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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Friuli Venezia Giulia, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 34/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del FRIULI VENEZIA GIULIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MANZON ENRICO, Presidente
NI NI, LA
MONDINI MARIA LUISA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 302/2022 depositato il 07/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Avv. Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Gorizia
elettivamente domiciliato presso dp.gorizia@pce.agenziaentrate.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trieste - Via L. Stock, 2/3 34135 Trieste TS
elettivamente domiciliato presso dp.trieste@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 89/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TRIESTE sez. 2 e pubblicata il 07/04/2022
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI503AA01290 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI503AA01290 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI503AA01290 IRAP 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI503AA01293 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI503AA01293 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI503AA01293 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Da una verifica fiscale della Guardia di Finanza di Gorizia nei confronti della società “Società_2 S.R. L.” società esercente l'attività di “Costruzione di edifici residenziali e non residenziali” avente sede operativa in Gorizia, emergevano elementi riguardanti la società “Società_1” da cui emergevano elementi di esterovestizione. Detta società, di diritto sloveno ed esercente l'attività di “Acquisto e vendita immobili propri”, veniva sottoposta a verifica fiscale dalla Guardia di Finanza di Gorizia. La compagine sociale della “Società_1
”, costituita il 05/12/2007, era composta da due soci: Società_2 S.R.L., con una quota del 50% e da Ricorrente_1, con una quota del 50%.
Acquisite le risultanze del processo verbale notificato dalla Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate di Gorizia notificava alla “Società_1” gli avvisi di accertamento n.TI503AA01290/2017 per l'anno 2014 e n. TI503AA01293-2017 per l'anno 2015). Tali atti impositivi divenivano definitivi per mancata impugnazione.
Considerata pertanto la definitività del reddito accertato in capo alla società, l'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Trieste notificava al sig. Ricorrente_1, socio della “Società_1” al 50%, due avvisi di accertamento (n. TI3010200812 e n. TI3010200822) per il recupero delle imposte dovute sui corrispondenti utili. Il sig. Ricorrente_1, impugnava avanti la CTP di Trieste non gli avvisi di accertamento “personali”, ma quelli, già definitivi, notificati alla “Società_1”. Il ricorso veniva notificato alla sola Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Trieste e poi depositato presso la Segreteria della Commissione Tributaria provinciale di Trieste;
veniva invece solo “comunicato” all'indirizzo di mail ordinaria dell'Agenzia delle Entrate di Gorizia, e non era depositato presso la Segreteria della CTP di Gorizia. L'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Gorizia depositava un proprio atto di controdeduzioni nel giudizio incardinato, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso. evidenziava come dalla formulazione del ricorso introduttivo risultasse che il sig. Ricorrente_1 agiva in qualità di socio della “Società_1” impugnando gli avvisi di accertamento n. TI503AA01290 (Ires, IVA ed Irap 2014) e n. TI503AA01293 (Ires, IVA ed Irap 2015), cioè gli atti emessi dall'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Gorizia nei confronti della “Società_1”.
Non risultavano invece impugnati gli avvisi di accertamento n. TI3010200812 e n. TI3010200822, notificati nei confronti del Ricorrente_1 dall'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Trieste, relativi ai maggiori redditi derivanti dalla partecipazione del Ricorrente_1 alla “società a ristretta base azionaria” “Società_1”.
Con sentenza n. 89/2022, pronunciata dalla sezione n. 2 il 25/11/2021 e depositata il 07/04/2022, la CTP di
Trieste accoglieva parzialmente il ricorso e disponeva l'annullamento degli “atti di presa in carico impugnati”, con compensazione delle spese di lite. Il sig. Ricorrente_1, quale socio della “Società_1”, impugna la sentenza della CTP di Trieste assumendo: la nullità della sentenza per inesistenza e/o totale inconferenza della motivazione;
violazione ed errata applicazione dell'art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992; - Totale omessa motivazione della sentenza sui fatti oggetto di causa, con violazione dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 546/1992; - Omessa pronuncia sui motivi di ricorso che venivano riprodotti.
Si costituiscono nel presente giudizio d'appello sia l'Agenzia delle Entrate di Trieste sia l'Agenzia delle
Entrate di Gorizia, entrambe concludono affinchè venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte con riferimento al periodo di imposta 2013, che il sig. Ricorrente_1 aveva presentato istanza di reclamo/mediazione nei confronti dell'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Trieste e a lui personalmente notificato in qualità di socio al 50% della Società_1, con cui, a fronte del principio di trasparenza, erano state recuperate le imposte dovute dal contribuente sui corrispondenti utili (il relativo ricorso, dopo due pronunce favorevoli all'A.F., era incardinato presso la Suprema
Corte di Cassazione a seguito di impugnazione del contribuente, successivamente dichiarato estinto con ordinanza a seguito di chiusura liti fiscali pendenti).
Gli analoghi avvisi di accertamento notificati al sig. Ricorrente_1 dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trieste - per gli anni di imposta 2014 e 2015 (nn. TI3010200812 e n. TI3010200822), non sono stati impugnati dal contribuente, il quale, con unico ricorso dd 05/11/2019, oggetto della presente controversia aveva impugnato non gli avvisi di accertamento “personali”, ma quelli, già definitivi, notificati dall'ufficio di Gorizia alla “Società_1”. Ne consegue, una palese inammissibilità del ricorso introduttivo della lite per maturata definitività degli atti in argomento.
Va altresì rilevato che nelle more del presente giudizio l'Appellante Ricorrente_1 con atto depositato in data 11.12.2025, “dichiara di rinunciare al ricorso in appello in epigrafe indicato con compensazione delle spese del presente grado di giudizio, dichiara altresì di rinunciare alla contestazione degli appelli incidentali mossi dalle parti appellate”. Tale atto di rinuncia risulta sottoscritto per accettazione da entrambe le Direzioni provinciali di Trieste e Gorizia.
In conclusione va parzialmente riformata la pronuncia di primo grado dichiarando la parziale estinzione del giudizio d'appello relativamente al gravame principale e rigettato il ricorso introduttivo della lite, compensando integralmente fra le Parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
In parziale riforma della decisione appellata, dichiarata l'estinzione parziale del giudizio di appello in relazione al gravame principale e in accoglimento dell'appello incidentale rigetta il ricorso introduttivo della lite;
compensa le spese del presente grado.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del FRIULI VENEZIA GIULIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MANZON ENRICO, Presidente
NI NI, LA
MONDINI MARIA LUISA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 302/2022 depositato il 07/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Avv. Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Gorizia
elettivamente domiciliato presso dp.gorizia@pce.agenziaentrate.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trieste - Via L. Stock, 2/3 34135 Trieste TS
elettivamente domiciliato presso dp.trieste@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 89/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TRIESTE sez. 2 e pubblicata il 07/04/2022
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI503AA01290 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI503AA01290 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI503AA01290 IRAP 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI503AA01293 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI503AA01293 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI503AA01293 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Da una verifica fiscale della Guardia di Finanza di Gorizia nei confronti della società “Società_2 S.R. L.” società esercente l'attività di “Costruzione di edifici residenziali e non residenziali” avente sede operativa in Gorizia, emergevano elementi riguardanti la società “Società_1” da cui emergevano elementi di esterovestizione. Detta società, di diritto sloveno ed esercente l'attività di “Acquisto e vendita immobili propri”, veniva sottoposta a verifica fiscale dalla Guardia di Finanza di Gorizia. La compagine sociale della “Società_1
”, costituita il 05/12/2007, era composta da due soci: Società_2 S.R.L., con una quota del 50% e da Ricorrente_1, con una quota del 50%.
Acquisite le risultanze del processo verbale notificato dalla Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate di Gorizia notificava alla “Società_1” gli avvisi di accertamento n.TI503AA01290/2017 per l'anno 2014 e n. TI503AA01293-2017 per l'anno 2015). Tali atti impositivi divenivano definitivi per mancata impugnazione.
Considerata pertanto la definitività del reddito accertato in capo alla società, l'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Trieste notificava al sig. Ricorrente_1, socio della “Società_1” al 50%, due avvisi di accertamento (n. TI3010200812 e n. TI3010200822) per il recupero delle imposte dovute sui corrispondenti utili. Il sig. Ricorrente_1, impugnava avanti la CTP di Trieste non gli avvisi di accertamento “personali”, ma quelli, già definitivi, notificati alla “Società_1”. Il ricorso veniva notificato alla sola Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Trieste e poi depositato presso la Segreteria della Commissione Tributaria provinciale di Trieste;
veniva invece solo “comunicato” all'indirizzo di mail ordinaria dell'Agenzia delle Entrate di Gorizia, e non era depositato presso la Segreteria della CTP di Gorizia. L'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Gorizia depositava un proprio atto di controdeduzioni nel giudizio incardinato, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso. evidenziava come dalla formulazione del ricorso introduttivo risultasse che il sig. Ricorrente_1 agiva in qualità di socio della “Società_1” impugnando gli avvisi di accertamento n. TI503AA01290 (Ires, IVA ed Irap 2014) e n. TI503AA01293 (Ires, IVA ed Irap 2015), cioè gli atti emessi dall'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Gorizia nei confronti della “Società_1”.
Non risultavano invece impugnati gli avvisi di accertamento n. TI3010200812 e n. TI3010200822, notificati nei confronti del Ricorrente_1 dall'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Trieste, relativi ai maggiori redditi derivanti dalla partecipazione del Ricorrente_1 alla “società a ristretta base azionaria” “Società_1”.
Con sentenza n. 89/2022, pronunciata dalla sezione n. 2 il 25/11/2021 e depositata il 07/04/2022, la CTP di
Trieste accoglieva parzialmente il ricorso e disponeva l'annullamento degli “atti di presa in carico impugnati”, con compensazione delle spese di lite. Il sig. Ricorrente_1, quale socio della “Società_1”, impugna la sentenza della CTP di Trieste assumendo: la nullità della sentenza per inesistenza e/o totale inconferenza della motivazione;
violazione ed errata applicazione dell'art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992; - Totale omessa motivazione della sentenza sui fatti oggetto di causa, con violazione dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 546/1992; - Omessa pronuncia sui motivi di ricorso che venivano riprodotti.
Si costituiscono nel presente giudizio d'appello sia l'Agenzia delle Entrate di Trieste sia l'Agenzia delle
Entrate di Gorizia, entrambe concludono affinchè venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte con riferimento al periodo di imposta 2013, che il sig. Ricorrente_1 aveva presentato istanza di reclamo/mediazione nei confronti dell'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Trieste e a lui personalmente notificato in qualità di socio al 50% della Società_1, con cui, a fronte del principio di trasparenza, erano state recuperate le imposte dovute dal contribuente sui corrispondenti utili (il relativo ricorso, dopo due pronunce favorevoli all'A.F., era incardinato presso la Suprema
Corte di Cassazione a seguito di impugnazione del contribuente, successivamente dichiarato estinto con ordinanza a seguito di chiusura liti fiscali pendenti).
Gli analoghi avvisi di accertamento notificati al sig. Ricorrente_1 dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trieste - per gli anni di imposta 2014 e 2015 (nn. TI3010200812 e n. TI3010200822), non sono stati impugnati dal contribuente, il quale, con unico ricorso dd 05/11/2019, oggetto della presente controversia aveva impugnato non gli avvisi di accertamento “personali”, ma quelli, già definitivi, notificati dall'ufficio di Gorizia alla “Società_1”. Ne consegue, una palese inammissibilità del ricorso introduttivo della lite per maturata definitività degli atti in argomento.
Va altresì rilevato che nelle more del presente giudizio l'Appellante Ricorrente_1 con atto depositato in data 11.12.2025, “dichiara di rinunciare al ricorso in appello in epigrafe indicato con compensazione delle spese del presente grado di giudizio, dichiara altresì di rinunciare alla contestazione degli appelli incidentali mossi dalle parti appellate”. Tale atto di rinuncia risulta sottoscritto per accettazione da entrambe le Direzioni provinciali di Trieste e Gorizia.
In conclusione va parzialmente riformata la pronuncia di primo grado dichiarando la parziale estinzione del giudizio d'appello relativamente al gravame principale e rigettato il ricorso introduttivo della lite, compensando integralmente fra le Parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
In parziale riforma della decisione appellata, dichiarata l'estinzione parziale del giudizio di appello in relazione al gravame principale e in accoglimento dell'appello incidentale rigetta il ricorso introduttivo della lite;
compensa le spese del presente grado.