengo n. 22, presso lo studio dell'Avv. Carla GINO del Foro di Torino che lo rappresenta e difende tanto congiuntamente quanto disgiuntamente con l'Avv. Donatella TROGLIA IERI del Foro di Torino per procura in atti, Appellato
avverso
la sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Civile n. 2649/2024 del 30/04/2024, pubblicata il 03/05/2024, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 22987/2021 avente per oggetto la separazione giudiziale delle parti.
Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino, in persona del Sostituto Dott.ssa Nicoletta Quaglino che, con atto del 02/10/2025, ha dichiarato di non intendere presentare conclusioni.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, Sezione Famiglia e Minorenni
- in parziale riforma della sentenza n. 2649/2024 del Tribunale di Torino, Sezione VII Civile, Giudice Estensore dott.ssa Federica Francesca Levrino, resa in data 30/4/2024, pubblicata in data 03/5/2024 e non notificata, limitatamente al capo che dispone che “il Signor
corrisponda alla IG , a titolo di Controparte_1 E_ contributo al mantenimento del figlio minore , con decorrenza dalla data di Per_1 pubblicazione della presente sentenza, assegno di euro 750,00 mensili, (…)”, disporre che il Signor versi alla IG Controparte_1 E_
, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore , con
[...] Per_1 decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza del primo grado, assegno di
€1250,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese;
- confermando, quanto al resto, le statuizioni della sentenza oggetto di gravame. Con il favore delle spese e la condanna dell'appellato alla rifusione delle spese di lite, anche in applicazione all'art. 96 cpc, alla luce del pervicace atteggiamento conflittuale che costringe la IG ad interporre gravame di fronte ad un errore del Giudice di _1 prime cure facilmente riconoscibile, che avrebbe potuto trovare emenda con il solo procedimento di correzione dell'errore materiale di sentenza.”;
Per l'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita rigettare l'appello proposto dalla IG
[...]
in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la E_
l'impugnata sentenza n. 2649/52024 del Tribunale di Torino, Sezione VII civile, Giudice Estensore dott.ssa Federica Francesca Levrino, resa in data 30.04.2024, pubblicata in data 03.05.2024 e non notificata in punto assegno di mantenimento per il figlio minore
da determinarsi nella misura di € 750,00 mensili. Per_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre 15% forfetario ed oneri di legge per entrambi i gradi di giudizio”.
Il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dott. Nicoletta Quaglino nell'atto del 02/10/2025 ha dichiarato che “questo ufficio non intende presentare le proprie conclusioni nella causa sopraindicata”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda giudiziaria ha origine con il ricorso depositato il 30.11.2021 dalla IG
presso il Tribunale di Torino, Sezione VII Civile, contro il E_ marito NO e volto alla loro separazione Controparte_1 personale. La IG chiedeva che la separazione fosse addebitata al marito, da _1 lei ritenuto responsabile della crisi matrimoniale a causa di un comportamento infedele. Chiedeva altresì l'affidamento condiviso dei due figli, e , la P_ Per_1
2 collocazione prevalente degli stessi presso di sé, l'assegnazione a sé della casa coniugale di proprietà del marito nonché un contributo al mantenimento sia per sé sia per i figli. Il NO si costituiva in giudizio non opponendosi alla separazione ma P_ contestando la domanda di addebito e chiedendo limitarsi equamente il proprio obbligo di contribuzione al mantenimento della moglie e dei figli. Dopo un tentativo di conciliazione infruttuoso, il Presidente del Tribunale, con ordinanza dell'1.04.2022, autorizzava i coniugi a vivere separati e disponeva, in via provvisoria, l'affidamento dei figli ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale alla madre, un assegno di €1.000,00 mensili per ciascun figlio (per un totale di €2.000,00) a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli, e un assegno di €800 mensili per la moglie. Successivamente, la IG proponeva reclamo avverso l'ordinanza _1 presidenziale. La Corte d'Appello di Torino, con decreto del 13.09.2022, accoglieva parzialmente il reclamo, ponendo a carico del padre il 100% delle spese straordinarie per i figli e aumentando il contributo al mantenimento della moglie da €800 a €1.000 mensili. Nel corso del giudizio di primo grado, il figlio si trasferiva presso il padre. Con P_ provvedimento del 06.07.2022, il Giudice Istruttore disponeva quindi la modifica dell'ordinanza presidenziale prevedendo la collocazione prevalente di presso il P_ padre e revocando l'assegno di mantenimento posto a carico del NO P_ per il figlio medesimo. Il 14.12.2022, il G.I., rilevando come la IG disponesse di un reddito _1 sopravvenuto da lavoro dipendente, riduceva l'assegno di mantenimento per la stessa posto a carico del sig. ad euro 600,00 mensili e ripartiva tra le due parti P_ litiganti le spese straordinarie per entrambi i figli nella misura dell'80% a carico del padre e nella misura del 20% a carico della madre. La causa veniva istruita con prove orali e documentali e con un'indagine sociale. All'udienza del 23.01.2024, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. Il Tribunale di Torino pronunciava la sentenza, qui appellata, n. 2649/2024 in data 30.04.2024 (data di pubblicazione 03.05.2024), con la quale dichiarava la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del NO . Dato atto che nelle P_ more del giudizio il figlio aveva raggiunto la maggiore età, disponeva in punto P_ affidamento soltanto in relazione al figlio minore , collocandolo Per_1 prevalentemente presso la madre, alla quale assegnava la casa coniugale.
Per quanto più interessa in questa sede, la sentenza, dato atto che l'ordinanza presidenziale dell'1.4.2022 aveva previsto "un assegno di € 1.000 al mese a favore della prole", stabiliva che il Signor versasse alla IG P_ _1 un assegno di €750 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio
[...] minore , “in aumento rispetto a quanto stabilito in via interinale dal Per_1
Presidente nel corso del giudizio” (così, letteralmente, a p. 10 della sentenza appellata), con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza, e un assegno di €850 mensili per il mantenimento della moglie, anch'esso con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza. Le spese straordinarie per entrambi i figli venivano ripartite nella misura dell'80% a carico del padre e del 20% a carico della madre. Le spese di lite venivano compensate per un terzo e per i restanti due terzi poste a carico del Signor . P_
3 Successivamente alla pubblicazione della sentenza, la IG presentava _1 un'istanza per la correzione dell'errore materiale ai sensi dell'art. 287 c.p.c., sostenendo che l'importo del contributo per fosse stato erroneamente indicato in €750,00 Per_1 anziché €1.250,00. Il NO si costituiva nel procedimento di correzione P_ chiedendo il rigetto della richiesta avversaria. Il Tribunale di Torino, con provvedimento dell'11.10.2024, rigettava l'istanza, ritenendo che la divergenza tra l'importo menzionato nella motivazione (asseritamente €1.250,00 secondo la IG ) e quello nella _1 parte dispositiva (€750,00) non costituisse un errore materiale emendabile con la procedura dell'art. 287 c.p.c., in quanto l'individuazione dell'importo corretto implicava una valutazione giudiziale e non emergeva ictu oculi dalla sentenza. A tal proposito, deve rilevarsi che la sentenza ha premesso che l'ordinanza presidenziale aveva stabilito un assegno di €1.000,00 “a favore della prole”, id est un assegno di €500,00 euro per figlio, sicché l'importo finale di €750,00 appare, sulla base del tenore testuale della sentenza, perfettamente coerente rispetto alla volontà espressa dal Tribunale di aumentare il contributo a favore del figlio minore. Dal testo della sentenza, non è invece dato rinvenire elementi che conducano a quantificare l'assegno in €1.250,00, come propugnato dalla IG . _1
La IG proponeva quindi appello contro la sentenza del Tribunale, _1 devolvendo, in sostanza, la medesima questione che aveva costituito l'oggetto della sua precedente istanza di correzione di errore materiale. Nel presente giudizio d'appello, le parti depositavano le ultime, rispettive dichiarazioni dei redditi e concludevano come riportato in epigrafe all'udienza del 21/2/2025, depositando successivamente comparse conclusionali e memorie di replica nei termini assegnati dalla Corte.
Questioni devolute alla Corte
L'appellante, IG , ha proposto appello avverso la sentenza E_
n. 2649/2024 del Tribunale di Torino limitatamente al capo che dispone il contributo al mantenimento del figlio minore . Per_1
La IG chiede che la Corte d'Appello, in parziale riforma della sentenza di _1 primo grado, disponga che il NO versi un assegno di €1.250,00 mensili P_ per il mantenimento di , con decorrenza dalla data di pubblicazione della Per_1 sentenza di primo grado, anziché l'importo di €750,00 stabilito dal Tribunale. Chiede altresì la conferma delle restanti statuizioni della sentenza impugnata. Il principale motivo di impugnazione si fonda sull'affermata contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado in punto quantificazione dell'assegno per Alessandro, definita come un "irriducibile contrasto tra affermazioni inconciliabili". Sottolinea l'appellante che il Tribunale ha espressamente enunciato l'intenzione di elevare l'ammontare del contributo paterno per , sia in considerazione del significativo Per_1 incremento del patrimonio del padre derivante dalla successione paterna sia per le aumentate esigenze del figlio minore, ormai adolescente. Tuttavia, nel tradurre questo convincimento in decisione, il Tribunale è incorso in un "travisamento evidente" o in un "mero errore nella lettura" dei contenuti dell'ordinanza presidenziale. L'appellante evidenzia che l'ordinanza presidenziale stabiliva un assegno di €1.000,00 per ciascun figlio, non di €1.000,00 complessivi. Pertanto, il Giudice avrebbe dovuto aumentare
4 l'assegno rispetto a €1.000,00, non ridurlo a €750,00. L'appellante ritiene che l'aumento inteso dal Tribunale fosse di €250,00 mensili, sicché l'importo corretto sarebbe €1.250,00. L'appellante contesta, inoltre, l'interpretazione offerta dalla Difesa dell'appellato, secondo cui l'aumento del contributo in considerazione dell'incremento patrimoniale si riferirebbe solo all'assegno per la moglie, non per il figlio. Sottolinea che le due questioni sono trattate separatamente nella sentenza del Tribunale. L'appellante chiede anche la condanna dell'appellato alle spese di lite ai sensi dell'art. 96 c.p.c., argomentando che l'appellato ha avuto un "pervicace atteggiamento conflittuale", temerariamente resistendo alla sua richiesta di correzione dell'errore materiale, costringendola poi a promuovere il presente appello nonostante l'errore fosse facilmente riconoscibile.
Il NO chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza P_ impugnata in punto assegno di mantenimento per il figlio minore nella misura Per_1 di €750,00 mensili. Contesta l'infondatezza in fatto e diritto dell'appello. L'appellato sostiene che l'assegno di €750,00 è stato correttamente determinato sulla base di una coerente motivazione e della valutazione della capacità reddituale dei coniugi, tenuto conto anche del fatto che egli provvede in via esclusiva al mantenimento del figlio maggiorenne , con lui convivente e che provvede nella misura dell'80% alle P_ spese straordinarie per il figlio minore. Ritiene che il Tribunale non sia incorso in alcun errore e che il provvedimento non sia viziato. Riguardo alla menzione, nella sentenza di un
“aumento”, l'appellato sostiene che essa si riferisca all'assegno disposto in favore della moglie, il cui importo è effettivamente aumentato da €600,00 a €850,00 a seguito dell'incremento della sua capacità reddituale dovuta alla successione paterna. Definisce la ricostruzione dell'appellante come "singolare e curiosa" o "bizzarra", soprattutto per quanto riguarda la determinazione dell'importo di €1.250,00, che non compare in alcuna parte della sentenza. A sostegno della propria posizione, l'appellato richiama la motivazione del Tribunale che ha rigettato l'avversaria istanza di correzione di errore materiale, evidenziando come la determinazione dell'assegno in euro 750,00 mensili non sia frutto di un errore ma di una vera e propria valutazione dei fatti di causa. Infine, l'appellato si oppone alla richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., sostenendo che non è provata né provabile la malafede o la colpa grave nella propria condotta. Afferma, inoltre, che la necessità di procedere all'appello non è da ricondursi al proprio atteggiamento. Chiede la vittoria delle spese, diritti e onorari di giudizio per entrambi i gradi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va integralmente accolto.
La questione devoluta alla Corte riguarda essenzialmente la contraddittorietà tra la sentenza di primo grado e l'ordinanza presidenziale emessa il 1° aprile 2022. Il contenuto della citata ordinanza è rilevante – anzi, centrale – perché, come detto, la sentenza
5 stabilisce l'assegno a favore del figlio minorenne in euro 750,00 mensili “in aumento rispetto a quanto stabilito in via interinale dal Presidente nel corso del giudizio”. Nessuna delle parti contesta la decisione del Tribunale di incrementare l'assegno precedentemente stabilito a carico del NO a favore del figlio P_
. Nessuna delle parti contesta i fatti posti dal Tribunale a sostegno di tale Per_1 decisione. Nessuna delle parti allega la necessità di ridurre l'assegno in questione rispetto all'ammontare determinato nei provvedimenti anteriori alla sentenza qui appellata. L'unico punto in contestazione è, quindi, l'importo-base sul quale il Tribunale ha operato l'aumento. L'appellante sostiene che l'importo-base sul quale l'aumento andava effettuato avrebbe dovuto essere di €1.000,00, perché tale era l'importo indicato nell'ordinanza presidenziale del 1° aprile 2022. Sicché, secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe commesso un errore nel quantificare l'assegno originariamente spettante ad . Per_1
L'appellato si limita sostanzialmente a negare l'errore commesso dal Tribunale nella sentenza.
L'errore segnalato dalla IG emerge chiaramente ad una semplice _1 comparazione testuale tra l'ordinanza presidenziale e la sentenza appellata.
La sentenza di primo grado, pur essendo solidamente argomentata, approfondita e logica, ha imprecisamente affermato, nel ricostruire l'iter processuale, che l'ordinanza presidenziale dell'1.4.2022 aveva previsto "un assegno di € 1.000 al mese a favore della prole". Dal testo complessivo della sentenza appellata, ivi compreso il dispositivo, si desume che la somma a titolo di contributo per il mantenimento dei figli di cui il Tribunale ha tenuto conto al momento della redazione della sentenza è quella di
€1.000,00 per entrambi i figli (“la prole”), id est €500,00 per figlio, somma “aumentata” ad
€750,00 (con un aumento, pertanto, di €250,00 rispetto all'importo-base ritenuto di
€500,00).
Tuttavia, l'ordinanza presidenziale richiamata dalla sentenza aveva stabilito espressamente che il Signor corrispondesse "all'altro coniuge, per il P_ mantenimento dei figli, l'assegno periodico di €1000,00 per ciascun figlio". Va sottolineato che l'importo destinato al mantenimento del figlio minore , Per_1 fissato inizialmente a €1.000,00 dal Presidente, è rimasto immutato per tutta la durata del processo di primo grado fino alla sentenza.
Vi è dunque, nella sentenza appellata, un'imprecisa e fuorviante ricostruzione del contenuto dell'ordinanza presidenziale, laddove si indica che l'obbligo a carico del padre di versare un contributo mensile di €1.000,00 sarebbe stato a beneficio “della prole” (cioè, nella specie, dei due figli) anziché – com'era in realtà – di ciascun figlio. Tale falsa premessa si è direttamente riverberata nella determinazione della somma-base, sulla quale effettuare l'aumento. A sua volta, l'errore nella determinazione della somma-base ha viziato la determinazione finale del contributo a carico dell'odierno appellato per il figlio minore.
Si tratta di un equivoco che non emerge in alcun modo dal testo della sentenza ma si palesa soltanto confrontando la sentenza medesima con un elemento ad essa esterno, in
6 particolare con l'ordinanza presidenziale. Proprio per tale ragione, l'equivoco non era emendabile con la procedura di correzione di errore materiale ex art. 287 c.p.c., riservata al caso di divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale e come tale percepibile e rilevabile ictu oculi (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 26/02/2024, n. 5079). La sentenza di cui trattasi è di per sé logica e coerente, perché l'errore si annida nell'inesatta determinazione di uno degli addendi dell'operazione algebrica per l'aumento dell'assegno, operazione consistente nella somma seguente:
[importo indicato nell'ordinanza presidenziale] +
[importo di euro 250,00 ritenuto dal Tribunale congruo aumento] = nuovo importo dell'assegno.
Un siffatto errore non integra un lapsus calami ma si risolve in un vero e proprio vizio logico della motivazione (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 31/01/2018, n. 2399).
La sentenza di primo grado, nella parte motivazionale, esplicita chiaramente l'intenzione del Collegio di elevare l'ammontare del contributo paterno per il mantenimento del figlio minore . Per_1
Questa volontà di aumento dell'assegno per è espressamente e Per_1 condivisibilmente motivata sia in considerazione del significativo incremento del patrimonio finanziario ed immobiliare di cui ha beneficiato in corso di causa il NO
in conseguenza della successione del proprio padre sia in considerazione P_ delle aumentate esigenze del figlio , divenuto medio tempore adolescente. Per_1
La tesi dell'appellato, secondo cui la locuzione "in aumento" si riferirebbe solo all'assegno per la moglie, non è plausibile in quanto la sentenza tratta separatamente il mantenimento della moglie e quello del figlio. Per quest'ultimo, la sentenza dispone “che il sig. … debba concorrere al mantenimento del … figlio , P_ Per_1 versando alla sig.ra la somma mensile di €750, oltre rivalutazione Parte_2
ISTAT, in aumento rispetto a quanto stabilito in via interinale dal Presidente nel corso del giudizio”. La sentenza di primo grado, quindi, anziché aumentare il contributo, come dichiarato nella motivazione, lo ha paradossalmente diminuito da €1.000,00 a €750,00. Questo errore sulla misura iniziale del contributo (€1.000,00 complessivi per entrambi i figli anziché €1.000,00 per ciascun figlio) ha comportato una divergenza tra la decisione assunta – non contestata – di aumentare l'assegno di €250,00, da un lato, e, dall'altro, il suo risultato concreto, consistito in una diminuzione dell'assegno.
L'importo dell'assegno per il figlio minore va quindi quantificato, come sempre sostenuto dalla IG , in €1.250,00 mensili. Tale ammontare si ottiene sommando _1
l'importo di €1.000,00 – stabilito per il contributo a favore di nell'ordinanza Per_1 presidenziale richiamata dalla sentenza appellata – all'importo di €250,00 – ritenuto dal Tribunale un congruo aumento, con valutazione che non è stata fatta oggetto di appello.
La somma mensile di €1.250,00 rappresenta effettivamente un contributo congruo e maggiormente rispettoso del principio di proporzionalità sancito dall'art. 337-ter c.c., tenuto conto delle accresciute capacità economiche del padre in corso di causa e delle "aumentate esigenze" di , ormai adolescente. Costituisce, infatti, un dato di Per_1
7 comune esperienza che i costi per il mantenimento di un figlio aumentino con l'età. I ragazzi adolescenti escono con gli amici, vanno in pizzeria o al cinema e fanno autonomamente degli acquisti. Appare dunque equo prevedere, rispetto all'ordinanza presidenziale, un aumento del contributo per far fronte a queste maggiori (ed incontestate) esigenze, peraltro tenuto conto dell'evidente e persistente disparità reddituale dei coniugi, percependo il NO un reddito quasi quadruplo rispetto a quello della P_ IG (a fronte di dichiarazioni dei redditi della IG , nel 2023 e _1 _1 nel 2024, di circa €15.000,00 ed €29.000,00, le dichiarazioni del NO P_ per gli stessi anni indicano redditi per circa €87.000,00 ed €80.000,00).
La sentenza appellata va, in definitiva, parzialmente riformata, nel senso che l'ammontare del contributo a favore del figlio a carico del padre va determinato, a Per_1 partire dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza di primo grado (giugno 2024), in €1.250,00 mensili. Tale importo è soggetto alla rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, con primo aumento, pertanto, nel mese di giugno del 2025.
Le spese processuali del grado di appello seguono la totale soccombenza del NO
e sono liquidate, tenuto anche conto della nota spese depositata dalla P_
Difesa della parte appellante, in complessivi €4.888,00 (quattromilaottocentottantotto/00) per onorari – di cui €1.134,00 per la fase di studio,
€921,00 per quella introduttiva, €922,00 per quella istruttoria, €1.911,00 per quella decisionale – oltre al rimborso delle spese forfettarie 15% ed oneri di legge, se dovuti. La liquidazione è effettuata considerando il valore della causa compreso nello scaglione da
€5.201,00 a €26.000,00 e applicando compensi minimi per la fase istruttoria (consistita meramente nell'acquisizione delle dichiarazioni dei redditi delle parti negli ultimi anni) e medi per le altre tre.
L'atteggiamento del NO nel resistere in appello integra gli estremi della P_ temerarietà. Appare, infatti, chiaramente sintomatica di mala fede processuale la condotta dell'odierno appellato, il quale ha strumentalizzato l'equivoco contenuto nella sentenza di primo grado – frutto di un'imprecisa ricostruzione dell'ordinanza presidenziale del 1° aprile 2022 – per sostenere, con argomentazione pretestuosa e pervicacemente reiterata, anche con la comparsa conclusionale e con la memoria di replica, che la richiesta della IG sarebbe “quantomeno bizzarra”, frutto di una _1 ricostruzione dei fatti “quantomeno singolare e curiosa”. In tal modo, il NO P_
si è voluto avvalere di un errore del Giudice per consolidare un risultato che
[...] contraddice manifestamente la volontà espressa dallo stesso Tribunale di aumentare l'assegno a favore del figlio rispetto all'importo stabilito sin dall'ordinanza presidenziale. D'altronde, il NO non potrebbe seriamente sostenere di non avere P_ riconosciuto l'equivoco in cui è caduto il Tribunale, atteso che egli, nel corso di tutto il giudizio di primo grado e fino alla sentenza oggi appellata, è sempre stato tenuto a versare per il figlio la somma di €1.000,00 al mese. Oggi, egli si avvale del dispositivo Per_1 della sentenza che lo condanna a versare la somma mensile di €750,00 con lo stesso spirito con cui pretendeva la sua “libbra di carne”: invocando la forma contro la Pt_3 sostanza, la lettera contro l'equità.
8 Epperò il processo non può diventare lo strumento per consolidare un vantaggio indebito, né il formalismo può essere piegato a fini opportunistici in danno dell'equità sostanziale.
Sia detto, per inciso, che, se la IG avesse utilizzato una speculare strategia _1 difensiva, come nel Mercante di Venezia, avrebbe sostenuto la debenza di un Pt_4 assegno mensile di €1.750,00 per il figlio : cioè, come letteralmente indicato Per_1 nella motivazione della sentenza appellata, €750,00 “in aumento rispetto a quanto stabilito in via interinale dal Presidente nel corso del giudizio”. Oppure avrebbe sostenuto che il Tribunale aveva inteso aumentare della metà l'originario assegno (tale essendo la proporzione tra la somma – erroneamente ritenuta – di €500,00 originari e la somma finale di €750,00), giungendo, quindi, a richiedere un assegno mensile per di € Per_1
1.500,00 (€1.000,00 originari, aumentati della metà).
A fronte, invece, della richiesta (€1.250,00) più contenuta e corretta che la IG
potesse avanzare nelle circostanze del caso, l'appellato ha comunque cercato di _1 continuare a trarre profitto dalla svista del Tribunale, a lui ben nota, da cui è conseguita la riduzione di un assegno che, nell'intenzione del Tribunale stesso, avrebbe dovuto essere aumentato. In altri termini, il NO ha inteso ricavare un profitto per sé P_ da un equivoco – non emendabile con una correzione di errore materiale – in cui è manifestamente incorso il Giudice di prime cure. Ciò si pone in frontale contrasto con i principii di correttezza, lealtà e buona fede che devono improntare la condotta delle parti nel processo, come anche sancito dall'art. 88 c.p.c.
Tale riprovevole atteggiamento dell'appellato ha causato alla IG _1 innanzitutto un danno patrimoniale pari alla differenza tra l'assegno che sarebbe stato determinato in assenza del vizio motivazionale di cui trattasi (€1.250,00) e quello erroneamente stabilito (€750,00), dovendosi presumere, secondo l'id quod plerumque accidit e in mancanza di elementi di segno contrario, che la madre convivente col minore abbia sopperito con riserve proprie alle esigenze del ragazzo frustrate dal venir meno di una parte del contributo paterno. Per tale danno patrimoniale non si provvede ad un'autonoma liquidazione, essendo già previsto con questa sentenza un risarcimento “in forma specifica” per effetto della riforma ex tunc della pronuncia di primo grado, come indicato poc'anzi.
La IG ha anche patito, per effetto della malafede processuale del NO _1
, un danno di natura non patrimoniale, consistente sia nella ragionevole e P_ naturale sofferenza morale per l'ingiustizia perpetrata, in ultima analisi, ai danni del proprio figlio minore, con lei convivente, sia nel normale senso di frustrazione per vedersi costretta a impegnarsi giudizialmente per un anno al solo fine di risolvere una questione che avrebbe potuto essere di immediata e pacifica soluzione, sia nella comprensibile umiliazione di vedersi oggetto di espressioni irrisorie da parte del NO , P_ il quale, tramite il suo Difensore, ha utilizzato un tono impropriamente sarcastico per descrivere la ragionevole e fondata richiesta avversaria (“bizzarra”, “singolare”, “curiosa”).
Alla luce delle predette considerazioni, ai sensi dell'art. 96, comma I, c.p.c., l'appellato merita di essere condannato a versare all'appellante, a titolo risarcitorio per tutti i danni non patrimoniali dalla stessa subìti, la somma, equitativamente determinata, di
9 €3.000,00 (tremila/00), oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza al pagamento effettivo.
Ai sensi dell'art. 96, comma IV, c.p.c., il NO va altresì condannato al P_ pagamento, in favore della cassa delle ammende, dell'ulteriore somma di €2.000,00 (duemila/00), tenuto conto del fatto che la sua malafede è caratterizzata da notevole intensità e durata, essendo egli sempre stato perfettamente a conoscenza dell'effettivo ammontare dell'assegno che l'ordinanza presidenziale aveva stabilito per il figlio minore ed avendo egli approfittato – incurante delle negative ripercussioni di siffatta Per_1 condotta sul minore medesimo – di un equivoco in cui il Tribunale era incorso.
PER QUESTI MOTIVI
Visti gli artt. 359, 279 e 96 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
1. ACCOGLIE integralmente l'appello proposto da avverso E_ la sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione VII Civile, n. 2649/2024 del 30/04/2024, pubblicata il 03/05/2024, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 22987/2021, avente per oggetto la separazione giudiziale delle parti, e, per l'effetto, in parziale riforma di tale sentenza, DETERMINA l'ammontare del contributo fisso mensile a carico di per il Controparte_1 mantenimento del figlio in euro =1.250,00= (mille Per_1 duecentocinquanta/00), importo da versarsi alla madre del minore, IG
entro il giorno 5 di ogni mese a partire dalla E_ mensilità di giugno 2024 (duemila ventiquattro) e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, con primo aumento a partire dalla mensilità di giugno 2025 (duemila venticinque), ferme le restanti disposizioni della sentenza appellata.
2. AN a rimborsare a Controparte_1 E_
le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi
[...]
€4.888,00 (quattromila ottocento ottantotto) per onorari, oltre al rimborso delle spese forfettarie 15% e oltre IVA e CPA se dovute.
3. AN a pagare, a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno ex art. 96, comma I, c.p.c., a favore di E_
, la somma di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre interessi legali dalla
[...] data della pubblicazione della presente sentenza al pagamento effettivo.
4. AN a pagare, in favore della cassa Controparte_1 delle ammende, ai sensi dell'art. 96, u.c., c.p.c., la somma di euro 2.000,00 (duemila/00).
10 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione della presente sentenza vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo ivi citati.
Così deciso il 14 maggio 2025 in Torino, nella Camera di Consiglio della Sezione Minori e Famiglia della Corte d'Appello.
Il Presidente Dott.ssa Carmela Mascarello
Il Consigliere Estensore Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Famiglia e Minorenni
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: Dott.ssa Carmela Mascarello Presidente Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere Consigliere relatore Dott.ssa Roberta Collidà Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. R.G. 1332/2024 promossa in sede di appello da
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in E_
Torino, Via Luigi Mercantini n. 5, presso lo studio dell'Avv. Paola CARRERA del Foro di Torino che la rappresenta e la difende sia congiuntamente che disgiuntamente con l'Avv. Marco PASCALE del Foro di Locri per procura in atti, Appellante
contro
, nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 domiciliato in Torino, Via Pastrengo n. 22, presso lo studio dell'Avv. Carla GINO del Foro di Torino che lo rappresenta e difende tanto congiuntamente quanto disgiuntamente con l'Avv. Donatella TROGLIA IERI del Foro di Torino per procura in atti, Appellato
avverso
la sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Civile n. 2649/2024 del 30/04/2024, pubblicata il 03/05/2024, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 22987/2021 avente per oggetto la separazione giudiziale delle parti.
Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino, in persona del Sostituto Dott.ssa Nicoletta Quaglino che, con atto del 02/10/2025, ha dichiarato di non intendere presentare conclusioni.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, Sezione Famiglia e Minorenni
- in parziale riforma della sentenza n. 2649/2024 del Tribunale di Torino, Sezione VII Civile, Giudice Estensore dott.ssa Federica Francesca Levrino, resa in data 30/4/2024, pubblicata in data 03/5/2024 e non notificata, limitatamente al capo che dispone che “il Signor
corrisponda alla IG , a titolo di Controparte_1 E_ contributo al mantenimento del figlio minore , con decorrenza dalla data di Per_1 pubblicazione della presente sentenza, assegno di euro 750,00 mensili, (…)”, disporre che il Signor versi alla IG Controparte_1 E_
, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore , con
[...] Per_1 decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza del primo grado, assegno di
€1250,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese;
- confermando, quanto al resto, le statuizioni della sentenza oggetto di gravame. Con il favore delle spese e la condanna dell'appellato alla rifusione delle spese di lite, anche in applicazione all'art. 96 cpc, alla luce del pervicace atteggiamento conflittuale che costringe la IG ad interporre gravame di fronte ad un errore del Giudice di _1 prime cure facilmente riconoscibile, che avrebbe potuto trovare emenda con il solo procedimento di correzione dell'errore materiale di sentenza.”;
Per l'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita rigettare l'appello proposto dalla IG
[...]
in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la E_
l'impugnata sentenza n. 2649/52024 del Tribunale di Torino, Sezione VII civile, Giudice Estensore dott.ssa Federica Francesca Levrino, resa in data 30.04.2024, pubblicata in data 03.05.2024 e non notificata in punto assegno di mantenimento per il figlio minore
da determinarsi nella misura di € 750,00 mensili. Per_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre 15% forfetario ed oneri di legge per entrambi i gradi di giudizio”.
Il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dott. Nicoletta Quaglino nell'atto del 02/10/2025 ha dichiarato che “questo ufficio non intende presentare le proprie conclusioni nella causa sopraindicata”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda giudiziaria ha origine con il ricorso depositato il 30.11.2021 dalla IG
presso il Tribunale di Torino, Sezione VII Civile, contro il E_ marito NO e volto alla loro separazione Controparte_1 personale. La IG chiedeva che la separazione fosse addebitata al marito, da _1 lei ritenuto responsabile della crisi matrimoniale a causa di un comportamento infedele. Chiedeva altresì l'affidamento condiviso dei due figli, e , la P_ Per_1
2 collocazione prevalente degli stessi presso di sé, l'assegnazione a sé della casa coniugale di proprietà del marito nonché un contributo al mantenimento sia per sé sia per i figli. Il NO si costituiva in giudizio non opponendosi alla separazione ma P_ contestando la domanda di addebito e chiedendo limitarsi equamente il proprio obbligo di contribuzione al mantenimento della moglie e dei figli. Dopo un tentativo di conciliazione infruttuoso, il Presidente del Tribunale, con ordinanza dell'1.04.2022, autorizzava i coniugi a vivere separati e disponeva, in via provvisoria, l'affidamento dei figli ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale alla madre, un assegno di €1.000,00 mensili per ciascun figlio (per un totale di €2.000,00) a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli, e un assegno di €800 mensili per la moglie. Successivamente, la IG proponeva reclamo avverso l'ordinanza _1 presidenziale. La Corte d'Appello di Torino, con decreto del 13.09.2022, accoglieva parzialmente il reclamo, ponendo a carico del padre il 100% delle spese straordinarie per i figli e aumentando il contributo al mantenimento della moglie da €800 a €1.000 mensili. Nel corso del giudizio di primo grado, il figlio si trasferiva presso il padre. Con P_ provvedimento del 06.07.2022, il Giudice Istruttore disponeva quindi la modifica dell'ordinanza presidenziale prevedendo la collocazione prevalente di presso il P_ padre e revocando l'assegno di mantenimento posto a carico del NO P_ per il figlio medesimo. Il 14.12.2022, il G.I., rilevando come la IG disponesse di un reddito _1 sopravvenuto da lavoro dipendente, riduceva l'assegno di mantenimento per la stessa posto a carico del sig. ad euro 600,00 mensili e ripartiva tra le due parti P_ litiganti le spese straordinarie per entrambi i figli nella misura dell'80% a carico del padre e nella misura del 20% a carico della madre. La causa veniva istruita con prove orali e documentali e con un'indagine sociale. All'udienza del 23.01.2024, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. Il Tribunale di Torino pronunciava la sentenza, qui appellata, n. 2649/2024 in data 30.04.2024 (data di pubblicazione 03.05.2024), con la quale dichiarava la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del NO . Dato atto che nelle P_ more del giudizio il figlio aveva raggiunto la maggiore età, disponeva in punto P_ affidamento soltanto in relazione al figlio minore , collocandolo Per_1 prevalentemente presso la madre, alla quale assegnava la casa coniugale.
Per quanto più interessa in questa sede, la sentenza, dato atto che l'ordinanza presidenziale dell'1.4.2022 aveva previsto "un assegno di € 1.000 al mese a favore della prole", stabiliva che il Signor versasse alla IG P_ _1 un assegno di €750 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio
[...] minore , “in aumento rispetto a quanto stabilito in via interinale dal Per_1
Presidente nel corso del giudizio” (così, letteralmente, a p. 10 della sentenza appellata), con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza, e un assegno di €850 mensili per il mantenimento della moglie, anch'esso con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza. Le spese straordinarie per entrambi i figli venivano ripartite nella misura dell'80% a carico del padre e del 20% a carico della madre. Le spese di lite venivano compensate per un terzo e per i restanti due terzi poste a carico del Signor . P_
3 Successivamente alla pubblicazione della sentenza, la IG presentava _1 un'istanza per la correzione dell'errore materiale ai sensi dell'art. 287 c.p.c., sostenendo che l'importo del contributo per fosse stato erroneamente indicato in €750,00 Per_1 anziché €1.250,00. Il NO si costituiva nel procedimento di correzione P_ chiedendo il rigetto della richiesta avversaria. Il Tribunale di Torino, con provvedimento dell'11.10.2024, rigettava l'istanza, ritenendo che la divergenza tra l'importo menzionato nella motivazione (asseritamente €1.250,00 secondo la IG ) e quello nella _1 parte dispositiva (€750,00) non costituisse un errore materiale emendabile con la procedura dell'art. 287 c.p.c., in quanto l'individuazione dell'importo corretto implicava una valutazione giudiziale e non emergeva ictu oculi dalla sentenza. A tal proposito, deve rilevarsi che la sentenza ha premesso che l'ordinanza presidenziale aveva stabilito un assegno di €1.000,00 “a favore della prole”, id est un assegno di €500,00 euro per figlio, sicché l'importo finale di €750,00 appare, sulla base del tenore testuale della sentenza, perfettamente coerente rispetto alla volontà espressa dal Tribunale di aumentare il contributo a favore del figlio minore. Dal testo della sentenza, non è invece dato rinvenire elementi che conducano a quantificare l'assegno in €1.250,00, come propugnato dalla IG . _1
La IG proponeva quindi appello contro la sentenza del Tribunale, _1 devolvendo, in sostanza, la medesima questione che aveva costituito l'oggetto della sua precedente istanza di correzione di errore materiale. Nel presente giudizio d'appello, le parti depositavano le ultime, rispettive dichiarazioni dei redditi e concludevano come riportato in epigrafe all'udienza del 21/2/2025, depositando successivamente comparse conclusionali e memorie di replica nei termini assegnati dalla Corte.
Questioni devolute alla Corte
L'appellante, IG , ha proposto appello avverso la sentenza E_
n. 2649/2024 del Tribunale di Torino limitatamente al capo che dispone il contributo al mantenimento del figlio minore . Per_1
La IG chiede che la Corte d'Appello, in parziale riforma della sentenza di _1 primo grado, disponga che il NO versi un assegno di €1.250,00 mensili P_ per il mantenimento di , con decorrenza dalla data di pubblicazione della Per_1 sentenza di primo grado, anziché l'importo di €750,00 stabilito dal Tribunale. Chiede altresì la conferma delle restanti statuizioni della sentenza impugnata. Il principale motivo di impugnazione si fonda sull'affermata contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado in punto quantificazione dell'assegno per Alessandro, definita come un "irriducibile contrasto tra affermazioni inconciliabili". Sottolinea l'appellante che il Tribunale ha espressamente enunciato l'intenzione di elevare l'ammontare del contributo paterno per , sia in considerazione del significativo Per_1 incremento del patrimonio del padre derivante dalla successione paterna sia per le aumentate esigenze del figlio minore, ormai adolescente. Tuttavia, nel tradurre questo convincimento in decisione, il Tribunale è incorso in un "travisamento evidente" o in un "mero errore nella lettura" dei contenuti dell'ordinanza presidenziale. L'appellante evidenzia che l'ordinanza presidenziale stabiliva un assegno di €1.000,00 per ciascun figlio, non di €1.000,00 complessivi. Pertanto, il Giudice avrebbe dovuto aumentare
4 l'assegno rispetto a €1.000,00, non ridurlo a €750,00. L'appellante ritiene che l'aumento inteso dal Tribunale fosse di €250,00 mensili, sicché l'importo corretto sarebbe €1.250,00. L'appellante contesta, inoltre, l'interpretazione offerta dalla Difesa dell'appellato, secondo cui l'aumento del contributo in considerazione dell'incremento patrimoniale si riferirebbe solo all'assegno per la moglie, non per il figlio. Sottolinea che le due questioni sono trattate separatamente nella sentenza del Tribunale. L'appellante chiede anche la condanna dell'appellato alle spese di lite ai sensi dell'art. 96 c.p.c., argomentando che l'appellato ha avuto un "pervicace atteggiamento conflittuale", temerariamente resistendo alla sua richiesta di correzione dell'errore materiale, costringendola poi a promuovere il presente appello nonostante l'errore fosse facilmente riconoscibile.
Il NO chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza P_ impugnata in punto assegno di mantenimento per il figlio minore nella misura Per_1 di €750,00 mensili. Contesta l'infondatezza in fatto e diritto dell'appello. L'appellato sostiene che l'assegno di €750,00 è stato correttamente determinato sulla base di una coerente motivazione e della valutazione della capacità reddituale dei coniugi, tenuto conto anche del fatto che egli provvede in via esclusiva al mantenimento del figlio maggiorenne , con lui convivente e che provvede nella misura dell'80% alle P_ spese straordinarie per il figlio minore. Ritiene che il Tribunale non sia incorso in alcun errore e che il provvedimento non sia viziato. Riguardo alla menzione, nella sentenza di un
“aumento”, l'appellato sostiene che essa si riferisca all'assegno disposto in favore della moglie, il cui importo è effettivamente aumentato da €600,00 a €850,00 a seguito dell'incremento della sua capacità reddituale dovuta alla successione paterna. Definisce la ricostruzione dell'appellante come "singolare e curiosa" o "bizzarra", soprattutto per quanto riguarda la determinazione dell'importo di €1.250,00, che non compare in alcuna parte della sentenza. A sostegno della propria posizione, l'appellato richiama la motivazione del Tribunale che ha rigettato l'avversaria istanza di correzione di errore materiale, evidenziando come la determinazione dell'assegno in euro 750,00 mensili non sia frutto di un errore ma di una vera e propria valutazione dei fatti di causa. Infine, l'appellato si oppone alla richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., sostenendo che non è provata né provabile la malafede o la colpa grave nella propria condotta. Afferma, inoltre, che la necessità di procedere all'appello non è da ricondursi al proprio atteggiamento. Chiede la vittoria delle spese, diritti e onorari di giudizio per entrambi i gradi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va integralmente accolto.
La questione devoluta alla Corte riguarda essenzialmente la contraddittorietà tra la sentenza di primo grado e l'ordinanza presidenziale emessa il 1° aprile 2022. Il contenuto della citata ordinanza è rilevante – anzi, centrale – perché, come detto, la sentenza
5 stabilisce l'assegno a favore del figlio minorenne in euro 750,00 mensili “in aumento rispetto a quanto stabilito in via interinale dal Presidente nel corso del giudizio”. Nessuna delle parti contesta la decisione del Tribunale di incrementare l'assegno precedentemente stabilito a carico del NO a favore del figlio P_
. Nessuna delle parti contesta i fatti posti dal Tribunale a sostegno di tale Per_1 decisione. Nessuna delle parti allega la necessità di ridurre l'assegno in questione rispetto all'ammontare determinato nei provvedimenti anteriori alla sentenza qui appellata. L'unico punto in contestazione è, quindi, l'importo-base sul quale il Tribunale ha operato l'aumento. L'appellante sostiene che l'importo-base sul quale l'aumento andava effettuato avrebbe dovuto essere di €1.000,00, perché tale era l'importo indicato nell'ordinanza presidenziale del 1° aprile 2022. Sicché, secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe commesso un errore nel quantificare l'assegno originariamente spettante ad . Per_1
L'appellato si limita sostanzialmente a negare l'errore commesso dal Tribunale nella sentenza.
L'errore segnalato dalla IG emerge chiaramente ad una semplice _1 comparazione testuale tra l'ordinanza presidenziale e la sentenza appellata.
La sentenza di primo grado, pur essendo solidamente argomentata, approfondita e logica, ha imprecisamente affermato, nel ricostruire l'iter processuale, che l'ordinanza presidenziale dell'1.4.2022 aveva previsto "un assegno di € 1.000 al mese a favore della prole". Dal testo complessivo della sentenza appellata, ivi compreso il dispositivo, si desume che la somma a titolo di contributo per il mantenimento dei figli di cui il Tribunale ha tenuto conto al momento della redazione della sentenza è quella di
€1.000,00 per entrambi i figli (“la prole”), id est €500,00 per figlio, somma “aumentata” ad
€750,00 (con un aumento, pertanto, di €250,00 rispetto all'importo-base ritenuto di
€500,00).
Tuttavia, l'ordinanza presidenziale richiamata dalla sentenza aveva stabilito espressamente che il Signor corrispondesse "all'altro coniuge, per il P_ mantenimento dei figli, l'assegno periodico di €1000,00 per ciascun figlio". Va sottolineato che l'importo destinato al mantenimento del figlio minore , Per_1 fissato inizialmente a €1.000,00 dal Presidente, è rimasto immutato per tutta la durata del processo di primo grado fino alla sentenza.
Vi è dunque, nella sentenza appellata, un'imprecisa e fuorviante ricostruzione del contenuto dell'ordinanza presidenziale, laddove si indica che l'obbligo a carico del padre di versare un contributo mensile di €1.000,00 sarebbe stato a beneficio “della prole” (cioè, nella specie, dei due figli) anziché – com'era in realtà – di ciascun figlio. Tale falsa premessa si è direttamente riverberata nella determinazione della somma-base, sulla quale effettuare l'aumento. A sua volta, l'errore nella determinazione della somma-base ha viziato la determinazione finale del contributo a carico dell'odierno appellato per il figlio minore.
Si tratta di un equivoco che non emerge in alcun modo dal testo della sentenza ma si palesa soltanto confrontando la sentenza medesima con un elemento ad essa esterno, in
6 particolare con l'ordinanza presidenziale. Proprio per tale ragione, l'equivoco non era emendabile con la procedura di correzione di errore materiale ex art. 287 c.p.c., riservata al caso di divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale e come tale percepibile e rilevabile ictu oculi (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 26/02/2024, n. 5079). La sentenza di cui trattasi è di per sé logica e coerente, perché l'errore si annida nell'inesatta determinazione di uno degli addendi dell'operazione algebrica per l'aumento dell'assegno, operazione consistente nella somma seguente:
[importo indicato nell'ordinanza presidenziale] +
[importo di euro 250,00 ritenuto dal Tribunale congruo aumento] = nuovo importo dell'assegno.
Un siffatto errore non integra un lapsus calami ma si risolve in un vero e proprio vizio logico della motivazione (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 31/01/2018, n. 2399).
La sentenza di primo grado, nella parte motivazionale, esplicita chiaramente l'intenzione del Collegio di elevare l'ammontare del contributo paterno per il mantenimento del figlio minore . Per_1
Questa volontà di aumento dell'assegno per è espressamente e Per_1 condivisibilmente motivata sia in considerazione del significativo incremento del patrimonio finanziario ed immobiliare di cui ha beneficiato in corso di causa il NO
in conseguenza della successione del proprio padre sia in considerazione P_ delle aumentate esigenze del figlio , divenuto medio tempore adolescente. Per_1
La tesi dell'appellato, secondo cui la locuzione "in aumento" si riferirebbe solo all'assegno per la moglie, non è plausibile in quanto la sentenza tratta separatamente il mantenimento della moglie e quello del figlio. Per quest'ultimo, la sentenza dispone “che il sig. … debba concorrere al mantenimento del … figlio , P_ Per_1 versando alla sig.ra la somma mensile di €750, oltre rivalutazione Parte_2
ISTAT, in aumento rispetto a quanto stabilito in via interinale dal Presidente nel corso del giudizio”. La sentenza di primo grado, quindi, anziché aumentare il contributo, come dichiarato nella motivazione, lo ha paradossalmente diminuito da €1.000,00 a €750,00. Questo errore sulla misura iniziale del contributo (€1.000,00 complessivi per entrambi i figli anziché €1.000,00 per ciascun figlio) ha comportato una divergenza tra la decisione assunta – non contestata – di aumentare l'assegno di €250,00, da un lato, e, dall'altro, il suo risultato concreto, consistito in una diminuzione dell'assegno.
L'importo dell'assegno per il figlio minore va quindi quantificato, come sempre sostenuto dalla IG , in €1.250,00 mensili. Tale ammontare si ottiene sommando _1
l'importo di €1.000,00 – stabilito per il contributo a favore di nell'ordinanza Per_1 presidenziale richiamata dalla sentenza appellata – all'importo di €250,00 – ritenuto dal Tribunale un congruo aumento, con valutazione che non è stata fatta oggetto di appello.
La somma mensile di €1.250,00 rappresenta effettivamente un contributo congruo e maggiormente rispettoso del principio di proporzionalità sancito dall'art. 337-ter c.c., tenuto conto delle accresciute capacità economiche del padre in corso di causa e delle "aumentate esigenze" di , ormai adolescente. Costituisce, infatti, un dato di Per_1
7 comune esperienza che i costi per il mantenimento di un figlio aumentino con l'età. I ragazzi adolescenti escono con gli amici, vanno in pizzeria o al cinema e fanno autonomamente degli acquisti. Appare dunque equo prevedere, rispetto all'ordinanza presidenziale, un aumento del contributo per far fronte a queste maggiori (ed incontestate) esigenze, peraltro tenuto conto dell'evidente e persistente disparità reddituale dei coniugi, percependo il NO un reddito quasi quadruplo rispetto a quello della P_ IG (a fronte di dichiarazioni dei redditi della IG , nel 2023 e _1 _1 nel 2024, di circa €15.000,00 ed €29.000,00, le dichiarazioni del NO P_ per gli stessi anni indicano redditi per circa €87.000,00 ed €80.000,00).
La sentenza appellata va, in definitiva, parzialmente riformata, nel senso che l'ammontare del contributo a favore del figlio a carico del padre va determinato, a Per_1 partire dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza di primo grado (giugno 2024), in €1.250,00 mensili. Tale importo è soggetto alla rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, con primo aumento, pertanto, nel mese di giugno del 2025.
Le spese processuali del grado di appello seguono la totale soccombenza del NO
e sono liquidate, tenuto anche conto della nota spese depositata dalla P_
Difesa della parte appellante, in complessivi €4.888,00 (quattromilaottocentottantotto/00) per onorari – di cui €1.134,00 per la fase di studio,
€921,00 per quella introduttiva, €922,00 per quella istruttoria, €1.911,00 per quella decisionale – oltre al rimborso delle spese forfettarie 15% ed oneri di legge, se dovuti. La liquidazione è effettuata considerando il valore della causa compreso nello scaglione da
€5.201,00 a €26.000,00 e applicando compensi minimi per la fase istruttoria (consistita meramente nell'acquisizione delle dichiarazioni dei redditi delle parti negli ultimi anni) e medi per le altre tre.
L'atteggiamento del NO nel resistere in appello integra gli estremi della P_ temerarietà. Appare, infatti, chiaramente sintomatica di mala fede processuale la condotta dell'odierno appellato, il quale ha strumentalizzato l'equivoco contenuto nella sentenza di primo grado – frutto di un'imprecisa ricostruzione dell'ordinanza presidenziale del 1° aprile 2022 – per sostenere, con argomentazione pretestuosa e pervicacemente reiterata, anche con la comparsa conclusionale e con la memoria di replica, che la richiesta della IG sarebbe “quantomeno bizzarra”, frutto di una _1 ricostruzione dei fatti “quantomeno singolare e curiosa”. In tal modo, il NO P_
si è voluto avvalere di un errore del Giudice per consolidare un risultato che
[...] contraddice manifestamente la volontà espressa dallo stesso Tribunale di aumentare l'assegno a favore del figlio rispetto all'importo stabilito sin dall'ordinanza presidenziale. D'altronde, il NO non potrebbe seriamente sostenere di non avere P_ riconosciuto l'equivoco in cui è caduto il Tribunale, atteso che egli, nel corso di tutto il giudizio di primo grado e fino alla sentenza oggi appellata, è sempre stato tenuto a versare per il figlio la somma di €1.000,00 al mese. Oggi, egli si avvale del dispositivo Per_1 della sentenza che lo condanna a versare la somma mensile di €750,00 con lo stesso spirito con cui pretendeva la sua “libbra di carne”: invocando la forma contro la Pt_3 sostanza, la lettera contro l'equità.
8 Epperò il processo non può diventare lo strumento per consolidare un vantaggio indebito, né il formalismo può essere piegato a fini opportunistici in danno dell'equità sostanziale.
Sia detto, per inciso, che, se la IG avesse utilizzato una speculare strategia _1 difensiva, come nel Mercante di Venezia, avrebbe sostenuto la debenza di un Pt_4 assegno mensile di €1.750,00 per il figlio : cioè, come letteralmente indicato Per_1 nella motivazione della sentenza appellata, €750,00 “in aumento rispetto a quanto stabilito in via interinale dal Presidente nel corso del giudizio”. Oppure avrebbe sostenuto che il Tribunale aveva inteso aumentare della metà l'originario assegno (tale essendo la proporzione tra la somma – erroneamente ritenuta – di €500,00 originari e la somma finale di €750,00), giungendo, quindi, a richiedere un assegno mensile per di € Per_1
1.500,00 (€1.000,00 originari, aumentati della metà).
A fronte, invece, della richiesta (€1.250,00) più contenuta e corretta che la IG
potesse avanzare nelle circostanze del caso, l'appellato ha comunque cercato di _1 continuare a trarre profitto dalla svista del Tribunale, a lui ben nota, da cui è conseguita la riduzione di un assegno che, nell'intenzione del Tribunale stesso, avrebbe dovuto essere aumentato. In altri termini, il NO ha inteso ricavare un profitto per sé P_ da un equivoco – non emendabile con una correzione di errore materiale – in cui è manifestamente incorso il Giudice di prime cure. Ciò si pone in frontale contrasto con i principii di correttezza, lealtà e buona fede che devono improntare la condotta delle parti nel processo, come anche sancito dall'art. 88 c.p.c.
Tale riprovevole atteggiamento dell'appellato ha causato alla IG _1 innanzitutto un danno patrimoniale pari alla differenza tra l'assegno che sarebbe stato determinato in assenza del vizio motivazionale di cui trattasi (€1.250,00) e quello erroneamente stabilito (€750,00), dovendosi presumere, secondo l'id quod plerumque accidit e in mancanza di elementi di segno contrario, che la madre convivente col minore abbia sopperito con riserve proprie alle esigenze del ragazzo frustrate dal venir meno di una parte del contributo paterno. Per tale danno patrimoniale non si provvede ad un'autonoma liquidazione, essendo già previsto con questa sentenza un risarcimento “in forma specifica” per effetto della riforma ex tunc della pronuncia di primo grado, come indicato poc'anzi.
La IG ha anche patito, per effetto della malafede processuale del NO _1
, un danno di natura non patrimoniale, consistente sia nella ragionevole e P_ naturale sofferenza morale per l'ingiustizia perpetrata, in ultima analisi, ai danni del proprio figlio minore, con lei convivente, sia nel normale senso di frustrazione per vedersi costretta a impegnarsi giudizialmente per un anno al solo fine di risolvere una questione che avrebbe potuto essere di immediata e pacifica soluzione, sia nella comprensibile umiliazione di vedersi oggetto di espressioni irrisorie da parte del NO , P_ il quale, tramite il suo Difensore, ha utilizzato un tono impropriamente sarcastico per descrivere la ragionevole e fondata richiesta avversaria (“bizzarra”, “singolare”, “curiosa”).
Alla luce delle predette considerazioni, ai sensi dell'art. 96, comma I, c.p.c., l'appellato merita di essere condannato a versare all'appellante, a titolo risarcitorio per tutti i danni non patrimoniali dalla stessa subìti, la somma, equitativamente determinata, di
9 €3.000,00 (tremila/00), oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza al pagamento effettivo.
Ai sensi dell'art. 96, comma IV, c.p.c., il NO va altresì condannato al P_ pagamento, in favore della cassa delle ammende, dell'ulteriore somma di €2.000,00 (duemila/00), tenuto conto del fatto che la sua malafede è caratterizzata da notevole intensità e durata, essendo egli sempre stato perfettamente a conoscenza dell'effettivo ammontare dell'assegno che l'ordinanza presidenziale aveva stabilito per il figlio minore ed avendo egli approfittato – incurante delle negative ripercussioni di siffatta Per_1 condotta sul minore medesimo – di un equivoco in cui il Tribunale era incorso.
PER QUESTI MOTIVI
Visti gli artt. 359, 279 e 96 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
1. ACCOGLIE integralmente l'appello proposto da avverso E_ la sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione VII Civile, n. 2649/2024 del 30/04/2024, pubblicata il 03/05/2024, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 22987/2021, avente per oggetto la separazione giudiziale delle parti, e, per l'effetto, in parziale riforma di tale sentenza, DETERMINA l'ammontare del contributo fisso mensile a carico di per il Controparte_1 mantenimento del figlio in euro =1.250,00= (mille Per_1 duecentocinquanta/00), importo da versarsi alla madre del minore, IG
entro il giorno 5 di ogni mese a partire dalla E_ mensilità di giugno 2024 (duemila ventiquattro) e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, con primo aumento a partire dalla mensilità di giugno 2025 (duemila venticinque), ferme le restanti disposizioni della sentenza appellata.
2. AN a rimborsare a Controparte_1 E_
le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi
[...]
€4.888,00 (quattromila ottocento ottantotto) per onorari, oltre al rimborso delle spese forfettarie 15% e oltre IVA e CPA se dovute.
3. AN a pagare, a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno ex art. 96, comma I, c.p.c., a favore di E_
, la somma di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre interessi legali dalla
[...] data della pubblicazione della presente sentenza al pagamento effettivo.
4. AN a pagare, in favore della cassa Controparte_1 delle ammende, ai sensi dell'art. 96, u.c., c.p.c., la somma di euro 2.000,00 (duemila/00).
10 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione della presente sentenza vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo ivi citati.
Così deciso il 14 maggio 2025 in Torino, nella Camera di Consiglio della Sezione Minori e Famiglia della Corte d'Appello.
Il Presidente Dott.ssa Carmela Mascarello
Il Consigliere Estensore Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere
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