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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 931/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
RO ANTONIO, Presidente
OR LO, OR
CINTIOLI FULVIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3662/2021 depositato il 17/06/2021
proposto da
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 660/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA e pubblicata il 01/03/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295120 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Nessuno è presente.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così come risulta dalla sentenza appellata, con ricorso depositato in via telematica il 5 dicembre 2019, unitamente alla attestazione di avvenuta notifica dell'atto a mezzo PEC ad ATO ME' s. p. a. in li quidazione,
Resistente_1 impugnava una intimazione di pagamento emessa nei suoi confronti per l'importo complessivo di € 3.232,6o, spese di notifi ca comprese, in relazione ad una serie di fatture concernenti l'imposta TIA dovuta al comune di S. Agata Militello per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012.
Il ricorrente eccepiva la nullità dell'atto in quanto non preceduto dalla notifica degli atti presupposti, ovvero le fatture indicate nell'intimazione. Eccepiva al tresì la prescrizione quinquennale della pretesa.
Non essendosi costituita la società ATO ME1 s. p. a. in liquidazione, all'udienza odierna la Commissione ha posto in decisione il procedimento con le modalità di cui all'art. 27 del d. 1. 28 ottobre 2020, n. 137, com. dalla 1. 18 dicembre 2020, n. 176, e quindi pronunciato sentenza.
La Commissione Tributaria Provinciale di Messina accoglieva il ricorso..
Avverso la sentenza predetta proponeva appello l'ATO chiedendo la riforma della sentenza.
Costituitosi l'appellato, chiedeva il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte Tributaria, nel merito, valutate le opposte argomentazioni della parti del presente giudizio ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene di dovere riformare la sentenza di primo grado che ha accolto il ricorso della contribuente.
In particolare, la Commissione Provinciale ha ritenuto che:
1) La cognizione della controversia appartiene a questa Commissione tributaria. Infatti per giurisprudenza pacifica spettano alla giurisdizione tributaria le controversie aventi ad oggetto la debenza della tariffa di igiene ambientale disciplinata dall'art. 49 del d. lgs. n. 22 del 1997 (cosiddetta TIA i), in quanto, come evidenziato anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 238 del 2009 e con l'ordinanza n. 64 del
2010, tale tariffa non costituisce una entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della TARSU disciplinata dal d. P. R. 15 novembre 1993, IL 507, di cui conserva la qualifica di tributo (tra le più recenti in tal senso v. Cass. SU 19 dicembre 2019, n. 33914).
2) Ciò posto, il ricorso è meritevole di accoglimento, essendo fondata l'eccezione preliminare di estinzione della pretesa.L'atto impugnato si riferisce infatti alla TIA dovuta per gli anni compresi tra il wo8 ed il 2m2, costituisce, in assenza di altro, la prima ed unica manifestazione della pretesa ed è stato notificato il 25 settembre 2019 (l'intimazione risulta emessa il 29 luglio 2019, sebbene rechi quale data il 6 settembre 2019,
e la successive data di notifica indicata dal ricorrente non è contestata). A tale data era decorso, quanto alle cinque annualità in considerazione, il termine prescrizionale quinquennale applicabile al tributo in questione
(Cass. 6 aprile 2018, n. 8471).
3) L'atto va conseguentemente annullato e la società resistente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo.
Invero, l'appello è fondato, in quanto il primo giudice non ha, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte, valutato compiutamente e correttamente la documentazione e le argomentazioni dedotte dal ricorrente a supporto dell'illegittimità della pretesa tributaria e le deduzioni contrarie dell'Ufficio.
Nel merito, dalla documentazione versata in atti dal contribuente risulta inidonea ad inficiare la validità della pretesa tributaria, che è legittima e fondata.
Infatti, la Corte Tributaria non condivide l'iter logico e le valutazioni fatte dal giudice di primo grado che ha ritenuto la illegittimità della pretesa tributaria.
In particolare, in ordine al primo motivo di appello formulato dalla società appellante, circa la presunta prescrizione del credito vantato dall'ato me1 s.p.a. la Corte osserva.
In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cass. Civ., Sez. Un., 4 marzo 2008, n. 5791).
Contrariamente a quanto statuito dai giudici di primo grado, la pretesa di pagamento deve ritenersi legittima in quanto preceduta dalla notifica degli atti presupposti notificati. Infatti, ivi è prova in atti dell'avvenuta notifica delle fatture TIA da cui scaturisce l'ingiunzione fiscale opposta.
Ciò posto, le fatture TIA per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 20122008/2009 sono state notificate e l'Ente ha tempestivamente fatto valere il proprio diritto di credito prima della decorrenza del prescritto termine quinquennale. Conseguentemente, la Società d'Ambito appellante, non è incorsa in alcuna preclusione.
Pertanto, in base ai principi generali che regolano il grado di appello la sentenza impugnata quindi deve necessariamente essere riformata, in quanto non basata su un corretto esame degli elementi processuali e deve essere accolto l'appello.
Nulla per le spese ritenuta la produzione tardiva delle prove di notifica.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Nulla per le spese.
Messina, 27 gennaio 2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
RO ANTONIO, Presidente
OR LO, OR
CINTIOLI FULVIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3662/2021 depositato il 17/06/2021
proposto da
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 660/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA e pubblicata il 01/03/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295120 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Nessuno è presente.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così come risulta dalla sentenza appellata, con ricorso depositato in via telematica il 5 dicembre 2019, unitamente alla attestazione di avvenuta notifica dell'atto a mezzo PEC ad ATO ME' s. p. a. in li quidazione,
Resistente_1 impugnava una intimazione di pagamento emessa nei suoi confronti per l'importo complessivo di € 3.232,6o, spese di notifi ca comprese, in relazione ad una serie di fatture concernenti l'imposta TIA dovuta al comune di S. Agata Militello per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012.
Il ricorrente eccepiva la nullità dell'atto in quanto non preceduto dalla notifica degli atti presupposti, ovvero le fatture indicate nell'intimazione. Eccepiva al tresì la prescrizione quinquennale della pretesa.
Non essendosi costituita la società ATO ME1 s. p. a. in liquidazione, all'udienza odierna la Commissione ha posto in decisione il procedimento con le modalità di cui all'art. 27 del d. 1. 28 ottobre 2020, n. 137, com. dalla 1. 18 dicembre 2020, n. 176, e quindi pronunciato sentenza.
La Commissione Tributaria Provinciale di Messina accoglieva il ricorso..
Avverso la sentenza predetta proponeva appello l'ATO chiedendo la riforma della sentenza.
Costituitosi l'appellato, chiedeva il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte Tributaria, nel merito, valutate le opposte argomentazioni della parti del presente giudizio ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene di dovere riformare la sentenza di primo grado che ha accolto il ricorso della contribuente.
In particolare, la Commissione Provinciale ha ritenuto che:
1) La cognizione della controversia appartiene a questa Commissione tributaria. Infatti per giurisprudenza pacifica spettano alla giurisdizione tributaria le controversie aventi ad oggetto la debenza della tariffa di igiene ambientale disciplinata dall'art. 49 del d. lgs. n. 22 del 1997 (cosiddetta TIA i), in quanto, come evidenziato anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 238 del 2009 e con l'ordinanza n. 64 del
2010, tale tariffa non costituisce una entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della TARSU disciplinata dal d. P. R. 15 novembre 1993, IL 507, di cui conserva la qualifica di tributo (tra le più recenti in tal senso v. Cass. SU 19 dicembre 2019, n. 33914).
2) Ciò posto, il ricorso è meritevole di accoglimento, essendo fondata l'eccezione preliminare di estinzione della pretesa.L'atto impugnato si riferisce infatti alla TIA dovuta per gli anni compresi tra il wo8 ed il 2m2, costituisce, in assenza di altro, la prima ed unica manifestazione della pretesa ed è stato notificato il 25 settembre 2019 (l'intimazione risulta emessa il 29 luglio 2019, sebbene rechi quale data il 6 settembre 2019,
e la successive data di notifica indicata dal ricorrente non è contestata). A tale data era decorso, quanto alle cinque annualità in considerazione, il termine prescrizionale quinquennale applicabile al tributo in questione
(Cass. 6 aprile 2018, n. 8471).
3) L'atto va conseguentemente annullato e la società resistente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo.
Invero, l'appello è fondato, in quanto il primo giudice non ha, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte, valutato compiutamente e correttamente la documentazione e le argomentazioni dedotte dal ricorrente a supporto dell'illegittimità della pretesa tributaria e le deduzioni contrarie dell'Ufficio.
Nel merito, dalla documentazione versata in atti dal contribuente risulta inidonea ad inficiare la validità della pretesa tributaria, che è legittima e fondata.
Infatti, la Corte Tributaria non condivide l'iter logico e le valutazioni fatte dal giudice di primo grado che ha ritenuto la illegittimità della pretesa tributaria.
In particolare, in ordine al primo motivo di appello formulato dalla società appellante, circa la presunta prescrizione del credito vantato dall'ato me1 s.p.a. la Corte osserva.
In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cass. Civ., Sez. Un., 4 marzo 2008, n. 5791).
Contrariamente a quanto statuito dai giudici di primo grado, la pretesa di pagamento deve ritenersi legittima in quanto preceduta dalla notifica degli atti presupposti notificati. Infatti, ivi è prova in atti dell'avvenuta notifica delle fatture TIA da cui scaturisce l'ingiunzione fiscale opposta.
Ciò posto, le fatture TIA per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 20122008/2009 sono state notificate e l'Ente ha tempestivamente fatto valere il proprio diritto di credito prima della decorrenza del prescritto termine quinquennale. Conseguentemente, la Società d'Ambito appellante, non è incorsa in alcuna preclusione.
Pertanto, in base ai principi generali che regolano il grado di appello la sentenza impugnata quindi deve necessariamente essere riformata, in quanto non basata su un corretto esame degli elementi processuali e deve essere accolto l'appello.
Nulla per le spese ritenuta la produzione tardiva delle prove di notifica.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Nulla per le spese.
Messina, 27 gennaio 2026