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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/10/2025, n. 2659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2659 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 952/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. RI IO Presidente dott. TR IC Consigliere rel. dott. Manuela Cortelloni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 952/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in PIAZZA CITTA' DI Parte_1 P.IVA_1
LOMBARDIA, 1 20124 MILANO presso lo studio dell'avv. GIANELLI ALESSANDRO, che la rappresenta e difende come da delega in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA RIAGO N. Controparte_1 C.F._1
44 VARESE presso lo studio dell'avv. BIANCHI ANDREA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti.
APPELLATO
pagina 1 di 7 avente ad oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1 accogliere l'appello, annullando/riformando la sentenza n. 1012/2023 Tribunale di Varese, sez. II, R.G.
565/2020, pronunciata il 3 ottobre 2023, e pubblicata il 3 novembre 2023, e per l'effetto confermare l'ordinanza ingiunzione impugnata.
Con vittoria di spese, ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, così giudicare:
In via preliminare: - ex artt 436 bis, 348 bis e 350 bis c.p.c., per le ragioni tutte indicate in narrativa, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto, con condanna di parte appellante ex art. 91 c.p.c.;
Nel merito: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda in via preliminare, rigettare l'avversa impugnazione, confermando integralmente la sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i giudizi.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato rigetto dell'avversa impugnazione e di conseguente decisione nel merito delle domande della ricorrente, in accoglimento del ricorso proposto in primo grado, per tutti motivi esposti, dichiarare nulla e/o annullare e/o revocare l'ordinanza - ingiunzione n. 1/2020, redatta dalla Regione in data 22.01.2020, notificata al ricorrente in Parte_1 data 28.01.2020 a mezzo del servizio postale.
Con vittoria di compenso professionale, spese ed accessori di legge.
In via ulteriormente subordinata: Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Sig. Giudice non ritenesse di aderire alle motivazioni dedotte e, per l'effetto, non ritenesse di dichiarare nulla e/o annullare e/o revocare la predetta ordinanza, modificare l'ordinanza - ingiunzione n. 1/2020 redatta dalla Regione in data 22.01.2020, notificata al ricorrente in data 28.01.2020 a mezzo del servizio postale Parte_1 con applicazione, comunque, del minimo edittale per tutte le ragioni in atti esposte.
Con vittoria di compenso professionale, spese ed accessori di legge.
In via istruttoria: - ammettersi, se del caso, i mezzi di prova dedotti in primo grado, come formulati in ricorso in opposizione ai sensi degli artt. 22 L. 689/1981 e 6 D.Lgs 150/2011 del 17.02.2020, nonché ribaditi in ricorso in riassunzione del 07.04.2021 e non ammessi.
pagina 2 di 7 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Fatto e giudizio di primo grado.
I.
1. Con ordinanza ingiunzione n. 1/2020, emessa il 22.01.2020 e notificata il 28.01.2020,
[...] ha ingiunto a di pagare la somma complessiva di €4.009,50, a titolo di Parte_1 Controparte_1 sanzione e spese di notifica, per la violazione dell'art.5, co. 3, L.R. 10/20091.
Come riassunto dal primo giudice: la sanzione si riferisce al fatto contestato a mezzo di verbale n. 29 del 2.09.2019 dai Carabinieri Forestali (a seguito dei due sopralluoghi del 27.04.2019 e 28.05.2019), consistito dell'effettuazione di lavori di consolidamento delle sponde e di escavazione dell'alveo del torrente “con pregiudizio e modifica del precedente regime idrico deviando parzialmente il corso del
Torrente e aumentando parzialmente la velocità del deflusso delle acque”, senza la necessaria autorizzazione. In occasione del sopralluogo del 27.04.2019 era stato in particolare accertato che
“lungo il tratto del Torrente Bevera (…) sono stati depositati diversi metri cubi di terre da scavo misto
e materiale scavato dal letto del fiume come per rinforzare l'argine sul lato del Comune di Arcisate
(…) a protezione del campo agricolo (…)” e inoltre che “si evidenziano lavori di escavazione dell'alveo del torrente” (v. verbale in atti).
I.
2. ha opposto l'ordinanza ingiunzione dinanzi al Tribunale di Varese, eccependo in Controparte_1 primo luogo di non essere punibile per aver agito in stato di necessità –al fine di salvaguardare la propria proprietà e iniziativa economica, oltre alla salute degli animali “e di riflesso, per la tutelata ex art. 32 salute dell'uomo”, giacché da anni, a seguito di lavori sulla sede ferroviaria, i suoi terreni subivano frequenti allagamenti- e lamentando in secondo luogo la violazione del principio di specialità, ritenendo applicabile al caso di specie la sola sanzione penale di cui all'art. 96, R.D. 523/1904.
I.
3. ha resistito in giudizio, chiedendo la conferma del provvedimento opposto. Parte_1
I.
4. All'esito del giudizio il Tribunale di Varese, in accoglimento del secondo profilo di opposizione, ha annullato l'ordinanza ingiunzione di pagamento, compensando fra le parti le spese di lite. Premesso che ai sensi dell'art. 9 L. 689/1981, “
1.Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che
pagina 3 di 7 prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.
2.Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di
Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali (…)”, secondo l'interpretazione costante della giurisprudenza di legittimità per cui l'art. 9, comma 2, della l.
n. 689 del 1981 in tanto opera in quanto le norme sanzionanti un medesimo fatto si trovino fra loro in rapporto di specialità, che deve essere escluso ove sia diversa l'obiettività giuridica degli interessi protetti dalle due norme, il primo giudice ha così argomentato: “Con riferimento al caso in esame,
l'art. 96 del R. D. 523/1904 (in relazione all'art. 374 della L. 2248/1865, all. F), inserito nel capo VII rubricato “Polizia delle acque pubbliche”, stabilisce le seguenti fattispecie di illecito penale: “Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti: (…)
g) Qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;
”.
La fattispecie concreta realizzata dall'opponente è suscettibile di essere ricompresa tanto nel perimetro di applicazione della norma appena richiamata, relativa alla fattispecie astratta di reato, che in quello dell'art. 5, co. 3 L.R. 10/2009, relativo all'illecito amministrativo di cui all'ordinanza ingiunzione opposta. Ciò posto, procedendo al raffronto tra le due norme, deve rilevarsi in primo luogo l'identità del bene giuridico tutelato, vale a dire il demanio idrico e in particolare il regime idraulico delle acque pubbliche. In secondo luogo, si osserva che la generale condotta dell'alterazione dello stato dei luoghi, integrante l'illecito amministrativo di cui all'art. 5, co. 3 cit., risulta maggiormente tipizzata dalla norma incriminatrice di cui all'art. 96, lett. g), cit., con riferimento alla specifica condotta di intervento sugli argini, alterandone – per quel che qui rileva - lo stato e le dimensioni. Alla luce di quanto osservato, deve conseguentemente ritenersi positivamente verificata la sussistenza di un rapporto di specialità tra le due norme. Il concorso apparente tra le stesse va pertanto risolto, in applicazione dell'art. 9, co. 2 sopra citato, con la prevalenza e applicazione della sola disposizione penale.”.
II. L'appello
II.
1. Avverso la suddetta decisione ha interposto appello, con ricorso depositato il Parte_1
28.03.2025. La appellante ha censurato la sentenza di primo grado sotto i seguenti profili:
1. LEGITTIMITA' DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA
pagina 4 di 7 2. INAPPLICABILITA' DELL'ART. 9 L. 689/81, II comma.
Sotto il primo profilo, ha rivendicato la legittimità dell'agire amministrativo, rimarcando che la vicenda penale sarebbe stata del tutto indipendente e neppure conosciuta alla data di emissione dell'ordinanza- ingiunzione.
Sotto il secondo profilo, ha rimarcato l'autonomia della fattispecie sanzionatoria amministrativa, che prevede anche l'obbligo di rimessione in pristino dei luoghi, sostenendo che, nel caso di specie, debba ravvisarsi un concorso effettivo, e non apparente, di norme, con applicazione delle rispettive sanzioni.
II.
2. L'appellato si è costituito in giudizio, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello.
Ha difatti rappresentato il tardivo deposito del ricorso rispetto alla data in cui la sentenza è stata notificata al difensore della avv. Catia Carla Gatto, presso il domicilio digitale risultante Pt_1 dall'Indice Nazionale della Posta Elettronica Certificata (INIPEC), previsto dall'art.
6-bis D.Lvo
82/2005, dal ReGIndE, nonché dall'Indice Nazionale dei domicili digitali previsto dall'art. 6 quater D.
Lvo 82/2005, ovvero Come documentato, la Email_1 sentenza 1012/2023 del Tribunale di Varese era stata notificata in data 06.11.2023 al suddetto domicilio digitale del procuratore costituito, conseguendone la scadenza del termine per l'impugnazione alla data del 06.12.2023, mentre il ricorso era stato depositato in data 28.03.2024.
In subordine rispetto alla suddetta preliminare eccezione, il ha domandato il rigetto nel CP_1 merito dell'appello con la conferma della sentenza impugnata. In ulteriore subordine, sempre nel merito, ha domandato la modifica dell'ordinanza ingiunzione con applicazione dei minimi edittali.
II.
3. A seguito della prima udienza di trattazione la causa è stata rinviata per la decisione, ed all'udienza del 08.10.2025, a seguito di discussione orale, la Corte ha deciso come da separato dispositivo di cui si è data lettura.
III. Le osservazioni della Corte
L'eccezione di tardività dell'appello è fondata per le ragioni che seguono.
III.
1. In primo grado l'avv. Catia Carla Gatto si era costituita per in riassunzione, Parte_1
a seguito del decesso del procuratore originario e della conseguente interruzione del giudizio. Nella comparsa di costituzione, risultava aver eletto domicilio “in Varese presso l'Avv. Parte_1
Maurizio Carosi, Corso Matteotti 53”.
pagina 5 di 7 III.
2. La sentenza del Tribunale di Varese è stata notificata alla dal difensore di Pt_1 [...]
presso il domicilio digitale dell'avvocatessa Gatto, corrispondente, come documentato in CP_1 questa sede dall'appellato (docc. 3, 4 e 5), all'indirizzo di posta certificata
“ , presente sull'Indice Nazionale della Posta Email_2
Elettronica Certificata (INIPEC), sul Registro Nazionale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) e sull'Indice Nazionale dei Domicili Digitali (INAD).
III.
4. La Corte di Cassazione ha più volte affermato la validità, a fini di decorrenza del termine breve per l'impugnazione, della notifica della sentenza al domicilio digitale del procuratore costituito, anche nel caso di elezione di un domicilio fisico ed anche se l'indirizzo del domicilio digitale non è stato dal procuratore indicato in atti. In particolare, la recente Cass. Civ. n. 808/2024 (non massimata), premesso che il principio della prevalenza del domicilio eletto non rileva -dal momento che la notifica della sentenza ai fini del decorso del termine breve è adempimento che contempla come destinatario il difensore e non la parte, la cui elezione di domicilio rimane quindi, a tali fini, sprovvista di specifici effetti e rilevanza- e precisato che neppure rileva la mancata indicazione in atti dell'indirizzo PEC dell'avvocato, trattandosi di dato evincibile da pubblici elenchi coerentemente alla ratio semplificatoria e acceleratoria sottesa all'istituzione del domicilio digitale, ha ribadito che “in seguito all'introduzione del "domicilio digitale", previsto dall'art. 16-sexies del di. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla I. n.
221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla I. n. 114 del 2014, è sempre valida la notificazione al difensore eseguita presso l'indirizzo p.e.c. risultante dall'albo professionale di appartenenza, in quanto corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco di cui all'art.
6-bis del d.lgs. n. 82 del 2005, atteso che il difensore è obbligato, ai sensi di quest'ultima disposizione, a darne comunicazione al proprio ordine e quest'ultimo è obbligato ad inserirlo sia nei registri INI PEC, sia nel ReGindE, di cui al d.m. 21 febbraio 2011 n. 44, gestito dal Controparte_2
TI (Cass. Sez. U n. 23620-18)”.
III.
5. Pertanto non vi è dubbio sul fatto che la notifica della sentenza di primo grado a
[...]
effettuata dal difensore dell'odierno appellato in data 06.11.2023 presso il domicilio Parte_1 digitale del procuratore costituito della medesima, sia stata idonea a provocare la decorrenza Pt_1 del termine di 30 giorni per l'impugnazione, ormai ampiamente scaduto allorché, in data 28.03.2024, è stato depositato il ricorso in appello ex art. 443 c.p.c. e art. 22 l. 689/81.
III.
6. L'appello deve essere dichiarato inammissibile.
pagina 6 di 7 IV. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, non ravvisandosi alcuna delle ipotesi che ne giustifichino la compensazione ai sensi dell'art. 92 c.p.c., e si liquidano in dispositivo, in base al
D.M. 55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione allo scaglione di valore della controversia (da € 1001 ad € 5200) ed applicati i parametri medi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza n. 1012/23 del Tribunale di Varese, così provvede: Parte_1
1) dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2) condanna la parte appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di lite, che liquida in € 2.915,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario 15% ed accessori per legge dovuti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 08.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
TR IC RI IO
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 5 (Disposizioni in materia di demanio idrico). Comma 3. Le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico comportano segnalazione all'autorita' giudiziaria e sono punite con sanzione pecuniaria da € 2 mila a €20.000,00; la , inoltre, puo' disporre la riduzione in pristino, fissando i modi e i tempi dell'esecuzione Pt_1 dei lavori. Nei casi di urgenza nonche' nei casi di inadempienza all'ordinanza di ripristino, la provvede d'ufficio, Pt_1 ponendo le relative spese a carico del trasgressore.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. RI IO Presidente dott. TR IC Consigliere rel. dott. Manuela Cortelloni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 952/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in PIAZZA CITTA' DI Parte_1 P.IVA_1
LOMBARDIA, 1 20124 MILANO presso lo studio dell'avv. GIANELLI ALESSANDRO, che la rappresenta e difende come da delega in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA RIAGO N. Controparte_1 C.F._1
44 VARESE presso lo studio dell'avv. BIANCHI ANDREA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti.
APPELLATO
pagina 1 di 7 avente ad oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1 accogliere l'appello, annullando/riformando la sentenza n. 1012/2023 Tribunale di Varese, sez. II, R.G.
565/2020, pronunciata il 3 ottobre 2023, e pubblicata il 3 novembre 2023, e per l'effetto confermare l'ordinanza ingiunzione impugnata.
Con vittoria di spese, ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, così giudicare:
In via preliminare: - ex artt 436 bis, 348 bis e 350 bis c.p.c., per le ragioni tutte indicate in narrativa, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto, con condanna di parte appellante ex art. 91 c.p.c.;
Nel merito: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda in via preliminare, rigettare l'avversa impugnazione, confermando integralmente la sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i giudizi.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato rigetto dell'avversa impugnazione e di conseguente decisione nel merito delle domande della ricorrente, in accoglimento del ricorso proposto in primo grado, per tutti motivi esposti, dichiarare nulla e/o annullare e/o revocare l'ordinanza - ingiunzione n. 1/2020, redatta dalla Regione in data 22.01.2020, notificata al ricorrente in Parte_1 data 28.01.2020 a mezzo del servizio postale.
Con vittoria di compenso professionale, spese ed accessori di legge.
In via ulteriormente subordinata: Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Sig. Giudice non ritenesse di aderire alle motivazioni dedotte e, per l'effetto, non ritenesse di dichiarare nulla e/o annullare e/o revocare la predetta ordinanza, modificare l'ordinanza - ingiunzione n. 1/2020 redatta dalla Regione in data 22.01.2020, notificata al ricorrente in data 28.01.2020 a mezzo del servizio postale Parte_1 con applicazione, comunque, del minimo edittale per tutte le ragioni in atti esposte.
Con vittoria di compenso professionale, spese ed accessori di legge.
In via istruttoria: - ammettersi, se del caso, i mezzi di prova dedotti in primo grado, come formulati in ricorso in opposizione ai sensi degli artt. 22 L. 689/1981 e 6 D.Lgs 150/2011 del 17.02.2020, nonché ribaditi in ricorso in riassunzione del 07.04.2021 e non ammessi.
pagina 2 di 7 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Fatto e giudizio di primo grado.
I.
1. Con ordinanza ingiunzione n. 1/2020, emessa il 22.01.2020 e notificata il 28.01.2020,
[...] ha ingiunto a di pagare la somma complessiva di €4.009,50, a titolo di Parte_1 Controparte_1 sanzione e spese di notifica, per la violazione dell'art.5, co. 3, L.R. 10/20091.
Come riassunto dal primo giudice: la sanzione si riferisce al fatto contestato a mezzo di verbale n. 29 del 2.09.2019 dai Carabinieri Forestali (a seguito dei due sopralluoghi del 27.04.2019 e 28.05.2019), consistito dell'effettuazione di lavori di consolidamento delle sponde e di escavazione dell'alveo del torrente “con pregiudizio e modifica del precedente regime idrico deviando parzialmente il corso del
Torrente e aumentando parzialmente la velocità del deflusso delle acque”, senza la necessaria autorizzazione. In occasione del sopralluogo del 27.04.2019 era stato in particolare accertato che
“lungo il tratto del Torrente Bevera (…) sono stati depositati diversi metri cubi di terre da scavo misto
e materiale scavato dal letto del fiume come per rinforzare l'argine sul lato del Comune di Arcisate
(…) a protezione del campo agricolo (…)” e inoltre che “si evidenziano lavori di escavazione dell'alveo del torrente” (v. verbale in atti).
I.
2. ha opposto l'ordinanza ingiunzione dinanzi al Tribunale di Varese, eccependo in Controparte_1 primo luogo di non essere punibile per aver agito in stato di necessità –al fine di salvaguardare la propria proprietà e iniziativa economica, oltre alla salute degli animali “e di riflesso, per la tutelata ex art. 32 salute dell'uomo”, giacché da anni, a seguito di lavori sulla sede ferroviaria, i suoi terreni subivano frequenti allagamenti- e lamentando in secondo luogo la violazione del principio di specialità, ritenendo applicabile al caso di specie la sola sanzione penale di cui all'art. 96, R.D. 523/1904.
I.
3. ha resistito in giudizio, chiedendo la conferma del provvedimento opposto. Parte_1
I.
4. All'esito del giudizio il Tribunale di Varese, in accoglimento del secondo profilo di opposizione, ha annullato l'ordinanza ingiunzione di pagamento, compensando fra le parti le spese di lite. Premesso che ai sensi dell'art. 9 L. 689/1981, “
1.Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che
pagina 3 di 7 prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.
2.Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di
Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali (…)”, secondo l'interpretazione costante della giurisprudenza di legittimità per cui l'art. 9, comma 2, della l.
n. 689 del 1981 in tanto opera in quanto le norme sanzionanti un medesimo fatto si trovino fra loro in rapporto di specialità, che deve essere escluso ove sia diversa l'obiettività giuridica degli interessi protetti dalle due norme, il primo giudice ha così argomentato: “Con riferimento al caso in esame,
l'art. 96 del R. D. 523/1904 (in relazione all'art. 374 della L. 2248/1865, all. F), inserito nel capo VII rubricato “Polizia delle acque pubbliche”, stabilisce le seguenti fattispecie di illecito penale: “Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti: (…)
g) Qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;
”.
La fattispecie concreta realizzata dall'opponente è suscettibile di essere ricompresa tanto nel perimetro di applicazione della norma appena richiamata, relativa alla fattispecie astratta di reato, che in quello dell'art. 5, co. 3 L.R. 10/2009, relativo all'illecito amministrativo di cui all'ordinanza ingiunzione opposta. Ciò posto, procedendo al raffronto tra le due norme, deve rilevarsi in primo luogo l'identità del bene giuridico tutelato, vale a dire il demanio idrico e in particolare il regime idraulico delle acque pubbliche. In secondo luogo, si osserva che la generale condotta dell'alterazione dello stato dei luoghi, integrante l'illecito amministrativo di cui all'art. 5, co. 3 cit., risulta maggiormente tipizzata dalla norma incriminatrice di cui all'art. 96, lett. g), cit., con riferimento alla specifica condotta di intervento sugli argini, alterandone – per quel che qui rileva - lo stato e le dimensioni. Alla luce di quanto osservato, deve conseguentemente ritenersi positivamente verificata la sussistenza di un rapporto di specialità tra le due norme. Il concorso apparente tra le stesse va pertanto risolto, in applicazione dell'art. 9, co. 2 sopra citato, con la prevalenza e applicazione della sola disposizione penale.”.
II. L'appello
II.
1. Avverso la suddetta decisione ha interposto appello, con ricorso depositato il Parte_1
28.03.2025. La appellante ha censurato la sentenza di primo grado sotto i seguenti profili:
1. LEGITTIMITA' DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA
pagina 4 di 7 2. INAPPLICABILITA' DELL'ART. 9 L. 689/81, II comma.
Sotto il primo profilo, ha rivendicato la legittimità dell'agire amministrativo, rimarcando che la vicenda penale sarebbe stata del tutto indipendente e neppure conosciuta alla data di emissione dell'ordinanza- ingiunzione.
Sotto il secondo profilo, ha rimarcato l'autonomia della fattispecie sanzionatoria amministrativa, che prevede anche l'obbligo di rimessione in pristino dei luoghi, sostenendo che, nel caso di specie, debba ravvisarsi un concorso effettivo, e non apparente, di norme, con applicazione delle rispettive sanzioni.
II.
2. L'appellato si è costituito in giudizio, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello.
Ha difatti rappresentato il tardivo deposito del ricorso rispetto alla data in cui la sentenza è stata notificata al difensore della avv. Catia Carla Gatto, presso il domicilio digitale risultante Pt_1 dall'Indice Nazionale della Posta Elettronica Certificata (INIPEC), previsto dall'art.
6-bis D.Lvo
82/2005, dal ReGIndE, nonché dall'Indice Nazionale dei domicili digitali previsto dall'art. 6 quater D.
Lvo 82/2005, ovvero Come documentato, la Email_1 sentenza 1012/2023 del Tribunale di Varese era stata notificata in data 06.11.2023 al suddetto domicilio digitale del procuratore costituito, conseguendone la scadenza del termine per l'impugnazione alla data del 06.12.2023, mentre il ricorso era stato depositato in data 28.03.2024.
In subordine rispetto alla suddetta preliminare eccezione, il ha domandato il rigetto nel CP_1 merito dell'appello con la conferma della sentenza impugnata. In ulteriore subordine, sempre nel merito, ha domandato la modifica dell'ordinanza ingiunzione con applicazione dei minimi edittali.
II.
3. A seguito della prima udienza di trattazione la causa è stata rinviata per la decisione, ed all'udienza del 08.10.2025, a seguito di discussione orale, la Corte ha deciso come da separato dispositivo di cui si è data lettura.
III. Le osservazioni della Corte
L'eccezione di tardività dell'appello è fondata per le ragioni che seguono.
III.
1. In primo grado l'avv. Catia Carla Gatto si era costituita per in riassunzione, Parte_1
a seguito del decesso del procuratore originario e della conseguente interruzione del giudizio. Nella comparsa di costituzione, risultava aver eletto domicilio “in Varese presso l'Avv. Parte_1
Maurizio Carosi, Corso Matteotti 53”.
pagina 5 di 7 III.
2. La sentenza del Tribunale di Varese è stata notificata alla dal difensore di Pt_1 [...]
presso il domicilio digitale dell'avvocatessa Gatto, corrispondente, come documentato in CP_1 questa sede dall'appellato (docc. 3, 4 e 5), all'indirizzo di posta certificata
“ , presente sull'Indice Nazionale della Posta Email_2
Elettronica Certificata (INIPEC), sul Registro Nazionale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) e sull'Indice Nazionale dei Domicili Digitali (INAD).
III.
4. La Corte di Cassazione ha più volte affermato la validità, a fini di decorrenza del termine breve per l'impugnazione, della notifica della sentenza al domicilio digitale del procuratore costituito, anche nel caso di elezione di un domicilio fisico ed anche se l'indirizzo del domicilio digitale non è stato dal procuratore indicato in atti. In particolare, la recente Cass. Civ. n. 808/2024 (non massimata), premesso che il principio della prevalenza del domicilio eletto non rileva -dal momento che la notifica della sentenza ai fini del decorso del termine breve è adempimento che contempla come destinatario il difensore e non la parte, la cui elezione di domicilio rimane quindi, a tali fini, sprovvista di specifici effetti e rilevanza- e precisato che neppure rileva la mancata indicazione in atti dell'indirizzo PEC dell'avvocato, trattandosi di dato evincibile da pubblici elenchi coerentemente alla ratio semplificatoria e acceleratoria sottesa all'istituzione del domicilio digitale, ha ribadito che “in seguito all'introduzione del "domicilio digitale", previsto dall'art. 16-sexies del di. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla I. n.
221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla I. n. 114 del 2014, è sempre valida la notificazione al difensore eseguita presso l'indirizzo p.e.c. risultante dall'albo professionale di appartenenza, in quanto corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco di cui all'art.
6-bis del d.lgs. n. 82 del 2005, atteso che il difensore è obbligato, ai sensi di quest'ultima disposizione, a darne comunicazione al proprio ordine e quest'ultimo è obbligato ad inserirlo sia nei registri INI PEC, sia nel ReGindE, di cui al d.m. 21 febbraio 2011 n. 44, gestito dal Controparte_2
TI (Cass. Sez. U n. 23620-18)”.
III.
5. Pertanto non vi è dubbio sul fatto che la notifica della sentenza di primo grado a
[...]
effettuata dal difensore dell'odierno appellato in data 06.11.2023 presso il domicilio Parte_1 digitale del procuratore costituito della medesima, sia stata idonea a provocare la decorrenza Pt_1 del termine di 30 giorni per l'impugnazione, ormai ampiamente scaduto allorché, in data 28.03.2024, è stato depositato il ricorso in appello ex art. 443 c.p.c. e art. 22 l. 689/81.
III.
6. L'appello deve essere dichiarato inammissibile.
pagina 6 di 7 IV. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, non ravvisandosi alcuna delle ipotesi che ne giustifichino la compensazione ai sensi dell'art. 92 c.p.c., e si liquidano in dispositivo, in base al
D.M. 55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione allo scaglione di valore della controversia (da € 1001 ad € 5200) ed applicati i parametri medi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza n. 1012/23 del Tribunale di Varese, così provvede: Parte_1
1) dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2) condanna la parte appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di lite, che liquida in € 2.915,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario 15% ed accessori per legge dovuti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 08.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
TR IC RI IO
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 5 (Disposizioni in materia di demanio idrico). Comma 3. Le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico comportano segnalazione all'autorita' giudiziaria e sono punite con sanzione pecuniaria da € 2 mila a €20.000,00; la , inoltre, puo' disporre la riduzione in pristino, fissando i modi e i tempi dell'esecuzione Pt_1 dei lavori. Nei casi di urgenza nonche' nei casi di inadempienza all'ordinanza di ripristino, la provvede d'ufficio, Pt_1 ponendo le relative spese a carico del trasgressore.