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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/11/2025, n. 6998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6998 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati: dott. Sofia Rotunno Presidente dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere dott. Gabriele Sordi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 5954 del ruolo generale dell'anno 2024 (e nel sub procedimento 5954-1/24), vertente tra
(c.f. ) res.te in Rocca di Papa, vicolo Parte_1 C.F._1
Piazza Vecchia 11, rapp.to e difeso dall'Avv. Gabriella Campa ed elett.te dom.to presso il suo studio in Frascati, Corso Calasanzio n. 15; appellante e
(c.f. residente in [...] C.F._2
Cappalonga n. 36, elett.te domiciliata in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 134, presso lo studio dell'avv. Riccardo Moro che la rappresenta e difende;
appellata con la partecipazione del Procuratore Generale.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 814/24 emessa dal Tribunale di Velletri
l'11.4.2024 per l'omologa delle concordate condizioni della separazione coniugale n. 125/44.
Conclusioni
: Riformare la sentenza impugnata con la quale il Tribunale di Parte_1
Velletri ha omologato le condizioni di separazione tra i signori e Parte_1
1 nella parte delle condizioni proposte dai coniugi relative al mutuo ed CP_1 al mantenimento della GL;
di conseguenza, disporre a carico della signora CP_1 il pagamento del mutuo della casa coniugale, disporre a carico del signor Pt_1 il versamento dell'assegno di mantenimento in favore della GL da corrispondere direttamente alla stessa come da dichiarazione della signora quantificandolo CP_1 in euro 300 o nella somma che la Corte riterrà di giustizia in applicazione dell'articolo 316 bis codice civile;
con vittoria di spese ed onorari.
: rigettare la domanda del ricorrente per tutti i motivi esposti nel CP_1 presente atto con conferma della sentenza n. 814/2024 pubblicata in data 11/04/2024 dal Tribunale Ordinario di Velletri;
Con vittoria di spese ed onorari, oltre oneri di legge, anche per lite temeraria, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
_ _ _
I sig.ri e in data 19/6/2008 hanno contratto CP_1 Parte_1 matrimonio con rito civile in Roma, dalla loro pregressa convivenza essendo nata in data [...] la GL . Persona_1
I coniugi, all'atto del matrimonio, avevano scelto il regime della comunione dei beni, ma con rogito del Notaio di Roma dell'11/12/2017 hanno poi deciso di Per_2 scegliere il regime della separazione dei beni, con conseguente annotazione all'Ufficio dello Stato Civile competente. Durante il matrimonio, la coppia ha fissato l'ultima dimora coniugale nell'appartamento di Ciampino, Via Cappalonga n.36, immobile acquistato nell'anno 2018 in regime di separazione dei beni, per le quote pari al 95% a favore di e del 5% a favore di . Su tale CP_1 Parte_1 immobile è stato acceso un mutuo, il cui ammortamento è attualmente pendente e viene pagato per intero dal sig. (euro 286,78 mensili). Sempre in regime di Pt_1 separazione dei beni, la sig.ra ha acquistato l'intera proprietà della CP_1 porzione immobiliare sita in Rocca di Papa, Vicolo Piazza Vecchia n.11, con usufrutto a favore del sig. . I ricorrenti si sono concordemente di Parte_1 fatto separati da tempo ed il sig. dall'anno 2021 si è portato a vivere in Pt_1
Rocca di Papa, presso il suddetto appartamento di cui è usufruttuario. Le parti hanno, quindi, deciso di rivolgersi con ricorso congiunto al Tribunale di Velletri per regolare la loro separazione. Essi hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti, precisando che il sig. gode di un trattamento pensionistico per invalidità Pt_1 ordinaria derivante da patologia cardiopatica, rivedibile periodicamente, e percepisce
2 mensilmente circa Euro 1.380,00 (oggi 1.450/1.500), mentre la sig.ra svolge CP_1 lavoro dipendente percependo circa Euro 600,00 mensili. Il sig. ha assunto Pt_1
l'impegno di contribuire con il pagamento del mutuo gravante sull'immobile di Via
Cappalonga, versando l'importo mensile di Euro 287,00. Lo stesso ha dichiarato di voler contribuire al mantenimento della GL secondo le proprie disponibilità. Per_1
Pertanto, con sentenza del giorno 11.4.2024 il Tribunale veliterno ha provveduto ad omologare le seguenti, concordate, condizioni della loro separazione: 1) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto. 2) La casa coniugale sita in Ciampino, Via Cappalonga n.36, con i beni mobili in essa contenuti, resta assegnata in godimento esclusivo alla sig. , dove continuerà a vivere CP_1 insieme alla GL maggiorenne . Il sig. si è già Persona_1 Parte_1 trasferito a vivere in Rocca di Papa, Vicolo Piazza Vecchia n.11, portando con sé i propri effetti personali. 3) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di Pt_1 CP_1 contributo per il mantenimento della GL , l'importo di Euro 500,00 mensili, Per_1 importo che verrà aggiornato con cadenza annuale a decorrere dal provvedimento di omologa della separazione secondo gli indici Istat. Lo stesso sig. Pt_1 continuerà a versare l'importo mensilmente dovuto per il mutuo gravante sulla casa coniugale, oggi pari ad Euro 287,00 mensili. 4) Le parti concordano che la sig.ra
continuerà a versare per intero le somme dovute per la retta scolastica CP_1
e per la palestra della GL . 5) Le parti concordano che sarà a carico delle Per_1 stesse, nella misura del 50% ciascuno, ogni ulteriore importo necessario per spese sanitarie e straordinarie preventivamente concordate in favore della GL , Per_1 fermo restando quanto precisato al precedente art.4). Per l'individuazione e suddivisione tra le parti delle spese accessorie per la GL, si fa espresso richiamo al protocollo di intesa normalmente applicato dal Tribunale di Velletri, che i ricorrenti dichiarano di conoscere.
6) Le parti, economicamente autosufficienti, riconoscono reciprocamente di non avere diritto a contribuzioni mensili, alimentari o di mantenimento.
In data 30/12/2024 il proponeva ricorso per modifica delle condizioni di Pt_1 separazione nel quale assumeva che l'unica sua fonte di reddito risultava l'assegno
Ordinario di Invalidità erogatogli dall' INPS pari ad euro 1.480,60 e, essendogli stato detto emolumento sospeso in attesa della visita di revisione, richiedeva la sospensione delle summenzionate erogazioni in favore della moglie, nonché la riduzione del
3 proprio mantenimento alla GL di euro 300,00 oltre spese straordinarie;
il Per_1
Tribunale di Velletri rigettava la domanda del con sentenza n. 1110/2025. Pt_1
Con ricorso dell'8/11/24 egli proponeva altresì appello avverso la sentenza di omologa lamentando, in rito, che la stessa era da ritenersi nulla per la violazione delle necessarie garanzie in quanto: “non vi è in atti la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare e pertanto non è stato fatto alcun tentativo per la riconciliazione”;
“(...) né nel verbale di udienza sono state sottoscritte le condizioni”; “la sentenza impugnata è stata emessa senza neanche avere chiaro gli elementi di cui all'art. 473 bis 12 c.p.c. ossia le disponibilità non solo reddituali ma anche patrimoniali e i rapporti economici”. Nel merito affermava che egli, all'epoca in stato depressivo per la stessa vicenda familiare, aveva accettato condizioni economiche del tutto insostenibili ed incongrue ai sensi di quanto disposto dall'art 316 bis c.c.. Formulava, pertanto, le conclusioni trascritte in epigrafe.
Costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'avversa impugnazione, CP_1 evidenziando che: nella da loro accettata trattazione scritta dell'udienza di comparizione, erano state rispettate tutte le formalità di rito;
le condizioni oggetto dell'omologa erano state liberamente e consapevolmente accettate dalle parti;
l'assegno di invalidità era stato confermato al marito a seguito della visita di verifica;
ella aveva visto ridotto il proprio reddito da lavoro essendole stato imposto un più contenuto orario part time, percependo oggi euro 700,oo mensili;
il marito nulla più le aveva corrisposto (dovutole mensilmente euro 600,oo per la GL ed euro 287 per la rata del mutuo) dal mese di novembre 2024, mettendola in grave difficoltà, essendole stata riconosciuta invalidità per l' 80%; il marito continuava a vivere nella casa della quale ella era nuda proprietaria e lui usufruttuario, ad utilizzare in via esclusiva la vettura pur ad entrambi intestati, a lavorare “in nero” come macellaio
(richiamava relazione investigativa riferita ai giorni 7,8,14,15,21,22 marzo 2025).
In data 16.6.2025 il depositava istanza per invocare, in via anticipata ed Pt_1 urgente, sostanzialmente le stesse richieste formulate con il suo atto di appello avverso la sentenza (proc. n. 5954-1/24).
Il rappresentante della Procura Generale esprimeva parere favorevole all'accoglimento dell'appello.
4 La Presidente della Sezione ha disposto la “cartolarizzazione” dell'udienza del
13.11.25 ai sensi dell'art 127 ter c.p.c...
* * *
L'impugnazione proposta dal avverso la sentenza n. 814/24 Parte_1 emessa dal Tribunale di Velletri l'11.4.2024 per l'omologa delle concordate condizioni della sua separazione coniugale da non merita CP_1 accoglimento.
Dalla lettura degli atti del primo grado di giudizio, emerge, contrariamente a quanto da lui assunto, il pieno rispetto delle forme di rito, conseguenti all'espressa accettazione della trattazione cartolare dell'udienza formulata per iscritto da entrambi essi coniugi: con loro atto congiunto depositato il 22.3.2024 essi avevano, infatti, formulato istanza di sostituzione dell'udienza in presenza con il deposito del medesimo documento nel quale dichiaravano di non volersi riconciliare, allegando modulistica con ogni necessaria loro dichiarazione, munita di loro sottoscrizioni rese autentiche dai rispettivi difensori.
Per il resto, il ricorrente ha invocato in questa sede non l'annullamento del decreto di omologa (azione ammessa con reclamo ai sensi dell'art 739 c.p.c.: v. fra le tante
Cass 26202/2013) per difetto di suo effettivo e valido consenso al sottostante atto negoziale – vizio della volontà in merito al quale non ha né allegato né richiesto di introdurre alcuna prova – ma una sua modifica per sentirsi solo in parte sollevato degli oneri ivi assunti.
Tale pretesa non può certo esser presa in considerazione non potendo la Corte esser investita in tal modo del compito di sostituirsi alla libera determinazione della volontà delle parti nel definire i termini dell'accordo negoziale, già in separata sede il Tribunale avendo rigettato l'analoga domanda rivoltagli dallo stesso ai Pt_1 sensi e per gli effetti dell'art 710 c.p.c..
Segue, pertanto, alla sua soccombenza la condanna del ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore della resistente per come si liquidano in dispositivo nel rispetto del d.m. n. 55/14, aggiornato dal d.m. n. 147/22.
P.Q.M.
5 La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 814/24 emessa dal Tribunale di Velletri l'11.4.2024 (e sul ricorso dal medesimo introdotto nel sub procedimento incidentale 5954-1/25), con l'intervento del Procuratore Generale:
- rigetta l'appello;
- condanna a rimborsare a le spese di lite che Parte_1 CP_1 liquida in euro 2.500,oo per compensi professionali, oltre r.f. al 15%, Iva e Cna come per legge;
- dichiara la ricorrenza degli estremi di legge per applicare allo stesso Parte_1
la sanzione stabilita dall'art 13 co. 1° quater del d.P.R. n. 115/02.
[...]
Roma, così deciso il 13.11.2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Dr Gabriele Sordi Dr.ssa Sofia Rotunno
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