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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/10/2025, n. 2653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2653 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 23/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9642/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. GALATI PIETRO ATTILIO e l'avv. PALMA MODONI ORONZO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. CASAGLI MARGHERITA e l'avv. GRAZIUSO SALVATORE CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La ricorrente ha chiesto: a) dichiarare illegittimo ed annullare il provvedimento del 26/01/2017 con cui l' richiede alla ricorrente la ripetizione delle somme indebitamente pagate pari ad € CP_2
5.356,73; b) Per l'effetto, ordinare al convenuto la restituzione delle somme già trattenute.
L' ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Ai fini della decisione si deve premettere che “Il pensionato che agisca in giudizio nei confronti dell'ente previdenziale al fine di ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire prestazioni, per le quali l'ente stia effettuando la ripetizione di indebito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire quelle prestazioni” (Cass. sez. un., 04/08/2010, n. 18046).
Il suddetto principio trova applicazione in quanto nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza (Cass. sez. lav. n. 198/2011).
1 Dalla lettura di tale sentenza si evince che - in alternativa – per far scattare l'onere della prova ex art. 2697 c.c. in capo all'accipiens è sufficiente che, costituendosi in giudizio, l' fornisca CP_1 argomenti idonei a consentire la ricostruzione delle ragioni che lo hanno indotto all'emissione del provvedimento di recupero, così adempiendo all'onere di contestazione previsto dall'art. 416 c.p.c. in capo alla parte convenuta. Nel caso di specie, tale onere di contestazione è stato adempiuto, in quanto dalla memoria di costituzione in giudizio dell' si evince che “- la CP_1 ricorrente è titolare di pensione di reversibilità con decorrenza dal Marzo 2013 ( SO 25044046); - in data 04/09/2016 la pensione di reversibilità della ricorrente era oggetto di ricostituzione d'ufficio, all'esito veniva riconosciuta l'integrazione del trattamento minimo, per il periodo dal 2015 al 2016, per un importo mensile di E. 200,00 ( per un credito totale di E. 4.794,24 per il periodo 2015 e 2016) CP_ ( doc. 1); - successivamente, in data 26/01/2017, l provvedeva ad ulteriore ricostituzione della pensione in ragione della sussistenza di rendite estere percepite dalla ricorrente per gli anni 2013 –
2017 ( doc. 2); - come si evince dall'estratto in atti, la ricorrente è titolare di rendita estera che ha determinato il superamento della soglia di legge per il riconoscimento del trattamento minimo e la revoca di quest'ultimo beneficio in quanto non spettante ( doc. 3); - l'indebito di E. 5.328,73, derivante dall'incumulabilità della rendita estera con il trattamento di integrazione al minimo di cui alla comunicazione 26.01.17 ( doc. 2), è stato compensato con il credito di E. 4.794,24 di cui alla CP_ ricostituzione del 4.09.16 ( doc. 1). L' ha operato una compensazione tra debiti e crediti riferiti allo stesso periodo ed è stato notificato un debito per la differenza di E. 510,49 che è stato recuperato sulla rata di pensione del Dicembre 2017) (doc. 4)”.
Era quindi onere della ricorrente provare il possesso di redditi nei limiti di legge, ma tale onere non è stato adempiuto e, anzi, non vi sono nemmeno deduzioni sul punto, mentre dagli atti risulta che la ricorrente è titolare di pensione estera di importo superiore a € 19000 annui.
Passando ad esaminare le eccezioni relative alla irripetibilità delle somme percepite in buona fede, si deve premettere che la materia è regolata dall'art. 52 L. 88/1989 e dall'art. 13 L. 412/91
(norma di interpretazione autentica); in base a tali norme e, in particolare, in base all'art. 13 co.
1 L. 412/91, il recupero di quanto indebitamente già erogato è ammesso non solo in caso di dolo del pensionato, ma anche nell'ipotesi di “omessa od incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente”.
L'omessa segnalazione è quindi parificata al dolo e Cass. 1228/2011 ha stabilito che l'omessa segnalazione da parte del pensionato circa l'esistenza di fatti “incidenti sul diritto o sulla misura della prestazione dovuta” rende irrilevante l'esercizio dei controlli annuali ex art. 13 comma 2 da parte dell' e giustifica la ripetizione dell'indebito anche in caso di omesso esercizio di tali CP_1 poteri, in quanto “il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo” (Cassazione civile sez. lav. 24 gennaio 2012 n. 953).
2 Grava quindi sul pensionato che propone azione di accertamento negativo l'onere di provare che l'indebito non è dovuto ad omessa segnalazione da parte sua ex art. 13 comma 1 l. 412/91; solo in tal caso, la mancata attivazione dell' entro i termini previsti dall'art. 13 comma 2 L. CP_1
412/91 rende irripetibili le somme indebitamente percepite.
Nel caso di specie, tale onere non è stato adempiuto, in quanto la ricorrente non ha dedotto né tantomeno dimostrato di avere comunicato all i redditi da pensione estera. CP_1
L'eccezione di “violazione dell'art. 35 c. 10 bis del dl 207/2008 conv. l. 14/2009” è stata formulata per la prima volta nelle note scritte e, pertanto, è tardiva e quindi inammissibile.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 04/09/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 24/10/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
3
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 23/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9642/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. GALATI PIETRO ATTILIO e l'avv. PALMA MODONI ORONZO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. CASAGLI MARGHERITA e l'avv. GRAZIUSO SALVATORE CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La ricorrente ha chiesto: a) dichiarare illegittimo ed annullare il provvedimento del 26/01/2017 con cui l' richiede alla ricorrente la ripetizione delle somme indebitamente pagate pari ad € CP_2
5.356,73; b) Per l'effetto, ordinare al convenuto la restituzione delle somme già trattenute.
L' ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Ai fini della decisione si deve premettere che “Il pensionato che agisca in giudizio nei confronti dell'ente previdenziale al fine di ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire prestazioni, per le quali l'ente stia effettuando la ripetizione di indebito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire quelle prestazioni” (Cass. sez. un., 04/08/2010, n. 18046).
Il suddetto principio trova applicazione in quanto nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza (Cass. sez. lav. n. 198/2011).
1 Dalla lettura di tale sentenza si evince che - in alternativa – per far scattare l'onere della prova ex art. 2697 c.c. in capo all'accipiens è sufficiente che, costituendosi in giudizio, l' fornisca CP_1 argomenti idonei a consentire la ricostruzione delle ragioni che lo hanno indotto all'emissione del provvedimento di recupero, così adempiendo all'onere di contestazione previsto dall'art. 416 c.p.c. in capo alla parte convenuta. Nel caso di specie, tale onere di contestazione è stato adempiuto, in quanto dalla memoria di costituzione in giudizio dell' si evince che “- la CP_1 ricorrente è titolare di pensione di reversibilità con decorrenza dal Marzo 2013 ( SO 25044046); - in data 04/09/2016 la pensione di reversibilità della ricorrente era oggetto di ricostituzione d'ufficio, all'esito veniva riconosciuta l'integrazione del trattamento minimo, per il periodo dal 2015 al 2016, per un importo mensile di E. 200,00 ( per un credito totale di E. 4.794,24 per il periodo 2015 e 2016) CP_ ( doc. 1); - successivamente, in data 26/01/2017, l provvedeva ad ulteriore ricostituzione della pensione in ragione della sussistenza di rendite estere percepite dalla ricorrente per gli anni 2013 –
2017 ( doc. 2); - come si evince dall'estratto in atti, la ricorrente è titolare di rendita estera che ha determinato il superamento della soglia di legge per il riconoscimento del trattamento minimo e la revoca di quest'ultimo beneficio in quanto non spettante ( doc. 3); - l'indebito di E. 5.328,73, derivante dall'incumulabilità della rendita estera con il trattamento di integrazione al minimo di cui alla comunicazione 26.01.17 ( doc. 2), è stato compensato con il credito di E. 4.794,24 di cui alla CP_ ricostituzione del 4.09.16 ( doc. 1). L' ha operato una compensazione tra debiti e crediti riferiti allo stesso periodo ed è stato notificato un debito per la differenza di E. 510,49 che è stato recuperato sulla rata di pensione del Dicembre 2017) (doc. 4)”.
Era quindi onere della ricorrente provare il possesso di redditi nei limiti di legge, ma tale onere non è stato adempiuto e, anzi, non vi sono nemmeno deduzioni sul punto, mentre dagli atti risulta che la ricorrente è titolare di pensione estera di importo superiore a € 19000 annui.
Passando ad esaminare le eccezioni relative alla irripetibilità delle somme percepite in buona fede, si deve premettere che la materia è regolata dall'art. 52 L. 88/1989 e dall'art. 13 L. 412/91
(norma di interpretazione autentica); in base a tali norme e, in particolare, in base all'art. 13 co.
1 L. 412/91, il recupero di quanto indebitamente già erogato è ammesso non solo in caso di dolo del pensionato, ma anche nell'ipotesi di “omessa od incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente”.
L'omessa segnalazione è quindi parificata al dolo e Cass. 1228/2011 ha stabilito che l'omessa segnalazione da parte del pensionato circa l'esistenza di fatti “incidenti sul diritto o sulla misura della prestazione dovuta” rende irrilevante l'esercizio dei controlli annuali ex art. 13 comma 2 da parte dell' e giustifica la ripetizione dell'indebito anche in caso di omesso esercizio di tali CP_1 poteri, in quanto “il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo” (Cassazione civile sez. lav. 24 gennaio 2012 n. 953).
2 Grava quindi sul pensionato che propone azione di accertamento negativo l'onere di provare che l'indebito non è dovuto ad omessa segnalazione da parte sua ex art. 13 comma 1 l. 412/91; solo in tal caso, la mancata attivazione dell' entro i termini previsti dall'art. 13 comma 2 L. CP_1
412/91 rende irripetibili le somme indebitamente percepite.
Nel caso di specie, tale onere non è stato adempiuto, in quanto la ricorrente non ha dedotto né tantomeno dimostrato di avere comunicato all i redditi da pensione estera. CP_1
L'eccezione di “violazione dell'art. 35 c. 10 bis del dl 207/2008 conv. l. 14/2009” è stata formulata per la prima volta nelle note scritte e, pertanto, è tardiva e quindi inammissibile.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 04/09/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 24/10/2025
Il Giudice
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