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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/05/2025, n. 2130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2130 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 19 Maggio 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 12196 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
San Gregorio di Catania, via Tevere n. 15, in proprio e n.q. di legale rappresentante della società
[...]
c.f. con sede in Catania, via Luigi Rizzo n. 29, ed elettivamente domiciliato in Catania, CP_1 P.IVA_1
Corso Sicilia n.111, presso lo studio dell'avv. Luca Passarello, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell e rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato, per mandato CP_2 generale alle liti del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistenti
OGGETTO: Opposizione ad ordinanze ingiunzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione del Giudice del Lavoro, depositato il
27.12.2023, il ricorrente, in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante della società CP_1 proponeva opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni n.OI-000695658, n.OI-000695469, n.OI-002558118 e n.OI-002557991, notificate in data 29.11.2023, per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dovute sulle retribuzioni dei lavoratori per gli anni 2019 e 2020 e con le quali veniva richiesto il
1 pagamento per l'anno 2019 della somma di € 986,88 e per l'anno 2020 della somma di € 10.130,00, a titolo di sanzione amministrativa, oltre € 9,05 a titolo di spese, e relativi agli atti di accertamento, rispettivamente, prot. CP_ CP_ n. .2100.05/05/2022.0300035 del 05/05/2022, prot. n. .2100.05/05/2022.0300036 del 05/05/2022, CP_ CP_ prot. n. .2100.30/01/2023.0060178 del 30/01/2023, prot. n. .2100.30/01/2023.0060177 del
30/01/2023.
La ricorrente eccepiva l'omessa notifica degli atti di accertamento e comunque la violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981, poiché la presunta notifica dei prodromici atti di accertamento era stata effettuata oltre il termine di decadenza di 90 giorni.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni “… preliminarmente sospendere la esecutività degli atti impugnati, nonché la riscossione concorrendo gravi e giustificati motivi, stante la eccessiva onerosità, nonché il fumus boni iuris;
quindi, accogliere la presente opposizione e respingere come inammissibili, infondate, inefficaci e nulle le Ordinanze-Ingiunzioni n.OI-000695658, n.OI-000695469, n.OI-002558118 e
n.OI-002557991, nonché tutti gli atti prodromici e conseguenziali, comunque connessi, che siano o possano considerarsi in rapporto di correlazione con gli atti impugnati, e, comunque, con qualsiasi formula, annullarli e revocarli, ritenendo e dichiarando l'assoluta non debenza delle presunte somme oggi ingiunte dall' CP_2
Con vittoria di spese, compensi ed onorari di giudizio da distrarre ex art.93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore.”. CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato il contraddittorio, si costituiva l , depositando memoria difensiva nella quale, alla luce delle disposizioni impartite con messaggio n. 4144 del 6.12.24 DCE e CP_ comunicazione interna della Direzione regionale Sicilia 5580. 27/01/2025.0001499, stante la tardività della notifica dei prodromici atti di accertamento, depositava provvedimenti di annullamento in autotutela delle ordinanze ingiunzioni impugnate, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
Alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 09.05.2025 e di quello del Presidente del Tribunale Facente Funzioni, la causa chiamata, innanzi al sottoscritto giudicante, all'udienza odierna del 19.05.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti costituite - in particolare, avendo parte ricorrente preso posizione sulla posizione dell'ente previdenziale di cui alla memoria di costituzione - ed essendo la causa istruita mediante produzione documentale, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito. CP_ Alla luce della documentazione emessa dall' - Disposizione di annullamento n. 210000-25-0214 del
07.04.2025, n. 210000-25-0215 del 07.04.2025, n. 210000-25-0216 del 14.04.2025 e n. 210000-25-0217 del
2 14.04.2025 - e depositata in atti va dichiarata cessata la materia del contendere relativamente alle ordinanze ingiunzioni impugnate, essendo state annullate in autotutela dall'ente impositore.
Infatti, quando le parti risolvono fuori del processo la propria controversia, eliminando la loro posizione di contrasto, viene meno la ragion d'essere sostanziale della lite e dunque il concreto e tutelato interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, il quale, accertato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in causa, ha il potere-dovere di rilevare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere e, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse dell'agente.
3. Spese.
L'unico punto che rimane controverso è quello della regolazione delle spese di giudizio, che va eseguita in virtù della c.d. “soccombenza virtuale” delle parti.
Nel caso di specie, va tenuto in conto il contegno processuale osservato dall' , che ha evitato di resistere CP_2 ulteriormente, e le spese possono essere compensate in ragione della metà e la restante metà trova liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 27.12.2024 da , in proprio e n.q. di legale rappresentante della società Parte_1 [...]
nei confronti nei confronti dell' , ( , in persona del CP_1 Controparte_2 CP_2 legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere, essendo state annullate in autotutela le ordinanze ingiunzioni oggetto di opposizione.
2. Condanna l a rifondere al ricorrente, come sopra generalizzato, le spese di giudizio, che previa CP_2 compensazione in ragione della metà, liquida la restante metà in complessivi € 1.863,00, per compenso professionale, oltre rimborso del 15% per spese generali, C.P.A. ed IVA. se dovuta e nelle misure di legge, che distrae in favore del procuratore antistatario, avv. Luca Passarello.
Così deciso in Catania, 19.05.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 19 Maggio 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 12196 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
San Gregorio di Catania, via Tevere n. 15, in proprio e n.q. di legale rappresentante della società
[...]
c.f. con sede in Catania, via Luigi Rizzo n. 29, ed elettivamente domiciliato in Catania, CP_1 P.IVA_1
Corso Sicilia n.111, presso lo studio dell'avv. Luca Passarello, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell e rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato, per mandato CP_2 generale alle liti del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistenti
OGGETTO: Opposizione ad ordinanze ingiunzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione del Giudice del Lavoro, depositato il
27.12.2023, il ricorrente, in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante della società CP_1 proponeva opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni n.OI-000695658, n.OI-000695469, n.OI-002558118 e n.OI-002557991, notificate in data 29.11.2023, per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dovute sulle retribuzioni dei lavoratori per gli anni 2019 e 2020 e con le quali veniva richiesto il
1 pagamento per l'anno 2019 della somma di € 986,88 e per l'anno 2020 della somma di € 10.130,00, a titolo di sanzione amministrativa, oltre € 9,05 a titolo di spese, e relativi agli atti di accertamento, rispettivamente, prot. CP_ CP_ n. .2100.05/05/2022.0300035 del 05/05/2022, prot. n. .2100.05/05/2022.0300036 del 05/05/2022, CP_ CP_ prot. n. .2100.30/01/2023.0060178 del 30/01/2023, prot. n. .2100.30/01/2023.0060177 del
30/01/2023.
La ricorrente eccepiva l'omessa notifica degli atti di accertamento e comunque la violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981, poiché la presunta notifica dei prodromici atti di accertamento era stata effettuata oltre il termine di decadenza di 90 giorni.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni “… preliminarmente sospendere la esecutività degli atti impugnati, nonché la riscossione concorrendo gravi e giustificati motivi, stante la eccessiva onerosità, nonché il fumus boni iuris;
quindi, accogliere la presente opposizione e respingere come inammissibili, infondate, inefficaci e nulle le Ordinanze-Ingiunzioni n.OI-000695658, n.OI-000695469, n.OI-002558118 e
n.OI-002557991, nonché tutti gli atti prodromici e conseguenziali, comunque connessi, che siano o possano considerarsi in rapporto di correlazione con gli atti impugnati, e, comunque, con qualsiasi formula, annullarli e revocarli, ritenendo e dichiarando l'assoluta non debenza delle presunte somme oggi ingiunte dall' CP_2
Con vittoria di spese, compensi ed onorari di giudizio da distrarre ex art.93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore.”. CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato il contraddittorio, si costituiva l , depositando memoria difensiva nella quale, alla luce delle disposizioni impartite con messaggio n. 4144 del 6.12.24 DCE e CP_ comunicazione interna della Direzione regionale Sicilia 5580. 27/01/2025.0001499, stante la tardività della notifica dei prodromici atti di accertamento, depositava provvedimenti di annullamento in autotutela delle ordinanze ingiunzioni impugnate, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
Alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 09.05.2025 e di quello del Presidente del Tribunale Facente Funzioni, la causa chiamata, innanzi al sottoscritto giudicante, all'udienza odierna del 19.05.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti costituite - in particolare, avendo parte ricorrente preso posizione sulla posizione dell'ente previdenziale di cui alla memoria di costituzione - ed essendo la causa istruita mediante produzione documentale, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito. CP_ Alla luce della documentazione emessa dall' - Disposizione di annullamento n. 210000-25-0214 del
07.04.2025, n. 210000-25-0215 del 07.04.2025, n. 210000-25-0216 del 14.04.2025 e n. 210000-25-0217 del
2 14.04.2025 - e depositata in atti va dichiarata cessata la materia del contendere relativamente alle ordinanze ingiunzioni impugnate, essendo state annullate in autotutela dall'ente impositore.
Infatti, quando le parti risolvono fuori del processo la propria controversia, eliminando la loro posizione di contrasto, viene meno la ragion d'essere sostanziale della lite e dunque il concreto e tutelato interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, il quale, accertato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in causa, ha il potere-dovere di rilevare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere e, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse dell'agente.
3. Spese.
L'unico punto che rimane controverso è quello della regolazione delle spese di giudizio, che va eseguita in virtù della c.d. “soccombenza virtuale” delle parti.
Nel caso di specie, va tenuto in conto il contegno processuale osservato dall' , che ha evitato di resistere CP_2 ulteriormente, e le spese possono essere compensate in ragione della metà e la restante metà trova liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 27.12.2024 da , in proprio e n.q. di legale rappresentante della società Parte_1 [...]
nei confronti nei confronti dell' , ( , in persona del CP_1 Controparte_2 CP_2 legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere, essendo state annullate in autotutela le ordinanze ingiunzioni oggetto di opposizione.
2. Condanna l a rifondere al ricorrente, come sopra generalizzato, le spese di giudizio, che previa CP_2 compensazione in ragione della metà, liquida la restante metà in complessivi € 1.863,00, per compenso professionale, oltre rimborso del 15% per spese generali, C.P.A. ed IVA. se dovuta e nelle misure di legge, che distrae in favore del procuratore antistatario, avv. Luca Passarello.
Così deciso in Catania, 19.05.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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