Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Friuli Venezia Giulia, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 34
CGT2
Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per definitività degli atti

    La Corte rileva che gli avvisi di accertamento notificati alla società erano definitivi e non impugnati dal contribuente. Pertanto, il ricorso introduttivo della lite è palesemente inammissibile.

  • Altro
    Rinuncia al ricorso in appello

    L'atto di rinuncia al ricorso è stato sottoscritto per accettazione da entrambe le Agenzie delle Entrate provinciali.

  • Altro
    Nullità della sentenza per inesistenza/inconferenza della motivazione

    La Corte dichiara l'estinzione parziale del giudizio d'appello relativamente al gravame principale a seguito della rinuncia del ricorrente.

  • Altro
    Violazione e errata applicazione dell'art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992

    La Corte dichiara l'estinzione parziale del giudizio d'appello relativamente al gravame principale a seguito della rinuncia del ricorrente.

  • Altro
    Omessa motivazione della sentenza

    La Corte dichiara l'estinzione parziale del giudizio d'appello relativamente al gravame principale a seguito della rinuncia del ricorrente.

  • Altro
    Omessa pronuncia sui motivi di ricorso

    La Corte dichiara l'estinzione parziale del giudizio d'appello relativamente al gravame principale a seguito della rinuncia del ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Friuli Venezia Giulia, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 34
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia
    Numero : 34
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

    Testo completo