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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 05/11/2024, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Sezione civile
Ruolo collegiale famiglia
riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti magistrati
dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel\est.)
dr.ssa Claudia De Santi Giudice
dr.ssa Ida Cuffaro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al RGC 673\23 avente ad oggetto: SEPARAZIONE
trattenuta in decisione ex art 127 ter cpc dal 4.9.2024
TRA
nata a [...] il [...] ) con Parte_1 C.F._1
l'avv.to Rosaria Broso – giusta procura in atti - ricorrente
E
nato a [...] il [...] ed ivi res.te Controparte_1
( con l'avv.to Clementina De Angelis giusta procura in atti C.F._2
resistente
Nonché
Pubblico Ministero – sede -- intervenuto
Conclusioni : come atti e verbali di causa
Svolgimento del processo
e motivi della decisione
Pag. 1 a 4 Con ricorso depositato il 18.5.2023 la ricorrente - premesso di aver contratto matrimonio concordatario nel 1997; che dall'unione nascevano due figli ( cl.1998, maggiorenne, Persona_1 studente;
cl.2004, maggiorenne, autonomo e convivente con la madre in una casa di Per_2 proprietà di quest'ultima sita in Brivadi – VV- ) – chiedeva, per le ragioni indicate nell'atto introduttivo, la separazione con addebito al marito;
assegnarsi a quest'ultimo la casa familiare in Parghelia poiché l ricorrente già trasferitasi a Brivadi (Ricadi) in una casa di sua proprietà; porre a carico esclusivo del padre - come già avviene - il mantenimento della figlia Per_1 studentessa a IL;
obbligare il marito a corrisponderle l'assegno di mantenimento in misura di euro 600,00 mensili in quanto inoccupata e riconosciuta invalida;
chiedeva inoltre la restituzione della metà dei risparmi sul conto della gioielleria;
l'assegnazione della sua quota della gioielleria dove ha lavorato per circa 30 anni;
il 50% dell'avviamento di tale attività nonché il 50% del valore del terreno edificabile sito a Parghelia, acquistato in corso di matrimonio ed intestato ad entrambi.
Si costituiva tardivamente il resistente, aderendo alla domanda principale tuttavia con addebito alla moglie;
contestava la analoga domanda ex adverso e la richiesta di mantenimento posta la concreta capacità lavorativa la moglie, per età e titoli (cuoca) ; aderiva alla richiesta di mantenimento esclusivo e diretto in favore della figlia contestava le restanti Per_1 domande restitutorie mentre chiedeva la restituzione delle somme investite per la ristrutturazione della casa della moglie in Brivadi.
Fissata l'udienza di comparizione personale (6.2.2024) – ritualmente comunicata al PM - le parti, esclusi margini di riconciliazione, venivano autorizzati a vivere separatamente.
Con ordinanza emessa pari data (non reclamata) il GI pronunciava i provvedimenti di cui all'art 473bis.22 cpc che di seguito pedissequamente si riportano:
“Ritenuto preliminarmente
- la tardività della costituzione del convenuto con conseguenziale decadenza dalle domande ivi formulate;
-analogamente la tardività della memoria istruttoria ex art 473bis.17 (secondo termine)
- l'improponibilità in questa sede delle domande divisorie\restitutorie avanzate reciprocamente dalle parti rilevato che la coppia è unita in matrimonio dal 1997; che sono nati due figli entrambi maggiorenni da ritenersi, allo stato, sufficientemente autonomi (cfr. dichiarazioni ud. 6.2.24) sicché nulla deve disporsi in merito all'assegnazione della casa familiare - comunque già lasciata dalla ricorrente -né in ordine al mantenimento della prole
-che le parti controvertono in merito all'assegno di mantenimento in favore della ricorrente, la quale ha dedotto di essere disoccupata, dopo aver lavorato, di fatto, in costanza di matrimonio, nel laboratorio orafo intestato al marito nonché a cagione di precarie condizioni di salute, circostanze tutte non contestate e desumibili altresì dalla documentazione versata in atti;
- che il diritto al mantenimento, nella separazione personale - in assenza della condizione ostativa dell'addebito - trova il suo presupposto nella permanenza del vincolo coniugale essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale non incompatibile con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione;
che la sua misura va rapportata, ex art 156 c.c., non solo alla carenza\insufficienza di adeguati redditi propri del coniuge istante ma anche alle sostanze e circostanze concrete del coniuge obbligato oltre che alla prova del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio ( ex multis Cass Civ. sez I N. 12196 del 2017; SSUU N. 18287\18; n. 17098 del 26/06/2019)
Pag. 2 a 4 - che dalle dichiarazioni redditi dep. dal resistente, dalla documentazione prodotta e dalle odierne dichiarazioni, emerge una posizione economica-reddituale non florida del resistente (che vive in abitazione condotta in locazione, che rifletteva su iniziative per il rilancio dell'attività lavorativa) mentre la ricorrente vive in una casa di sua proprietà ed è comproprietaria unitamente al marito di un terreno le cui potenzialità, in mancanza di altre risorse, vanno certamente considerate dalle parti;
- che in applicazione dei superiori principi, tenuto conto altresì della considerevole durata del matrimonio;
del contributo della ricorrente alla famiglia e all'attività lavorativa familiare vada riconosciuto alla stessa l'assegno di mantenimento la cui misura – valutate comparativamente le rispettive situazioni economico\reddituali – stimasi congruo fissare in ragione di euro 400,00 mensili oltre rivalutazione annuale come per legge a far data dalla domanda;
infine, che il resistente non ha articolato tempestivamente mezzi istruttori mentre la ricorrente non avanzato alcuna richiesta in merito “
sicché ritenuta la causa è matura per la decisione venivano assegnati i termini conclusionali ex art 473bis.28 cpc e rinviata all'udienza sostituiva del 3.9.2024 per la rimessione in decisione.
Nelle more, il resistente avanzava domanda di modifica dell'ordinanza PTU in merito al disposto contributo di mantenimento (iscritto al sub 1), respinta con ordinanza del 4.6.2024
Le parti depositavano le rispettive memorie conclusionali indi la causa era riservata per la decisione collegiale dal 4.9.2024
In assenza della condizione ostativa dell'addebito che, seppur reciprocamente richiesto, è rimasto del tutto privo di dimostrazione (cfr. ord PTU), l'oggetto del contendere si riduce esclusivamente al riconoscimento del contributo economico reclamato dalla ricorrente.
Sul punto ritiene il Collegio di confermare le statuizioni di cui all'ordinanza PTU del 6.2.2024, poiché le risultanze in atti hanno invero confermato, per la ricorrente, l'attuale stato d'incolpevole inoccupazione a cagione dell'età (53 anni) e di una invalidità il cui riconoscimento comporta tuttavia l'erogazione di una pensione pari a circa euro 334,00 mensili (cfr. dich.ni all'udienza del 6.2.2024); il godimento di una abitazione di sua esclusiva proprietà nonché le concrete prospettive di monetizzazione della quota in comproprietà di un terreno in Parghelia a cui si è già dichiarato disponibile il marito (nulla da obiettare riguardo la divisione del terreno in parti uguali da effettuarsi nelle deputate sedi, in quanto acquistato in costanza di matrimonio cfr. comparsa di costituzione); per il resistente, una modesta capacità contributiva (circa € 14.000,oo annui cfr dich.redditi triennio 2020-2022) sulla quale gravano oltre alle spese locatizie\abitative anche, di fatto, il contributo economico in via esclusiva della primogenita a IL .
Va dunque confermato l'obbligo del resistente di contribuire al mantenimento della moglie nella misura già indicata nella citata ordinanza non essendo stato dimostrato peraltro un diverso e più elevato tenore di vita.
L'adesione alla domanda principale, la reciproca soccombenza e le pronunce in rito giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio (compreso il sub).
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia definitivamente pronunciando nella controversia civile come
Pag. 3 a 4 innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) Pronuncia ai sensi dell'art. 151 co.1 c.c. la separazione personale dei coniugi Parte_1
e – smg -
[...] Controparte_1
B) Rigetta le reciproche domande di addebito;
C) Obbliga a corrispondere, con modalità tracciabile, a Controparte_1 Parte_1
a titolo di mantenimento euro 400,00 entro il giorno cinque di ogni mese a
[...] decorrere dalla data del deposito del presente ricorso;
D) dichiara improponibili in questa sede le domande divisorie\restitutorie avanzate reciprocamente dalle parti;
E) conferma nel resto l'ordinanza PTU del 6.2.2024
F) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RICADI (VV) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) (R.A.M.
Comune di Ricadi (VV) - Anno 1997 –- Parte II – Serie A -atto n. 1);
F) Compensa integralmente le spese (compreso il sub)
Così deciso nella C.C. telematica del 31.10.2024
La Presidente Dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 4 a 4
Ruolo collegiale famiglia
riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti magistrati
dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel\est.)
dr.ssa Claudia De Santi Giudice
dr.ssa Ida Cuffaro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al RGC 673\23 avente ad oggetto: SEPARAZIONE
trattenuta in decisione ex art 127 ter cpc dal 4.9.2024
TRA
nata a [...] il [...] ) con Parte_1 C.F._1
l'avv.to Rosaria Broso – giusta procura in atti - ricorrente
E
nato a [...] il [...] ed ivi res.te Controparte_1
( con l'avv.to Clementina De Angelis giusta procura in atti C.F._2
resistente
Nonché
Pubblico Ministero – sede -- intervenuto
Conclusioni : come atti e verbali di causa
Svolgimento del processo
e motivi della decisione
Pag. 1 a 4 Con ricorso depositato il 18.5.2023 la ricorrente - premesso di aver contratto matrimonio concordatario nel 1997; che dall'unione nascevano due figli ( cl.1998, maggiorenne, Persona_1 studente;
cl.2004, maggiorenne, autonomo e convivente con la madre in una casa di Per_2 proprietà di quest'ultima sita in Brivadi – VV- ) – chiedeva, per le ragioni indicate nell'atto introduttivo, la separazione con addebito al marito;
assegnarsi a quest'ultimo la casa familiare in Parghelia poiché l ricorrente già trasferitasi a Brivadi (Ricadi) in una casa di sua proprietà; porre a carico esclusivo del padre - come già avviene - il mantenimento della figlia Per_1 studentessa a IL;
obbligare il marito a corrisponderle l'assegno di mantenimento in misura di euro 600,00 mensili in quanto inoccupata e riconosciuta invalida;
chiedeva inoltre la restituzione della metà dei risparmi sul conto della gioielleria;
l'assegnazione della sua quota della gioielleria dove ha lavorato per circa 30 anni;
il 50% dell'avviamento di tale attività nonché il 50% del valore del terreno edificabile sito a Parghelia, acquistato in corso di matrimonio ed intestato ad entrambi.
Si costituiva tardivamente il resistente, aderendo alla domanda principale tuttavia con addebito alla moglie;
contestava la analoga domanda ex adverso e la richiesta di mantenimento posta la concreta capacità lavorativa la moglie, per età e titoli (cuoca) ; aderiva alla richiesta di mantenimento esclusivo e diretto in favore della figlia contestava le restanti Per_1 domande restitutorie mentre chiedeva la restituzione delle somme investite per la ristrutturazione della casa della moglie in Brivadi.
Fissata l'udienza di comparizione personale (6.2.2024) – ritualmente comunicata al PM - le parti, esclusi margini di riconciliazione, venivano autorizzati a vivere separatamente.
Con ordinanza emessa pari data (non reclamata) il GI pronunciava i provvedimenti di cui all'art 473bis.22 cpc che di seguito pedissequamente si riportano:
“Ritenuto preliminarmente
- la tardività della costituzione del convenuto con conseguenziale decadenza dalle domande ivi formulate;
-analogamente la tardività della memoria istruttoria ex art 473bis.17 (secondo termine)
- l'improponibilità in questa sede delle domande divisorie\restitutorie avanzate reciprocamente dalle parti rilevato che la coppia è unita in matrimonio dal 1997; che sono nati due figli entrambi maggiorenni da ritenersi, allo stato, sufficientemente autonomi (cfr. dichiarazioni ud. 6.2.24) sicché nulla deve disporsi in merito all'assegnazione della casa familiare - comunque già lasciata dalla ricorrente -né in ordine al mantenimento della prole
-che le parti controvertono in merito all'assegno di mantenimento in favore della ricorrente, la quale ha dedotto di essere disoccupata, dopo aver lavorato, di fatto, in costanza di matrimonio, nel laboratorio orafo intestato al marito nonché a cagione di precarie condizioni di salute, circostanze tutte non contestate e desumibili altresì dalla documentazione versata in atti;
- che il diritto al mantenimento, nella separazione personale - in assenza della condizione ostativa dell'addebito - trova il suo presupposto nella permanenza del vincolo coniugale essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale non incompatibile con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione;
che la sua misura va rapportata, ex art 156 c.c., non solo alla carenza\insufficienza di adeguati redditi propri del coniuge istante ma anche alle sostanze e circostanze concrete del coniuge obbligato oltre che alla prova del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio ( ex multis Cass Civ. sez I N. 12196 del 2017; SSUU N. 18287\18; n. 17098 del 26/06/2019)
Pag. 2 a 4 - che dalle dichiarazioni redditi dep. dal resistente, dalla documentazione prodotta e dalle odierne dichiarazioni, emerge una posizione economica-reddituale non florida del resistente (che vive in abitazione condotta in locazione, che rifletteva su iniziative per il rilancio dell'attività lavorativa) mentre la ricorrente vive in una casa di sua proprietà ed è comproprietaria unitamente al marito di un terreno le cui potenzialità, in mancanza di altre risorse, vanno certamente considerate dalle parti;
- che in applicazione dei superiori principi, tenuto conto altresì della considerevole durata del matrimonio;
del contributo della ricorrente alla famiglia e all'attività lavorativa familiare vada riconosciuto alla stessa l'assegno di mantenimento la cui misura – valutate comparativamente le rispettive situazioni economico\reddituali – stimasi congruo fissare in ragione di euro 400,00 mensili oltre rivalutazione annuale come per legge a far data dalla domanda;
infine, che il resistente non ha articolato tempestivamente mezzi istruttori mentre la ricorrente non avanzato alcuna richiesta in merito “
sicché ritenuta la causa è matura per la decisione venivano assegnati i termini conclusionali ex art 473bis.28 cpc e rinviata all'udienza sostituiva del 3.9.2024 per la rimessione in decisione.
Nelle more, il resistente avanzava domanda di modifica dell'ordinanza PTU in merito al disposto contributo di mantenimento (iscritto al sub 1), respinta con ordinanza del 4.6.2024
Le parti depositavano le rispettive memorie conclusionali indi la causa era riservata per la decisione collegiale dal 4.9.2024
In assenza della condizione ostativa dell'addebito che, seppur reciprocamente richiesto, è rimasto del tutto privo di dimostrazione (cfr. ord PTU), l'oggetto del contendere si riduce esclusivamente al riconoscimento del contributo economico reclamato dalla ricorrente.
Sul punto ritiene il Collegio di confermare le statuizioni di cui all'ordinanza PTU del 6.2.2024, poiché le risultanze in atti hanno invero confermato, per la ricorrente, l'attuale stato d'incolpevole inoccupazione a cagione dell'età (53 anni) e di una invalidità il cui riconoscimento comporta tuttavia l'erogazione di una pensione pari a circa euro 334,00 mensili (cfr. dich.ni all'udienza del 6.2.2024); il godimento di una abitazione di sua esclusiva proprietà nonché le concrete prospettive di monetizzazione della quota in comproprietà di un terreno in Parghelia a cui si è già dichiarato disponibile il marito (nulla da obiettare riguardo la divisione del terreno in parti uguali da effettuarsi nelle deputate sedi, in quanto acquistato in costanza di matrimonio cfr. comparsa di costituzione); per il resistente, una modesta capacità contributiva (circa € 14.000,oo annui cfr dich.redditi triennio 2020-2022) sulla quale gravano oltre alle spese locatizie\abitative anche, di fatto, il contributo economico in via esclusiva della primogenita a IL .
Va dunque confermato l'obbligo del resistente di contribuire al mantenimento della moglie nella misura già indicata nella citata ordinanza non essendo stato dimostrato peraltro un diverso e più elevato tenore di vita.
L'adesione alla domanda principale, la reciproca soccombenza e le pronunce in rito giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio (compreso il sub).
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia definitivamente pronunciando nella controversia civile come
Pag. 3 a 4 innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) Pronuncia ai sensi dell'art. 151 co.1 c.c. la separazione personale dei coniugi Parte_1
e – smg -
[...] Controparte_1
B) Rigetta le reciproche domande di addebito;
C) Obbliga a corrispondere, con modalità tracciabile, a Controparte_1 Parte_1
a titolo di mantenimento euro 400,00 entro il giorno cinque di ogni mese a
[...] decorrere dalla data del deposito del presente ricorso;
D) dichiara improponibili in questa sede le domande divisorie\restitutorie avanzate reciprocamente dalle parti;
E) conferma nel resto l'ordinanza PTU del 6.2.2024
F) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RICADI (VV) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) (R.A.M.
Comune di Ricadi (VV) - Anno 1997 –- Parte II – Serie A -atto n. 1);
F) Compensa integralmente le spese (compreso il sub)
Così deciso nella C.C. telematica del 31.10.2024
La Presidente Dr.ssa Gabriella Lupoli
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