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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 30/01/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Prima Sezione Civile - composto dai Magistrati:
1) Dott. Mario Cigna Presidente
2) Dott.ssa Viviana Mele Giudice
3) Dott.ssa Caterina Stasi Giudice rel. ed est.
ha emesso la seguente:
SENTENZA nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 2713 del R.G. relativo all'anno
2022, avente ad oggetto: azione di riduzione;
riservato per la decisione nell'udienza del 22.10.2024, promosso da
e , rappresentate e difese dall'avv. Parte_1 Parte_2
Antonio Persico;
attrici; contro
e ; Controparte_1 CP_2
- convenuti contumaci;
****
Fatto e diritto
Con atto di citazione del 30.6.2022, e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio, dinanzi a questo Tribunale,
[...] Controparte_1
e , al fine di sentir dichiarare la riduzione della donazione effettuata CP_2
in data 24.8.2006 da , madre delle germane attrici e di , Persona_1 CP_2
in favore del fondo patrimoniale costituito in data 20.3.2001 dai coniugi convenuti, ed avente ad oggetto l'immobile sito in Parabita, via Giacomo Leopardi n. 45, assumendo di esser state totalmente pretermesse dalla successione materna e agendo, dunque, per lesione della quota di legittima a se spettante.
e ritualmente citati in giudizio, non si CP_2 Controparte_1
sono costituiti e il procedimento è continuato in loro contumacia.
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 22.10.2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
Occorre premettere che, secondo le indicazioni ermeneutiche fornite dalla giurisprudenza di legittimità, il legittimario totalmente pretermesso, proprio perché escluso dalla successione, non acquista per il solo fatto dell'apertura della successione, ovvero per il solo fatto della morte del de cuius, la qualità di erede, né la titolarità dei beni ad altri attribuiti, potendo conseguire i suoi diritti solo dopo l'utile esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, e quindi dopo il riconoscimento dei suoi diritti di legittimario (Cass. n. 2914/2020) ed è quindi dispensato dall'onere dell'accettazione beneficiata (Cass. n. 20971/2018).
Orbene, com'è noto, il fondo patrimoniale di cui agli artt. 186 ss. c.c. integra la nozione di patrimonio separato, destinato ad uno specifico affare, ovverosia il soddisfacimento dei bisogni della famiglia: i beni costituenti il fondo restano di proprietà dei coniugi, mentre i frutti sono destinati alle necessità della famiglia.
Nel caso di specie, con atto di incremento del fondo patrimoniale, Persona_1
conferiva al suddetto fondo – e quindi ai coniugi e CP_2 CP_1
– la nuda proprietà dell'immobile sito in Parabita, via Giacomo Leopardi n.
[...]
45, riservando a sé l'usufrutto, senza che, alla morte della medesima, residuasse alcun cespite nel relictum, con totale pretermissione, pertanto, delle due sorelle attrici, del tutto escluse dalla successione materna.
La consulenza tecnica d'ufficio espletata – svolta con argomentazioni coerenti e prive di vizi logici, che il tribunale condivide e fa propria - ha consentito di accertare che il valore complessivo dell'immobile donato ai coniugi convenuti, che, come già precisato, esaurisce l'intero asse ereditario, ammontava, alla data di apertura della successione, ad € 235.000,00.
Ciascuno dei tre figli della , ai sensi dell'art. 537, comma 2, cc, ha diritto Per_1
ad una quota di riserva pari a 2/9 del valore dell'asse e pertanto pari ad € 52.222,22; la quota disponibile ammonta invece ad € 78.333,33. Essendo state le due figlie attrici totalmente escluse dalla successione materna, la donazione del 24.8.2006 deve essere ridotta fino a consentire loro di ottenere la quota di riserva a sé spettante.
A mente dell'art. 558 comma 1 c.c., la riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari, e dell'art. 560 c.c., secondo cui “quando oggetto del legato o della donazione da ridurre è un immobile, la riduzione si fa separando dall'immobile medesimo la parte occorrente per integrare la quota riservata, se ciò può avvenire comodamente.
Se la separazione non può farsi comodamente e il legatario o il donatario ha nell'immobile una eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile,
l'immobile si deve lasciare per intero nell'eredità, salvo il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile. Se l'eccedenza non supera il quarto, il legatario o il donatario può ritenere tutto l'immobile compensando in danaro i legittimari.
Il legatario o il donatario che è legittimario può ritenere tutto l'immobile, purché il valore di esso non superi l'importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario”.
Nella specie l'oggetto della donazione da ridurre è costituito da un solo immobile, di cui la consulenza tecnica espletata ha accertato la non comoda divisibilità, immobile che, evidentemente, i convenuti debbono lasciare per intero nell'eredità, vantando un'eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile e trattandosi, ad ogni modo, di bene dal valore superiore all'importo della porzione disponibile e della quota che spetta al fratello legittimario.
Pertanto, i convenuti sono tenuti a reintegrare e Parte_2 Parte_1
di una quota dell'immobile di valore pari ad € 52.222,22 per ciascuna,
[...]
conferendo in natura il bene oggetto della liberalità.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- accerta la lesione delle quote di riserva spettanti a e Parte_2
nei termini di cui in motivazione, ed accoglie la domanda di Parte_1
riduzione della donazione del 24.8.2006 effettuata da e, per Persona_1
l'effetto, condanna e alla reintegrazione CP_2 Controparte_1 della quota di riserva in favore delle attrici attraverso il conferimento della quota dell'immobile sito in Parabita, via Giacomo Leopardi n. 45 del valore pari ad €
52.222,22 per ciascuna;
- condanna i convenuti alla refusione delle spese di lite sostenute dalle attrici, liquidate in € 759,00 per spese vive ed € 8.000,00 per competenze professionali, oltre ad accessori di legge;
- pone a carico dei convenuti le spese di ctu, liquidate in corso di causa.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 24.1.2025
La Giudice Estenditrice Il Presidente
dott.ssa Caterina Stasi dott. Mario Cigna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Prima Sezione Civile - composto dai Magistrati:
1) Dott. Mario Cigna Presidente
2) Dott.ssa Viviana Mele Giudice
3) Dott.ssa Caterina Stasi Giudice rel. ed est.
ha emesso la seguente:
SENTENZA nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 2713 del R.G. relativo all'anno
2022, avente ad oggetto: azione di riduzione;
riservato per la decisione nell'udienza del 22.10.2024, promosso da
e , rappresentate e difese dall'avv. Parte_1 Parte_2
Antonio Persico;
attrici; contro
e ; Controparte_1 CP_2
- convenuti contumaci;
****
Fatto e diritto
Con atto di citazione del 30.6.2022, e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio, dinanzi a questo Tribunale,
[...] Controparte_1
e , al fine di sentir dichiarare la riduzione della donazione effettuata CP_2
in data 24.8.2006 da , madre delle germane attrici e di , Persona_1 CP_2
in favore del fondo patrimoniale costituito in data 20.3.2001 dai coniugi convenuti, ed avente ad oggetto l'immobile sito in Parabita, via Giacomo Leopardi n. 45, assumendo di esser state totalmente pretermesse dalla successione materna e agendo, dunque, per lesione della quota di legittima a se spettante.
e ritualmente citati in giudizio, non si CP_2 Controparte_1
sono costituiti e il procedimento è continuato in loro contumacia.
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 22.10.2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
Occorre premettere che, secondo le indicazioni ermeneutiche fornite dalla giurisprudenza di legittimità, il legittimario totalmente pretermesso, proprio perché escluso dalla successione, non acquista per il solo fatto dell'apertura della successione, ovvero per il solo fatto della morte del de cuius, la qualità di erede, né la titolarità dei beni ad altri attribuiti, potendo conseguire i suoi diritti solo dopo l'utile esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, e quindi dopo il riconoscimento dei suoi diritti di legittimario (Cass. n. 2914/2020) ed è quindi dispensato dall'onere dell'accettazione beneficiata (Cass. n. 20971/2018).
Orbene, com'è noto, il fondo patrimoniale di cui agli artt. 186 ss. c.c. integra la nozione di patrimonio separato, destinato ad uno specifico affare, ovverosia il soddisfacimento dei bisogni della famiglia: i beni costituenti il fondo restano di proprietà dei coniugi, mentre i frutti sono destinati alle necessità della famiglia.
Nel caso di specie, con atto di incremento del fondo patrimoniale, Persona_1
conferiva al suddetto fondo – e quindi ai coniugi e CP_2 CP_1
– la nuda proprietà dell'immobile sito in Parabita, via Giacomo Leopardi n.
[...]
45, riservando a sé l'usufrutto, senza che, alla morte della medesima, residuasse alcun cespite nel relictum, con totale pretermissione, pertanto, delle due sorelle attrici, del tutto escluse dalla successione materna.
La consulenza tecnica d'ufficio espletata – svolta con argomentazioni coerenti e prive di vizi logici, che il tribunale condivide e fa propria - ha consentito di accertare che il valore complessivo dell'immobile donato ai coniugi convenuti, che, come già precisato, esaurisce l'intero asse ereditario, ammontava, alla data di apertura della successione, ad € 235.000,00.
Ciascuno dei tre figli della , ai sensi dell'art. 537, comma 2, cc, ha diritto Per_1
ad una quota di riserva pari a 2/9 del valore dell'asse e pertanto pari ad € 52.222,22; la quota disponibile ammonta invece ad € 78.333,33. Essendo state le due figlie attrici totalmente escluse dalla successione materna, la donazione del 24.8.2006 deve essere ridotta fino a consentire loro di ottenere la quota di riserva a sé spettante.
A mente dell'art. 558 comma 1 c.c., la riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari, e dell'art. 560 c.c., secondo cui “quando oggetto del legato o della donazione da ridurre è un immobile, la riduzione si fa separando dall'immobile medesimo la parte occorrente per integrare la quota riservata, se ciò può avvenire comodamente.
Se la separazione non può farsi comodamente e il legatario o il donatario ha nell'immobile una eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile,
l'immobile si deve lasciare per intero nell'eredità, salvo il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile. Se l'eccedenza non supera il quarto, il legatario o il donatario può ritenere tutto l'immobile compensando in danaro i legittimari.
Il legatario o il donatario che è legittimario può ritenere tutto l'immobile, purché il valore di esso non superi l'importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario”.
Nella specie l'oggetto della donazione da ridurre è costituito da un solo immobile, di cui la consulenza tecnica espletata ha accertato la non comoda divisibilità, immobile che, evidentemente, i convenuti debbono lasciare per intero nell'eredità, vantando un'eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile e trattandosi, ad ogni modo, di bene dal valore superiore all'importo della porzione disponibile e della quota che spetta al fratello legittimario.
Pertanto, i convenuti sono tenuti a reintegrare e Parte_2 Parte_1
di una quota dell'immobile di valore pari ad € 52.222,22 per ciascuna,
[...]
conferendo in natura il bene oggetto della liberalità.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- accerta la lesione delle quote di riserva spettanti a e Parte_2
nei termini di cui in motivazione, ed accoglie la domanda di Parte_1
riduzione della donazione del 24.8.2006 effettuata da e, per Persona_1
l'effetto, condanna e alla reintegrazione CP_2 Controparte_1 della quota di riserva in favore delle attrici attraverso il conferimento della quota dell'immobile sito in Parabita, via Giacomo Leopardi n. 45 del valore pari ad €
52.222,22 per ciascuna;
- condanna i convenuti alla refusione delle spese di lite sostenute dalle attrici, liquidate in € 759,00 per spese vive ed € 8.000,00 per competenze professionali, oltre ad accessori di legge;
- pone a carico dei convenuti le spese di ctu, liquidate in corso di causa.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 24.1.2025
La Giudice Estenditrice Il Presidente
dott.ssa Caterina Stasi dott. Mario Cigna