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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 13/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 1, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SOVIERO FRANCESCO, Presidente
NA LI, LA
GALASSO LUIGI, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 250/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. ING/38-2024-1300 IMU 2013
- INGIUNZIONE n. ING/38-2024-1300 IMU 2014
- INGIUNZIONE n. ING/38-2024-1300 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 888/2025 depositato il 06/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come da atti e verbale di causa.
Resistente: Come da atti e verbale di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'ingiunzione n. ING/38-2024-1300 dell' 11 dicembre 2024 notificata il 24 dicembre 2024 da Andreani Tributi s.r.l., relativa al presunto mancato pagamento dell'IMU per gli anni 2013, 2014 e
2016.
L'istante ha eccepito la prescrizione del credito per il decorso del termine di prescrizione quinquennale, in assenza della notifica degli atti presupposti e la decadenza dell'Ente dal diritto di riscossione coattiva.
Si è costituita Andreani Tributi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, quale concessionaria del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali del Comune di Benevento, che ha resistito alla domanda sostenendo l'avvenuta notificazione degli atti presupposti, nel rispetto della normativa emergenziale ex art. 68 D.L. 18/2020 e la mancata impugnazione degli stessi.
In data 28 aprile e 21 ottobre 2025 parte attrice ha depositato memorie illustrative contestando l'avvenuta notificazione degli atti presupposti e dei successivi atti interruttivi della prescrizione.
Con memoria depositata il 30 ottobre 2025, Andreani Tributi s.r.l. ha ribadito la ritualità e la tempestività della notificazione degli atti presupposti e dei successivi atti interruttivi della prescrizione, nella vigenza della normativa anticovid.
All'esito della camera di consiglio, la Corte ha definito il giudizio come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte la ritualità della notificazione in data 7 febbraio 2019 degli avvisi di accertamento n.245, 88,
354, di cui ai crediti in esame, come da documentazione allegata al fascicolo di parte resistente.
L'eccezione di decadenza è inammissibile perché tardiva non risultando in atti la impugnazione degli atti sopra indicati. Quanto alla prescrizione, si osserva che per la notifica delle ingiunzioni di pagamento relative ad avvisi di accertamento divenuti definitivi nel corso dell'anno 2019 il termine ultimo è il 25 giugno 2024, in virtù della proroga di 542 gg. prevista per effetto delle disposizioni emergenziali (contenente richiamo a quanto disposto dall'art. 12, del d.lgs. n. 159 del 2015) (cfr. Cass. n.960 del 2025).
Il decorso termine quinquennale di prescrizione è stato interrotto dalla successiva rituale notifica della ingiunzione di pagamento n. 417 del 5 luglio 2022, eseguita il 12 luglio 2022; ne consegue la tempestività della ingiunzione di pagamento impugnata.
Per le ragioni innanzi esposte, il ricorso va respInto;
le spese di lite, liquidate in dispositivo, sono a carico della parte soccomete.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 1.400,00 oltre IVA, CPA ed accessori di legge.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 1, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SOVIERO FRANCESCO, Presidente
NA LI, LA
GALASSO LUIGI, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 250/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. ING/38-2024-1300 IMU 2013
- INGIUNZIONE n. ING/38-2024-1300 IMU 2014
- INGIUNZIONE n. ING/38-2024-1300 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 888/2025 depositato il 06/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come da atti e verbale di causa.
Resistente: Come da atti e verbale di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'ingiunzione n. ING/38-2024-1300 dell' 11 dicembre 2024 notificata il 24 dicembre 2024 da Andreani Tributi s.r.l., relativa al presunto mancato pagamento dell'IMU per gli anni 2013, 2014 e
2016.
L'istante ha eccepito la prescrizione del credito per il decorso del termine di prescrizione quinquennale, in assenza della notifica degli atti presupposti e la decadenza dell'Ente dal diritto di riscossione coattiva.
Si è costituita Andreani Tributi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, quale concessionaria del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali del Comune di Benevento, che ha resistito alla domanda sostenendo l'avvenuta notificazione degli atti presupposti, nel rispetto della normativa emergenziale ex art. 68 D.L. 18/2020 e la mancata impugnazione degli stessi.
In data 28 aprile e 21 ottobre 2025 parte attrice ha depositato memorie illustrative contestando l'avvenuta notificazione degli atti presupposti e dei successivi atti interruttivi della prescrizione.
Con memoria depositata il 30 ottobre 2025, Andreani Tributi s.r.l. ha ribadito la ritualità e la tempestività della notificazione degli atti presupposti e dei successivi atti interruttivi della prescrizione, nella vigenza della normativa anticovid.
All'esito della camera di consiglio, la Corte ha definito il giudizio come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte la ritualità della notificazione in data 7 febbraio 2019 degli avvisi di accertamento n.245, 88,
354, di cui ai crediti in esame, come da documentazione allegata al fascicolo di parte resistente.
L'eccezione di decadenza è inammissibile perché tardiva non risultando in atti la impugnazione degli atti sopra indicati. Quanto alla prescrizione, si osserva che per la notifica delle ingiunzioni di pagamento relative ad avvisi di accertamento divenuti definitivi nel corso dell'anno 2019 il termine ultimo è il 25 giugno 2024, in virtù della proroga di 542 gg. prevista per effetto delle disposizioni emergenziali (contenente richiamo a quanto disposto dall'art. 12, del d.lgs. n. 159 del 2015) (cfr. Cass. n.960 del 2025).
Il decorso termine quinquennale di prescrizione è stato interrotto dalla successiva rituale notifica della ingiunzione di pagamento n. 417 del 5 luglio 2022, eseguita il 12 luglio 2022; ne consegue la tempestività della ingiunzione di pagamento impugnata.
Per le ragioni innanzi esposte, il ricorso va respInto;
le spese di lite, liquidate in dispositivo, sono a carico della parte soccomete.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 1.400,00 oltre IVA, CPA ed accessori di legge.