Art. 2.
Con la stessa decorrenza prevista dall'articolo precedente il limite di lire 540.000 indicato nell'articolo 6, ultimo comma, della legge 5 gennaio 1956, n. 1 , e' ulteriormente elevato a lire 960.000.
Con la stessa decorrenza prevista dall'articolo precedente il limite di lire 540.000 indicato nell'articolo 6, ultimo comma, della legge 5 gennaio 1956, n. 1 , e' ulteriormente elevato a lire 960.000.