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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/11/2025, n. 3312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3312 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5831/2018
Oggi, 05/11/2025, innanzi al Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, sono comparsi:
l'Avv. Costanza Genovese, per delega dell'avv. Marco Oliviero, per l'attore, che si riporta a tutti i propri scritti difensivi di cui chiede integrale accoglimento;
impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, evidenziando come l'istruttoria di causa abbia dimostrato sine dubio il diritto dell'attore a vedersi riconosciuti i danni lamentati. Priva di pregio appare inoltre l'eccezione di prescrizione in quanto, “la costituzione di parte civile interrompe la prescrizione fino al passaggio in giudicato della sentenza che dunque, non inizia a decorrere dal momento di estinzione del reato per morte del reo, ma dal momento in cui diviene irrevocabile la sentenza che definisce il giudizio”. Evidente dunque che, essendosi concluso il giudizio nel 2017, e trattandosi nel caso di specie di prescrizione quinquennale, così come dedotto dalla stessa controparte, alcuna prescrizione possa essere invocata. A ciò si aggiunga che la domanda è stata promossa anche nei confronti del Sig. in proprio, pertanto, nei suoi confronti alcuna prescrizione risulta Parte_1 in ogni caso maturata. Nel merito si segnala che entrambi i testi hanno confermato gli assunti attorei, mentre al contrario controparte si è trincerata dietro l'eccezione di prescrizione non dimostrando alcunché a confutazione delle deduzioni attoree. Si insiste pertanto affinché l'Ill.mo G.U. accolga la domanda così come promossa, con vittoria di competenze e spese con attribuzione;
gli Avv.ti Domenico De Rosa e Agostino Iaccarino, per i convenuti, i quali contestano le avverse deduzioni, rilevandone l'assoluta infondatezza;
si riportano alle note illustrative depositate in funzione dell'udienza del 16/10/2025. Gli avvocati di parte convenuta contestano che la domanda nei confronti do sia stata proposta in proprio, ma solo quale erede di Parte_1 [...]
; si riportano alle conclusioni di cui alle note illustrative richiamate. Per_1
L'avv. Genovese impugna e contesa e insiste nelle richieste.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa decide – dopo essersi ritirato in camera di consiglio – la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Gianluca Di Filippo
pagina 1 di 10
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5831/2018 R.G., avente ad oggetto “responsabilità aquiliana”, pendente
TRA
rappresentato e difeso, come da mandato allegato all'atto Parte_2 introduttivo, dall'Avv. Marco Oliviero, unitamente al quale elettivamente domicilia in Nocera Inferiore alla Via G. Citarella, n. 5;
- ATTORE -
E
, , , Parte_1 CP_1 CP_2 [...]
rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce alla comparsa di CP_3 costituzione, dall'Avv. Domenico De Rosa e dall'Avv. Agostino Iaccarino, unitamente ai quali elettivamente domiciliano in Nocera Inferiore alla Via Roma,
n. 66;
- CONVENUTI -
All'udienza celebrata in data 5.11.25, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione all'uopo notificato, il sig. preliminarmente esposto: Parte_2
- che con sentenza n. 631/17 del Tribunale di Nocera Inferiore (che nel corpo del libello introduttivo è stata erroneamente indicata con un diverso numero, avendo l'istante menzionato in luogo della stessa quella contrassegnata dal n. 653/17), depositata in data 18.5.17, era stato pagina 2 di 10 definito il processo penale a carico dei sig.ri , e Parte_1 Persona_1 [...]
, nell'ambito del quale i medesimi erano accusati dei reati di usura aggravata e CP_4 associazione per delinquere, anche ai danni di esso istante;
- che, con il testé citato arresto, il sig. era stato “assolto per non aver commesso il Parte_1 fatto” in relazione al reato di cui all'art. 644 c.p. ed era stato dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione con riguardo al reato di associazione per delinquere;
- che, per quanto concerne il sig. , già all'esito dell'udienza preliminare era stata Persona_1 emessa, in data 7.4.09, “sentenza di non luogo a procedere per estinzione dei reati a lui ascritti per morte del reo”;
- che il sig. , all'esito di ulteriori procedimenti penali a suo carico, già era stato Persona_1 condannato per il reato di usura;
- che “il fatto che il fosse pienamente implicato in attività di tipo usurarie” anche Persona_1 ai danni di esso attore “risulta in maniera evidentissima” dagli atti dell'indagine svolta dalla
Procura della Repubblica presso l'intestato Tribunale;
ha convenuto in giudizio i sig.ri e , Parte_1 CP_1 CP_2 CP_3
“nella qualità di eredi del sig. ”, onde sentirli condannare al risarcimento dei danni Persona_1 patrimoniali – all'uopo quantificati nell'importo di euro 212.000,00 – e non che avrebbe subito in conseguenza delle condotte ascritte al sig. ; inoltre, ha chiesto di condannare il sig. Persona_1 [...]
“personalmente in relazione ai danni subiti […] in relazione alla sua posizione personale”. A Parte_1 suffragio della domanda spiegata nei confronti dei convenuti, “nella qualità di eredi del sig.
[...]
”, la difesa dell'attore, premesso che dagli atti dell'indagine svolta dalla Procura della Per_1
Repubblica presso il Tribunale in epigrafe emergerebbe con nitore che il sig. avrebbe Persona_1
“avuto il ruolo di promozione, direzione ed organizzazione di un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una pluralità di delitti di usura ed estorsione”, ha sostenuto l'utilizzabilità delle prove raccolte nel processo penale “nel giudizio di risarcimento promosso” contro l'imputato o i di lui eredi.
Con specifico riguardo alla domanda proposta nei confronti – non già di tutti gli eredi del sig.
[...]
, bensì – del sig. , ha dedotto che sarebbe stato processualmente accertato che Per_1 Parte_1 quest'ultimo “è stato partecipe di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una pluralità di reati di usura ed estorsione”, giacché la dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione – pronunciata in relazione al delitto di associazione per delinquere ascritto al summenzionato convenuto – “presuppone, in modo oggettivo, la non innocenza dell'imputato”. pagina 3 di 10 Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, si sono costituiti in giudizio i sig.ri
[...]
, , e , chiedendo il rigetto delle avverse pretese. A Parte_1 CP_1 CP_2 CP_3 fondamento dell'invocata reiezione, i convenuti hanno in limine eccepito la prescrizione del diritto ex adverso fatto valere, assumendo che: a) l'attore avrebbe domandato il risarcimento dei danni per le condotte ascritte al sig. nell'ambito del procedimento penale contrassegnato dal n. Persona_1
1036/09 Reg. Gen. P.M.; b) con sentenza depositata in data 7.4.09, sarebbe stato dichiarato “non luogo
a procedersi nei confronti di , in ordine a tutti i reati ad esso ascritti, perché estinti per Persona_1 morte del reo”, occorsa in data 23.9.07; c) il prefato arresto sarebbe divenuto irrevocabile in data
21.5.09; d) l'odierno istante mai si sarebbe costituito parte civile nel processo penale, “dal che alcun effetto interruttivo della prescrizione può essere vantato dalla parte attrice”; e) il termine quinquennale di prescrizione non potrebbe che ritenersi, in ossequio al dettato dell'art. 2947 c.c., elasso, giacché nessun atto interruttivo dello stesso sarebbe stato posto in essere dal sig. nei cinque anni Pt_2 successivi alla data del 21.5.09.
Di là dall'aver sollevato tale eccezione, la difesa dei convenuti ha sostenuto l'infondatezza delle domande attoree, esponendo, con specifico riguardo alla posizione del sig. , che, con la Parte_1 sentenza resa in data 7.4.09 dal G.I.P. dell'intestato Tribunale, sarebbe stato dichiarato, all'esito dell'udienza preliminare celebrata in data 10.3.09, il non luogo a procedere nei confronti del sig.
[...]
in relazione al reato di associazione per delinquere perché il fatto non sussiste, di cui sarebbe Parte_1 stata espressamente esclusa “l'astratta configurabilità”, con la conseguenza per la quale la sentenza n.
653/17 del Tribunale di Nocera Inferiore resa all'esito del dibattimento (con la quale, peraltro, il sig. sarebbe stato “assolto […] dei reati lamentati come consumati a proprio carico Parte_1 dall' per non aver commesso il fatto”) non “avrebbe dovuto esprimersi sul tema ex art. 416 Parte_2
c.p.”; inoltre, ad ulteriore suffragio dell'affermata irreprensibilità della condotta del sig.
[...]
, ha evidenziato che alcuni degli altri (co)imputati, con la sentenza n. 90/09, pronunciata dal Parte_1
G.U.P. del Tribunale in epigrafe a definizione del giudizio abbreviato per il quale i medesimi avevano optato, sarebbero stati assolti sulla base dello “stesso ragionamento effettuato nella sentenza di non luogo a procedere”.
Concessi i termini di cui al VI comma dell'art. 183 c.p.c., le parti hanno depositato le relative memorie;
nel corpo della memoria di cui al I termine previsto dalla predetta disposizione, l'attore, in replica alla sollevata eccezione di prescrizione, preliminarmente evidenziato che la Suprema Corte avrebbe chiarito che “la costituzione di parte civile interrompe la prescrizione fino al passaggio in giudicato della sentenza che dunque non inizia a decorrere dal momento di estinzione del reato per morte del reo, ma dal momento in cui diviene irrevocabile la sentenza che definisce il giudizio”, ha sostenuto che la pagina 4 di 10 prescrizione del diritto al risarcimento del danno non potrebbe essere proficuamente invocata,
“essendosi concluso il giudizio – penale – nel 2017, e trattandosi nel caso di specie di prescrizione quinquennale”.
Ammessa ed assunta l'articolata prova testimoniale, la causa, essendo stata ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
Immortalate le prospettazioni delle parti, deve indugiarsi sull'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti. A tal fine, non può tacersi che, secondo l'indirizzo esegetico maggioritario in seno alla
Suprema Corte, qualora il fatto illecito sia qualificabile come reato, e questo sia stato dichiarato estinto in un processo penale, in cui il danneggiato non si sia costituito parte civile, per causa diversa dalla prescrizione (nella specie, per morte del reo), il diritto al risarcimento del pregiudizio si prescrive nei termini indicati dai primi due commi dell'art. 2947 c.c. e decorre dalla data in cui il reato si è estinto
(nella specie, dalla data della morte del reo) e non da quella in cui l'estinzione è stata dichiarata o, a maggior ragione, in cui il danneggiato ha avuto notizia della causa di estinzione (cfr., Cass. n.
25340/15); allorquando, invece, il danneggiato si sia costituito parte civile nel processo penale a carico del danneggiante, il diritto al risarcimento del pregiudizio derivante da fatto considerato dalla legge come reato si prescrive, nel caso di estinzione del reato per morte del reo, nei termini indicati dai primi due commi dell'art. 2947 c.c., con decorrenza – non già dalla data di estinzione del reato, bensì – dal momento in cui è divenuta irrevocabile la sentenza dichiarativa della causa di non punibilità (in tal senso, ex pluribus, Cass. Sez. Un. n. 8348/13). Detto altrimenti, in tale ultima ipotesi il danneggiato è, sì, nuovamente investito dell'onere di riattivarsi sul piano processuale entro il termine ordinario previsto dai primi due commi dell'art. 2947 c.c., ma ciò solo dal momento in cui è divenuta irrevocabile la sentenza penale dichiarativa della causa di estinzione del reato, avendo egli, sino a quella data, l'indiscutibile diritto a riporre un legittimo affidamento sull'effetto conservativo dell'azione civile negli stessi termini utili per l'esercizio della pretesa punitiva dello Stato contro il responsabile.
In applicazione delle tratteggiate coordinate interpretative, la formulata eccezione non può che essere accolta in relazione alle domande di cui ai punti nn. 1 e 2 delle conclusioni rassegnate nel corpo dell'atto di citazione, proposte nei confronti di tutti i convenuti, quali eredi del sig. , il Persona_1 cui agere avrebbe causato danni ingiusti all'attore, tenuto conto che dalla documentazione prodotta non emerge che il sig. si fosse costituito parte civile nel processo penale ab origine a carico (anche) Pt_2 del sig. già anteriormente alla pronuncia della sentenza resa in data 7.4.09 dal G.I.P. Persona_1 dell'intestato Tribunale, con la quale è stato dichiarato, all'esito dell'udienza preliminare celebrata in pagina 5 di 10 data 10.3.09, il “non luogo a procedere nei confronti di per estinzione dei reati a lui Persona_1 ascritti per morte del reo”, verificatasi in data 23.9.07, con la conseguenza che il termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno per la condotta illecita attribuita al genitore dei convenuti, il cui dies a quo è da identificarsi con la data del decesso dello stesso, fosse già ampiamente spirato al momento in cui è stato posto in essere il primo atto interruttivo da parte dell'attore, rappresentato dalla messa in mora, recante la data del 20.4.18, dal medesimo inoltrata a ciascuno dei convenuti (cfr. allegato n. 5 alla produzione attorea).
Peraltro, alla medesima conclusione si perverrebbe anche laddove si ritenesse che la costituzione di parte civile del sig. (che è stata pacificamente ammessa dalla parte convenuta, ma dalla copiosa Pt_2 documentazione versata in atti non emerge con sufficiente grado di nitore in quale fase processuale sia avvenuta) abbia inciso sull'individuazione del dies a quo del termine prescrizionale del diritto al ristoro dei pregiudizi, giacché in tale ipotesi detto termine avrebbe iniziato a decorrere da 21.5.09, dì in cui è divenuta irrevocabile la sentenza dichiarativa della causa di non punibilità, e, conseguentemente, sarebbe comunque spirato ben prima del compimento da parte dell'attore dell'unico atto interruttivo anteriore all'instaurazione del presente procedimento.
Né il prefato approdo potrebbe essere infirmato sostenendo – come fatto dalla difesa dell'attore nel corso dell'udienza celebrata in data 20.6.19 – che con la sentenza n. 8348/13 la Suprema Corte, nella sua massima composizione nomofilattica, avrebbe affermato che, laddove il danneggiato si sia costituito parte civile nel processo penale, nel caso di estinzione del reato per morte del reo, il termine di prescrizione riprenderebbe a decorrere “dal momento in cui diviene irrevocabile la sentenza che definisce il giudizio”. A tale argomentazione risulta agevole replicare, in disparte ogni considerazione circa l'idoneità della costituzione di parte civile del sig. ad incidere sull'individuazione del dies Pt_2
a quo del termine prescrizionale del diritto al ristoro dei pregiudizi, che nel citato arresto la Corte di
Cassazione ha statuito che, allorquando il danneggiato si sia costituito parte civile nel processo penale, nel caso di estinzione del reato per morte del reo, il termine di prescrizione riprende a decorrere dal momento in cui è divenuta irrevocabile – non già, come erroneamente asserito dall'attore, “la sentenza che definisce il giudizio”, bensì – la sentenza dichiarativa della causa di non punibilità, nel caso in esame pronunciata in data 7.4.09, oltre nove anni prima rispetto all'unico atto interruttivo del termine prescrizionale posto in essere dall'odierno istante anteriormente all'introduzione del presente giudizio.
S'impone ora di esaminare la domanda di cui al punto n. 3 delle conclusioni rassegnate nel corpo del libello introduttivo, con la quale l'attore ha chiesto di condannare “il sig. Parte_1
pagina 6 di 10 personalmente in relazione ai danni subiti […] in relazione alla sua posizione personale”, che non risulta paralizzata dalla scrutinata eccezione di prescrizione.
In ordine a tale pretesa, giova rilevare preliminarmente che dalla – per vero, sul punto laconica – prospettazione attorea pare potersi inferire che le condotte del sig. che avrebbero Parte_1 cagionato i pregiudizi di cui l'attore ha invocato il ristoro sarebbero tanto quelle per le quali allo stesso era stato ascritto, nell'ambito del procedimento penale contrassegnato dal n. 1036/09 Reg. Gen. P.M., il delitto di usura in danno del sig. , quanto quelle per le quali era stato imputato del reato Controparte_5 di associazione per delinquere.
Tanto chiarito, non può tacersi che «il codice di procedura penale del 1988 detta la regola, innovativa e generale, dell'autonomia tra il giudizio civile e quello penale, regola rispetto alla quale le norme di cui agli artt. 651 e 652 cod. proc. pen. costituiscono, pertanto, altrettante eccezioni. Esse, unitamente con i successivi artt. 653 e 654, individuano, in realtà, tre categorie di giudizi, quello (civile e amministrativo) di danno, quello disciplinare, ed infine, genericamente, “altri giudizi civili e amministrativi”. Ne consegue che, se nell'ambito degli “altri giudizi civili o amministrativi”, la sentenza di assoluzione o di condanna fa indifferentemente stato, tout court, sui fatti accertati dal giudice penale e rilevanti ai fini della decisione, quanto, invece, al giudizio civile per danni: 1) la sentenza di condanna di cui all'art. 651 cod. proc. pen. ha efficacia di giudicato solo con riferimento all'accertamento del fatto - reato, della sua illiceità penale, della sua commissione da parte dell'imputato, ma non fa stato su tutti i fatti accertati nel corso del processo penale;
2) la sentenza di assoluzione ha efficacia di giudicato solo con riferimento all'accertamento che il fatto non sussiste, che
l'imputato non l'ha commesso, che è stato compiuto in presenza dell'esimente di cui all'art. 51 cod. proc. pen. (non anche, pertanto, con riferimento alle altre ipotesi assolutorie, quali la mancanza dell'elemento psicologico del reato, l'esistenza di una causa di giustificazione diversa da quella dell'art. 51, l'esistenza di una causa di non imputabilità o non punibilità dell'autore del reato)» (Cass.
n. 14770/04). Apertis verbis, l'art. 652 c.p.p. prevede che nel giudizio civile per il risarcimento del danno la sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, spiega efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso (cfr., ex multis, Cass. n. 22883/07, secondo cui, “ai sensi dell'art. 652 […] cod. proc. pen., il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato”; Cass. n.
4764/16).
Aderendo alla rammentata impostazione interpretativa, la domanda proposta onde sentir condannare il sig. al risarcimento dei danni che l'attore avrebbe patito in conseguenza delle condotte Parte_1 pagina 7 di 10 per le quali allo stesso era stato ascritto, nel procedimento penale contrassegnato dal n. 1036/09 Reg.
Gen. P.M., nell'ambito del quale l'odierno istante era costituitosi parte civile, il delitto di usura in danno del sig. non può che essere dichiarata – in ossequio al dettato dell'art. 652 c.p.p. Controparte_5
– improponibile, giacché detto convenuto è stato assolto, con sentenza divenuta irrevocabile, dal testé citato reato “per non aver commesso il fatto”.
Per quanto concerne, infine, la domanda risarcitoria preordinata alla condanna del sig. Parte_1 al risarcimento dei danni che l'odierno istante avrebbe patito in conseguenza delle condotte per le quali al prefato convenuto era stato ascritto il delitto di associazione per delinquere, deve osservarsi che, se è vero che con la sentenza n. 653/17 del Tribunale di Nocera Inferiore è stato dichiarato “non doversi procedere nei confronti di ” in ordine al reato di associazione per delinquere “in quanto Parte_1 estinto per intervenuta prescrizione”, parimenti irrefutabile è che con la sentenza resa in data 7.4.09 dal
G.I.P. dell'intestato Tribunale all'esito dell'udienza preliminare celebrata in data 10.3.09 era anteriormente stato dichiarato non luogo a procedere nei confronti del sig. in relazione Parte_1 al reato di associazione per delinquere “perché il fatto non sussiste”.
Orbene, in disparte ogni considerazione circa la patente incongruenza tra i due summenzionati arresti,
s'impone di evidenziare che, pur se è irrefutabile che le decisioni aventi efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, nel giudizio civile per il risarcimento del danno promosso dal danneggiato sono soltanto quelle pronunciate “in seguito a dibattimento”, con conseguente esclusione dal novero delle stesse di quelle emesse ai sensi dell'art. 425
c.p.p., secondo l'indirizzo pretorio più accreditato, “le prove assunte in un precedente processo penale
(anche tra parti diverse) e le sentenze ivi pronunciate, ancorché prive di formale efficacia di giudicato ex artt. 651 e 652 c.p.p., sono liberamente valutabili nel giudizio civile di danno quali prove precostituite e atipiche - se ritualmente prodotte e sottoposte al contraddittorio tra le parti (le quali, oltre alla ritualità della produzione, possono contestare pure i fatti accertati in sede penale) - ai fini dell'accertamento dell'illecito civile” (Cass. n. 9957/25).
Sulla scorta di tale orientamento ermeneutico, la domanda risarcitoria in esame deve essere rigettata, non emergendo, nemmeno dagli atti del procedimento penale a carico (anche) del sig. , Parte_1 elementi da cui poter inferire con sufficiente grado di nitore l'esistenza di un sodalizio criminale finalizzato alla commissione di reati contro il patrimonio né, in ogni caso, che il dianzi menzionato convenuto abbia fatto parte dello stesso. Anzi, nella sentenza resa in data 7.4.09 dal G.I.P. dell'intestato
Tribunale, con la quale è stato dichiarato non luogo a procedere nei confronti del sig. (e Parte_1 del sig. in relazione al reato di associazione per delinquere “perché il fatto non Controparte_4
pagina 8 di 10 sussiste”, è stata recisamente negata la configurabilità del reato associativo nell'ambito della vicenda di cui si discorre.
Tale conclusione risulta corroborata dalla circostanza per la quale gli altri (co)imputati del reato di associazione per delinquere – id est, i sig.ri , , e Controparte_6 Controparte_7 Controparte_4
– sono stati tutti assolti dal delitto de quo “perché il fatto non sussiste”, ad eccezione Controparte_8 del sig. , deceduto nelle more del procedimento penale: segnatamente, i sig.ri Persona_1 CP_6
, e con sentenza resa all'esito del giudizio abbreviato per il
[...] Controparte_7 Controparte_8 quale avevano optato;
il sig. con sentenza di non luogo a procedere depositata in Controparte_4 data 7.4.09.
Né l'approdo cui si è testé pervenuti è destituito di fondamento dalla sentenza n. 653/17 del Tribunale di Nocera Inferiore, pronunciata all'esito del dibattimento, con la quale è stato dichiarato “non doversi procedere nei confronti di ” in ordine al reato di associazione per delinquere – per il Parte_1 quale, per vero, questi mai era stato rinviato a giudizio, atteso il dictum della sentenza resa in data
7.4.09 dal G.I.P. dell'intestato Tribunale ai sensi dell'art. 425 c.p.p. e divenuta irrevocabile – “in quanto estinto per intervenuta prescrizione”, tenuto conto, in primis, che il Tribunale di Nocera Inferiore, adito attraverso incidente di esecuzione promosso dal sig. , con provvedimento adottato in Parte_1 data 28.3.19 (prodotto nel presente giudizio dal predetto convenuto in data 4.6.19) ha revocato la sentenza dibattimentale “limitatamente alle statuizioni relative al capo A) della rubrica imputativa – ossia quelle concernenti il reato di associazione per delinquere – ed unicamente per ”, Parte_1 sulla scorta dell'argomentazione per la quale dal delitto di cui si discorre il sig. “veniva Parte_1 assolto con sentenza, antecedente, n. 89/09 del GUP sede del 10.3.2009, irrevocabile dal 21.05.2009”; in secondo luogo, che l'asserzione dell'attore per la quale la sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato “presuppone, in modo oggettivo, la non innocenza dell'imputato” è priva di pregio giuridico, giacché, in presenza di una causa di estinzione del reato (tra le quali deve essere annoverata la prescrizione), la formula di proscioglimento nel merito deve essere adottata, conformemente al dettato del II comma dell'art. 129 c.p.p., solo allorquando dagli atti risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato e non nel caso di insufficienza o contraddittorietà della prova di responsabilità.
Non resta che disciplinare le spese di lite: le stesse, in ossequio al principio della soccombenza, devono essere poste a carico dell'attore.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico, dott. Gianluca
Di Filippo, pronunziando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni diversa istanza, eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara improponibile la domanda attorea proposta onde sentir condannare al Parte_1 risarcimento dei danni cagionati delle condotte per le quali allo stesso era stato ascritto, nel procedimento penale contrassegnato dal n. 1036/09 Reg. Gen. P.M., il delitto di usura in danno di
; Controparte_5
2) rigetta le ulteriori domande attoree;
3) condanna l'attore alla refusione, in favore dei convenuti, delle spese legali, che all'uopo liquida in euro 7.500,00 a titolo di onorario, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cpa ed Iva come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Così deciso in Nocera Inferiore, 5.11.25.
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
pagina 10 di 10
Oggi, 05/11/2025, innanzi al Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, sono comparsi:
l'Avv. Costanza Genovese, per delega dell'avv. Marco Oliviero, per l'attore, che si riporta a tutti i propri scritti difensivi di cui chiede integrale accoglimento;
impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, evidenziando come l'istruttoria di causa abbia dimostrato sine dubio il diritto dell'attore a vedersi riconosciuti i danni lamentati. Priva di pregio appare inoltre l'eccezione di prescrizione in quanto, “la costituzione di parte civile interrompe la prescrizione fino al passaggio in giudicato della sentenza che dunque, non inizia a decorrere dal momento di estinzione del reato per morte del reo, ma dal momento in cui diviene irrevocabile la sentenza che definisce il giudizio”. Evidente dunque che, essendosi concluso il giudizio nel 2017, e trattandosi nel caso di specie di prescrizione quinquennale, così come dedotto dalla stessa controparte, alcuna prescrizione possa essere invocata. A ciò si aggiunga che la domanda è stata promossa anche nei confronti del Sig. in proprio, pertanto, nei suoi confronti alcuna prescrizione risulta Parte_1 in ogni caso maturata. Nel merito si segnala che entrambi i testi hanno confermato gli assunti attorei, mentre al contrario controparte si è trincerata dietro l'eccezione di prescrizione non dimostrando alcunché a confutazione delle deduzioni attoree. Si insiste pertanto affinché l'Ill.mo G.U. accolga la domanda così come promossa, con vittoria di competenze e spese con attribuzione;
gli Avv.ti Domenico De Rosa e Agostino Iaccarino, per i convenuti, i quali contestano le avverse deduzioni, rilevandone l'assoluta infondatezza;
si riportano alle note illustrative depositate in funzione dell'udienza del 16/10/2025. Gli avvocati di parte convenuta contestano che la domanda nei confronti do sia stata proposta in proprio, ma solo quale erede di Parte_1 [...]
; si riportano alle conclusioni di cui alle note illustrative richiamate. Per_1
L'avv. Genovese impugna e contesa e insiste nelle richieste.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa decide – dopo essersi ritirato in camera di consiglio – la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Gianluca Di Filippo
pagina 1 di 10
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5831/2018 R.G., avente ad oggetto “responsabilità aquiliana”, pendente
TRA
rappresentato e difeso, come da mandato allegato all'atto Parte_2 introduttivo, dall'Avv. Marco Oliviero, unitamente al quale elettivamente domicilia in Nocera Inferiore alla Via G. Citarella, n. 5;
- ATTORE -
E
, , , Parte_1 CP_1 CP_2 [...]
rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce alla comparsa di CP_3 costituzione, dall'Avv. Domenico De Rosa e dall'Avv. Agostino Iaccarino, unitamente ai quali elettivamente domiciliano in Nocera Inferiore alla Via Roma,
n. 66;
- CONVENUTI -
All'udienza celebrata in data 5.11.25, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione all'uopo notificato, il sig. preliminarmente esposto: Parte_2
- che con sentenza n. 631/17 del Tribunale di Nocera Inferiore (che nel corpo del libello introduttivo è stata erroneamente indicata con un diverso numero, avendo l'istante menzionato in luogo della stessa quella contrassegnata dal n. 653/17), depositata in data 18.5.17, era stato pagina 2 di 10 definito il processo penale a carico dei sig.ri , e Parte_1 Persona_1 [...]
, nell'ambito del quale i medesimi erano accusati dei reati di usura aggravata e CP_4 associazione per delinquere, anche ai danni di esso istante;
- che, con il testé citato arresto, il sig. era stato “assolto per non aver commesso il Parte_1 fatto” in relazione al reato di cui all'art. 644 c.p. ed era stato dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione con riguardo al reato di associazione per delinquere;
- che, per quanto concerne il sig. , già all'esito dell'udienza preliminare era stata Persona_1 emessa, in data 7.4.09, “sentenza di non luogo a procedere per estinzione dei reati a lui ascritti per morte del reo”;
- che il sig. , all'esito di ulteriori procedimenti penali a suo carico, già era stato Persona_1 condannato per il reato di usura;
- che “il fatto che il fosse pienamente implicato in attività di tipo usurarie” anche Persona_1 ai danni di esso attore “risulta in maniera evidentissima” dagli atti dell'indagine svolta dalla
Procura della Repubblica presso l'intestato Tribunale;
ha convenuto in giudizio i sig.ri e , Parte_1 CP_1 CP_2 CP_3
“nella qualità di eredi del sig. ”, onde sentirli condannare al risarcimento dei danni Persona_1 patrimoniali – all'uopo quantificati nell'importo di euro 212.000,00 – e non che avrebbe subito in conseguenza delle condotte ascritte al sig. ; inoltre, ha chiesto di condannare il sig. Persona_1 [...]
“personalmente in relazione ai danni subiti […] in relazione alla sua posizione personale”. A Parte_1 suffragio della domanda spiegata nei confronti dei convenuti, “nella qualità di eredi del sig.
[...]
”, la difesa dell'attore, premesso che dagli atti dell'indagine svolta dalla Procura della Per_1
Repubblica presso il Tribunale in epigrafe emergerebbe con nitore che il sig. avrebbe Persona_1
“avuto il ruolo di promozione, direzione ed organizzazione di un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una pluralità di delitti di usura ed estorsione”, ha sostenuto l'utilizzabilità delle prove raccolte nel processo penale “nel giudizio di risarcimento promosso” contro l'imputato o i di lui eredi.
Con specifico riguardo alla domanda proposta nei confronti – non già di tutti gli eredi del sig.
[...]
, bensì – del sig. , ha dedotto che sarebbe stato processualmente accertato che Per_1 Parte_1 quest'ultimo “è stato partecipe di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una pluralità di reati di usura ed estorsione”, giacché la dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione – pronunciata in relazione al delitto di associazione per delinquere ascritto al summenzionato convenuto – “presuppone, in modo oggettivo, la non innocenza dell'imputato”. pagina 3 di 10 Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, si sono costituiti in giudizio i sig.ri
[...]
, , e , chiedendo il rigetto delle avverse pretese. A Parte_1 CP_1 CP_2 CP_3 fondamento dell'invocata reiezione, i convenuti hanno in limine eccepito la prescrizione del diritto ex adverso fatto valere, assumendo che: a) l'attore avrebbe domandato il risarcimento dei danni per le condotte ascritte al sig. nell'ambito del procedimento penale contrassegnato dal n. Persona_1
1036/09 Reg. Gen. P.M.; b) con sentenza depositata in data 7.4.09, sarebbe stato dichiarato “non luogo
a procedersi nei confronti di , in ordine a tutti i reati ad esso ascritti, perché estinti per Persona_1 morte del reo”, occorsa in data 23.9.07; c) il prefato arresto sarebbe divenuto irrevocabile in data
21.5.09; d) l'odierno istante mai si sarebbe costituito parte civile nel processo penale, “dal che alcun effetto interruttivo della prescrizione può essere vantato dalla parte attrice”; e) il termine quinquennale di prescrizione non potrebbe che ritenersi, in ossequio al dettato dell'art. 2947 c.c., elasso, giacché nessun atto interruttivo dello stesso sarebbe stato posto in essere dal sig. nei cinque anni Pt_2 successivi alla data del 21.5.09.
Di là dall'aver sollevato tale eccezione, la difesa dei convenuti ha sostenuto l'infondatezza delle domande attoree, esponendo, con specifico riguardo alla posizione del sig. , che, con la Parte_1 sentenza resa in data 7.4.09 dal G.I.P. dell'intestato Tribunale, sarebbe stato dichiarato, all'esito dell'udienza preliminare celebrata in data 10.3.09, il non luogo a procedere nei confronti del sig.
[...]
in relazione al reato di associazione per delinquere perché il fatto non sussiste, di cui sarebbe Parte_1 stata espressamente esclusa “l'astratta configurabilità”, con la conseguenza per la quale la sentenza n.
653/17 del Tribunale di Nocera Inferiore resa all'esito del dibattimento (con la quale, peraltro, il sig. sarebbe stato “assolto […] dei reati lamentati come consumati a proprio carico Parte_1 dall' per non aver commesso il fatto”) non “avrebbe dovuto esprimersi sul tema ex art. 416 Parte_2
c.p.”; inoltre, ad ulteriore suffragio dell'affermata irreprensibilità della condotta del sig.
[...]
, ha evidenziato che alcuni degli altri (co)imputati, con la sentenza n. 90/09, pronunciata dal Parte_1
G.U.P. del Tribunale in epigrafe a definizione del giudizio abbreviato per il quale i medesimi avevano optato, sarebbero stati assolti sulla base dello “stesso ragionamento effettuato nella sentenza di non luogo a procedere”.
Concessi i termini di cui al VI comma dell'art. 183 c.p.c., le parti hanno depositato le relative memorie;
nel corpo della memoria di cui al I termine previsto dalla predetta disposizione, l'attore, in replica alla sollevata eccezione di prescrizione, preliminarmente evidenziato che la Suprema Corte avrebbe chiarito che “la costituzione di parte civile interrompe la prescrizione fino al passaggio in giudicato della sentenza che dunque non inizia a decorrere dal momento di estinzione del reato per morte del reo, ma dal momento in cui diviene irrevocabile la sentenza che definisce il giudizio”, ha sostenuto che la pagina 4 di 10 prescrizione del diritto al risarcimento del danno non potrebbe essere proficuamente invocata,
“essendosi concluso il giudizio – penale – nel 2017, e trattandosi nel caso di specie di prescrizione quinquennale”.
Ammessa ed assunta l'articolata prova testimoniale, la causa, essendo stata ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
Immortalate le prospettazioni delle parti, deve indugiarsi sull'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti. A tal fine, non può tacersi che, secondo l'indirizzo esegetico maggioritario in seno alla
Suprema Corte, qualora il fatto illecito sia qualificabile come reato, e questo sia stato dichiarato estinto in un processo penale, in cui il danneggiato non si sia costituito parte civile, per causa diversa dalla prescrizione (nella specie, per morte del reo), il diritto al risarcimento del pregiudizio si prescrive nei termini indicati dai primi due commi dell'art. 2947 c.c. e decorre dalla data in cui il reato si è estinto
(nella specie, dalla data della morte del reo) e non da quella in cui l'estinzione è stata dichiarata o, a maggior ragione, in cui il danneggiato ha avuto notizia della causa di estinzione (cfr., Cass. n.
25340/15); allorquando, invece, il danneggiato si sia costituito parte civile nel processo penale a carico del danneggiante, il diritto al risarcimento del pregiudizio derivante da fatto considerato dalla legge come reato si prescrive, nel caso di estinzione del reato per morte del reo, nei termini indicati dai primi due commi dell'art. 2947 c.c., con decorrenza – non già dalla data di estinzione del reato, bensì – dal momento in cui è divenuta irrevocabile la sentenza dichiarativa della causa di non punibilità (in tal senso, ex pluribus, Cass. Sez. Un. n. 8348/13). Detto altrimenti, in tale ultima ipotesi il danneggiato è, sì, nuovamente investito dell'onere di riattivarsi sul piano processuale entro il termine ordinario previsto dai primi due commi dell'art. 2947 c.c., ma ciò solo dal momento in cui è divenuta irrevocabile la sentenza penale dichiarativa della causa di estinzione del reato, avendo egli, sino a quella data, l'indiscutibile diritto a riporre un legittimo affidamento sull'effetto conservativo dell'azione civile negli stessi termini utili per l'esercizio della pretesa punitiva dello Stato contro il responsabile.
In applicazione delle tratteggiate coordinate interpretative, la formulata eccezione non può che essere accolta in relazione alle domande di cui ai punti nn. 1 e 2 delle conclusioni rassegnate nel corpo dell'atto di citazione, proposte nei confronti di tutti i convenuti, quali eredi del sig. , il Persona_1 cui agere avrebbe causato danni ingiusti all'attore, tenuto conto che dalla documentazione prodotta non emerge che il sig. si fosse costituito parte civile nel processo penale ab origine a carico (anche) Pt_2 del sig. già anteriormente alla pronuncia della sentenza resa in data 7.4.09 dal G.I.P. Persona_1 dell'intestato Tribunale, con la quale è stato dichiarato, all'esito dell'udienza preliminare celebrata in pagina 5 di 10 data 10.3.09, il “non luogo a procedere nei confronti di per estinzione dei reati a lui Persona_1 ascritti per morte del reo”, verificatasi in data 23.9.07, con la conseguenza che il termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno per la condotta illecita attribuita al genitore dei convenuti, il cui dies a quo è da identificarsi con la data del decesso dello stesso, fosse già ampiamente spirato al momento in cui è stato posto in essere il primo atto interruttivo da parte dell'attore, rappresentato dalla messa in mora, recante la data del 20.4.18, dal medesimo inoltrata a ciascuno dei convenuti (cfr. allegato n. 5 alla produzione attorea).
Peraltro, alla medesima conclusione si perverrebbe anche laddove si ritenesse che la costituzione di parte civile del sig. (che è stata pacificamente ammessa dalla parte convenuta, ma dalla copiosa Pt_2 documentazione versata in atti non emerge con sufficiente grado di nitore in quale fase processuale sia avvenuta) abbia inciso sull'individuazione del dies a quo del termine prescrizionale del diritto al ristoro dei pregiudizi, giacché in tale ipotesi detto termine avrebbe iniziato a decorrere da 21.5.09, dì in cui è divenuta irrevocabile la sentenza dichiarativa della causa di non punibilità, e, conseguentemente, sarebbe comunque spirato ben prima del compimento da parte dell'attore dell'unico atto interruttivo anteriore all'instaurazione del presente procedimento.
Né il prefato approdo potrebbe essere infirmato sostenendo – come fatto dalla difesa dell'attore nel corso dell'udienza celebrata in data 20.6.19 – che con la sentenza n. 8348/13 la Suprema Corte, nella sua massima composizione nomofilattica, avrebbe affermato che, laddove il danneggiato si sia costituito parte civile nel processo penale, nel caso di estinzione del reato per morte del reo, il termine di prescrizione riprenderebbe a decorrere “dal momento in cui diviene irrevocabile la sentenza che definisce il giudizio”. A tale argomentazione risulta agevole replicare, in disparte ogni considerazione circa l'idoneità della costituzione di parte civile del sig. ad incidere sull'individuazione del dies Pt_2
a quo del termine prescrizionale del diritto al ristoro dei pregiudizi, che nel citato arresto la Corte di
Cassazione ha statuito che, allorquando il danneggiato si sia costituito parte civile nel processo penale, nel caso di estinzione del reato per morte del reo, il termine di prescrizione riprende a decorrere dal momento in cui è divenuta irrevocabile – non già, come erroneamente asserito dall'attore, “la sentenza che definisce il giudizio”, bensì – la sentenza dichiarativa della causa di non punibilità, nel caso in esame pronunciata in data 7.4.09, oltre nove anni prima rispetto all'unico atto interruttivo del termine prescrizionale posto in essere dall'odierno istante anteriormente all'introduzione del presente giudizio.
S'impone ora di esaminare la domanda di cui al punto n. 3 delle conclusioni rassegnate nel corpo del libello introduttivo, con la quale l'attore ha chiesto di condannare “il sig. Parte_1
pagina 6 di 10 personalmente in relazione ai danni subiti […] in relazione alla sua posizione personale”, che non risulta paralizzata dalla scrutinata eccezione di prescrizione.
In ordine a tale pretesa, giova rilevare preliminarmente che dalla – per vero, sul punto laconica – prospettazione attorea pare potersi inferire che le condotte del sig. che avrebbero Parte_1 cagionato i pregiudizi di cui l'attore ha invocato il ristoro sarebbero tanto quelle per le quali allo stesso era stato ascritto, nell'ambito del procedimento penale contrassegnato dal n. 1036/09 Reg. Gen. P.M., il delitto di usura in danno del sig. , quanto quelle per le quali era stato imputato del reato Controparte_5 di associazione per delinquere.
Tanto chiarito, non può tacersi che «il codice di procedura penale del 1988 detta la regola, innovativa e generale, dell'autonomia tra il giudizio civile e quello penale, regola rispetto alla quale le norme di cui agli artt. 651 e 652 cod. proc. pen. costituiscono, pertanto, altrettante eccezioni. Esse, unitamente con i successivi artt. 653 e 654, individuano, in realtà, tre categorie di giudizi, quello (civile e amministrativo) di danno, quello disciplinare, ed infine, genericamente, “altri giudizi civili e amministrativi”. Ne consegue che, se nell'ambito degli “altri giudizi civili o amministrativi”, la sentenza di assoluzione o di condanna fa indifferentemente stato, tout court, sui fatti accertati dal giudice penale e rilevanti ai fini della decisione, quanto, invece, al giudizio civile per danni: 1) la sentenza di condanna di cui all'art. 651 cod. proc. pen. ha efficacia di giudicato solo con riferimento all'accertamento del fatto - reato, della sua illiceità penale, della sua commissione da parte dell'imputato, ma non fa stato su tutti i fatti accertati nel corso del processo penale;
2) la sentenza di assoluzione ha efficacia di giudicato solo con riferimento all'accertamento che il fatto non sussiste, che
l'imputato non l'ha commesso, che è stato compiuto in presenza dell'esimente di cui all'art. 51 cod. proc. pen. (non anche, pertanto, con riferimento alle altre ipotesi assolutorie, quali la mancanza dell'elemento psicologico del reato, l'esistenza di una causa di giustificazione diversa da quella dell'art. 51, l'esistenza di una causa di non imputabilità o non punibilità dell'autore del reato)» (Cass.
n. 14770/04). Apertis verbis, l'art. 652 c.p.p. prevede che nel giudizio civile per il risarcimento del danno la sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, spiega efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso (cfr., ex multis, Cass. n. 22883/07, secondo cui, “ai sensi dell'art. 652 […] cod. proc. pen., il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato”; Cass. n.
4764/16).
Aderendo alla rammentata impostazione interpretativa, la domanda proposta onde sentir condannare il sig. al risarcimento dei danni che l'attore avrebbe patito in conseguenza delle condotte Parte_1 pagina 7 di 10 per le quali allo stesso era stato ascritto, nel procedimento penale contrassegnato dal n. 1036/09 Reg.
Gen. P.M., nell'ambito del quale l'odierno istante era costituitosi parte civile, il delitto di usura in danno del sig. non può che essere dichiarata – in ossequio al dettato dell'art. 652 c.p.p. Controparte_5
– improponibile, giacché detto convenuto è stato assolto, con sentenza divenuta irrevocabile, dal testé citato reato “per non aver commesso il fatto”.
Per quanto concerne, infine, la domanda risarcitoria preordinata alla condanna del sig. Parte_1 al risarcimento dei danni che l'odierno istante avrebbe patito in conseguenza delle condotte per le quali al prefato convenuto era stato ascritto il delitto di associazione per delinquere, deve osservarsi che, se è vero che con la sentenza n. 653/17 del Tribunale di Nocera Inferiore è stato dichiarato “non doversi procedere nei confronti di ” in ordine al reato di associazione per delinquere “in quanto Parte_1 estinto per intervenuta prescrizione”, parimenti irrefutabile è che con la sentenza resa in data 7.4.09 dal
G.I.P. dell'intestato Tribunale all'esito dell'udienza preliminare celebrata in data 10.3.09 era anteriormente stato dichiarato non luogo a procedere nei confronti del sig. in relazione Parte_1 al reato di associazione per delinquere “perché il fatto non sussiste”.
Orbene, in disparte ogni considerazione circa la patente incongruenza tra i due summenzionati arresti,
s'impone di evidenziare che, pur se è irrefutabile che le decisioni aventi efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, nel giudizio civile per il risarcimento del danno promosso dal danneggiato sono soltanto quelle pronunciate “in seguito a dibattimento”, con conseguente esclusione dal novero delle stesse di quelle emesse ai sensi dell'art. 425
c.p.p., secondo l'indirizzo pretorio più accreditato, “le prove assunte in un precedente processo penale
(anche tra parti diverse) e le sentenze ivi pronunciate, ancorché prive di formale efficacia di giudicato ex artt. 651 e 652 c.p.p., sono liberamente valutabili nel giudizio civile di danno quali prove precostituite e atipiche - se ritualmente prodotte e sottoposte al contraddittorio tra le parti (le quali, oltre alla ritualità della produzione, possono contestare pure i fatti accertati in sede penale) - ai fini dell'accertamento dell'illecito civile” (Cass. n. 9957/25).
Sulla scorta di tale orientamento ermeneutico, la domanda risarcitoria in esame deve essere rigettata, non emergendo, nemmeno dagli atti del procedimento penale a carico (anche) del sig. , Parte_1 elementi da cui poter inferire con sufficiente grado di nitore l'esistenza di un sodalizio criminale finalizzato alla commissione di reati contro il patrimonio né, in ogni caso, che il dianzi menzionato convenuto abbia fatto parte dello stesso. Anzi, nella sentenza resa in data 7.4.09 dal G.I.P. dell'intestato
Tribunale, con la quale è stato dichiarato non luogo a procedere nei confronti del sig. (e Parte_1 del sig. in relazione al reato di associazione per delinquere “perché il fatto non Controparte_4
pagina 8 di 10 sussiste”, è stata recisamente negata la configurabilità del reato associativo nell'ambito della vicenda di cui si discorre.
Tale conclusione risulta corroborata dalla circostanza per la quale gli altri (co)imputati del reato di associazione per delinquere – id est, i sig.ri , , e Controparte_6 Controparte_7 Controparte_4
– sono stati tutti assolti dal delitto de quo “perché il fatto non sussiste”, ad eccezione Controparte_8 del sig. , deceduto nelle more del procedimento penale: segnatamente, i sig.ri Persona_1 CP_6
, e con sentenza resa all'esito del giudizio abbreviato per il
[...] Controparte_7 Controparte_8 quale avevano optato;
il sig. con sentenza di non luogo a procedere depositata in Controparte_4 data 7.4.09.
Né l'approdo cui si è testé pervenuti è destituito di fondamento dalla sentenza n. 653/17 del Tribunale di Nocera Inferiore, pronunciata all'esito del dibattimento, con la quale è stato dichiarato “non doversi procedere nei confronti di ” in ordine al reato di associazione per delinquere – per il Parte_1 quale, per vero, questi mai era stato rinviato a giudizio, atteso il dictum della sentenza resa in data
7.4.09 dal G.I.P. dell'intestato Tribunale ai sensi dell'art. 425 c.p.p. e divenuta irrevocabile – “in quanto estinto per intervenuta prescrizione”, tenuto conto, in primis, che il Tribunale di Nocera Inferiore, adito attraverso incidente di esecuzione promosso dal sig. , con provvedimento adottato in Parte_1 data 28.3.19 (prodotto nel presente giudizio dal predetto convenuto in data 4.6.19) ha revocato la sentenza dibattimentale “limitatamente alle statuizioni relative al capo A) della rubrica imputativa – ossia quelle concernenti il reato di associazione per delinquere – ed unicamente per ”, Parte_1 sulla scorta dell'argomentazione per la quale dal delitto di cui si discorre il sig. “veniva Parte_1 assolto con sentenza, antecedente, n. 89/09 del GUP sede del 10.3.2009, irrevocabile dal 21.05.2009”; in secondo luogo, che l'asserzione dell'attore per la quale la sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato “presuppone, in modo oggettivo, la non innocenza dell'imputato” è priva di pregio giuridico, giacché, in presenza di una causa di estinzione del reato (tra le quali deve essere annoverata la prescrizione), la formula di proscioglimento nel merito deve essere adottata, conformemente al dettato del II comma dell'art. 129 c.p.p., solo allorquando dagli atti risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato e non nel caso di insufficienza o contraddittorietà della prova di responsabilità.
Non resta che disciplinare le spese di lite: le stesse, in ossequio al principio della soccombenza, devono essere poste a carico dell'attore.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico, dott. Gianluca
Di Filippo, pronunziando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni diversa istanza, eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara improponibile la domanda attorea proposta onde sentir condannare al Parte_1 risarcimento dei danni cagionati delle condotte per le quali allo stesso era stato ascritto, nel procedimento penale contrassegnato dal n. 1036/09 Reg. Gen. P.M., il delitto di usura in danno di
; Controparte_5
2) rigetta le ulteriori domande attoree;
3) condanna l'attore alla refusione, in favore dei convenuti, delle spese legali, che all'uopo liquida in euro 7.500,00 a titolo di onorario, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cpa ed Iva come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Così deciso in Nocera Inferiore, 5.11.25.
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
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