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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 24/02/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
“Trattazione scritta” ex art 127 ter c.p.c.
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, definitivamente pronunciando nella causa
n. 304/2024 R.G.A.C. promossa da (Avv.Massimiliano Matteucci) Parte_1 nei confronti dell' (avv. Roberta Del Sordo- Cristina Grappone), avente ad CP_1
oggetto: versamento del TFR a carico del Fondo di Garanzia;
-1-
Con ricorso, depositato il 26.3.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della ditta individuale MONDOLCE 1686.1 di RUANO ASSUNTA MORENA per il periodo dal 03/04/2019 al 09/04/2020, CP_ lamentava che ingiustamente l' aveva rigettato la sua istanza del 26.05.2023 avente ad oggetto l'attivazione del fondo di garanzia di cui all'art. 2 D.Lgs. n. 80/92 per la richiesta delle ultime tre mensilità per complessivi poiché “Le retribuzioni richieste non rientrano nel periodo coperto dalla garanzia del Fondo (art. 2 c. 1 D. L.vo 80\92)”.
Dopo aver invocato la normativa emergenziale connessa ed emanata a seguito della pandemia da Covid 19, concludeva chiedendo di “Nel merito, ed in via principale: - accertare e dichiarare il diritto del sig. a vedersi accolta Parte_1
CP_ integralmente la domanda di intervento al Fondo di Garanzia per il pagamento delle ultime tre mensilità del rapporto di lavoro;
- per l'effetto condannare l' CP_2
resistente al pagamento in favore del sig. della somma lorda a Parte_1
titolo di trattamento di fine rapporto per Euro 3.920,25 oltre rivalutazione ed interessi, ovvero di altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- condannare l' CP_2
resistente al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento in favore del sottoscritto procuratore il quale si dichiara antistatario..”.
Si costituiva tempestivamente in giudizio l' , deducendo l'infondatezza del ricorso CP_1 e chiedendone il rigetto, evidenziando che il rapporto lavorativo era cessato in data
19.04.2020 ed il ricorso era stato depositato in Tribunale solo in data 11.5.2021, ben oltre i 12 mesi di cui al D. Lgs 80/1992, deducendo in ordine alla irrilevanza degli artt.
34 e 83 del dl 18/2020, eccependo la prescrizione ex art.2 comma 5 del dlgs 80/1992 e contestando la quantificazione del credito.
La causa, istruita solo con documenti, è stata discussa e decisa all'odierna udienza, mediante lettura della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note conclusive autorizzate e deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni ex art 127 ter c.p.c..
-2-
È ormai assodato in giurisprudenza (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 12971 del
09/06/2014, Cass. Sez. L, Sentenza n. 16617del 28/07/2011) che il diritto del lavoratore di ottenere dall' , in caso di insolvenza del datore di lavoro, la CP_1
corresponsione del T.F.R. e delle ultime tre mensilità a carico dello speciale fondo di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n.297, abbia natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, e sia perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), così come tale diritto si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva).
Come si legge, poi, nella Sentenza n. 33550 del 15/11/2022 della Sez. L. dell S.C. - sebbene con riferimento ad una questione giuridica diversa da quella oggetto del presente giudizio - “…l'apposizione del periodo di riferimento di dodici mesi decorrenti
a ritroso dalla data di inizio dell'esecuzione ha infatti lo scopo non soltanto di indurre
l'interessato ad agire sollecitamente, così agevolando la verifica del diritto alla tutela da parte del ma soprattutto di costruire un nesso di Parte_2
consequenzialità tra le retribuzioni non pagate e l'insolvenza datoriale, costituendo
l'intervento del Fondo attuazione della direttiva 80/987/CEE sulla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, che è diretta a garantire non già il generico inadempimento da parte del datore dell'obbligazione retributiva, ma
Pag. 2 di 6 unicamente quello che deriva dalla insolvenza del datore (v. in tal senso Cass. n. 15415 del 2009). In altri termini, la disposizione di cui all'art. 2, d.lgs. n. 80/1992, costruisce una sorta di presunzione ex lege tale per cui le retribuzioni non pagate nell'anno antecedente all'insolvenza del datore di lavoro si considerano non pagate proprio a causa dello stato di insolvenza, mentre, ove il credito retributivo si collochi temporalmente in periodo più remoto, il Fondo di garanzia non ha titolo per intervenire, non potendosi gli eventuali inadempimenti ascriversi all'insolvenza stessa.
D'altra parte, e in ossequio a CGCE, 10.7.1997, C-373/95, già cit., questa Corte ha avuto modo di chiarire che il dies a quo del computo a ritroso non può essere individuato in relazione alla data in cui l'insolvenza viene accertata tramite la verifica dell'esito infruttuoso dell'azione esecutiva individuale, ovvero, nei casi di fallimento, tramite l'apertura del procedimento medesimo, ma in relazione alla data in cui viene proposta la domanda (così Cass. n. 1885 del 2005): non possono andare infatti a detrimento del lavoratore i tempi lunghi del procedimento concorsuale o di quello esecutivo individuale, e ciò ancorché il credito retributivo non pagato possa venire a collocarsi temporalmente in un momento anteriore all'anno rispetto al tempo in cui si è constatata l'effettiva esistenza dell'insolvenza”.
L'applicazione di tali ultimi principi al caso di specie consente di rilevare la fondatezza della pretesa del ricorrente.
Il ricorrente, infatti, non avendo ricevuto il pagamento delle ultime mensilità e del trattamento di fine rapporto, in data 11.5.2021 aveva depositato dinanzi il Tribunale del
Lavoro di Pescara ricorso ex artt. 414 e segg. c.p.c. (rubricato al n. R.G. 600\2021) per la condanna della ex datrice di al pagamento in proprio favore di differenze Parte_3 retributive comprensive, tra l'altro, delle ultime tre retribuzioni e del TFR non corrisposti e con sentenza n. 252\2022 del 9.6.2022, munita di formula esecutiva in data
30.11.2021, il Tribunale aveva condannato la ditta individuale MONDOLCE 1686.1 di
RUANO ASSUNTA MORENA al pagamento in suo favore della somma di €
40.476,84 (doc.n. 5 di parte ricorrente); il ricorrente aveva notificato la sentenza con atto di precetto per la complessiva somma di € 33.142,32 il 27.6.2022 (doc. n. 6 di parte ricorrente) e non era stato possibile provvedere all'esecuzione mobiliare domiciliare e presso la sede dell'attività (docc. n.n. 7- 8 di parte ricorrente del 2.8.2022).
Pag. 3 di 6 Posto che, come premesso, il diritto al pagamento ultime tre mensilità a carico dello speciale fondo di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n.297 ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale e che tale qualificazione consente di ritenere operante la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza prevista dall'art. 34 del d.l. 18/2020 (ovverosia la sospensione di diritto a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 per le prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall e dall , come peraltro affermato dall' con messaggio n. CP_1 CP_3 CP_1
1627 del 15.4.2020 al doc. n. 21 di parte ricorrente), occorre osservare come nel caso di specie sull'iniziativa processuale intrapresa dal ricorrente per intraprendere il recupero dei suoi crediti nei confronti dell'ex datrice di lavoro abbia inevitabilmente inciso anche la sospensione di cui all'art. 83 del predetto d.l., che, impedendogli il compimento di qualsiasi atto di inizio di un procedimento civile non rientrante tra le urgenze eccettuate dal 9 marzo 2020 all' 11 maggio 2020, non potrebbe andare a suo detrimento, in quanto durante il periodo in questione il ricorrente non avrebbe potuto agire in giudizio per un fatto indipendente dalla propria volontà.
-3-
Quanto all'eccezione ulteriore relativa alla “infondatezza del quantum dichiarato”, basti osservare che la somma di € 3.920,25 è quella risultante dalla moltiplicazione per tre del il trattamento straordinario di integrazione salariale mensile previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto interministeriale n. 83486/2014, aggiornato per l'anno 2023, sulla base della retribuzione mensile di riferimento (inferiore ad euro 2.406,02), pari ad euro
1.306,75, costituente il limite per la erogazione dei crediti di lavoro inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro (si veda il doc. n. 13 di parte ricorrente).
Quanto all'eccepita prescrizione annuale, basti considerare come “Il diritto del lavoratore di ottenere dall' quale gestore del Fondo di garanzia, il pagamento dei CP_1
crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, relativi agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, si prescrive nel termine di un anno che, nel caso di datore di lavoro non assoggettabile alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria, decorre dal momento in cui il lavoratore medesimo, in seguito all'esperimento dell'esecuzione forzata, ha avuto cognizione o avrebbe
Pag. 4 di 6 dovuto avere cognizione dell'insufficienza totale o parziale delle garanzie patrimoniali, adoperandosi con una condotta improntata all'ordinaria diligenza per ottenere, ai sensi dell'art. 518 c.p.c., la consegna del processo verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario” (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 1771 del 20/01/2023); nel caso di specie, come visto i verbali di pignoramento mobiliare negativo sono del 2 agosto 2022 CP_ e la domanda all' è stata proposta entro il termine di un anno (26 maggio 2023).
Va, viceversa, accolta la difesa secondo la quale interessi legali e rivalutazione non sono cumulabili, ma gli accessori della condanna vanno riconosciuti nei limiti di cui all'art. 16, comma 6°, della L. 412/1991 (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2232 del 2023)
CP_ L' va, dunque condannato al pagamento della complessiva somma di euro €
3.920,25 per il pagamento delle ultime tre mensilità del rapporto di lavoro nei limiti di cui all'invocato art. 2 comma 2 della L.n.80/92, a cui vanno aggiunti gli accessori di legge nei termini appena menzionati.
-4-
CP_ In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., l' va infine condannato al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controparte che, tenuto conto del valore
(compreso tra 1100.01 e 5200,00 euro, espunta la fase istruttoria che non ha avuto svolgimento), della natura della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, e con speciale riferimento all'attività svolta innanzi al giudice, tenuto conto della tardività della costituzione in giudizio (ex d.m. 55/2014), si liquidano in complessivi 1769,00 euro per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, IVA e CPA, da distrarsi.
P.Q.M.
il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, dichiara il diritto di all'intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento dei crediti Parte_1
diversi di lavoro ai sensi degli artt. 1 e 2 d. lgs. 80\1992 come da domanda del
26.5.2023 e per l'effetto, condanna l' di Chieti, in persona del suo legale CP_1 rappresentante p.t., al pagamento della somma di € 3.920,25, maggiorata degli accessori nei limiti di cui all'art. 16, comma 6°, della L. 412/1991, nonchè al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi 1769,00 euro per compensi professionali,
Pag. 5 di 6 oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, IVA e CPA, da distrarsi.
Chieti, lì 24 febbraio 2025
Il giudice del lavoro
dott.ssa Laura Ciarcia
Pag. 6 di 6
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, definitivamente pronunciando nella causa
n. 304/2024 R.G.A.C. promossa da (Avv.Massimiliano Matteucci) Parte_1 nei confronti dell' (avv. Roberta Del Sordo- Cristina Grappone), avente ad CP_1
oggetto: versamento del TFR a carico del Fondo di Garanzia;
-1-
Con ricorso, depositato il 26.3.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della ditta individuale MONDOLCE 1686.1 di RUANO ASSUNTA MORENA per il periodo dal 03/04/2019 al 09/04/2020, CP_ lamentava che ingiustamente l' aveva rigettato la sua istanza del 26.05.2023 avente ad oggetto l'attivazione del fondo di garanzia di cui all'art. 2 D.Lgs. n. 80/92 per la richiesta delle ultime tre mensilità per complessivi poiché “Le retribuzioni richieste non rientrano nel periodo coperto dalla garanzia del Fondo (art. 2 c. 1 D. L.vo 80\92)”.
Dopo aver invocato la normativa emergenziale connessa ed emanata a seguito della pandemia da Covid 19, concludeva chiedendo di “Nel merito, ed in via principale: - accertare e dichiarare il diritto del sig. a vedersi accolta Parte_1
CP_ integralmente la domanda di intervento al Fondo di Garanzia per il pagamento delle ultime tre mensilità del rapporto di lavoro;
- per l'effetto condannare l' CP_2
resistente al pagamento in favore del sig. della somma lorda a Parte_1
titolo di trattamento di fine rapporto per Euro 3.920,25 oltre rivalutazione ed interessi, ovvero di altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- condannare l' CP_2
resistente al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento in favore del sottoscritto procuratore il quale si dichiara antistatario..”.
Si costituiva tempestivamente in giudizio l' , deducendo l'infondatezza del ricorso CP_1 e chiedendone il rigetto, evidenziando che il rapporto lavorativo era cessato in data
19.04.2020 ed il ricorso era stato depositato in Tribunale solo in data 11.5.2021, ben oltre i 12 mesi di cui al D. Lgs 80/1992, deducendo in ordine alla irrilevanza degli artt.
34 e 83 del dl 18/2020, eccependo la prescrizione ex art.2 comma 5 del dlgs 80/1992 e contestando la quantificazione del credito.
La causa, istruita solo con documenti, è stata discussa e decisa all'odierna udienza, mediante lettura della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note conclusive autorizzate e deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni ex art 127 ter c.p.c..
-2-
È ormai assodato in giurisprudenza (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 12971 del
09/06/2014, Cass. Sez. L, Sentenza n. 16617del 28/07/2011) che il diritto del lavoratore di ottenere dall' , in caso di insolvenza del datore di lavoro, la CP_1
corresponsione del T.F.R. e delle ultime tre mensilità a carico dello speciale fondo di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n.297, abbia natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, e sia perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), così come tale diritto si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva).
Come si legge, poi, nella Sentenza n. 33550 del 15/11/2022 della Sez. L. dell S.C. - sebbene con riferimento ad una questione giuridica diversa da quella oggetto del presente giudizio - “…l'apposizione del periodo di riferimento di dodici mesi decorrenti
a ritroso dalla data di inizio dell'esecuzione ha infatti lo scopo non soltanto di indurre
l'interessato ad agire sollecitamente, così agevolando la verifica del diritto alla tutela da parte del ma soprattutto di costruire un nesso di Parte_2
consequenzialità tra le retribuzioni non pagate e l'insolvenza datoriale, costituendo
l'intervento del Fondo attuazione della direttiva 80/987/CEE sulla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, che è diretta a garantire non già il generico inadempimento da parte del datore dell'obbligazione retributiva, ma
Pag. 2 di 6 unicamente quello che deriva dalla insolvenza del datore (v. in tal senso Cass. n. 15415 del 2009). In altri termini, la disposizione di cui all'art. 2, d.lgs. n. 80/1992, costruisce una sorta di presunzione ex lege tale per cui le retribuzioni non pagate nell'anno antecedente all'insolvenza del datore di lavoro si considerano non pagate proprio a causa dello stato di insolvenza, mentre, ove il credito retributivo si collochi temporalmente in periodo più remoto, il Fondo di garanzia non ha titolo per intervenire, non potendosi gli eventuali inadempimenti ascriversi all'insolvenza stessa.
D'altra parte, e in ossequio a CGCE, 10.7.1997, C-373/95, già cit., questa Corte ha avuto modo di chiarire che il dies a quo del computo a ritroso non può essere individuato in relazione alla data in cui l'insolvenza viene accertata tramite la verifica dell'esito infruttuoso dell'azione esecutiva individuale, ovvero, nei casi di fallimento, tramite l'apertura del procedimento medesimo, ma in relazione alla data in cui viene proposta la domanda (così Cass. n. 1885 del 2005): non possono andare infatti a detrimento del lavoratore i tempi lunghi del procedimento concorsuale o di quello esecutivo individuale, e ciò ancorché il credito retributivo non pagato possa venire a collocarsi temporalmente in un momento anteriore all'anno rispetto al tempo in cui si è constatata l'effettiva esistenza dell'insolvenza”.
L'applicazione di tali ultimi principi al caso di specie consente di rilevare la fondatezza della pretesa del ricorrente.
Il ricorrente, infatti, non avendo ricevuto il pagamento delle ultime mensilità e del trattamento di fine rapporto, in data 11.5.2021 aveva depositato dinanzi il Tribunale del
Lavoro di Pescara ricorso ex artt. 414 e segg. c.p.c. (rubricato al n. R.G. 600\2021) per la condanna della ex datrice di al pagamento in proprio favore di differenze Parte_3 retributive comprensive, tra l'altro, delle ultime tre retribuzioni e del TFR non corrisposti e con sentenza n. 252\2022 del 9.6.2022, munita di formula esecutiva in data
30.11.2021, il Tribunale aveva condannato la ditta individuale MONDOLCE 1686.1 di
RUANO ASSUNTA MORENA al pagamento in suo favore della somma di €
40.476,84 (doc.n. 5 di parte ricorrente); il ricorrente aveva notificato la sentenza con atto di precetto per la complessiva somma di € 33.142,32 il 27.6.2022 (doc. n. 6 di parte ricorrente) e non era stato possibile provvedere all'esecuzione mobiliare domiciliare e presso la sede dell'attività (docc. n.n. 7- 8 di parte ricorrente del 2.8.2022).
Pag. 3 di 6 Posto che, come premesso, il diritto al pagamento ultime tre mensilità a carico dello speciale fondo di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n.297 ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale e che tale qualificazione consente di ritenere operante la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza prevista dall'art. 34 del d.l. 18/2020 (ovverosia la sospensione di diritto a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 per le prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall e dall , come peraltro affermato dall' con messaggio n. CP_1 CP_3 CP_1
1627 del 15.4.2020 al doc. n. 21 di parte ricorrente), occorre osservare come nel caso di specie sull'iniziativa processuale intrapresa dal ricorrente per intraprendere il recupero dei suoi crediti nei confronti dell'ex datrice di lavoro abbia inevitabilmente inciso anche la sospensione di cui all'art. 83 del predetto d.l., che, impedendogli il compimento di qualsiasi atto di inizio di un procedimento civile non rientrante tra le urgenze eccettuate dal 9 marzo 2020 all' 11 maggio 2020, non potrebbe andare a suo detrimento, in quanto durante il periodo in questione il ricorrente non avrebbe potuto agire in giudizio per un fatto indipendente dalla propria volontà.
-3-
Quanto all'eccezione ulteriore relativa alla “infondatezza del quantum dichiarato”, basti osservare che la somma di € 3.920,25 è quella risultante dalla moltiplicazione per tre del il trattamento straordinario di integrazione salariale mensile previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto interministeriale n. 83486/2014, aggiornato per l'anno 2023, sulla base della retribuzione mensile di riferimento (inferiore ad euro 2.406,02), pari ad euro
1.306,75, costituente il limite per la erogazione dei crediti di lavoro inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro (si veda il doc. n. 13 di parte ricorrente).
Quanto all'eccepita prescrizione annuale, basti considerare come “Il diritto del lavoratore di ottenere dall' quale gestore del Fondo di garanzia, il pagamento dei CP_1
crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, relativi agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, si prescrive nel termine di un anno che, nel caso di datore di lavoro non assoggettabile alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria, decorre dal momento in cui il lavoratore medesimo, in seguito all'esperimento dell'esecuzione forzata, ha avuto cognizione o avrebbe
Pag. 4 di 6 dovuto avere cognizione dell'insufficienza totale o parziale delle garanzie patrimoniali, adoperandosi con una condotta improntata all'ordinaria diligenza per ottenere, ai sensi dell'art. 518 c.p.c., la consegna del processo verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario” (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 1771 del 20/01/2023); nel caso di specie, come visto i verbali di pignoramento mobiliare negativo sono del 2 agosto 2022 CP_ e la domanda all' è stata proposta entro il termine di un anno (26 maggio 2023).
Va, viceversa, accolta la difesa secondo la quale interessi legali e rivalutazione non sono cumulabili, ma gli accessori della condanna vanno riconosciuti nei limiti di cui all'art. 16, comma 6°, della L. 412/1991 (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2232 del 2023)
CP_ L' va, dunque condannato al pagamento della complessiva somma di euro €
3.920,25 per il pagamento delle ultime tre mensilità del rapporto di lavoro nei limiti di cui all'invocato art. 2 comma 2 della L.n.80/92, a cui vanno aggiunti gli accessori di legge nei termini appena menzionati.
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CP_ In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., l' va infine condannato al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controparte che, tenuto conto del valore
(compreso tra 1100.01 e 5200,00 euro, espunta la fase istruttoria che non ha avuto svolgimento), della natura della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, e con speciale riferimento all'attività svolta innanzi al giudice, tenuto conto della tardività della costituzione in giudizio (ex d.m. 55/2014), si liquidano in complessivi 1769,00 euro per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, IVA e CPA, da distrarsi.
P.Q.M.
il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, dichiara il diritto di all'intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento dei crediti Parte_1
diversi di lavoro ai sensi degli artt. 1 e 2 d. lgs. 80\1992 come da domanda del
26.5.2023 e per l'effetto, condanna l' di Chieti, in persona del suo legale CP_1 rappresentante p.t., al pagamento della somma di € 3.920,25, maggiorata degli accessori nei limiti di cui all'art. 16, comma 6°, della L. 412/1991, nonchè al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi 1769,00 euro per compensi professionali,
Pag. 5 di 6 oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, IVA e CPA, da distrarsi.
Chieti, lì 24 febbraio 2025
Il giudice del lavoro
dott.ssa Laura Ciarcia
Pag. 6 di 6