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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/01/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel.
Dr. Giorgio Sensale – Consigliere
Dr. Notaro – Consigliere Per_1 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1890 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 13255/2016 pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 7 dicembre 2016, vertente
TRA
), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Renato Spadaro, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla Via Dei Mille n.16
appellante
E
(C.F. ), in persona del pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso, congiuntamente e/o disgiuntamente, dall'Avv. Mariarita
Grande e , giusta procura generale alle liti rilasciata dal Sindaco Controparte_3
con atto Rep. N. 20692, Racc. n. 9761 del 22.01.2024, rogato dal Notaio Per_2
ed elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale, in Napoli, Palazzo
[...]
San Giacomo, Piazza Municipio n. 1 appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con atto di appello notificato il 22 aprile 2024 proponeva gravame Parte_1
avverso la sentenza n. 13255/2016, pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 7 dicembre 2016, deducendo l'inesistenza/nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e di conseguenza dell'intero procedimento
R.G. 32384/2011 e della relativa sentenza e chiedendo la dichiarazione della nullità della sentenza n. 13255/2016 e, in subordine, la rimessione della causa al primo grado e, in via residuale, nel merito, la dichiarazione di prescrizione delle somme richieste per indennità di occupazione, nonchè l'accertamento e la dichiarazione del diritto dell'istante al subentro nell'assegnazione dell'alloggio oggetto del giudizio, con il favore delle spese di lite.
Il Tribunale di Napoli con la sentenza impugnata ha così statuito: “A) dichiara il convenuto occupante senza titolo, dal settembre 2005, dell'immobile sito in Napoli, alla via della Bussola, is. 1 (già via Comunale Selva Cafaro), ed. 1, scala 11, piano 7, int. 12; B) condanna la parte convenuta all'immediato rilascio, in favore dell'attore, dell'immobile di cui al capo A), libero e vuoto di persone e cose;
C) condanna la parte convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 3.815,75 a titolo di indennità di occupazione abusiva del menzioanto immobile per il periodo 2005- 2011, come indicato in citazione, nonché dall'aprile 2011 al novembre 2016, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al saldo;
D) condanna la parte convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite, che liquida in euro 150,00 per spese ed euro 2.000,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e
CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge;
E) sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”.
L'appellante lamentava la mancata notificazione dell'atto di citazione, introduttivo del primo grado del giudizio, e deduceva “di non avere mai ricevuto la notificazione dell'atto introduttivo di citazione, né nell'anno 2011 (quando all'atto dell'iscrizione al ruolo della causa, l'attore dichiarava, falsamente, di iscrivere con la velina, ma di avere già notificato l'atto), né nel 2015, quando il GU ha autorizzato la rinotifica e non la rinnovazione, di tale atto al convenuto presso la Casa Circondariale di Caserta (rectius, )” Pt_2
aggiungendo che detta notifica non sarebbe mai potuta avvenire “perché nel 2015 il sig. non era più detenuto presso il detto penitenziario, ma, sin dal giugno 2014, era Pt_1 rientrato presso la sua abitazione, con affidamento al lavoro”. In mancanza di prova della
2 notifica, l'appellante assumeva trattarsi di una ipotesi di totale inesistenza della notificazione, con conseguente nullità dell'intero giudizio di primo grado.
Radicato il contraddittorio, si costituiva il eccependo, Controparte_1 preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello in quanto tardivamente proposto attesa la regolarità della notifica dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio, perfezionatasi in data 25 settembre 2015 nelle mani del figlio presso CP_4
l'immobile oggetto di causa.
Designato il C.I., all'esito dell'udienza del 10.10.2024, trattata ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., il procedimento veniva rinviato all'udienza del 16 gennaio 2025 ai sensi dell'art.352 c.p.c. con concessione dei termini ivi indicati.
All'esito di detta udienza il C.I. riservava la decisione della causa al Collegio.
L'appello va dichiarato inammissibile.
L'atto introduttivo del primo grado del giudizio è stato notificato all'odierno appellante, in data 25 settembre 2015, nelle mani del figlio in Napoli alla CP_4 via della Bussola n.169 ovvero presso l'immobile formante oggetto della sentenza di rilascio, pronunciata a definizione del giudizio, in data 7.12.2016.
Alcun profilo di nullità della suindicata notificazione può rinvenirsi come erroneamente eccepito dall'appellante in quanto “avvenuta a mani del figlio CP_4
che, però, alla data di consegna (29.9.15) era minore di anni 16 (essendo nato il [...]) e dunque incapace a riceverla (vedasi certificato anagrafico)”.
Invero, vale richiamare il disposto dell'art. 139, comma secondo, c.p.c. che prevede che “Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.”
Data, quindi, la pronuncia della sentenza impugnata in data 7.12.2016, si impone la declaratoria di inammissibilità dell'appello introdotto con atto di citazione notificato in data 22.4.2024, abbondantemente oltre il termine di cui all'art.325 c.p.c., con conseguente assorbimento di ogni altro profilo.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo con riferimento ai parametri di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022.
3 Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del in Parte_1 Controparte_1
persona del pro-tempore, avverso la sentenza n. 13255/2016 pronunciata dal CP_2
Tribunale di Napoli in data 7 dicembre 2016, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore dell'appellato che si liquidano in complessivi € 2.906,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario e oneri accessori come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio il 23 gennaio 2025.
La Presidente est.
dr.ssa Assunta d'Amore
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