Articolo 2 della Legge 17 ottobre 1991, n. 351
Articolo 1Articolo 3
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21 novembre 1991
Art. 2. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2 miliardi a decorrere dal 1992, si provvede per gli anni 1992 e 1993 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni relative ai medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando le proiezioni dell'accantonamento "Proroga della legge n. 370 del 1984 , concernente norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero impiegato presso l'Amministrazione centrale".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 21 novembre 1991