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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 23/09/2025, n. 1930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1930 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
n. 2402/2020 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Elais Mellace Giudice dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2402/2020 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco di Lieto, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Catanzaro, al
Corso Mazzini n. 164
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Giovanbattista Venturino, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Catanzaro, alla via A. Barbaro n. 16
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza dell'8 maggio 2025, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno concluso come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 03.07.2020, chiedeva che il Tribunale Parte_1 dichiarasse cessati gli effetti civili del matrimonio celebrato con il 20.06.1991, Controparte_1 trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di QU (CZ) al n. 47, parte II, serie
A, anno 1991.
A tal fine, rappresentava di aver contratto matrimonio con il 20 giugno 1991 e che Controparte_1 dal matrimonio nascevano due figli, , il 9 marzo 1993, e , il 4 Persona_1 Parte_2 ottobre 2000; rappresentava che, in data 9 ottobre 2003, il Tribunale di Catanzaro omologava la separazione consensuale dei coniugi;
evidenziava che erano decorsi i termini di cui all'art.3 l.
898/1970 e non si era ricostituita né la comunione materiale né quella spirituale tra i coniugi;
pertanto, chiedeva che venissero dichiarati cessati gli effetti del matrimonio.
Chiedeva, inoltre, che venissero confermati i provvedimenti assunti in sede di separazione, ad eccezione dell'assegnazione della casa coniugale.
La resistente, costituendosi, chiedeva che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, confermando in toto le condizioni stabilite in sede di separazione, compresa quella in merito all'assegnazione della casa coniugale.
All'esito dell'udienza presidenziale del 23 febbraio 2021, il giudice delegato, con ordinanza del 2 marzo 2021, sentite le parti e preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, rilevato, riguardo alle statuizioni da assumere in via temporanea e urgente ai sensi dell'art. 708 c.p.c., che i coniugi avevano due figli maggiorenni, di cui solo uno autonomo dal punto di vista economico, mentre la figlia coabitava con la resistente e non era autonoma dal punto di vista economico, Parte_2 assegnava la casa coniugale alla resistente, convivente con la figlia non economicamente indipendente, nonché le ulteriori statuizioni assunte in sede di separazione, aderendo alla richiesta delle parti, con eccezione di quelle relative all'affidamento dei figli, ormai maggiorenni.
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. e ritenute tutte le prove richieste dalle parti superflue ai fini del decidere, all'udienza dell'8 maggio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa al Collego per la decisione.
Il Tribunale osserva.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi omologata dal Tribunale di Catanzaro il 09.10.2003.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e della L. 11.5.2015 n. 55 d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Per quanto concerne le condizioni di divorzio, si osserva che, con note depositate in data 3 giugno
2022, parte ricorrente dichiarava di rinunciare all'assegnazione della casa familiare, volontà ribadita dei successivi scritti difensivi.
Dunque, le parti hanno entrambe manifestato la volontà di confermare le condizioni di separazione e pertanto il Collegio aderisce alla richiesta delle parti, confermando le condizioni di separazione, che qui devono ritenersi integralmente trascritte, con eccezione di quelle relative all'affidamento dei figli, ormai maggiorenni.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
, celebrato a QU (CZ) il 20.06.1991, trascritto nel Registro degli atti di CP_1 matrimonio del Comune di QU al n.47, parte II, serie A, anno 1991, alle condizioni di cui in parte motiva;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di QU (CZ) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e
69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
3. dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 22 settembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Olimpia Abet dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Elais Mellace Giudice dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2402/2020 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco di Lieto, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Catanzaro, al
Corso Mazzini n. 164
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Giovanbattista Venturino, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Catanzaro, alla via A. Barbaro n. 16
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza dell'8 maggio 2025, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno concluso come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 03.07.2020, chiedeva che il Tribunale Parte_1 dichiarasse cessati gli effetti civili del matrimonio celebrato con il 20.06.1991, Controparte_1 trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di QU (CZ) al n. 47, parte II, serie
A, anno 1991.
A tal fine, rappresentava di aver contratto matrimonio con il 20 giugno 1991 e che Controparte_1 dal matrimonio nascevano due figli, , il 9 marzo 1993, e , il 4 Persona_1 Parte_2 ottobre 2000; rappresentava che, in data 9 ottobre 2003, il Tribunale di Catanzaro omologava la separazione consensuale dei coniugi;
evidenziava che erano decorsi i termini di cui all'art.3 l.
898/1970 e non si era ricostituita né la comunione materiale né quella spirituale tra i coniugi;
pertanto, chiedeva che venissero dichiarati cessati gli effetti del matrimonio.
Chiedeva, inoltre, che venissero confermati i provvedimenti assunti in sede di separazione, ad eccezione dell'assegnazione della casa coniugale.
La resistente, costituendosi, chiedeva che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, confermando in toto le condizioni stabilite in sede di separazione, compresa quella in merito all'assegnazione della casa coniugale.
All'esito dell'udienza presidenziale del 23 febbraio 2021, il giudice delegato, con ordinanza del 2 marzo 2021, sentite le parti e preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, rilevato, riguardo alle statuizioni da assumere in via temporanea e urgente ai sensi dell'art. 708 c.p.c., che i coniugi avevano due figli maggiorenni, di cui solo uno autonomo dal punto di vista economico, mentre la figlia coabitava con la resistente e non era autonoma dal punto di vista economico, Parte_2 assegnava la casa coniugale alla resistente, convivente con la figlia non economicamente indipendente, nonché le ulteriori statuizioni assunte in sede di separazione, aderendo alla richiesta delle parti, con eccezione di quelle relative all'affidamento dei figli, ormai maggiorenni.
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. e ritenute tutte le prove richieste dalle parti superflue ai fini del decidere, all'udienza dell'8 maggio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa al Collego per la decisione.
Il Tribunale osserva.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi omologata dal Tribunale di Catanzaro il 09.10.2003.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e della L. 11.5.2015 n. 55 d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Per quanto concerne le condizioni di divorzio, si osserva che, con note depositate in data 3 giugno
2022, parte ricorrente dichiarava di rinunciare all'assegnazione della casa familiare, volontà ribadita dei successivi scritti difensivi.
Dunque, le parti hanno entrambe manifestato la volontà di confermare le condizioni di separazione e pertanto il Collegio aderisce alla richiesta delle parti, confermando le condizioni di separazione, che qui devono ritenersi integralmente trascritte, con eccezione di quelle relative all'affidamento dei figli, ormai maggiorenni.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
, celebrato a QU (CZ) il 20.06.1991, trascritto nel Registro degli atti di CP_1 matrimonio del Comune di QU al n.47, parte II, serie A, anno 1991, alle condizioni di cui in parte motiva;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di QU (CZ) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e
69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
3. dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 22 settembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Olimpia Abet dott.ssa Francesca Garofalo