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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 23/01/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 436/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi all'udienza del 23.1.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Locri, alla Via Matteotti n. 356, presso lo studio dell'Avv. MARANDO
EMANUELE, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CAPURSO PIETRO, giusta procura generale alle liti in atti, elettivamente domiciliato presso l'ufficio dell'Avvocatura INPS di Reggio Calabria in Via Possidonea n. 22;
resistente
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 13.02.2024, l'istante ha convenuto dinanzi a questo giudice l esponendo che in data CP_1
12.11.2021 aveva presentato alla Commissione sanitaria domanda di riconoscimento del proprio status di invalida civile assoluta con diritto alla pensione di inabilità ex artt. 2 e 12 legge 118/71, nonché per l'ottenimento dei benefici di cui alla legge 104/92 e che l' non le CP_1
aveva riconosciuto i benefici richiesti, essendo stata ritenuta persona invalida al 67%, non avente i requisiti richiesti per il riconoscimento dello status di cui all'art.3 l. 104/92.
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 2215/2022 R.G.), all'esito del quale veniva riconosciuta persona invalida nella misura del
78% e persona affetta da stato invalidante rilevante ai fini dell'art. 3, c. 1
l. 104/02, nella presente sede contestava le sole conclusioni presentate dal
CTU in ordine al beneficio della pensione di inabilità, deducendo che gli stati patologici denunciati le danno diritto alla provvidenza richiesta.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di specificità dei motivi della contestazione nonché l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
Chiesti chiarimenti al CTU nominato per la fase di ATPO, la causa all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis, comma 4, c.p.c.: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se
Pag. 2 di 7 intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie, il decreto di fissazione del termine veniva comunicato alle parti il 18.12.2023 e la dichiarazione di dissenso è stata depositata il
16.01.2024, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 della medesima disposizione prevede che: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Il presente ricorso è stato depositato il 13.02.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un
Pag. 3 di 7 errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente ha contestato le conclusioni rassegnate dal CTU evidenziando che il consulente non avrebbe adeguatamente valutato le patologie diagnosticate nella documentazione sanitaria in atti, sminuendole in modo penalizzante. In particolare, secondo la ricorrente, la patologia psichiatrica da cui la stessa è da tempo affetta sarebbe più grave rispetto alla diagnosi e valutazione effettuata dal
CTU (sindrome depressiva endoreattiva media, cod. 2205 percentuale fissa 25%), e, trattandosi di un disturbo depressivo endoreattivo grave, con episodi di attacchi di panico, andrebbe valutata con il codice 2206 e range 41% - 50%. Ancora a parere dell'opponente, con riferimento al diabete mellito di tipo II, la valutazione del CTU (codice 9309 e percentuale 41%, su un range 41% - 50%) apparirebbe eccessivamente restrittiva e penalizzante. Restrittiva sarebbe altresì la valutazione del 35% relativa alla patologia articolare e alla fibromialgia. Infine, la patologia cardiologica-ipertensiva che il CTU ha inquadrato in 1° classe NYHA
(25%) avrebbe potuto essere valutata al massimo del range 21%-30% o, addirittura, inquadrata in 2° classe NYHA (range 41-50%).
In occasione del deposito delle note scritte del 20.06.2024, parte ricorrente ha prodotto certificazione medica sopravvenuta attestante, secondo la sua prospettazione, un aggravamento del proprio quadro patologico. Il giudicante ha ritenuto quindi necessario convocare il consulente già nominato affinché valutasse l'eventuale incidenza di tale aggravamento sulla complessiva situazione clinica della perizianda.
Ebbene, il consulente con l'elaborato integrativo, che in tale sede si
Pag. 4 di 7 richiama perché esaustivo e congruamente motivato, ha evidenziato, con analitica motivazione, come dall'esame della nuova documentazione medica siano emersi: 1) un lieve peggioramento della situazione cardiologica tale da comportare una modifica della pregressa valutazione da I^ a II^ classe funzionale NYHA, con attribuzione di un punteggio percentuale del 45% (codice analogico 6142); 2) un lieve aggravamento a carico della patologia osteoarticolare caratterizzato da una polineuropatia diabetica con associate delle discopatie a carico del rachide cervicale e lombare, tale da giustificare una rivalutazione della patologia, con innalzamento della percentuale al 40% (codice analogico 7010). Tali aggravamenti, pur comportando un aumento della percentuale d'invalidità complessiva sino all'ottantacinque per cento (85%), non sono stati tuttavia ritenuti dal consulente sufficienti a concludere per la sussistenza dei presupposti necessari al riconoscimento del beneficio della pensione d'inabilità.
Alla luce delle sopraesposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato.
In ogni caso, come chiarito dalla Corte di Cassazione, con orientamento qui condiviso “in tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., le contestazioni anche parziali alla CTU precludono l'emissione del decreto di omologa, con la conseguenza che al giudice adito a seguito di ricorso proposto ai sensi del comma 6 della citata disposizione è rimesso
l'accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e non solo sui motivi di opposizione” (cfr Cass. 3377/2019).
Come evidenziato, nella fase di ATPO la ricorrente è stata riconosciuta persona invalida ai sensi dell'art. 3, c. 1 l. 104/92, con decorrenza dal maggio 2022.
Pag. 5 di 7 Ebbene tale accertamento non è stato oggetto di contestazione né da parte della ricorrente né da parte dell . CP_1
Anche in questo caso le considerazioni espresse dal CTU sono senz'altro adeguatamente motivate e pienamente condivisibili. Per tali motivi deve essere senz'altro riconosciuta la sussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti di cui all'art. 3, c.1, l. 104/92 con decorrenza dal maggio 2022.
Le spese relative alla fase di ATP devono essere senz'altro compensate integralmente in ragione dell'esito complessivo dell'accertamento peritale, ad esito del quale è stata riconosciuta la sola sussistenza del requisito sanitario relativo all'art. 3, c. 1, l. 104/92.
Per la presente fase, nulla per le spese, attesa la presenza in atti di idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Per gli stessi motivi le spese di CTU, che si liquidano con separato decreto emesso in pari data, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso in opposizione;
b) accerta e dichiara che la ricorrente è persona affetta da disabilità rilevante ai sensi dell'art. 3, c. 1, l. 104/92, dal maggio 2022;
c) compensa integralmente le spese di lite relative alla fase di ATPO;
d) nulla sulle spese di lite per la presente fase;
e) pone definitivamente a carico dell le spese di CTU, che liquida CP_1
come da separato decreto emesso in pari data.
Locri, 23/01/2025
Il Giudice
Pag. 6 di 7 Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 436/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi all'udienza del 23.1.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Locri, alla Via Matteotti n. 356, presso lo studio dell'Avv. MARANDO
EMANUELE, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CAPURSO PIETRO, giusta procura generale alle liti in atti, elettivamente domiciliato presso l'ufficio dell'Avvocatura INPS di Reggio Calabria in Via Possidonea n. 22;
resistente
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 13.02.2024, l'istante ha convenuto dinanzi a questo giudice l esponendo che in data CP_1
12.11.2021 aveva presentato alla Commissione sanitaria domanda di riconoscimento del proprio status di invalida civile assoluta con diritto alla pensione di inabilità ex artt. 2 e 12 legge 118/71, nonché per l'ottenimento dei benefici di cui alla legge 104/92 e che l' non le CP_1
aveva riconosciuto i benefici richiesti, essendo stata ritenuta persona invalida al 67%, non avente i requisiti richiesti per il riconoscimento dello status di cui all'art.3 l. 104/92.
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 2215/2022 R.G.), all'esito del quale veniva riconosciuta persona invalida nella misura del
78% e persona affetta da stato invalidante rilevante ai fini dell'art. 3, c. 1
l. 104/02, nella presente sede contestava le sole conclusioni presentate dal
CTU in ordine al beneficio della pensione di inabilità, deducendo che gli stati patologici denunciati le danno diritto alla provvidenza richiesta.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di specificità dei motivi della contestazione nonché l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
Chiesti chiarimenti al CTU nominato per la fase di ATPO, la causa all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis, comma 4, c.p.c.: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se
Pag. 2 di 7 intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie, il decreto di fissazione del termine veniva comunicato alle parti il 18.12.2023 e la dichiarazione di dissenso è stata depositata il
16.01.2024, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 della medesima disposizione prevede che: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Il presente ricorso è stato depositato il 13.02.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un
Pag. 3 di 7 errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente ha contestato le conclusioni rassegnate dal CTU evidenziando che il consulente non avrebbe adeguatamente valutato le patologie diagnosticate nella documentazione sanitaria in atti, sminuendole in modo penalizzante. In particolare, secondo la ricorrente, la patologia psichiatrica da cui la stessa è da tempo affetta sarebbe più grave rispetto alla diagnosi e valutazione effettuata dal
CTU (sindrome depressiva endoreattiva media, cod. 2205 percentuale fissa 25%), e, trattandosi di un disturbo depressivo endoreattivo grave, con episodi di attacchi di panico, andrebbe valutata con il codice 2206 e range 41% - 50%. Ancora a parere dell'opponente, con riferimento al diabete mellito di tipo II, la valutazione del CTU (codice 9309 e percentuale 41%, su un range 41% - 50%) apparirebbe eccessivamente restrittiva e penalizzante. Restrittiva sarebbe altresì la valutazione del 35% relativa alla patologia articolare e alla fibromialgia. Infine, la patologia cardiologica-ipertensiva che il CTU ha inquadrato in 1° classe NYHA
(25%) avrebbe potuto essere valutata al massimo del range 21%-30% o, addirittura, inquadrata in 2° classe NYHA (range 41-50%).
In occasione del deposito delle note scritte del 20.06.2024, parte ricorrente ha prodotto certificazione medica sopravvenuta attestante, secondo la sua prospettazione, un aggravamento del proprio quadro patologico. Il giudicante ha ritenuto quindi necessario convocare il consulente già nominato affinché valutasse l'eventuale incidenza di tale aggravamento sulla complessiva situazione clinica della perizianda.
Ebbene, il consulente con l'elaborato integrativo, che in tale sede si
Pag. 4 di 7 richiama perché esaustivo e congruamente motivato, ha evidenziato, con analitica motivazione, come dall'esame della nuova documentazione medica siano emersi: 1) un lieve peggioramento della situazione cardiologica tale da comportare una modifica della pregressa valutazione da I^ a II^ classe funzionale NYHA, con attribuzione di un punteggio percentuale del 45% (codice analogico 6142); 2) un lieve aggravamento a carico della patologia osteoarticolare caratterizzato da una polineuropatia diabetica con associate delle discopatie a carico del rachide cervicale e lombare, tale da giustificare una rivalutazione della patologia, con innalzamento della percentuale al 40% (codice analogico 7010). Tali aggravamenti, pur comportando un aumento della percentuale d'invalidità complessiva sino all'ottantacinque per cento (85%), non sono stati tuttavia ritenuti dal consulente sufficienti a concludere per la sussistenza dei presupposti necessari al riconoscimento del beneficio della pensione d'inabilità.
Alla luce delle sopraesposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato.
In ogni caso, come chiarito dalla Corte di Cassazione, con orientamento qui condiviso “in tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., le contestazioni anche parziali alla CTU precludono l'emissione del decreto di omologa, con la conseguenza che al giudice adito a seguito di ricorso proposto ai sensi del comma 6 della citata disposizione è rimesso
l'accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e non solo sui motivi di opposizione” (cfr Cass. 3377/2019).
Come evidenziato, nella fase di ATPO la ricorrente è stata riconosciuta persona invalida ai sensi dell'art. 3, c. 1 l. 104/92, con decorrenza dal maggio 2022.
Pag. 5 di 7 Ebbene tale accertamento non è stato oggetto di contestazione né da parte della ricorrente né da parte dell . CP_1
Anche in questo caso le considerazioni espresse dal CTU sono senz'altro adeguatamente motivate e pienamente condivisibili. Per tali motivi deve essere senz'altro riconosciuta la sussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti di cui all'art. 3, c.1, l. 104/92 con decorrenza dal maggio 2022.
Le spese relative alla fase di ATP devono essere senz'altro compensate integralmente in ragione dell'esito complessivo dell'accertamento peritale, ad esito del quale è stata riconosciuta la sola sussistenza del requisito sanitario relativo all'art. 3, c. 1, l. 104/92.
Per la presente fase, nulla per le spese, attesa la presenza in atti di idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Per gli stessi motivi le spese di CTU, che si liquidano con separato decreto emesso in pari data, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso in opposizione;
b) accerta e dichiara che la ricorrente è persona affetta da disabilità rilevante ai sensi dell'art. 3, c. 1, l. 104/92, dal maggio 2022;
c) compensa integralmente le spese di lite relative alla fase di ATPO;
d) nulla sulle spese di lite per la presente fase;
e) pone definitivamente a carico dell le spese di CTU, che liquida CP_1
come da separato decreto emesso in pari data.
Locri, 23/01/2025
Il Giudice
Pag. 6 di 7 Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
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