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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 18/09/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 18 settembre 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 956/2024 R.G. e vertente
fra
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Vito Vertone ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Potenza, al P.le Rizzo n. 11, giusta mandato in atti;
- RICORRENTE -
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Marina Savastano, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Fiumicino, come in atti;
Persona_1
- RESISTENTE -
OGGETTO: assegno mensile di assistenza.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato il 27.03.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe insorge avverso l'esito dell'accertamento tecnico preventivo, ove il nominato CTU ha negato la sussistenza dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza domandato. Ha chiesto, pertanto, disporsi il rinnovo della
C.T.U. al fine di superare il predetto giudizio.
Con memoria, depositata il 03.07.2024 l' ha chiesto di dichiarare CP_1
l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, di rigettarlo per tutti i motivi innanzi esposti, con vittoria di spese.
La causa è stata istruita mediante C.T.U. e, in data 18 settembre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Preliminarmente va dichiarato che la domanda è stata preceduta da tempestivo atto di dissenso alle valutazioni del consulente nominato in fase di accertamento tecnico preventivo.
A fronte dei motivi di contestazione specificati dalla parte ricorrente, è stato disposto il rinnovo della consulenza medico – legale, conferendo il relativo incarico al dott. . Persona_2
Il CTU ha ritenuto che le patologie di cui la ricorrente soffre siano tali da poterle riconoscere il beneficio rivendicato, concludendo come segue: “… Sulla scorta dell'esame anamnestico, clinico, della documentazione sanitaria esaminata, giudicando globalmente il quadro clinico, possiamo affermare che la IG.ra
è invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa Parte_1 nella misura del 75% (settantacinque per cento), con decorrenza Maggio 2023, epoca della revoca del beneficio già precedentemente concesso”.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato meritano di essere condivise in quanto costituenti l'esito di una valutazione completa delle
2 condizioni psico-fisiche del periziando e della documentazione prodotta e, peraltro, immuni da rilievi critici, sia con riguardo alla sussistenza del requisito sanitario legittimante la prestazione domandata, sia con riguardo alla sua decorrenza.
3. Quanto alle spese di lite del presente giudizio, in applicazione del verbale del
03 novembre 2022, sottoscritto dal Presidente della Sezione Civile e dai Giudici della Sottosezione Lavoro dell'intestato Tribunale, il riconoscimento della prestazione a far data dalla revoca comporta la liquidazione della somma di €
2.697,00, oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA, che va posta a carico di e a favore del procuratore antistatario della parte ricorrente. CP_1
Quanto alle spese di lite della precedente fase, il riconoscimento del requisito sanitario a far data dalla revoca comporta, in applicazione del suddetto verbale, la liquidazione della somma di euro 1.528,00, oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA, a carico di e a favore del procuratore antistatario CP_1 della parte ricorrente.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di
CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, con ricorso depositato il 27.03.2024, ogni altra domanda, Parte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'assegno mensile di assistenza a decorrere dalla data della revoca (maggio 2023);
2. in relazione al presente giudizio, condanna l' in persona del CP_1 legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 2.697,00 oltre spese generali nella misura del
15% ed IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario;
3 3. in relazione alla fase di ATP, condanna l' in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 1.528,00 oltre spese generali nella misura del
15% ed IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
4. spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di CP_1
Potenza, 18 settembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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