TRIB
Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/01/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO in persona della dr.ssa Claudia Gemelli, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 19637/2019 avente ad oggetto: azione di rivalsa ex art. 43 d.lgs. 78/2011 promossa da:
(c.f. , p.iva ) rappresentata e difesa dall'avv. prof. Anna Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 Masutti e dall'avv. Massimo Spina ATTRICE contro rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Colle CP_1
CONVENUTO
***
Conclusioni: per parte attrice: “Nel merito: accertare e dichiarare per tutte le ragioni esposte in narrativa l'esclusiva a responsabilità del Sig. a titolo contrattuale e/o extracontrattuale, per il CP_1 sinistro mortale del 14 agosto 2017 e, per l'effetto, condannare il Sig. a manlevare e CP_1 tenere in persona del suo legale rappresentante pro tempore, quanto risarcito in Parte_1 favore dei Sig.ri e all'esito Parte_2 Controparte_2 Parte_3 del giudizio innanzi al Tribunale di Torino ed avente R.G. n. 2681/2019 e, dunque, l'importo di €
1.563.782,51, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi nonché al risarcimento delle spese di lite sostenute da per resistere al giudizio Parte_1 instaurato nei suoi confronti dai Sig.ri e Parte_2 Controparte_2
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre I.V.A. e Parte_3 C.P.A” per parte convenuta: “[…] la difesa del convenuto dichiara di non rinunciare ai seguenti mezzi CP_1 istruttori di cui a memorie 183/6 cpc n. 2 e 3, per i quali rinnova la richiesta di ammissione in via logicamente preliminare alla conclusioni in diritto: A) ISTANZE: da intendersi formulate tutte come richiesta di ordine di esibizione ex artt. 210-211-212 cpc, e per quanto necessario quale richiesta di informativa alla pubblica amministrazione ex art. 213 cpc: Sia emesso verso e a Parte_1
SA AZ PA (con sede legale: Via Stalingrado 45, 40128 Bologna) ordine di esibizione e produzione di copia integrale e allegati (condizioni generali di polizza, definizioni generali etc.) della polizza SA o di altra compagnia stipulata a qualsiasi titolo da , ivi compresi gli Parte_1 adempimenti imposti in tema di RC dal Codice del Turismo, a copertura della responsabilità civile verso terzi e verso i clienti: in via generale e\o in via specifica per il viaggio della famiglia CP_2 pagina 1 di 8 per cui è causa. (Istanza finalizzata a dimostrare l'entità effettiva del risarcimento eventualmente erogato da ai danneggiati principali in aggiunta a quanto pagato da . Sia Pt_1 Controparte_3 emesso verso , verso SA AZ PA (con sede legale: Via Stalingrado 45, Parte_1
40128 Bologna) nonché verso (cod. fisc. , nata a [...] C.F._1
Milano il 16 marzo 1963, (cod. fisc. ), nata a [...]_2 C.F._2
(Francia) il 25 giugno 1994, e (cod. fisc. , nato a [...]_3 C.F._3
(MB) il 4 giugno 1998, tutti residenti in [...], [rispettivamente coniuge e figli del defunto sig. ordine di esibizione e produzione di copia integrale degli atti di Persona_1 liquidazione di ogni somma erogata (a titolo di acconto e\o saldo) da ovvero da Parte_1
SA AZ Spa, ovvero da altro assicuratore della responsabilità civile di in Parte_1 dipendenza del sinistro per cui è causa, definito con sentenza di primo grado n. 3454/2022 nella causa RG n. 2681/2019 del Tribunale di Torino. (Istanza finalizzata a determinare la legittimazione attiva e l'entità della manleva concretamente esercitabile da verso . 3) Sia emesso verso Pt_1 CP_1
e Sense of Africa ordine di esibizione e produzione di copia integrale dell'informativa Parte_1 data ai clienti e quanto al grado di rischio del pacchetto Persona_1 Parte_2 viaggio venduto per cui è causa, e del consenso informato reso dai clienti medesimi (istanza volta a dimostrare la natura di viaggio d'avventura soggetto a rischi imponderabili, e l'assunzione del consenso informato che avrebbe schermato dalla domanda risarcitoria dei clienti Pt_1 viaggiatori). 4) Sia emesso verso e Sense of Africa ordine di esibizione e produzione di Parte_1 copia integrale della polizza assicurativa della responsabilità verso i clienti di Sense of Africa per la propria attività di tour operator e della Rca del veicolo incidentato, nonché degli atti di citazione (e di tutti gli atti, documenti e verbali) del giudizio radicato da nei confronti di Sense of Africa Parte_1 e dell'assicuratore della Rca del veicolo incidentato in ordine al risarcimento e alla manleva dai danni per il sinistro oggetto del presente giudizio. (Istanza finalizzata a dimostrare la mala gestio del sinistro e delle sue opportunità risarcitorie, l'entità effettiva del risarcimento erogato da ai Pt_1 danneggiati principali che poteva essere recuperato da Sense of Africa e dall'assicuratore della RCA). 5) Sia emesso verso la Cancelleria del Tribunale di Bergamo e il (nella Controparte_4 denominazione vigente pro tempore) ordine di esibizione e consegna ex art. 210-212 cpc (e per quanto necessario ex art. 213 cpc) della copia dei verbali di assunzione delle prove testimoniali, delle memorie istruttorie contenenti i capitoli di prova, dell'eventuale Ctu sulla dinamica del sinistro, dell'atto di chiamata di terzo notificata da nei confronti di Sense of Africa, della Parte_1 comparsa di costituzione di Sense of Africa, degli atti e dei documenti prodotti dalle parti processuali.
Il tutto quanto alla causa RG 3876/2019 del Tribunale di Bergamo promossa da e Parte_4 altri contro e altri per il risarcimento di danno da vacanza rovinata: dando atto che Pt_1 CP_1 ha svolto domanda di visibilità del fascicolo qui istanziato subendo un provvedimento di
[...] rigetto da parte del GI (all. in atti): e che il medesimo ha infruttuosamente chiesto con allegata CP_1 pec indirizzata al difensore degli attori di detta causa la consegna dei medesimi documenti oggetto di istanza (all. in atti). Con la precisazione che si tratta di altri clienti italiani facenti parte dello stesso gruppo del viaggio in Namibia operato da per i coniugi – Nei confronti Pt_1 CP_2 Pt_2 dei medesimi soggetti viene richiesta l'emissione di ordine di informazione scritta ex art. 213 cpc con consegna della relativa documentazione di causa quanto alle prove orali (comprese le memorie contenenti il capitolato di prova) e documentali raccolti nella causa RG 3876/2019 del Tribunale di Bergamo promossa da e altri contro e altri per il risarcimento di danno Parte_4 Pt_1 da vacanza rovinata. (Istanza finalizzata alla dimostrazione della sussistenza del caso fortuito nella causazione del sinistro). 6) Con le medesime finalità di cui al punto che precede, sia ordinato ex artt.
210-212 cpc alle parti attrici e al loro difensore nella causa n. 3876/2019 del Tribunale di Bergamo [e quindi nei confronti dell'avv. Claudia Mariangela Campo (C.F. con studio in CodiceFiscale_4
Grumello del Monte (BG) P.zza Invalidi del Lavoro n.28, e ai suoi mandanti sig.ri Parte_4
(C.F. , (C.F ) e (C.F. C.F._5 Parte_5 C.F._6 Parte_6 pagina 2 di 8 ), tutti residenti in [...], C.F._7 Parte_7
(CF. , residente in [...], nonché C.F._8
(C.F. , (CF: ) e Controparte_5 C.F._9 CP_6 C.F._10 Per_2
(CF: ) tutti residenti in [...], questi ultimi in
[...] C.F._11 proprio e in qualità di eredi costituiti del sig. ] nonché ad di consegnare ed Persona_3 Parte_1 esibire memorie istruttorie contenenti i capitoli di prova, dell'eventuale Ctu sulla dinamica del sinistro, dell'atto di chiamata di terzo notificata da nei confronti di Sense of Africa, della Parte_1 comparsa di costituzione di Sense of Africa, degli atti e dei documenti prodotti dalle parti processuali.
Il tutto riferito alla causa n. 3876/2019 del Tribunale di Bergamo, dando atto che ha CP_1 svolto domanda di visibilità del fascicolo qui istanziato subendo un provvedimento di rigetto da parte del GI (all. in atti): e che il medesimo ha infruttuosamente chiesto con allegata pec indirizzata al CP_1 difensore degli attori di detta causa la consegna dei medesimi documenti oggetto di istanza (all. in atti). (Istanza finalizzata alla dimostrazione della sussistenza del caso fortuito nella causazione del sinistro). B) Prova testi e per interrogatorio formale del legale rappresentante di (con la Parte_1 precisazione che trattasi di capitoli non ammessi con l'ordinanza istruttoria in atti): Chiede ammettersi prova per testimoni nella persona di (cod. fisc. Parte_2
, nata a [...] il [...], (cod. fisc. C.F._1 Controparte_2
), nata a [...] il [...], e (cod. fisc. C.F._2 Parte_3
, nato a [...] il [...], tutti residenti in [...]
Bazzini n. 2, nonché del legale rappresentante p.t. di SA AZ PA (con sede legale …) sulle seguenti circostanze: Riferisca il teste se Parte_2 Controparte_2
e hanno ricevuto da , direttamente o tramite SA o tramite altra Parte_3 Parte_1 assicurazione, somme a titolo di acconto o saldo del risarcimento del danno subito per il decesso di
e dei danni da invalidità di nel sinistro per cui è causa, Persona_1 Parte_2 indicando in caso affermativo l'ammontare complessivo, l'epoca del versamento e il soggetto erogante. Riferisca il teste se la sentenza n. 3454/2022 del Tribunale di Torino emessa nella causa RG 2681/2019 è stata impugnata in appello da e\o dagli attori. Riferisca il teste qual'è il Parte_1 massimale della polizza di vigente con SA AZ PA relativa al sinistro per Parte_1 cui è causa e a quanto ammonta l'eventuale franchigia. Nel caso in cui il teste non sia a conoscenza del dato richiesto indichi il dipendente della società assicurativa SA in grado di fornire l'informazione (domanda riservata al teste legale rappresentante di SA AZ Spa). Sulle istanze di Ctu formulate in memorie 183/6 cpc il convenuto si rimette alle decisioni del GI trattandosi di attività riservata agli ausiliari del Giudice. §2) NEL MERITO E IN DIRITTO. In via preliminare: Si confermano la riserva d'appello contro la sentenza non definitiva n. 19/2021 resa nella presente causa dal Tribunale di Torino, e le eccezioni processuali e di merito svolte in atti, a verbale e nelle memorie ex art. 183/6 cpc, anche in ordine alle insufficienti difese svolte da nella causa Pt_1 principale RG 2681/2019. Nel merito, accolte le eccezioni e argomentazioni formulate in atti, sia rigettata la domanda attorea siccome infondata, subordinatamente riducendola al quantum di giustizia tenuto conto della condotta dolosa o quanto meno colposa di nella causazione del danno ai Pt_1 propri clienti e nel pregiudicare l'efficacia delle proprie potenziali difese. Sempre in gradato subordine sia ulteriormente decurtato l'importo risarcitorio in manleva a carico del tenuto CP_1 conto del proprio minimo grado di partecipazione alla causazione dell'evento e del prevalente concorso di colpa di e di Sense of Africa. Vinte le spese di lite con distrazione in favore Pt_1 dell'avv. Leonardo Colle che se ne dichiara antistatario”).
***
pagina 3 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con citazione regolarmente notificata, la ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 allegando: che i sigg.ri e avevano acquistato, nel Persona_1 Parte_2 febbraio 2017, un pacchetto turistico relativo ad un viaggio in Namibia da svolgersi dal 5.8.2017 al
16.8.2017; che il 14.8.2017 il veicolo su cui detti soggetti erano trasportati, guidato dal subiva CP_1 un grave incidente nel corso del quale il decedeva (insieme ad altro turista) e la CP_2 Pt_2 riportava gravi lesioni personali;
che con atto di citazione notificato il 31.1.2019 la e i figli del Pt_2 avevano agito in giudizio avanti a questo Tribunale contro essa attrice chiedendo il CP_2 risarcimento dei danni conseguiti e causati dall'imprudente condotta di guida del che nel corso CP_1 di detto giudizio, rubricato al RG 2681/2019, essa attrice aveva domandato estendersi il contraddittorio nei confronti dell'odierno convenuto, ma tale domanda era stata respinta dal G.I.; che sussiste il diritto di essa attrice, ex art. 43.2 d.lgs. 79/2011 (nella formulazione ante d.lgs. 62/2018) e art. 51-quinquies
d.lgs. 79/2011) a rivalersi sul GIOLI delle somme oggetto della domanda risarcitoria dei danneggiati. In forza di tale premesse l'attrice ha domandato, in via preliminare, disporsi la riunione del presente giudizio al giudizio RG. 2681/2019 pendente al momento dell'iscrizione a ruolo;
nel merito, accertarsi l'esclusiva responsabilità del per il sinistro occorso il 14.8.2017 e condannarsi lo stesso a CP_1 manlevare e tenere indenne essa attrice delle somme che fosse stata condannata a rifondere ai danneggiati all'esito del giudizio RG. 2681/2019.
Si è costituito il convenuto negando la responsabilità a sé attribuita e rilevando come il sinistro sia avvenuto esclusivamente a causa della foratura e conseguente scoppio di un pneumatico, che associato alla pessima condizione del mezzo e al peso dello stesso dato dalla modifica manuale del pianale e della cabina passeggeri, avrebbe comportato il ribaltamento del Suv da sé condotto. Ha negato di aver guidato ad alta velocità e di non aver avuto le competenze per condurre il mezzo. Ha allegato di aver dovuto assumere la guida del mezzo a causa del cambiamento, da parte dell'attrice, del lodge entro cui gli attori avrebbero dovuto dormire la notte precedente il sinistro. Cambiamento che ha comportato la necessità del trasferimento lungo il tratto di strada ove si è verificato il sinistro. Ha argomentato come l'attrice avrebbe dovuto agire contro Sense of Africa, ossia il prestatore di servizi cui l'attrice si affidava per i viaggi in Namibia e di cui egli era dipendente. Ha rilevato come il danno economico potenzialmente derivante all'attrice sarebbe conseguenza anche dell'omessa attivazione della sua polizza assicurativa, oltre che dell'omessa chiamata in causa della predetta Sense of Africa e dell'assicuratore del veicolo incidentato. In via preliminare ha eccepito: il difetto di giurisdizione del giudice adito trattandosi di caso soggetto alla giurisdizione della Namibia, ove il sinistro si è verificato;
l'incompetenza territoriale del giudice adito per essere competente il Tribunale di Belluno
o, in alternativa, di Maltahole in Namibia;
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita;
la nullità dell'atto di citazione;
l'applicabilità al caso di specie della legge della Namibia;
la prescrizione del diritto al risarcimento azionato. Si è opposto alla riunione del presente procedimento con quello iscritto al RG 2681/2019 e ha chiesto la sospensione del giudizio in attesa della definizione di quest'ultimo previamente iscritto. Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda attorea;
in via di subordine, riconoscersi un minimo grado di responsabilità al convenuto.
Con ordinanza a verbale d'udienza 26.11.2019 il fascicolo è stato rimesso al presidente di sezione in relazione alla proposta domanda di riunione. Con ordinanza 12.12.2019 il presidente ha rigettato detta istanza e rimesso il fascicolo al G.I. Con ordinanza 16.7.2020 la causa è stata rimessa in decisione sulle questioni pregiudiziali sollevate dal convenuto. Con sentenza non definitiva n. 19/2021, emessa il
6.1.2021 e pubblicata il 7.1.2021, sono state rigettate le eccezioni di difetto di giurisdizione e di incompetenza del giudice adito. Con ordinanza in pari data è stata rigettata l'eccezione del convenuto di improcedibilità della domanda ed è stata accolta l'istanza di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione di quello iscritto al RG 2681/2019. Con ricorso 9.1.2023, dato atto pagina 4 di 8 dell'intervenuta definizione di detto giudizio con sentenza n. 3454/2022, l'attrice ha chiesto fissarsi udienza per la prosecuzione del giudizio. Alla successiva udienza 16.2.2023 sono stati assegnati i termini della trattazione ex art. 183.6 c.p.c. e all'udienza 13.7.2023 le difese hanno preso posizione sui rispettivi mezzi istruttori. Con decreto 29.8.2023 il GOP delegato alla trattazione del fascicolo l'ha rimesso al presidente di sezione. Alla successiva udienza 3.10.2023 è stato concesso termine per documentare il passaggio in giudicato della sentenza n. 3454/2022. Il 23.10.2023 l'attrice ha depositato la relativa attestazione. Con ordinanza 9.1.2024 sono state ammesse le prove orali, poi assunte all'udienza 6.2.2024. Il 15.4.2024 è stato depositato il materiale fotografico richiesto a seguito di ordine ex art. 210 cpc emesso con ordinanza 3.4.2024. Con ordinanza 10.9.2024 la causa è stata trattenuta a decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
2. E' infondata l'eccezione del convenuta di carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice per aver UNIPOLSAI, e non ella attrice, provveduto al pagamento del danno nei confronti degli eredi del sig. come da importo concordato in forza dell'accordo transattivo del 4.10.2022. Pagamento di CP_2 cui il convenuto ha altresì lamentato l'assenza di prova.
L'attrice ha prodotto l'“atto di transazione e quietanza” datato 4.10.2022 e firmato dagli eredi del de cuius con cui quest'ultimi hanno dichiarato “di ricevere … da OL Persona_1
AZ PA, che paga per conto della summenzionata assicurata [ossia ] in virtù Parte_1 dell'art. 1917 c.c., la somma omnicomprensiva di Euro 1.563.782,51 … a saldo e tacitazione, completa e definitiva, di ogni domanda azionata e azionabile nel giudizio R.G. n. 2681/2019 nei confronti di nonché in forza di qualsivoglia maggior importo liquidato nella sentenza Parte_8 n. 3454/2022 pubblicata l'11.8.2022. … Si prende atto che il pagamento della somma suddetta verrà effettuato a mezzo bonifico bancario sul seguente conto corrente: … IBAN: [...]X83 …” (doc. 6 attrice).
L'attrice ha altresì prodotto la contabile del bonifico eseguito il 3.10.2022 proprio su detto conto corrente (stesso IBAN) per l'importo sopra indicato di € 1.563.782,51 (doc. 7 attrice).
Sussiste quindi certamente la prova del pagamento effettuato dall'assicurazione dell'attrice ai danneggiati. La contestazione del convenuto secondo cui “parte attrice avrebbe omesso di produrre la reversale del bonifico, limitandosi … a dimettere una stampa anonima e priva di qualsivoglia intestazione o timbro che ne renda deducibile la paternità e l'effettività contabile” (p. 6 conclusionale) appare quindi del tutto infondata, a fronte del citato documento attoreo in cui gli eredi CP_2 hanno dichiarato di aver ricevuto da OL proprio la somma indicata nel documento di cui il convenuto contesta la “paternità ed effettività contabile”.
La legittimazione attiva dell'attrice è rimasta inalterata pur a fronte dell'avvenuto pagamento da parte dell'assicurazione: come correttamente dedotto dall'attrice, detto pagamento integra un'ipotesi di surrogazione ex lege (art. 1203 c.c.), ossia una successione a titolo particolare nel diritto che, ex art. 111 cpc, non fa venire meno la legittimazione di chi già agiva in giudizio, ossia dell'attrice.
Del pari infondata è l'eccezione di parte convenuta di prescrizione dell'azione promossa dalla
[...]
Sostiene il che, atteso il sinistro del 14.8.2017 e la notifica della citazione avvenuta il Pt_1 CP_1
20.7.2019, sarebbero trascorsi oltre i 18 mesi previsti all'art. 44 d.lgs. 78/2011 nella versione vigente al momento del sinistro.
Tuttavia, tale norma non trova applicazione nel caso di specie, atteso che l'art. 44 cit. opera con riguardo al solo turista che sia rimasto danneggiato dall'“inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico”. L'attrice, invece, agisce in forza del diritto di rivalsa previsto dall'art. 43 d.lgs. 79/2011 vigente ratione temporis. Trattasi di azione autonoma prevista ex lege, per la quale si ritiene operi il termine prescrizionale decennale, decorrente dall'avvenuto pagamento del risarcimento (cfr. Cass. SS.UU. 21514/2022 in tema di azione ex art. 292 d.lgs. 209/2005, assimilabile pagina 5 di 8 a quella di cui si discute). Ne consegue che, tenuto conto che il pagamento ai danneggiati è avvenuto il 3.10.2022, l'azione di rivalsa esercitata dall'attrice non è certamente prescritta.
In ogni caso, come argomentato dall'attrice, l'azione contro il è esercitata in questa sede anche CP_1 ad espresso titolo extracontrattuale sicché opererebbe il termine quinquennale di cui all'art. 2947 c.c.: tenuto conto del sinistro occorso il 14.8.2017, non si è verificata la prescrizione in relazione all'azione di causa iniziata con citazione notificata il 20.7.2019.
Ciò posto e venendo al merito del giudizio, la domanda dell'attrice è infondata.
Invero, sia che l'azione dell'attrice vada inquadrata nella previsione dell'art. 43 d.lgs. 78/2011 (versione vigente ratione temporis), quindi considerando il rientrante nella nozione di CP_1
“prestatori di servizi” prevista in detta norma, sia che l'azione vada inquadrata nella generale previsione di cui all'art. 2043 c.c. ritenendo il non un “prestatore di servizi” con conseguente CP_1 inapplicabilità dell'art. 43 cit., resta il dato che non è emersa in giudizio la prova della responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro mortale occorso il 14.8.2021.
L'attrice l'ha argomentata sul rilievo che il avrebbe assunto la guida del mezzo coinvolto nel CP_1 sinistro senza avere l'esperienza e le competenze per farlo e avrebbe poi condotto detto mezzo ad una velocità eccessiva causando il ribaltamento da cui sono derivati il decesso di e le Persona_1 lesioni di A sostegno di tali argomenti la PA ha richiamato la Parte_2 Pt_1 sentenza n. 3454/2022 resa a definizione del giudizio intrapreso contro di sé dagli eredi del CP_2 nella quale si dà atto, in motivazione, della “presunzione di una velocità non moderata del fuoristrada condotto dal (e comunque di una velocità non conforme alle indicazioni presenti sul sito della CP_1 Farnesina e di cui sopra)”.
Detta sentenza, tuttavia, non è opponibile al che a quel giudizio non ha preso parte (art. 2909 CP_1
c.c.), né la prova di condotte colpose del convenuto è emersa in questo giudizio.
In alcun modo dall'istruttoria orale svolta è emerso che il non avesse le competenze per CP_1 guidare il mezzo su cui è occorso il sinistro. Alcuna confessione sul punto del convenuto può trarsi dalla risposta data in sede di interrogatorio formale in relazione al contenuto del contratto intercorso con Sense of Africa; contratto che il convenuto ha affermato “prevedeva una serie di mansioni, ma non mi ricordo se fosse specificata anche la guida e il trasporto” (cfr. verbale udienza 6.2.2024). La circostanza che il contratto del convenuto non prevedesse la guida dei mezzi, anche ove provata (posto che il ha riferito di non ricordarsi), non fa discendere anche quella che il non fosse in CP_1 CP_1 grado di farlo, come pretende l'attrice. Ed infatti nel verbale redatto dalle autorità della Namibia che sono intervenute sul posto (doc. 2 attrice) non emerge alcuna segnalazione di criticità in relazione alla patente di guida del CP_1
In alcun modo dall'istruttoria svolta è emerso che il stesse conducendo il mezzo ad una CP_1 velocità elevata. L'attrice alcun capo di prova per testi ha dedotto per provare tale circostanza. La sentenza n. 3454/2022, come detto, non è opponibile al convenuto e, in ogni caso, in quel giudizio non
è stato svolto alcun accertamento sulla velocità del mezzo guidato dal CP_1
Quel che, invece, è inconfutabilmente emerso dai testi escussi in questo giudizio è lo stato degradato e assolutamente pericoloso dei mezzi con cui i danneggiati era trasportati durante il soggiorno in
Namibia, incluso il mezzo condotto dal Il teste – che si trovava nello stesso CP_1 Parte_4 gruppo di viaggio del de cuius e della coniuge, ma trasportato in altro mezzo – ha riferito: che al pulmino su cui egli viaggiava “si era staccato il serbatoio” e che quindi l'autista “aveva staccato un cavo elettrico e poi l'ha legato attorno al serbatoio per farlo stare su”; che in precedenza aveva usato un altro pulmino, poi sostituito perché rotto;
che “dovevano cambiare anche il veicolo guidato dal poiché aveva un problema”; che “c'era sempre un problema con queste macchine, erano sempre CP_1
pagina 6 di 8 rotte, avevano gli ammortizzatori che non andavano e i copertoni consumati, si vedevano i ferri che uscivano. I pneumatici erano lisci e la cosa peggiore erano gli ammortizzatori che facevano scivolare l'auto come sulla neve”; che tutti i due gruppi di turisti (quello del teste e quello del de cuius) si lamentavano dello stato dei mezzi (cfr. verbale udienza 6.2.2024). Il teste ha Controparte_5 dichiarato: “Posso dire con certezza che non c'erano le cinture poiché il Toyota Land CR [ossia il mezzo guidato dal era il mezzo a noi assegnato e per noi utilizzato prima che arrivasse il CP_1 pulmino poiché eravamo due gruppi famigliari sullo stesso mezzo. I pneumatici erano lisci. Posso dirlo perché l'abbiamo constatato durante tutto il nostro soggiorno. Inoltre, un altro mezzo si era già rotto e sostituito con il pulmino quindi per assurdo la Toyota Land CR poteva essere la nostra auto. Tutto il percorso era stato minato da mezzi non in sicurezza. Tutti ci eravamo lamentati perché viaggiavamo su queste macchine e vedevamo i mal funzionamenti ma ci siamo affidati” (cfr. verbale udienza 6.2.2024).
Dalle fotografie post sinistro del mezzo distrutto, depositate il 15.4.2024 in esecuzione dell'ordine ex art. 210 c.p.c., emerge poi chiaramente come il pneumatico posteriore sinistro del mezzo condotto dal fosse a terra, trovando quindi conferma la versione del convenuto per cui il ribaltamento sia CP_1 stato preceduto dallo scoppio di una gomma.
Elementi che consentono di ritenere dimostrata la versione dei fatti allegata dal per cui il CP_1 ribaltamento è avvenuto a causa dello scoppio del pneumatico e, all'evidenza, delle disastrose condizioni dei mezzi con cui i turisti venivano trasportati. Condizioni che, unitamente all'elevato peso dei mezzi (incontestato e risultante dalla tipologia dei mezzi atti ad ospitare numerose persone: cfr. foto prodotte), hanno condotto alla perdita del controllo del mezzo da parte del e al suo CP_1 ribaltamento. Ricostruzione, questa, peraltro in linea con le indicazioni di rischio che il sito della Farnesina “viaggiaresicuri.it” riportava al tempo con riguardo ai viaggi in Namibia: “rischio di scoppio di pneumatici per la presenza sul terreno di piccoli quarzi” (cfr. doc. 5 convenuto).
Segue, per l'effetto, il rigetto della domanda attorea, per l'essenza della prova di condotte colpose imputabili al convenuto.
Restano assorbite le ulteriori istanze ed eccezioni proposte.
3. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza ex art. 91 c.p.c. sicché l'attrice, integralmente soccombente, va condannata alla refusione delle spese a favore del convenuto.
La liquidazione delle spese avviene come in dispositivo, in applicazione del d.m. 55/2014, tenuto conto dell'attività difensiva svolta (studio, introduttiva, istruttoria, decisoria), del valore della domanda (€ 1.563.782,51) e della complessità della causa che giustifica l'applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento, salva una riduzione sul valore medio della fase istruttoria poiché consistita nella mera escussione di due testi ed assunzione dell'interrogatorio formale del convenuto in un'unica udienza nonché nella disamina della documentazione pervenuta ex art. 210 c.pc..
Nulla osta alla distrazione delle spese a favore del difensore di parte convenuta.
PQM
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:
RIGETTA la domanda dell'attrice;
CONDANNA la a rimborsare a le spese di lite del presente giudizio, Parte_1 CP_1 che si liquidano in € 30.082 per compensi (€ 5.915 per fase studio, € 3.887 per fase introduttiva, € 10.140 per fase istruttoria, € 10.140 per fase decisoria) oltre rimborso forfettario, iva e cpa, da distrarsi a favore dell'avvocato Leonardo Colle. pagina 7 di 8 Così deciso in Torino, il 23/1/2025
Il Giudice
Claudia Gemelli
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO in persona della dr.ssa Claudia Gemelli, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 19637/2019 avente ad oggetto: azione di rivalsa ex art. 43 d.lgs. 78/2011 promossa da:
(c.f. , p.iva ) rappresentata e difesa dall'avv. prof. Anna Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 Masutti e dall'avv. Massimo Spina ATTRICE contro rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Colle CP_1
CONVENUTO
***
Conclusioni: per parte attrice: “Nel merito: accertare e dichiarare per tutte le ragioni esposte in narrativa l'esclusiva a responsabilità del Sig. a titolo contrattuale e/o extracontrattuale, per il CP_1 sinistro mortale del 14 agosto 2017 e, per l'effetto, condannare il Sig. a manlevare e CP_1 tenere in persona del suo legale rappresentante pro tempore, quanto risarcito in Parte_1 favore dei Sig.ri e all'esito Parte_2 Controparte_2 Parte_3 del giudizio innanzi al Tribunale di Torino ed avente R.G. n. 2681/2019 e, dunque, l'importo di €
1.563.782,51, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi nonché al risarcimento delle spese di lite sostenute da per resistere al giudizio Parte_1 instaurato nei suoi confronti dai Sig.ri e Parte_2 Controparte_2
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre I.V.A. e Parte_3 C.P.A” per parte convenuta: “[…] la difesa del convenuto dichiara di non rinunciare ai seguenti mezzi CP_1 istruttori di cui a memorie 183/6 cpc n. 2 e 3, per i quali rinnova la richiesta di ammissione in via logicamente preliminare alla conclusioni in diritto: A) ISTANZE: da intendersi formulate tutte come richiesta di ordine di esibizione ex artt. 210-211-212 cpc, e per quanto necessario quale richiesta di informativa alla pubblica amministrazione ex art. 213 cpc: Sia emesso verso e a Parte_1
SA AZ PA (con sede legale: Via Stalingrado 45, 40128 Bologna) ordine di esibizione e produzione di copia integrale e allegati (condizioni generali di polizza, definizioni generali etc.) della polizza SA o di altra compagnia stipulata a qualsiasi titolo da , ivi compresi gli Parte_1 adempimenti imposti in tema di RC dal Codice del Turismo, a copertura della responsabilità civile verso terzi e verso i clienti: in via generale e\o in via specifica per il viaggio della famiglia CP_2 pagina 1 di 8 per cui è causa. (Istanza finalizzata a dimostrare l'entità effettiva del risarcimento eventualmente erogato da ai danneggiati principali in aggiunta a quanto pagato da . Sia Pt_1 Controparte_3 emesso verso , verso SA AZ PA (con sede legale: Via Stalingrado 45, Parte_1
40128 Bologna) nonché verso (cod. fisc. , nata a [...] C.F._1
Milano il 16 marzo 1963, (cod. fisc. ), nata a [...]_2 C.F._2
(Francia) il 25 giugno 1994, e (cod. fisc. , nato a [...]_3 C.F._3
(MB) il 4 giugno 1998, tutti residenti in [...], [rispettivamente coniuge e figli del defunto sig. ordine di esibizione e produzione di copia integrale degli atti di Persona_1 liquidazione di ogni somma erogata (a titolo di acconto e\o saldo) da ovvero da Parte_1
SA AZ Spa, ovvero da altro assicuratore della responsabilità civile di in Parte_1 dipendenza del sinistro per cui è causa, definito con sentenza di primo grado n. 3454/2022 nella causa RG n. 2681/2019 del Tribunale di Torino. (Istanza finalizzata a determinare la legittimazione attiva e l'entità della manleva concretamente esercitabile da verso . 3) Sia emesso verso Pt_1 CP_1
e Sense of Africa ordine di esibizione e produzione di copia integrale dell'informativa Parte_1 data ai clienti e quanto al grado di rischio del pacchetto Persona_1 Parte_2 viaggio venduto per cui è causa, e del consenso informato reso dai clienti medesimi (istanza volta a dimostrare la natura di viaggio d'avventura soggetto a rischi imponderabili, e l'assunzione del consenso informato che avrebbe schermato dalla domanda risarcitoria dei clienti Pt_1 viaggiatori). 4) Sia emesso verso e Sense of Africa ordine di esibizione e produzione di Parte_1 copia integrale della polizza assicurativa della responsabilità verso i clienti di Sense of Africa per la propria attività di tour operator e della Rca del veicolo incidentato, nonché degli atti di citazione (e di tutti gli atti, documenti e verbali) del giudizio radicato da nei confronti di Sense of Africa Parte_1 e dell'assicuratore della Rca del veicolo incidentato in ordine al risarcimento e alla manleva dai danni per il sinistro oggetto del presente giudizio. (Istanza finalizzata a dimostrare la mala gestio del sinistro e delle sue opportunità risarcitorie, l'entità effettiva del risarcimento erogato da ai Pt_1 danneggiati principali che poteva essere recuperato da Sense of Africa e dall'assicuratore della RCA). 5) Sia emesso verso la Cancelleria del Tribunale di Bergamo e il (nella Controparte_4 denominazione vigente pro tempore) ordine di esibizione e consegna ex art. 210-212 cpc (e per quanto necessario ex art. 213 cpc) della copia dei verbali di assunzione delle prove testimoniali, delle memorie istruttorie contenenti i capitoli di prova, dell'eventuale Ctu sulla dinamica del sinistro, dell'atto di chiamata di terzo notificata da nei confronti di Sense of Africa, della Parte_1 comparsa di costituzione di Sense of Africa, degli atti e dei documenti prodotti dalle parti processuali.
Il tutto quanto alla causa RG 3876/2019 del Tribunale di Bergamo promossa da e Parte_4 altri contro e altri per il risarcimento di danno da vacanza rovinata: dando atto che Pt_1 CP_1 ha svolto domanda di visibilità del fascicolo qui istanziato subendo un provvedimento di
[...] rigetto da parte del GI (all. in atti): e che il medesimo ha infruttuosamente chiesto con allegata CP_1 pec indirizzata al difensore degli attori di detta causa la consegna dei medesimi documenti oggetto di istanza (all. in atti). Con la precisazione che si tratta di altri clienti italiani facenti parte dello stesso gruppo del viaggio in Namibia operato da per i coniugi – Nei confronti Pt_1 CP_2 Pt_2 dei medesimi soggetti viene richiesta l'emissione di ordine di informazione scritta ex art. 213 cpc con consegna della relativa documentazione di causa quanto alle prove orali (comprese le memorie contenenti il capitolato di prova) e documentali raccolti nella causa RG 3876/2019 del Tribunale di Bergamo promossa da e altri contro e altri per il risarcimento di danno Parte_4 Pt_1 da vacanza rovinata. (Istanza finalizzata alla dimostrazione della sussistenza del caso fortuito nella causazione del sinistro). 6) Con le medesime finalità di cui al punto che precede, sia ordinato ex artt.
210-212 cpc alle parti attrici e al loro difensore nella causa n. 3876/2019 del Tribunale di Bergamo [e quindi nei confronti dell'avv. Claudia Mariangela Campo (C.F. con studio in CodiceFiscale_4
Grumello del Monte (BG) P.zza Invalidi del Lavoro n.28, e ai suoi mandanti sig.ri Parte_4
(C.F. , (C.F ) e (C.F. C.F._5 Parte_5 C.F._6 Parte_6 pagina 2 di 8 ), tutti residenti in [...], C.F._7 Parte_7
(CF. , residente in [...], nonché C.F._8
(C.F. , (CF: ) e Controparte_5 C.F._9 CP_6 C.F._10 Per_2
(CF: ) tutti residenti in [...], questi ultimi in
[...] C.F._11 proprio e in qualità di eredi costituiti del sig. ] nonché ad di consegnare ed Persona_3 Parte_1 esibire memorie istruttorie contenenti i capitoli di prova, dell'eventuale Ctu sulla dinamica del sinistro, dell'atto di chiamata di terzo notificata da nei confronti di Sense of Africa, della Parte_1 comparsa di costituzione di Sense of Africa, degli atti e dei documenti prodotti dalle parti processuali.
Il tutto riferito alla causa n. 3876/2019 del Tribunale di Bergamo, dando atto che ha CP_1 svolto domanda di visibilità del fascicolo qui istanziato subendo un provvedimento di rigetto da parte del GI (all. in atti): e che il medesimo ha infruttuosamente chiesto con allegata pec indirizzata al CP_1 difensore degli attori di detta causa la consegna dei medesimi documenti oggetto di istanza (all. in atti). (Istanza finalizzata alla dimostrazione della sussistenza del caso fortuito nella causazione del sinistro). B) Prova testi e per interrogatorio formale del legale rappresentante di (con la Parte_1 precisazione che trattasi di capitoli non ammessi con l'ordinanza istruttoria in atti): Chiede ammettersi prova per testimoni nella persona di (cod. fisc. Parte_2
, nata a [...] il [...], (cod. fisc. C.F._1 Controparte_2
), nata a [...] il [...], e (cod. fisc. C.F._2 Parte_3
, nato a [...] il [...], tutti residenti in [...]
Bazzini n. 2, nonché del legale rappresentante p.t. di SA AZ PA (con sede legale …) sulle seguenti circostanze: Riferisca il teste se Parte_2 Controparte_2
e hanno ricevuto da , direttamente o tramite SA o tramite altra Parte_3 Parte_1 assicurazione, somme a titolo di acconto o saldo del risarcimento del danno subito per il decesso di
e dei danni da invalidità di nel sinistro per cui è causa, Persona_1 Parte_2 indicando in caso affermativo l'ammontare complessivo, l'epoca del versamento e il soggetto erogante. Riferisca il teste se la sentenza n. 3454/2022 del Tribunale di Torino emessa nella causa RG 2681/2019 è stata impugnata in appello da e\o dagli attori. Riferisca il teste qual'è il Parte_1 massimale della polizza di vigente con SA AZ PA relativa al sinistro per Parte_1 cui è causa e a quanto ammonta l'eventuale franchigia. Nel caso in cui il teste non sia a conoscenza del dato richiesto indichi il dipendente della società assicurativa SA in grado di fornire l'informazione (domanda riservata al teste legale rappresentante di SA AZ Spa). Sulle istanze di Ctu formulate in memorie 183/6 cpc il convenuto si rimette alle decisioni del GI trattandosi di attività riservata agli ausiliari del Giudice. §2) NEL MERITO E IN DIRITTO. In via preliminare: Si confermano la riserva d'appello contro la sentenza non definitiva n. 19/2021 resa nella presente causa dal Tribunale di Torino, e le eccezioni processuali e di merito svolte in atti, a verbale e nelle memorie ex art. 183/6 cpc, anche in ordine alle insufficienti difese svolte da nella causa Pt_1 principale RG 2681/2019. Nel merito, accolte le eccezioni e argomentazioni formulate in atti, sia rigettata la domanda attorea siccome infondata, subordinatamente riducendola al quantum di giustizia tenuto conto della condotta dolosa o quanto meno colposa di nella causazione del danno ai Pt_1 propri clienti e nel pregiudicare l'efficacia delle proprie potenziali difese. Sempre in gradato subordine sia ulteriormente decurtato l'importo risarcitorio in manleva a carico del tenuto CP_1 conto del proprio minimo grado di partecipazione alla causazione dell'evento e del prevalente concorso di colpa di e di Sense of Africa. Vinte le spese di lite con distrazione in favore Pt_1 dell'avv. Leonardo Colle che se ne dichiara antistatario”).
***
pagina 3 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con citazione regolarmente notificata, la ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 allegando: che i sigg.ri e avevano acquistato, nel Persona_1 Parte_2 febbraio 2017, un pacchetto turistico relativo ad un viaggio in Namibia da svolgersi dal 5.8.2017 al
16.8.2017; che il 14.8.2017 il veicolo su cui detti soggetti erano trasportati, guidato dal subiva CP_1 un grave incidente nel corso del quale il decedeva (insieme ad altro turista) e la CP_2 Pt_2 riportava gravi lesioni personali;
che con atto di citazione notificato il 31.1.2019 la e i figli del Pt_2 avevano agito in giudizio avanti a questo Tribunale contro essa attrice chiedendo il CP_2 risarcimento dei danni conseguiti e causati dall'imprudente condotta di guida del che nel corso CP_1 di detto giudizio, rubricato al RG 2681/2019, essa attrice aveva domandato estendersi il contraddittorio nei confronti dell'odierno convenuto, ma tale domanda era stata respinta dal G.I.; che sussiste il diritto di essa attrice, ex art. 43.2 d.lgs. 79/2011 (nella formulazione ante d.lgs. 62/2018) e art. 51-quinquies
d.lgs. 79/2011) a rivalersi sul GIOLI delle somme oggetto della domanda risarcitoria dei danneggiati. In forza di tale premesse l'attrice ha domandato, in via preliminare, disporsi la riunione del presente giudizio al giudizio RG. 2681/2019 pendente al momento dell'iscrizione a ruolo;
nel merito, accertarsi l'esclusiva responsabilità del per il sinistro occorso il 14.8.2017 e condannarsi lo stesso a CP_1 manlevare e tenere indenne essa attrice delle somme che fosse stata condannata a rifondere ai danneggiati all'esito del giudizio RG. 2681/2019.
Si è costituito il convenuto negando la responsabilità a sé attribuita e rilevando come il sinistro sia avvenuto esclusivamente a causa della foratura e conseguente scoppio di un pneumatico, che associato alla pessima condizione del mezzo e al peso dello stesso dato dalla modifica manuale del pianale e della cabina passeggeri, avrebbe comportato il ribaltamento del Suv da sé condotto. Ha negato di aver guidato ad alta velocità e di non aver avuto le competenze per condurre il mezzo. Ha allegato di aver dovuto assumere la guida del mezzo a causa del cambiamento, da parte dell'attrice, del lodge entro cui gli attori avrebbero dovuto dormire la notte precedente il sinistro. Cambiamento che ha comportato la necessità del trasferimento lungo il tratto di strada ove si è verificato il sinistro. Ha argomentato come l'attrice avrebbe dovuto agire contro Sense of Africa, ossia il prestatore di servizi cui l'attrice si affidava per i viaggi in Namibia e di cui egli era dipendente. Ha rilevato come il danno economico potenzialmente derivante all'attrice sarebbe conseguenza anche dell'omessa attivazione della sua polizza assicurativa, oltre che dell'omessa chiamata in causa della predetta Sense of Africa e dell'assicuratore del veicolo incidentato. In via preliminare ha eccepito: il difetto di giurisdizione del giudice adito trattandosi di caso soggetto alla giurisdizione della Namibia, ove il sinistro si è verificato;
l'incompetenza territoriale del giudice adito per essere competente il Tribunale di Belluno
o, in alternativa, di Maltahole in Namibia;
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita;
la nullità dell'atto di citazione;
l'applicabilità al caso di specie della legge della Namibia;
la prescrizione del diritto al risarcimento azionato. Si è opposto alla riunione del presente procedimento con quello iscritto al RG 2681/2019 e ha chiesto la sospensione del giudizio in attesa della definizione di quest'ultimo previamente iscritto. Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda attorea;
in via di subordine, riconoscersi un minimo grado di responsabilità al convenuto.
Con ordinanza a verbale d'udienza 26.11.2019 il fascicolo è stato rimesso al presidente di sezione in relazione alla proposta domanda di riunione. Con ordinanza 12.12.2019 il presidente ha rigettato detta istanza e rimesso il fascicolo al G.I. Con ordinanza 16.7.2020 la causa è stata rimessa in decisione sulle questioni pregiudiziali sollevate dal convenuto. Con sentenza non definitiva n. 19/2021, emessa il
6.1.2021 e pubblicata il 7.1.2021, sono state rigettate le eccezioni di difetto di giurisdizione e di incompetenza del giudice adito. Con ordinanza in pari data è stata rigettata l'eccezione del convenuto di improcedibilità della domanda ed è stata accolta l'istanza di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione di quello iscritto al RG 2681/2019. Con ricorso 9.1.2023, dato atto pagina 4 di 8 dell'intervenuta definizione di detto giudizio con sentenza n. 3454/2022, l'attrice ha chiesto fissarsi udienza per la prosecuzione del giudizio. Alla successiva udienza 16.2.2023 sono stati assegnati i termini della trattazione ex art. 183.6 c.p.c. e all'udienza 13.7.2023 le difese hanno preso posizione sui rispettivi mezzi istruttori. Con decreto 29.8.2023 il GOP delegato alla trattazione del fascicolo l'ha rimesso al presidente di sezione. Alla successiva udienza 3.10.2023 è stato concesso termine per documentare il passaggio in giudicato della sentenza n. 3454/2022. Il 23.10.2023 l'attrice ha depositato la relativa attestazione. Con ordinanza 9.1.2024 sono state ammesse le prove orali, poi assunte all'udienza 6.2.2024. Il 15.4.2024 è stato depositato il materiale fotografico richiesto a seguito di ordine ex art. 210 cpc emesso con ordinanza 3.4.2024. Con ordinanza 10.9.2024 la causa è stata trattenuta a decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
2. E' infondata l'eccezione del convenuta di carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice per aver UNIPOLSAI, e non ella attrice, provveduto al pagamento del danno nei confronti degli eredi del sig. come da importo concordato in forza dell'accordo transattivo del 4.10.2022. Pagamento di CP_2 cui il convenuto ha altresì lamentato l'assenza di prova.
L'attrice ha prodotto l'“atto di transazione e quietanza” datato 4.10.2022 e firmato dagli eredi del de cuius con cui quest'ultimi hanno dichiarato “di ricevere … da OL Persona_1
AZ PA, che paga per conto della summenzionata assicurata [ossia ] in virtù Parte_1 dell'art. 1917 c.c., la somma omnicomprensiva di Euro 1.563.782,51 … a saldo e tacitazione, completa e definitiva, di ogni domanda azionata e azionabile nel giudizio R.G. n. 2681/2019 nei confronti di nonché in forza di qualsivoglia maggior importo liquidato nella sentenza Parte_8 n. 3454/2022 pubblicata l'11.8.2022. … Si prende atto che il pagamento della somma suddetta verrà effettuato a mezzo bonifico bancario sul seguente conto corrente: … IBAN: [...]X83 …” (doc. 6 attrice).
L'attrice ha altresì prodotto la contabile del bonifico eseguito il 3.10.2022 proprio su detto conto corrente (stesso IBAN) per l'importo sopra indicato di € 1.563.782,51 (doc. 7 attrice).
Sussiste quindi certamente la prova del pagamento effettuato dall'assicurazione dell'attrice ai danneggiati. La contestazione del convenuto secondo cui “parte attrice avrebbe omesso di produrre la reversale del bonifico, limitandosi … a dimettere una stampa anonima e priva di qualsivoglia intestazione o timbro che ne renda deducibile la paternità e l'effettività contabile” (p. 6 conclusionale) appare quindi del tutto infondata, a fronte del citato documento attoreo in cui gli eredi CP_2 hanno dichiarato di aver ricevuto da OL proprio la somma indicata nel documento di cui il convenuto contesta la “paternità ed effettività contabile”.
La legittimazione attiva dell'attrice è rimasta inalterata pur a fronte dell'avvenuto pagamento da parte dell'assicurazione: come correttamente dedotto dall'attrice, detto pagamento integra un'ipotesi di surrogazione ex lege (art. 1203 c.c.), ossia una successione a titolo particolare nel diritto che, ex art. 111 cpc, non fa venire meno la legittimazione di chi già agiva in giudizio, ossia dell'attrice.
Del pari infondata è l'eccezione di parte convenuta di prescrizione dell'azione promossa dalla
[...]
Sostiene il che, atteso il sinistro del 14.8.2017 e la notifica della citazione avvenuta il Pt_1 CP_1
20.7.2019, sarebbero trascorsi oltre i 18 mesi previsti all'art. 44 d.lgs. 78/2011 nella versione vigente al momento del sinistro.
Tuttavia, tale norma non trova applicazione nel caso di specie, atteso che l'art. 44 cit. opera con riguardo al solo turista che sia rimasto danneggiato dall'“inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico”. L'attrice, invece, agisce in forza del diritto di rivalsa previsto dall'art. 43 d.lgs. 79/2011 vigente ratione temporis. Trattasi di azione autonoma prevista ex lege, per la quale si ritiene operi il termine prescrizionale decennale, decorrente dall'avvenuto pagamento del risarcimento (cfr. Cass. SS.UU. 21514/2022 in tema di azione ex art. 292 d.lgs. 209/2005, assimilabile pagina 5 di 8 a quella di cui si discute). Ne consegue che, tenuto conto che il pagamento ai danneggiati è avvenuto il 3.10.2022, l'azione di rivalsa esercitata dall'attrice non è certamente prescritta.
In ogni caso, come argomentato dall'attrice, l'azione contro il è esercitata in questa sede anche CP_1 ad espresso titolo extracontrattuale sicché opererebbe il termine quinquennale di cui all'art. 2947 c.c.: tenuto conto del sinistro occorso il 14.8.2017, non si è verificata la prescrizione in relazione all'azione di causa iniziata con citazione notificata il 20.7.2019.
Ciò posto e venendo al merito del giudizio, la domanda dell'attrice è infondata.
Invero, sia che l'azione dell'attrice vada inquadrata nella previsione dell'art. 43 d.lgs. 78/2011 (versione vigente ratione temporis), quindi considerando il rientrante nella nozione di CP_1
“prestatori di servizi” prevista in detta norma, sia che l'azione vada inquadrata nella generale previsione di cui all'art. 2043 c.c. ritenendo il non un “prestatore di servizi” con conseguente CP_1 inapplicabilità dell'art. 43 cit., resta il dato che non è emersa in giudizio la prova della responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro mortale occorso il 14.8.2021.
L'attrice l'ha argomentata sul rilievo che il avrebbe assunto la guida del mezzo coinvolto nel CP_1 sinistro senza avere l'esperienza e le competenze per farlo e avrebbe poi condotto detto mezzo ad una velocità eccessiva causando il ribaltamento da cui sono derivati il decesso di e le Persona_1 lesioni di A sostegno di tali argomenti la PA ha richiamato la Parte_2 Pt_1 sentenza n. 3454/2022 resa a definizione del giudizio intrapreso contro di sé dagli eredi del CP_2 nella quale si dà atto, in motivazione, della “presunzione di una velocità non moderata del fuoristrada condotto dal (e comunque di una velocità non conforme alle indicazioni presenti sul sito della CP_1 Farnesina e di cui sopra)”.
Detta sentenza, tuttavia, non è opponibile al che a quel giudizio non ha preso parte (art. 2909 CP_1
c.c.), né la prova di condotte colpose del convenuto è emersa in questo giudizio.
In alcun modo dall'istruttoria orale svolta è emerso che il non avesse le competenze per CP_1 guidare il mezzo su cui è occorso il sinistro. Alcuna confessione sul punto del convenuto può trarsi dalla risposta data in sede di interrogatorio formale in relazione al contenuto del contratto intercorso con Sense of Africa; contratto che il convenuto ha affermato “prevedeva una serie di mansioni, ma non mi ricordo se fosse specificata anche la guida e il trasporto” (cfr. verbale udienza 6.2.2024). La circostanza che il contratto del convenuto non prevedesse la guida dei mezzi, anche ove provata (posto che il ha riferito di non ricordarsi), non fa discendere anche quella che il non fosse in CP_1 CP_1 grado di farlo, come pretende l'attrice. Ed infatti nel verbale redatto dalle autorità della Namibia che sono intervenute sul posto (doc. 2 attrice) non emerge alcuna segnalazione di criticità in relazione alla patente di guida del CP_1
In alcun modo dall'istruttoria svolta è emerso che il stesse conducendo il mezzo ad una CP_1 velocità elevata. L'attrice alcun capo di prova per testi ha dedotto per provare tale circostanza. La sentenza n. 3454/2022, come detto, non è opponibile al convenuto e, in ogni caso, in quel giudizio non
è stato svolto alcun accertamento sulla velocità del mezzo guidato dal CP_1
Quel che, invece, è inconfutabilmente emerso dai testi escussi in questo giudizio è lo stato degradato e assolutamente pericoloso dei mezzi con cui i danneggiati era trasportati durante il soggiorno in
Namibia, incluso il mezzo condotto dal Il teste – che si trovava nello stesso CP_1 Parte_4 gruppo di viaggio del de cuius e della coniuge, ma trasportato in altro mezzo – ha riferito: che al pulmino su cui egli viaggiava “si era staccato il serbatoio” e che quindi l'autista “aveva staccato un cavo elettrico e poi l'ha legato attorno al serbatoio per farlo stare su”; che in precedenza aveva usato un altro pulmino, poi sostituito perché rotto;
che “dovevano cambiare anche il veicolo guidato dal poiché aveva un problema”; che “c'era sempre un problema con queste macchine, erano sempre CP_1
pagina 6 di 8 rotte, avevano gli ammortizzatori che non andavano e i copertoni consumati, si vedevano i ferri che uscivano. I pneumatici erano lisci e la cosa peggiore erano gli ammortizzatori che facevano scivolare l'auto come sulla neve”; che tutti i due gruppi di turisti (quello del teste e quello del de cuius) si lamentavano dello stato dei mezzi (cfr. verbale udienza 6.2.2024). Il teste ha Controparte_5 dichiarato: “Posso dire con certezza che non c'erano le cinture poiché il Toyota Land CR [ossia il mezzo guidato dal era il mezzo a noi assegnato e per noi utilizzato prima che arrivasse il CP_1 pulmino poiché eravamo due gruppi famigliari sullo stesso mezzo. I pneumatici erano lisci. Posso dirlo perché l'abbiamo constatato durante tutto il nostro soggiorno. Inoltre, un altro mezzo si era già rotto e sostituito con il pulmino quindi per assurdo la Toyota Land CR poteva essere la nostra auto. Tutto il percorso era stato minato da mezzi non in sicurezza. Tutti ci eravamo lamentati perché viaggiavamo su queste macchine e vedevamo i mal funzionamenti ma ci siamo affidati” (cfr. verbale udienza 6.2.2024).
Dalle fotografie post sinistro del mezzo distrutto, depositate il 15.4.2024 in esecuzione dell'ordine ex art. 210 c.p.c., emerge poi chiaramente come il pneumatico posteriore sinistro del mezzo condotto dal fosse a terra, trovando quindi conferma la versione del convenuto per cui il ribaltamento sia CP_1 stato preceduto dallo scoppio di una gomma.
Elementi che consentono di ritenere dimostrata la versione dei fatti allegata dal per cui il CP_1 ribaltamento è avvenuto a causa dello scoppio del pneumatico e, all'evidenza, delle disastrose condizioni dei mezzi con cui i turisti venivano trasportati. Condizioni che, unitamente all'elevato peso dei mezzi (incontestato e risultante dalla tipologia dei mezzi atti ad ospitare numerose persone: cfr. foto prodotte), hanno condotto alla perdita del controllo del mezzo da parte del e al suo CP_1 ribaltamento. Ricostruzione, questa, peraltro in linea con le indicazioni di rischio che il sito della Farnesina “viaggiaresicuri.it” riportava al tempo con riguardo ai viaggi in Namibia: “rischio di scoppio di pneumatici per la presenza sul terreno di piccoli quarzi” (cfr. doc. 5 convenuto).
Segue, per l'effetto, il rigetto della domanda attorea, per l'essenza della prova di condotte colpose imputabili al convenuto.
Restano assorbite le ulteriori istanze ed eccezioni proposte.
3. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza ex art. 91 c.p.c. sicché l'attrice, integralmente soccombente, va condannata alla refusione delle spese a favore del convenuto.
La liquidazione delle spese avviene come in dispositivo, in applicazione del d.m. 55/2014, tenuto conto dell'attività difensiva svolta (studio, introduttiva, istruttoria, decisoria), del valore della domanda (€ 1.563.782,51) e della complessità della causa che giustifica l'applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento, salva una riduzione sul valore medio della fase istruttoria poiché consistita nella mera escussione di due testi ed assunzione dell'interrogatorio formale del convenuto in un'unica udienza nonché nella disamina della documentazione pervenuta ex art. 210 c.pc..
Nulla osta alla distrazione delle spese a favore del difensore di parte convenuta.
PQM
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:
RIGETTA la domanda dell'attrice;
CONDANNA la a rimborsare a le spese di lite del presente giudizio, Parte_1 CP_1 che si liquidano in € 30.082 per compensi (€ 5.915 per fase studio, € 3.887 per fase introduttiva, € 10.140 per fase istruttoria, € 10.140 per fase decisoria) oltre rimborso forfettario, iva e cpa, da distrarsi a favore dell'avvocato Leonardo Colle. pagina 7 di 8 Così deciso in Torino, il 23/1/2025
Il Giudice
Claudia Gemelli
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 8 di 8