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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 02/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
in persona del Giudice Dott.ssa Adriana Mazzacane,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. R.G. 3804/2016 del Tribunale di Tivoli
Parte 1 c.f. promossa da rappresentato e difeso dall'Avv.to VECCHIO FEDERICO, C.F. 1
per procura in atti,
PARTE OPPONENTE
nei confronti della c.f. P.IVA 1 , rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv.to PRESUTTI GIANLUCA, per procura in atti;
PARTE OPPOSTA
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni come in atti.
FATTO E DIRITTO
[...] Controparte_1 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta,
- In via pregiudiziale, riunire il presente procedimento al procedimento pendente dinanzi il Tribunale Civile di Tivoli, Giud. Dott. Pagniello, R.G.n. 3698/2015, con prossima udienza fissata al 22 settembre 2016, ai sensi degli artt. 40 e 274 c.p.c.;
- Sempre in via pregiudiziale, in subordine, nel caso in cui non venga disposta la richiesta riunione, autorizzare la chiamata in causa del Sig. Parte_2 C.F: Codice Fiscale 2 residente in [...] e dell'Ing. CP 2
,
domiciliato presso il suo studio professionale in C.F.: Codice Fiscale_3
Corvaro di Borgorose (RI), Via Marsicana, 4;
- Nel merito, in via principale, accertare e dichiarare, per le ragioni sopra indicate,
l'inefficacia e/o l'illegittimità e/o l'inammissibilità e/o l'infondatezza e, comunque,
revocare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare e dichiarare che la
CP_1 non vanti alcun credito nei confronti del Dott. Parte 1 per l'attività svolta in favore di quest'ultimo:
- Sempre in via principale, accertare e dichiarare, per le causali esposte in narrativa, la responsabilità contrattuale della CP_1 in ordine alla causazione dei danni subiti dal Dott. Parte 1 di Parte 1 indicati in narrativa, in solido con l'Ing. CP 2 e con il Sig. Parte 2 per le responsabilità che per altro titolo verranno riconosciute in capo a quest'ultimi, o per quanto di sua esclusiva competenza e, per l'effetto, condannare la CP_1, il Sig. Parte 2 e l'Ing. CP 2 in solido tra loro o ciascuno per quanto di propria competenza, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi, dal nella misura che verrà accertata eDott. Parte 1 di Parte 1
dimostrata in corso di causa;
- In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi del mancato accoglimento delle suesposte conclusioni, rideterminare l'importo dovuto dal Dott. Parte 1 alla CP 1
nella minor somma che verrà accertata in corso di causa;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, oltre IVA
e CPA come per legge".
Si costituiva la Controparte_1 la quale concludeva:
"Piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Tivoli contrariis rejectis così giudicare:
in via preliminare rigettare la richiesta di riunione del presente procedimento con quello n. R.G. 3698/2015 del Tribunale di Tivoli, nonchè la richiesta di chiamata in causa di terzi, per tutti quanti i motivi meglio indicati nel motivo 1) della presente comparsa di costituzione e risposta;
sempre in via preliminare, atteso che l'opposizione per cui si procede non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art.648 c.p.c.; - nel merito, per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa ai punti 2 e 3 della presente comparsa di costituzione,
rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto condannare la parte opponente al pagamento degli interessi di mora e rivalutazione monetaria sul capitale dal dì del dovuto e fino a saldo avvenuto;
- rigettare la richiesta di risarcimento danni formulata da parte opponente in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutte quante le ragioni indicate al punto 4 della presente comparsa di risposta;
accogliere la domanda di risarcimento danni che
-
parte opposta formula con la presente comparsa di risposta così come meglio precisata al punto 5 della presente comparsa di costituzione e per l'effetto condannare parte opponente a risarcire i danni provocati alla Controparte_1
[...] quantificati in una somma non inferiore ad € 50,000,00, ovvero nel diverso importo che sarà quantificato in corso di causa all'esisto dell'istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato patrocinante determinato ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%,
c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende".
La causa veniva istruita con il deposito della documentazione agli atti;
veniva rigettata la richiesta di riunione formulata dall'opponente e di chiamata in causa del terzo così come la richiesta di provvisoria esecutività del decreto opposto.
Veniva ammessa ctu “intesa ad accertare esclusivamente la qualità e la quantità
e la corrispondenza tra glidei lavori eseguiti dalla opposta Controparte_1
stessi e il consuntivo;
ciò con espressa esclusione di qualsivoglia accertamento in ordine alla eventuale difformità tra i lavori eseguiti e quelli commissionati dall'opponente Parte 1 nonché alla eventuale sussistenza di difetti di costruzione e vizi delle opere realizzate”. Le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi atti e all'udienza del
16/10/24 dinanzi a questo Giudice.
*****
Premesso:
che la parte opponente impugnava il decreto ingiuntivo n. 548/16 emesso a suo carico per i seguenti motivi:
-IN VIA PREGIUDIZIALE, SULLA ISTANZA DI RIUNIONE AL
PROCEDIMENTO PENDENTE DINANZI IL TRIBUNALE CIVILE DI TIVOLI,
GIUD. DOTT. PAGNIELLO, R.G.N. 3698/2015 O, IN SUBORDINE,
SULL'ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA CHIAMATA DI TERZO.
Istanze che venivano rigettate.
-SUL REALE IMPORTO PATTUITO TRA LE PARTI PER I LAVORI DI
MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE, SUI LAVORI EFFETTIVAMENTE
SVOLTI DALLA FIMM ED, INFINE, SUGLI IMPORTI CORRISPOSTI DAL
DOTT. DEL GALLO.
-SULLA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE DELLA FIMM. SUI DANNI
CAUSATI AL DOTT. DEL GALLO DALLA FIMM, DAL SIG. PAGLIARI E
DALL'ING. MATTEI.
Si costituiva in giudizio la parte opposta con domanda riconvenzionale la quale deduceva:
-SULL'ISTANZA DI RIUNIONE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO CON IL
PROCEDIMENTO R.G. 3698/2015, PENDENTE DAVANTI TRIBUNALE CIVILE DI TIVOLI DOTT. PAGNELLO, E SULL'ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE
ALLA CHIAMATA DI TERZO. Si opponeva.
-INFONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE PROPOSTA DA CP 3 PER
AVER QUESTA AUTORIZZATO I LAVORI IN VARIANTE OVVERO
COMUNQUE PER AVER ACCETTATO L'OPERA E COMUNQUE PER ESSERE
DECADUTA DALLA GARANZIA PER MANCATA DENUNCIA DEI VIZI O
DELLE DIFFORMITÀ NEL TERMINE DI SESSANTA GIORNI PREVISTO
DALL'ART. 1667 C.C.
-SULL'AMMONTARE DEL COMPENSO SPETTANTE ALL'APPALTATORE.
-DOMANDA RICONVENZIONALE AVENTE AD OGGETTO LA CONDANNA
DI PARTE OPPOENENTE AL RISARCIMENTO DEI DANNI PROVOCATI
ALLA CP 1 A SEGUITO DEL MANCATO TEMPESTIVO
PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PATTUITO.
L'opposizione formulata è solo parzialmente fondata.
Preso atto che la parte opponente decadeva dal diritto di denuncia di vizi e difformità dell'opera, per non averli denunciati nei termini di cui all'art. 1667 c.c, il giudice, ammetteva la consulenza tecnica sul solo quesito inerente “la qualità e la e la quantità dei lavori eseguiti dalla opposta Controparte 1 corrispondenza tra gli stessi e il consuntivo;
ciò con espressa esclusione di qualsivoglia accertamento in ordine alla eventuale difformità tra i lavori eseguiti e quelli commissionati dall'opponente Parte 1 nonché alla ノ
eventuale sussistenza di difetti di costruzione e vizi delle opere realizzate". Il ctu nominato ha potuto accertare che "I lavori relativi all'appalto oggetto dell'atto di citazione non risultano essere stati completati integralmente come si evince dal rilievo fotografico allegato (All.5) come risulta dalla documentazione fotografica in atti. Considerata, come richiesto dal quesito, la congruità del
CONSUNTIVO Lavori (C.L. )del 05/08/2014 di importo iniziale pari ad €343.827,00
oltre iva (10%), il sottoscritto C.T.U. ha valutato detrazioni complessive anche dopo l'analisi della relazione del CTP (attrice opponente), per un importo di € 42.480,00
oltre Iva (10%), ossia per un totale di € 301.347,00 oltre iva (10%), pari a
€331.481,70. Tenuto conto dei precedenti versamenti di € 248.754,20 (iva compresa),
l'importo a saldo dei lavori così calcolato ammonta ad un totale di € 82.727,50 iva compresa".
Infondata poi è la richiesta di risarcimento danni avanzata dall'odierno opponente non sussistendo prova di alcun inadempimento da parte della società
appaltatrice che ha eseguito puntualmente i lavori così come concordati con la committenza dapprima nel progetto iniziale e successivamente nella variante in corso d'opera. Il sig. Parte_1 ha accettato senza riserve i lavori eseguiti come si evince dal verbale positivo di collaudo, datato 3.07.2014, sottoscritto dall'architetto
Persona 1 incaricato dal Parte 1 .
Il Sig. Parte 1 non ha poi agito nei termini per far valere la garanzia prevista dall'art. 1667 c.c. per il caso di difformità e/o vizi dell'opera. Il
ricorrente non ha infatti provveduto, nel termine di 60 giorni decorrenti dalla scoperta delle difformità e/o vizi (avvenuta a detta di controparte a maggio 2014), a denunciarli all'appaltatore affinché potessero essere attivate le garanzie previste dal legislatore. La prima denuncia è pervenuta alla società appaltatrice, CP 1 solo
con la raccomandata A/R del 5/12/2014 e quindi quando il committente era ormai certamente decaduto dalla garanzia.
La domanda dunque va respinta così come la riconvenzionale spiegata dalla parte opposta in quanto non provata.
Parte opposta ha fornito prova del proprio credito a mezzo della documentazione in atti sia pure accertato in un importo minore a mezzo della consulenza espletata. Ha dato dunque prova del rapporto sottostante.
Parte opponente, di contro, non ha fornito prova di quei fatti estintivi impeditivi o modificativi che avrebbero condotto all'accoglimento totale dell'opposizione.
Conclusivamente, l'opposizione deve essere rigettata perchè infondata e non provata.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore deve solo provare il proprio credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed il debitore deve provare l'esistenza di fatti modificativi,
impeditivi o estintivi del diritto di credito fatto valere.
Nel giudizio di merito a cognizione ordinaria, introdotto con l'atto di cui all'art. 645 cpc il creditore, ricorrente nella fase monitoria del giudizio, è onerato della prova relativa ai fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo e la parte opponente è tenuta a fornire prova dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi del credito. La conferma del decreto ingiuntivo è quindi collegata, nel giudizio di opposizione, non tanto a un giudizio di legalità e controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto a un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione. (Cass. 10503/13).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in persona del Giudice Dott.ssa Adriana Mazzacane,
definitivamente pronunciando, così provvede:
1)rigetta l'opposizione;
2)revoca il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione n. 548/16;
3)condanna il Sig. Parte 1 di Parte 1 al pagamento, in favore della
,della somma di euro 82,727,50 oltre interessi legali dalla Controparte_1
domanda all'effettivo soddisfo;
4)rigetta la riconvenzionale spiegata;
5)condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
7.866,00 oltre accessori di legge e secondo lo scaglione di riferimento ex D.M. 55/14.
Così deciso in Tivoli 02/01/2025.
Il Giudice
dott.ssa Adriana Mazzacane