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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/01/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
IV Sezione civile
R.G. n. 800848/2013
Il giudice, viste le note di trattazione scritta depositate dall'attrice, unica parte costituita, ai sensi dell'art.127 ter cpc, per il termine assegnato del
18.12.2024; rilevato che detta parte ha chiesto di decidere la causa;
esaminati gli atti e i verbali di causa;
decide la controversia pronunciando la seguente sentenza ai sensi dell'art
281 sexies c.p.c.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
IV Sezione civile
In composizione monocratica, in persona della dr.ssa Vittoria Contino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 800848/2013 del R.G.A.C., vertente
TRA
(CF: rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Pietro Sasso, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Sessa Aurunca (CE) alla Via XXI Luglio n°3
- Attore
E
in persona dell'amministratore p.t., Controparte_1 sito in Sessa Aurunca (CE) alla Via XXI Luglio
- Convenuto contumace
Oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate per il
18.12.2024 ai sensi dell'art 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza è redatta in conformità a quanto disposto dall'art. 132 c.p.c., mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, con espresso rinvio a tutti gli atti e verbali di causa, omettendosi lo svolgimento del processo.
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Tanto premesso, si rileva che con atto di citazione Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il Controparte_1 al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti all'immobile
[...] di sua proprietà sito in Sessa Aurunca alla Via XXI Luglio, per effetto della perdita di una tubatura di scarico condominiale.
In particolare deduceva:
- di essere proprietario dell'immobile facente parte del CP_1 convenuto e adibito ad attività commerciale;
- che in data 5.01.2013 rinveniva all'interno del negozio una perdita di liquidi maleodoranti in corrispondenza della colonna fecale;
- che, a causa della perdita, venivano danneggiati circa 200 capi di abbigliamento;
- che le infiltrazioni causavano anche il corto circuito dell'impianto elettrico e l'avaria del registratore di cassa e del sistema di videosorveglianza;
- che i Vigili urbani di Sessa Aurunca provvedevano a redigere verbale di intervento e a effettuare rilievi fotografici dello stato dei luoghi;
- che con raccomandata pervenuta al convenuto in data 21.01.2013,
l'attore inviava messa in mora per il ristoro dei danni subiti;
- che, per effetto di una polizza assicurativa in favore del la CP_1 liquidava il danno in complessivi € 4.460,00, trattenuti quale CP_2 mero acconto sulla maggior somma dovuta.
Pertanto chiedeva di condannare il convenuto al risarcimento CP_1 di tutti i danni subiti, quantificati nella misura di € 50.000,00, oltre interessi sino al soddisfo, con vittoria di spese.
Non si costituiva il benché regolarmente Controparte_1 citato (cfr. relata del 28.06.2013): ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
Tanto premesso in punto di fatto, nel merito la domanda attorea non è fondata, per i motivi di seguito indicati.
Invero, nella fattispecie in esame trova applicazione l'art. 2051 c.c., che disciplina la responsabilità del custode.
Com'è noto, con riferimento ai danni da cose in custodia, occorre “la derivazione del danno dalla cosa e la custodia. Il primo presupposto si
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integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è "cagionato" dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa. L'evento di danno, in altre parole, deve essere esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali. Il secondo presupposto si integra quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, possesso, detenzione, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (Cass. 01/02/2018, n. 2480, cit.)”
(Cass. n. 14228 del 23.5.2023).
In ordine al riparto dell'onere probatorio, la Corte ha chiarito che “entrambi tali presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 c.c., devono essere provati dal danneggiato. Incombe, invece, sul custode, sempre ai sensi dell'art. 2051
c.c., la prova (liberatoria) della sussistenza del "caso fortuito", quale fatto
(impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita.
Il fatto integrante il caso fortuito è, dunque, un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res”.
Così inquadrata la vicenda, spetta quindi - ai fini dell'accertamento della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. - all'attore provare: 1) il fatto;
2) che l'evento si è verificato a causa delle condizioni della cosa;
3) i danni subiti.
Al custode, viceversa, spetta provare l'esistenza del caso fortuito, inteso come imprevedibilità e inevitabilità dell'evento.
Ebbene, nel caso di specie, pur da un esame complessivo del quadro probatorio acquisito, non può dirsi raggiunta una prova rassicurante del verificarsi del danno così come descritto nell'atto introduttivo, ed in particolare della sua derivazione causale dalla fecale condominiale;
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neanche può ritenersi raggiunta la prova del danno effettivo lamentato dall'attore.
Dalle deposizioni testimoniali, infatti, è emersa unicamente la circostanza che il locale commerciale nella mattinata del 5 gennaio 2013 veniva invaso da un liquido maleodorante, che si riversava su parte degli scaffali e della pavimentazione, mentre nulla è stato accertato sulle possibili cause delle dedotte infiltrazioni.
Invero, i testi e , entrambi clienti nel negozio Testimone_1 Tes_2 oggetto di causa, escussi all'udienza del 12.02.2016, si sono limitati a dichiarare di essersi recati presso il locale per effettuare acquisti e di aver notato gli espositori adibiti alla merce e accessori, i capi di abbigliamento e il pavimento cosparsi di liquido maleodorante, e che nell'antistante deposito erano collocate scatole di cartone contenenti vestiario interamente bagnate.
Esaminando la documentazione agli atti, il teste , dopo aver Tes_1 descritto lo stato dei luoghi, ha precisato: “… giusto il tempo di verificare le condizioni critiche, ricordo che il titolare ebbe ad allertare i vigili urbani di
Sessa Aurunca che giunsero tempestivamente”. Tuttavia la relazione di servizio dei vigili urbani riporta la data del 9.01.2013, come si evince anche dalla richiesta copia del verbale inoltrata da parte attrice, e come confermato da quest'ultima nell'atto introduttivo, la quale ha dichiarato che, il giorno in cui rinveniva la perdita, i locali venivano visionati alla presenza dell'amministratore e solo successivamente dai Vigili Urbani.
Inoltre risultano del tutto generiche e non decisive anche le dichiarazioni dei testi e . Testimone_3 Testimone_4
Infatti, il primo, sentito all'udienza del 3.03.2017, ha dichiarato di aver
(solo) preventivato i costi dei lavori di riparazione dei tubi di scarico fognario, richiesti dall'attore ma ha poi riferito che gli stessi furono Pt_1 materialmente eseguiti dal fratello. Dunque sull'esecuzione dei lavori le dichiarazioni rese sono de relato.
All'udienza del 30.06.2017 il teste ha dichiarato: “sono a Testimone_4 conoscenza dei fatti di causa relativamente allo stato dei luoghi del locale del sig. così come si presentava all'indomani della perdita di acqua Pt_1
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che interessò il negozio. Fui contattato dal sig. per recarmi sul posto, Pt_1 lì trovai un impianto elettrico non funzionante … il sig. mi chiese di Pt_1 fare un preventivo di spesa necessario per il ripristino dell'impianto elettrico
… ho redatto il preventivo che mi viene mostrato e, tranne la riparazione temporanea, non ho ancora eseguito i lavori di intero rifacimento dell'impianto”.
Il teste, quindi, ha confermato di non aver eseguito lavori di rifacimento dell'impianto elettrico, se non un intervento temporaneo (solo genericamente riferito e non altrimenti documentato).
In sostanza nessuno dei testi ha fornito dichiarazioni utili circa le origini della perdita e le cause del malfunzionamento dell'impianto elettrico (nello specifico dei faretti di illuminazione e del registratore di cassa).
Infine, a dette carenze probatorie non può sopperire neanche il verbale redatto dai Vigili Urbani in data 9.01.2013.
Infatti, nella relazione dei Vigili intervenuti sul posto si legge:
“effettivamente su una parte del soffitto, della controsoffittatura e scaffalatura insistevano tracce di umidità (più consistente in una piccola parte del soffitto) ed il sig. asseriva che esse erano dovute ad una Pt_1 piccola perdita d'acqua proveniente dal bagno dell'abitazione confinante sita nel condominio , ove risiede la sig.ra Controparte_1 Controparte_3
(proprietaria dell'abitazione) e che la stessa aveva danneggiato anche la merce esposta sulla scaffalatura”.
Dunque sulle cause del danno i vigili si limitano a riportare quanto riferito dall'attore stesso, peraltro menzionando una perdita proveniente dalla proprietà esclusiva di un'altra condomina.
In definitiva, neanche dalla relazione di servizio dei Vigili Urbani emerge la prova che il danno derivi da una perdita della conduttura condominiale.
Né sono dirimenti, sotto tale profilo, le riproduzioni fotografiche allegate: esse, pur attestando la presenza della perdita, nulla permettono di inferire circa le relative causa.
Va inoltre osservato che, in assenza di una perizia di parte, un'eventuale ctu è da considerarsi inammissibile, in quanto avente natura esplorativa.
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In sintesi - a fronte delle dichiarazioni generiche rese dai testi, del verbale dei Vigili urbani nel quale non vi è alcuna menzione di una perdita da una tubatura condominiale (ma solo di una presunta piccola perdita proveniente da un'abitazione di proprietà esclusiva di una condomina, riferita dallo stesso attore che aveva sollecitato l'intervento), in assenza di una perizia di parte o di altri elementi - non può dirsi raggiunta la prova del nesso di causalità, ovvero che i danni alla merce e al locale di parte attrice si siano verificati con le modalità indicate in citazione, e derivino da una tubatura condominiale;
non si ravvisa, in altri termini, tra res e danno, quel rapporto causale diretto richiesto dall'art. 2051 cc.
Sotto diverso profilo può osservarsi che anche la prova dell'esatta individuazione e quantificazione del danno lamentato dall'attore non può dirsi raggiunta.
Infatti, anche considerando la documentazione depositata, non vi è adeguata prova della merce presente sugli scaffali e nelle scatole al momento dell'evento dedotto in citazione, che sia risultata danneggiata dalla perdita, né del loro valore.
Non sono inoltre stati forniti adeguati elementi e documenti comprovanti il mancato guadagno da parte dell'attore, che possa dirsi causalmente riconducibile ad una responsabilità del condominio.
In definitiva, pur potendosi ritenere provata una perdita di acqua nel locale di proprietà dell'attore, non può ritenersi provata una sua sicura derivazione da una tubatura condominiale;
né può ritenersi raggiunta una prova adeguata dei danni subiti lamentati dall'attore e del relativo nesso causale.
Da tali considerazioni discende il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dall'attore.
Nulla sulle spese del presente giudizio, considerata la soccombenza di parte attrice e la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
• dichiara la contumacia della parte convenuta;
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• rigetta la domanda avanzata dall'attore ; Parte_1
• nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 10.1.2025
Il giudice
(dr.ssa Vittoria CONTINO)
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