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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 09/09/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2145/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 2145 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 24.6.2025 e vertente
T R A
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Cigliano
Parte opponente
E
C.F.: , e per essa, quale mandataria, CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
C.F.: , a propria volta rappresentata dalla mandataria
[...] P.IVA_2 [...]
in persona del l.r.p.t., C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3 P.IVA_3
Paolo Feliziani
Parte opposta
E
in persona del l.r.p.t., C.F.: , Controparte_4 P.IVA_4 CP_5
, ,
[...] Controparte_6 Controparte_7
, in persona del l.r.p.t., P.I.: , C.F.:
[...] P.IVA_5 Controparte_8
, in persona del C.F._2 Controparte_9 CP_10
l.r.p.t., P.I.: , P.IVA_6
Parti opposte contumaci
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.6.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Richiamate integralmente le conclusioni delle parti, come precisate all'udienza del
24.6.2025, il Tribunale svolge le seguenti motivazioni.
*****
1. Il giudizio costituisce la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione n. 14/2007
promossa nei confronti dell'opponente.
A fondamento dell'opposizione vengono eccepite la sussistenza dei presupposti per la chiusura anticipata della procedura ex art. 164 bis disp. att. c.p.c. -in tesi contemplata anche con l'ordinanza del 6.5.2021-, non risultando possibile il soddisfacimento dei crediti alla luce dei costi della procedura e del valore irrisorio a cui il bene è posto in vendita;
la sussistenza dei presupposti della sospensione della procedura ex art. 586 c.p.c. a causa della vendita al prezzo c.d. vile, non corrispondente al valore del bene anche considerando che il medesimo sarebbe stato interessato dalle lavorazioni di cui al c.d. superbonus e che ne sarebbe stata, in sede esecutiva, erroneamente indicata la metratura;
la presenza all'interno dell'immobile della madre dell'opponente, invalida al 100%.
2. L'opposta contesta l'opposizione eccependo l'inammissibilità per tardività
dell'opposizione, da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi;
l'inammissibilità
dell'opposizione ex art. 615, c. 3, c.p.c., ove la medesima fosse qualificata come opposizione all'esecuzione, essendo stata disposta la vendita del bene;
il difetto di interesse della controparte, essendosi concluse le operazioni di vendita ed essendo stata la proprietà del bene trasferita all'aggiudicatario; l'infondatezza dell'opposizione in punto di merito.
A tale proposito viene precisato che l'avversa opposizione poggia su dati inesatti relativamente all'indicazione del valore del bene, stimato dal c.t.u. in € 212.575,00 anziché in €
€ 228.751,00, e del prezzo di partenza dell'asta, pari ad € 65.000,00 anziché ad € 48.750,00,
costituendo quest'ultimo il prezzo ribassato ex art. 572, c. 3, c.p.c.; che il prezzo ricavato, oltre pagina 2 di 6 ad essere in linea con quanto ricavato per la vendita coattiva dell'appartamento di simile metratura oggetto della medesima esecuzione, avrebbe coperto i costi della procedura e soddisfatto parzialmente i creditori;
che il g.e. non avrebbe ipotizzato la chiusura anticipata della procedura con l'ordinanza del 6.5.2021, con cui avrebbe inteso -piuttosto- disporre la riunione di altra procedura collegata con quella controversa, avendo entrambe le procedure ad oggetto beni pignorati pro quota in ciascuna procedura.
Quanto alle doglianze in punto di mancata considerazione, nella fissazione del prezzo di vendita, delle lavorazioni di cui al c.d. superbonus, di erronea indicazione della metratura e di presenza all'interno dell'immobile della madre dell'opponente, l'opposta ne eccepisce l'inammissibilità, siccome contenute in un'istanza successiva al ricorso in opposizione, e l'infondatezza.
3. Viene disattesa l'eccezione dell'opposta relativa l'inammissibilità per tardività
dell'opposizione agli atti esecutivi, in quanto l'opposizione, traducendosi nella contestazione del diritto del creditore di proseguire nell'esecuzione forzata ai sensi della normativa citata, è
da qualificarsi come opposizione all'esecuzione
Dell'opposizione non può, d'altra parte, ritenersi l'inammissibilità ai sensi dell'art. 615, c.
3, c.p.c.: la norma in questione è stata introdotta dal d.l. 59/2016 e, quindi, dopo l'instaurazione del giudizio di esecuzione controverso;
la stessa non trova applicazione nel caso di specie, essendo il suo ambito temporale riservato ai procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 59/2016.
4. Allo stesso modo non merita condivisione la eccepita carenza di interesse dell'opponente all'opposizione: nonostante la conclusione delle operazioni di vendita e il trasferimento del bene all'aggiudicatario, l'opponente conserva l'interesse all'accertamento dell'illegittimità della procedura, potendo separatamente azionare le responsabilità collegate alle dedotte illegittimità, ove accertate.
5. Risultano inammissibili i motivi di opposizione con cui l'opponente lamenta la mancata considerazione, nella fissazione del prezzo di vendita, delle lavorazioni di cui al c.d.
pagina 3 di 6 superbonus;
la erronea indicazione della metratura del bene;
la presenza all'interno dell'immobile della madre dell'opponente.
Tali motivi non sono contenuti nel ricorso introduttivo, ma in un'istanza depositata successivamente.
Identiche considerazioni valgono per i motivi articolati dall'opponente nella prima memoria istruttoria (difetto di rappresentanza processuale;
difetto di capacità processuale e di legittimazione attiva;
difetto di prova della titolarità del credito).
Sul tema la giurisprudenza di legittimità ha messo in evidenza la necessaria struttura bifasica del giudizio di opposizione all'esecuzione, ribadendo che "Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore;
pertanto, le eventuali "eccezioni" da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono "causa petendi" della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. Ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, nè il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio" (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1328
del 20/01/2011) ed ancora: "Atteso il carattere unitario (seppur con l'articolazione bifasica)
della controversia oppositiva, non è invece ammissibile dedurre con l'atto introduttivo del giudizio di merito motivi di contestazione del diritto a procedere esecutivamente diversi rispetto a quelli già illustrati nel ricorso introduttivo della prima fase, configurando motivi del genere una non consentita domanda nuova" (Cass. n. 18761/2013).
A questo principio consegue che l'opponente non può articolare motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio (Tribunale Bolzano sez. I, 12/09/2022, n. 818).
6. Si esamina, a questo punto, il merito del motivo di opposizione imperniato sulla sussistenza dei presupposti per la chiusura anticipata della procedura ex art. 164 bis disp. att.
c.p.c. e dei presupposti della sospensione della procedura ex art. 586 c.p.c. a causa della pagina 4 di 6 vendita al prezzo c.d. vile;
entrambe le censure poggiano sulla circostanza che il prezzo di vendita del bene sarebbe pari ad 1/5 del suo valore originario.
6.1. In argomento viene condiviso il principio per cui non integra un prezzo ingiusto di aggiudicazione, tanto meno idoneo a fondare la sospensione prevista dall'art. 586 c.p.c.,
quello che sia anche sensibilmente inferiore al valore posto originariamente a base della vendita, ove questa abbia avuto luogo in corretta applicazione delle norme di rito, nè si deducano gli specifici elementi perturbatori della correttezza della relativa procedura già
elaborati dalla giurisprudenza, elementi perturbatori tra cui non si possono annoverare l'andamento o le crisi, sia pure di particolare gravità, del mercato immobiliare (Cass., n.
11116/2020).
Collegato all'entità giusta del prezzo di vendita è l'art. 164 bis disp. att. c.p.c. (introdotto dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 19, comma 2, lett. b) convertito con modificazioni dalla
L. 10 novembre 2014, n. 162, applicabile, per il comma 6 bis medesimo articolo, dal dì
11/11/2014), che prevede che sia disposta la chiusura anticipata della procedura quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo.
Dalla relazione al disegno di legge di conversione del decreto legge che ha introdotto la norma si ricava che la norma non è uno strumento a tutela dell'interesse del debitore a non vedere svenduto il proprio immobile -evitando una vendita a 'prezzo vile'-, in deroga alla regola generale dell'art. 2740 c.c., ma un istituto a tutela dell'interesse dell'amministrazione della giustizia ad evitare, con inutile dispendio di risorse processuali comunque limitate e da utilizzare invece in modo da far conseguire un'utilità effettiva al creditore, la prosecuzione sine die di procedure esecutive inidonee a consentire il soddisfacimento degli interessi dei creditori: tale ratio, oltre a corrispondere all'intenzione del legislatore, è coerente con la ricostruzione del sistema dell'esecuzione forzata.
Ai fini dell'applicazione della norma in esame, il giudice dell'esecuzione è allora chiamato a compiere una valutazione sul punto, evitando che proseguano (con sempre più probabili pagina 5 di 6 pregiudizi erariali anche a seguito di azioni risarcitorie per i danni da irragionevole durata del processo) procedimenti di esecuzione forzata manifestamente inidonei a produrre un ragionevole od apprezzabile soddisfacimento dell'interesse dei creditori, siccome con evidenza generatori di costi processuali più elevati del concreto valore di realizzo dei cespiti patrimoniali pignorati, o, comunque, idonei soltanto a generare altri e nuovi costi, soprattutto se insuscettibili di recupero.
6.2. In applicazione di questi principi al caso di specie, non merita censura la valutazione compiuta dal g.e., il quale ha rilevato il carattere significativo della somma ricavabile dalla vendita, sufficiente a coprire i costi della procedura e al parziale soddisfacimento dei creditori;
l'opponente non dimostra, dal proprio canto, che i costi della procedura siano superiori al valore di realizzo del bene e che quest'ultimo sia, quindi, insufficiente al soddisfacimento anche parziale dei creditori;
alla fattispecie prevista dall'art. 164 bis c.p.c.
non è, poi, sottesa l'esigenza di tutela dell'interesse del debitore a non vedere svenduto il proprio immobile.
Tirando le fila di queste considerazioni, i motivi di opposizione sono infondati e l'opposizione viene respinta.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore indeterminabile della controversia, non essendo desumibile dagli atti di causa il valore dei crediti per cui si procede, e della sua semplicità.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definendo il giudizio, così provvede:
1) respinge l'opposizione;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
liquidate in € 3.809,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, l'8.9.2025
Il Giudice
Agata Stanga
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 2145 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 24.6.2025 e vertente
T R A
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Cigliano
Parte opponente
E
C.F.: , e per essa, quale mandataria, CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
C.F.: , a propria volta rappresentata dalla mandataria
[...] P.IVA_2 [...]
in persona del l.r.p.t., C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3 P.IVA_3
Paolo Feliziani
Parte opposta
E
in persona del l.r.p.t., C.F.: , Controparte_4 P.IVA_4 CP_5
, ,
[...] Controparte_6 Controparte_7
, in persona del l.r.p.t., P.I.: , C.F.:
[...] P.IVA_5 Controparte_8
, in persona del C.F._2 Controparte_9 CP_10
l.r.p.t., P.I.: , P.IVA_6
Parti opposte contumaci
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.6.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Richiamate integralmente le conclusioni delle parti, come precisate all'udienza del
24.6.2025, il Tribunale svolge le seguenti motivazioni.
*****
1. Il giudizio costituisce la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione n. 14/2007
promossa nei confronti dell'opponente.
A fondamento dell'opposizione vengono eccepite la sussistenza dei presupposti per la chiusura anticipata della procedura ex art. 164 bis disp. att. c.p.c. -in tesi contemplata anche con l'ordinanza del 6.5.2021-, non risultando possibile il soddisfacimento dei crediti alla luce dei costi della procedura e del valore irrisorio a cui il bene è posto in vendita;
la sussistenza dei presupposti della sospensione della procedura ex art. 586 c.p.c. a causa della vendita al prezzo c.d. vile, non corrispondente al valore del bene anche considerando che il medesimo sarebbe stato interessato dalle lavorazioni di cui al c.d. superbonus e che ne sarebbe stata, in sede esecutiva, erroneamente indicata la metratura;
la presenza all'interno dell'immobile della madre dell'opponente, invalida al 100%.
2. L'opposta contesta l'opposizione eccependo l'inammissibilità per tardività
dell'opposizione, da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi;
l'inammissibilità
dell'opposizione ex art. 615, c. 3, c.p.c., ove la medesima fosse qualificata come opposizione all'esecuzione, essendo stata disposta la vendita del bene;
il difetto di interesse della controparte, essendosi concluse le operazioni di vendita ed essendo stata la proprietà del bene trasferita all'aggiudicatario; l'infondatezza dell'opposizione in punto di merito.
A tale proposito viene precisato che l'avversa opposizione poggia su dati inesatti relativamente all'indicazione del valore del bene, stimato dal c.t.u. in € 212.575,00 anziché in €
€ 228.751,00, e del prezzo di partenza dell'asta, pari ad € 65.000,00 anziché ad € 48.750,00,
costituendo quest'ultimo il prezzo ribassato ex art. 572, c. 3, c.p.c.; che il prezzo ricavato, oltre pagina 2 di 6 ad essere in linea con quanto ricavato per la vendita coattiva dell'appartamento di simile metratura oggetto della medesima esecuzione, avrebbe coperto i costi della procedura e soddisfatto parzialmente i creditori;
che il g.e. non avrebbe ipotizzato la chiusura anticipata della procedura con l'ordinanza del 6.5.2021, con cui avrebbe inteso -piuttosto- disporre la riunione di altra procedura collegata con quella controversa, avendo entrambe le procedure ad oggetto beni pignorati pro quota in ciascuna procedura.
Quanto alle doglianze in punto di mancata considerazione, nella fissazione del prezzo di vendita, delle lavorazioni di cui al c.d. superbonus, di erronea indicazione della metratura e di presenza all'interno dell'immobile della madre dell'opponente, l'opposta ne eccepisce l'inammissibilità, siccome contenute in un'istanza successiva al ricorso in opposizione, e l'infondatezza.
3. Viene disattesa l'eccezione dell'opposta relativa l'inammissibilità per tardività
dell'opposizione agli atti esecutivi, in quanto l'opposizione, traducendosi nella contestazione del diritto del creditore di proseguire nell'esecuzione forzata ai sensi della normativa citata, è
da qualificarsi come opposizione all'esecuzione
Dell'opposizione non può, d'altra parte, ritenersi l'inammissibilità ai sensi dell'art. 615, c.
3, c.p.c.: la norma in questione è stata introdotta dal d.l. 59/2016 e, quindi, dopo l'instaurazione del giudizio di esecuzione controverso;
la stessa non trova applicazione nel caso di specie, essendo il suo ambito temporale riservato ai procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 59/2016.
4. Allo stesso modo non merita condivisione la eccepita carenza di interesse dell'opponente all'opposizione: nonostante la conclusione delle operazioni di vendita e il trasferimento del bene all'aggiudicatario, l'opponente conserva l'interesse all'accertamento dell'illegittimità della procedura, potendo separatamente azionare le responsabilità collegate alle dedotte illegittimità, ove accertate.
5. Risultano inammissibili i motivi di opposizione con cui l'opponente lamenta la mancata considerazione, nella fissazione del prezzo di vendita, delle lavorazioni di cui al c.d.
pagina 3 di 6 superbonus;
la erronea indicazione della metratura del bene;
la presenza all'interno dell'immobile della madre dell'opponente.
Tali motivi non sono contenuti nel ricorso introduttivo, ma in un'istanza depositata successivamente.
Identiche considerazioni valgono per i motivi articolati dall'opponente nella prima memoria istruttoria (difetto di rappresentanza processuale;
difetto di capacità processuale e di legittimazione attiva;
difetto di prova della titolarità del credito).
Sul tema la giurisprudenza di legittimità ha messo in evidenza la necessaria struttura bifasica del giudizio di opposizione all'esecuzione, ribadendo che "Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore;
pertanto, le eventuali "eccezioni" da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono "causa petendi" della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. Ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, nè il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio" (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1328
del 20/01/2011) ed ancora: "Atteso il carattere unitario (seppur con l'articolazione bifasica)
della controversia oppositiva, non è invece ammissibile dedurre con l'atto introduttivo del giudizio di merito motivi di contestazione del diritto a procedere esecutivamente diversi rispetto a quelli già illustrati nel ricorso introduttivo della prima fase, configurando motivi del genere una non consentita domanda nuova" (Cass. n. 18761/2013).
A questo principio consegue che l'opponente non può articolare motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio (Tribunale Bolzano sez. I, 12/09/2022, n. 818).
6. Si esamina, a questo punto, il merito del motivo di opposizione imperniato sulla sussistenza dei presupposti per la chiusura anticipata della procedura ex art. 164 bis disp. att.
c.p.c. e dei presupposti della sospensione della procedura ex art. 586 c.p.c. a causa della pagina 4 di 6 vendita al prezzo c.d. vile;
entrambe le censure poggiano sulla circostanza che il prezzo di vendita del bene sarebbe pari ad 1/5 del suo valore originario.
6.1. In argomento viene condiviso il principio per cui non integra un prezzo ingiusto di aggiudicazione, tanto meno idoneo a fondare la sospensione prevista dall'art. 586 c.p.c.,
quello che sia anche sensibilmente inferiore al valore posto originariamente a base della vendita, ove questa abbia avuto luogo in corretta applicazione delle norme di rito, nè si deducano gli specifici elementi perturbatori della correttezza della relativa procedura già
elaborati dalla giurisprudenza, elementi perturbatori tra cui non si possono annoverare l'andamento o le crisi, sia pure di particolare gravità, del mercato immobiliare (Cass., n.
11116/2020).
Collegato all'entità giusta del prezzo di vendita è l'art. 164 bis disp. att. c.p.c. (introdotto dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 19, comma 2, lett. b) convertito con modificazioni dalla
L. 10 novembre 2014, n. 162, applicabile, per il comma 6 bis medesimo articolo, dal dì
11/11/2014), che prevede che sia disposta la chiusura anticipata della procedura quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo.
Dalla relazione al disegno di legge di conversione del decreto legge che ha introdotto la norma si ricava che la norma non è uno strumento a tutela dell'interesse del debitore a non vedere svenduto il proprio immobile -evitando una vendita a 'prezzo vile'-, in deroga alla regola generale dell'art. 2740 c.c., ma un istituto a tutela dell'interesse dell'amministrazione della giustizia ad evitare, con inutile dispendio di risorse processuali comunque limitate e da utilizzare invece in modo da far conseguire un'utilità effettiva al creditore, la prosecuzione sine die di procedure esecutive inidonee a consentire il soddisfacimento degli interessi dei creditori: tale ratio, oltre a corrispondere all'intenzione del legislatore, è coerente con la ricostruzione del sistema dell'esecuzione forzata.
Ai fini dell'applicazione della norma in esame, il giudice dell'esecuzione è allora chiamato a compiere una valutazione sul punto, evitando che proseguano (con sempre più probabili pagina 5 di 6 pregiudizi erariali anche a seguito di azioni risarcitorie per i danni da irragionevole durata del processo) procedimenti di esecuzione forzata manifestamente inidonei a produrre un ragionevole od apprezzabile soddisfacimento dell'interesse dei creditori, siccome con evidenza generatori di costi processuali più elevati del concreto valore di realizzo dei cespiti patrimoniali pignorati, o, comunque, idonei soltanto a generare altri e nuovi costi, soprattutto se insuscettibili di recupero.
6.2. In applicazione di questi principi al caso di specie, non merita censura la valutazione compiuta dal g.e., il quale ha rilevato il carattere significativo della somma ricavabile dalla vendita, sufficiente a coprire i costi della procedura e al parziale soddisfacimento dei creditori;
l'opponente non dimostra, dal proprio canto, che i costi della procedura siano superiori al valore di realizzo del bene e che quest'ultimo sia, quindi, insufficiente al soddisfacimento anche parziale dei creditori;
alla fattispecie prevista dall'art. 164 bis c.p.c.
non è, poi, sottesa l'esigenza di tutela dell'interesse del debitore a non vedere svenduto il proprio immobile.
Tirando le fila di queste considerazioni, i motivi di opposizione sono infondati e l'opposizione viene respinta.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore indeterminabile della controversia, non essendo desumibile dagli atti di causa il valore dei crediti per cui si procede, e della sua semplicità.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definendo il giudizio, così provvede:
1) respinge l'opposizione;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
liquidate in € 3.809,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, l'8.9.2025
Il Giudice
Agata Stanga
pagina 6 di 6