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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 04/03/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 540/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Veronica Messana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. 540/2020, promossa da
, C.F. , nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Partanna nella Via Caprera 105, rappresentato e difeso dall'avv. Gianni Caracci, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
attore opponente
Nei confronti
(Codice Fiscale e Partita Controparte_1
IVA ), con sede legale e direzione generale in Milano Via Mecenate n. 90, in persona P.IVA_1 del Consigliere e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro
Ghibellini, Stefano Ghibellini e Fanny Vaccaro, presso la quale è elettivamente domiciliato in
Sciacca, in Via Carlo Marx 7;
convenuta opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 22/11/2023, le parti concludevano come da separato verbale, ed il Giudice con separato provvedimento poneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 15/6/2020, ritualmente notificato alla controparte, il Sig. Parte_1 formulava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 61/2020 emesso dal Tribunale di
[...]
Sciacca in data 4.2.2020, notificato in data 6.3.2020, nell'ambito del procedimento portante il n.
R.G. 61/2020, con il quale veniva ingiunto all'odier no opponente di pagare in favore della
[...]
l'importo di € 12.936,00, oltre interessi e Controparte_2 spese legali e spese di procedura, in forza di polizza fideiussoria n. 410111 del 25.9.2012.
L'odierno attore opponente concludeva instando affinchè il Tribunale di Sciacca volesse “revocare il decreto ingiuntivo n. 61/2020 n R.G. 61/2020, reso il 4.2.2020 dal Tribunale di Sciacca, notificato il 6.3.2020, con il quale l'opponente veniva condannato a versare alla
[...]
[...
[...] l'importo di Euro 12.936,00 oltre interessi e spese legali. Controparte_3
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
A fondamento della spiegata opposizione, deduceva: Parte_1
- La decadenza della società opposta ai sensi dell'articolo 1957 c.c., per non avere proposto le proprie istanze nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale;
- Che la decadenza non sarebbe stata impedita dalla clausola contenuta nel modulo Allegato
Co-dichiarazione di fideiussione, con la quale il fideiussore avrebbe rinunciato ad avvalersi dei diritti e dei termini di cui all'articolo 1957 c.c.;
- Che in ordine alla clausola volta ad escludere la decadenza del creditore dalla garanzia prevista dall'articolo 1957 c.c., laddove il garante rivesta la qualità di consumatore, la clausola doveva essere perfezionata nel rispetto dei requisiti sostanziali r ichiesti dal Codice del Consumo;
- Che su tale modulo la parte opponente avrebbe apposto una sola sottoscrizione e non avrebbe approvato specificatamente questa clausola come invece richiesto dagli articoli 1341 e 1342
c.c.;
- Che per tali ragioni la siffatta clausola sarebbe inefficace con la conseguente decadenza dell'odierna opposta, non avendo la stessa rispettato il termine semestrale per agire nei confronti del debitore principale.
Per tutte le esposte ragioni, l'odierno opponente concludeva come sopra per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa del 4.12.2020, si costituiva in giudizio la società Controparte_2 concludendo affinchè volesse il Tribunale di Sciacca “contrariis reiectis:
[...] in via preliminare e/o pregiudiziale: a) concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo
n. 61/2020 non essendo l'opposizione fondata su prova scritta;
b) in via di subordine, pronunciare ordinanza ex art 186 ter c.p.c., ingiungendo a di pagare ad Parte_1 Controparte_2
senza dilazione, la somma di € 12.936,00 oltre interessi e spese legali come liquidate nel
[...] decreto ingiuntivo Tribunale di Sciacca n. 61/2020, e in ogni caso;
- nel merito, in via principale, respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal signor , in quanto Parte_1 infondata in fatto e in diritto e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 61/2020 o comunque condannare l'opponente a pagare ad la somma capitale di € 12.936,00 o Controparte_2 la somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, oltre gli interessi dal dì del dovuto al saldo e le spese di lite, accessori di legge compresi. Con riserva di altre dedurre e produrre, di articolare capitoli di prova e di indicare testi.”
L'odierna opposta chiedeva pertanto la conferma del decreto ingiuntivo opposto, per le seguenti ragioni:
2 - Preliminarmente, che l'odierno opposto non ha in alcun modo dedotto di rivestire la qualifica di consumatore;
- Che in ogni caso il sig. non ha mai rivestito tale qualifica atteso che ha svolto Pt_1 attività imprenditoriale iscritto alla Camera di Commercio industria Artigianato e
Agricoltura di Trapani, con la qualifica di piccolo imprenditore nonché era propri etario dei terreni oggetto del finanziamento richiesto ed ottenuto dal figlio Persona_1 concesso da Agea – Agenzia per le erogazioni in Agricoltura;
- Che, dunque, con rifermento al finanziamento concesso da AGEA e alla polizza fideiussoria stipulata, il sig. non ha ricoperto la qualifica di consumatore. Pt_1
L'odierna opposta, inoltre, deduceva:
- Che la clausola di deroga all'articolo 1957 c.c. non poteva essere considerata vessatoria, ben potendo essere convenzionalmente esclusa dalle parti, rientrando nella disponibilità delle parti;
- Che il soggetto coobbligato, odierno opponente, nella polizza fideiussoria stipulata ha rinunciato sia al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 c.c. sia ad avvalersi dei diritti e termini previsti dall'articolo 1957 c.c. ;
- Che la società odierna convenuta non è decaduta dall'agire nei confronti del fideiussore;
- Che la clausola in oggetto non rientra tra quelle annoverate dall'articolo 1341 c.c. e non necessita di approvazione scritta dal soggetto obbligato;
- Che, in ogni caso, il contratto oggetto del presente giudizio non sarebbe un contratto di fideiussione ma contratto autonomo di garanzia, con esclusione a monte dell'applicabilità dell'articolo 1957 c.c., prevedendo infatti il pagamento a semplice richiest a del beneficiario, senza beneficio della preventiva escussione del contraente e con esplicita rinuncia ad avvalersi del termine di cui alla medesima norma.
La causa veniva istruita documentalmente, previa concessione dei termini di cui all'articolo 183 sesto comma c.p.c..
Esaurita l'istruzione e ritenuta la causa matura per la decisione, con ordinanza del 11.11.2021 veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 13.9.2023, parte opponente chiedeva disporsi la distrazione delle sepse ai sensi dell'articolo 93 c.p.c.. All'udienza successiva del 22/11/2023, a seguito di vari rinvii disposti in ragione dell'intervenuto trasferimento del giudice titolare, le parti concludevano come in atti e la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
NEL MERITO
Premesso ciò in punto di fatto in ordine allo svolgimento del processo, nel merito, va evidenziato che parte opposta all'udienza del 13.9.2023, chiedeva disporsi l'interruzione del presente giudizio a seguito del decesso della parte attrice opponente, avvenuto in data 14.9.2020 Parte_1
3 e successivamente in data 15.9.2023, provvedeva a depositare certificato di morte rilasciato dal
Comune di Partanna.
Sul punto giova evidenziare che non si è provveduto a disporre e dichiarare l'interruzione del presente procedimento atteso che ai sensi dell'articolo 300 c.p.c. il processo viene interrotto solo nel caso e nel momento in cui il procuratore che difende la parte in giudizio lo dichiari in udienza o lo notifichi alle altre parti.
Tale circostanza non è avvenuta nel caso di specie, essendo stato il decesso della parte dedotto solo da parte convenuta, e pertanto il giudizio è proseguito nelle sue forme ordinarie.
Dalla documentazione versata in atti emerge che l'odierno opponente ha Parte_1 stipulato la polizza fideiussoria con la società di assicurazione opposta in data 25/9/2012, “per anticipo di sostegno al produttore per la ristrutturazione e riconversione in vig neti - Campagna
2011-2012”, con debitore principale, , figlio dell'odierno opponente. Persona_1
Dal testo contrattuale emerge altresì che “i sottoscritti riconoscono che la presente fideiussione rimarrà efficace finchè e le eventuali coassicuratrici sarà – anno – stata Controparte_2 completamente liberata dagli obblighi assunti con la polizza suindicata e rinunciano espressamente sia al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 c.c. e che di avvalersi dei diritti
e dei termini previsti dagli artt. 1945, 1950, 1952, 1955, 1956 e 1957 del codice civile”.
Quale motivo di opposizione, ha eccepito la decadenza della parte opposta ai Parte_1 sensi dell'articolo 1957 c.c. stante la vessatorietà delle clausole sopra indicate ai sensi dell'articolo
1341 e 1342 c.c., perché limitanti i diritti discendenti direttamente dall'articolo 1957 c.c., con conseguente inefficacia delle relative clausole contrattuali, anche per violazione dell a tutela sostanziale richiesta dal Codice del Consumo, per avere rivestito l'odierno attore la qualifica di consumatore, con riferimento alla polizza fideiussoria sottoscritta.
Parte opponente ha fatto valere l'invalidità di tali specifiche clausole con riferimento agli artt. 1341
e 1342 c.c., lamentando che non siano state approvate specificatamente dal contraente e comunque nulle ai sensi dell'articolo 33 comma 2 lett. T e art. 36 d el Codice del Consumo, in quanto determinerebbero uno squilibrio significativo dei diritti e degli obblighi a carico del consumatore, limitandone la facoltà di opporre eccezioni al professionista.
La validità delle clausole come quelle contenute nel contratto di fideiussione sottoscritto dall'opponente ha impegnato a lungo la giurisprudenza di legittimità, come meglio di seguito si specificherà.
Orbene sul punto, la giurisprudenza di legittimità ritiene, in maniera oramai granitica, che “la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'articolo 1957 c.c., per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rin unciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta alcun principio di ordine pubblico,
4 comportando soltanto l'assunzione per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore” (Corte di Cassazione 2607/2024, 28943/2017, 21867/2013,
9245/2007).
Ne discende che le parti possono convenzionalmente escludere la decadenza del creditore dalla garanzia prevista dall'articolo 1957 c.c.: quindi, le censure mosse dall'odierno opponente in ordine alla contrarietà delle clausole sottoscritte agli artt. 1341 e 1342 c.c. non possono trovare accoglimento.
Tale clausola non rientra, infatti, tra quelle particolarmente onerose per le quali l'art. 1341 comma
2 c.c. esige la specifica approvazione per iscritto (ex plurimis: Cassazione civile sez. I, 16/04/2018,
n.9379; Tribunale Milano sez. VI, 26/07/2021, n.6480, Tribunale Roma sez. XVII, 26/05 /2021,
n.9265), approvazione che tuttavia è presente nel caso di specie.
Costante giurisprudenza di legittimità ritiene, nello specifico, che la decadenza del creditore del diritto di escutere la garanzia non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente sia implicitamente attraverso un comportamento concludente (cfr. Corte di Cassazione 13078/2008).
La clausola non rientra, dunque, tra le clausole particolarmente onerose per le quali l'articolo 1341 secondo comma c.c. esige, nel caso in cui siano predisposte da uno dei contraenti, la specifica approvazione per iscritto dall'altro contraente (Cass. 9245/2007, 21867/2013 e 28943/2017).
inoltre, ha evidenziato la nullità di siffatte clausole, con conseguente asserita Parte_1 decadenza del creditore ad agire nei confronti del fideiussore, ai sensi dell'articolo 33 del Codice del Consumo.
È principio oramai pacifico che, qualora il garante rivesta la qualità di consumatore, la conclusione di tale accordo derogatorio deve essere necessariamente perfezionata nel rispetto delle forme di tutela non più formali ma sostanziali richieste dal Codice del Consumo, con onere del professionista di provare che le clausole unilateralmente predisposte siano oggetto di trattativa individuale ai sensi dell'articolo 34 comma 5, non essendo sufficiente la specifica approvazione per iscritto prevista dalla disciplina codicistica (Corte di Cassazione 27558/2023).
È stato, dunque, osservato che il contenuto della clausola di rinuncia ai termini di cui all'articolo
1957 c.c. pone a carico del contraente, nei cui confronti la stessa clausola produce effetti, decadenze o limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni che impediscono al fideiussore, consumatore, di far valere la decadenza del creditore negligente per non essersi attivato avverso il debitore principale: tale clausola, pertanto, deve ritenersi ricompresa nel novero delle clausole ritenute vessatorie ai sensi del codice del consumo.
a tal riguardo, ha allegato la propria qualità di consumatore, contestata invece Parte_1 da parte opposta, stante la circostanza che lo stesso sarebbe proprietario dei terreni oggetto di finanziamento e padre del titolare dell'impresa agricola, garantita.
5 Come affermato da costante giurisprudenza di legittimità (tra gli altri cfr. Corte di Cassazione
8419/2019) "In tema di contratti del consumatore, ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui al vecchio testo dell'art. 1469 bis c.c. (ora Codice del consumo, approvato con D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33), la qualifica di consumatore spetta solo alle persone fisiche e la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata alla stregua del semplice consumatore soltanto allorchè concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività; correlativamente devono essere considerate professionisti tanto la persona fisi ca quanto quella giuridica, sia pubblica sia privata, che utilizzino il contratto non necessariamente nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, ma per uno scopo connesso all'attività imprenditoriale o professionale. Esclusa la rilevanza dell' attività svolta dal debitore principale per la qualificazione della posizione (di consumatore o meno) del fideiussore, consumatore dev'essere considerato il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attivita' professionale (o anche piu' attivita' professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalita' non inerenti allo svolgimento di tale attivita', bensi' estranee alla stessa, nel senso che si tratti di atto non espressivo di questa, ne' strettamente funzionale al suo svolgimento”.
Orbene, alla luce degli elementi in atti (titolarità dei terreni oggetto del finanziamento, legame di parentela che lega il debitore principale e il garante, circostanze non contestate dalle parti), questo decidente ritiene di non poter considerare l'odierno opponente quale consumatore , con conseguente inapplicabilità al caso di specie della decadenza di cui all'articolo 1957 c.c., dato il collegamento funzionale esistente tra la fideiussione e l'attività imprenditoriale svolta dal debitore principale.
In tal senso, si ritiene che i motivi di opposizione sollevati da parte opponente , dunque, non possono trovare accoglimento.
A ciò si aggiunga che l'opposizione a decreto ingiuntiv o, come noto, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dell'opposto, che assume la veste di attore in senso sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'articolo2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito
(Cfr. Corte di Cassazione 12765/2007).
Nel caso di specie, l'odierno opponente null'altro ha dedotto sul merito della pretesa fatta valere da parte della che al contrario ha allegato il proprio credito, dando prova del Controparte_1 titolo e dell'inadempimento di controparte.
Per tali ragioni, la domanda formulata dall'odierno attore non può trovare accoglimento.
6 In ordine alle spese, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo .
p.q.m.
Il Tribunale di Sciacca, in persona del Giudice dott.ssa Veronica Messana, definitivamente pronunciando, rigettata ogni ulteriore istanza ed eccezione, così dispone: rigetta l'opposizione formulata da con conferma del decreto ingiuntivo Parte_1 opposto n. 61/2020 reso dal Tribunale di Sciacca il 4/2/2020 e notificato il successivo 6/3/2020 e lo dichiara esecutivo;
condanna alla refusione delle spese processuali in favore della Parte_1 [...]
che si liquidano in € 3.500,00 per compensi, oltre Iva Controparte_2
e CPa e oneri dovuti come per legge, e rimborso forfettari o al 15%.
Così deciso in Sciacca, il 4/3/2025
Il Giudice
Dott.ssa Veronica Messana
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24,
e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Veronica Messana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. 540/2020, promossa da
, C.F. , nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Partanna nella Via Caprera 105, rappresentato e difeso dall'avv. Gianni Caracci, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
attore opponente
Nei confronti
(Codice Fiscale e Partita Controparte_1
IVA ), con sede legale e direzione generale in Milano Via Mecenate n. 90, in persona P.IVA_1 del Consigliere e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro
Ghibellini, Stefano Ghibellini e Fanny Vaccaro, presso la quale è elettivamente domiciliato in
Sciacca, in Via Carlo Marx 7;
convenuta opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 22/11/2023, le parti concludevano come da separato verbale, ed il Giudice con separato provvedimento poneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 15/6/2020, ritualmente notificato alla controparte, il Sig. Parte_1 formulava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 61/2020 emesso dal Tribunale di
[...]
Sciacca in data 4.2.2020, notificato in data 6.3.2020, nell'ambito del procedimento portante il n.
R.G. 61/2020, con il quale veniva ingiunto all'odier no opponente di pagare in favore della
[...]
l'importo di € 12.936,00, oltre interessi e Controparte_2 spese legali e spese di procedura, in forza di polizza fideiussoria n. 410111 del 25.9.2012.
L'odierno attore opponente concludeva instando affinchè il Tribunale di Sciacca volesse “revocare il decreto ingiuntivo n. 61/2020 n R.G. 61/2020, reso il 4.2.2020 dal Tribunale di Sciacca, notificato il 6.3.2020, con il quale l'opponente veniva condannato a versare alla
[...]
[...
[...] l'importo di Euro 12.936,00 oltre interessi e spese legali. Controparte_3
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
A fondamento della spiegata opposizione, deduceva: Parte_1
- La decadenza della società opposta ai sensi dell'articolo 1957 c.c., per non avere proposto le proprie istanze nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale;
- Che la decadenza non sarebbe stata impedita dalla clausola contenuta nel modulo Allegato
Co-dichiarazione di fideiussione, con la quale il fideiussore avrebbe rinunciato ad avvalersi dei diritti e dei termini di cui all'articolo 1957 c.c.;
- Che in ordine alla clausola volta ad escludere la decadenza del creditore dalla garanzia prevista dall'articolo 1957 c.c., laddove il garante rivesta la qualità di consumatore, la clausola doveva essere perfezionata nel rispetto dei requisiti sostanziali r ichiesti dal Codice del Consumo;
- Che su tale modulo la parte opponente avrebbe apposto una sola sottoscrizione e non avrebbe approvato specificatamente questa clausola come invece richiesto dagli articoli 1341 e 1342
c.c.;
- Che per tali ragioni la siffatta clausola sarebbe inefficace con la conseguente decadenza dell'odierna opposta, non avendo la stessa rispettato il termine semestrale per agire nei confronti del debitore principale.
Per tutte le esposte ragioni, l'odierno opponente concludeva come sopra per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa del 4.12.2020, si costituiva in giudizio la società Controparte_2 concludendo affinchè volesse il Tribunale di Sciacca “contrariis reiectis:
[...] in via preliminare e/o pregiudiziale: a) concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo
n. 61/2020 non essendo l'opposizione fondata su prova scritta;
b) in via di subordine, pronunciare ordinanza ex art 186 ter c.p.c., ingiungendo a di pagare ad Parte_1 Controparte_2
senza dilazione, la somma di € 12.936,00 oltre interessi e spese legali come liquidate nel
[...] decreto ingiuntivo Tribunale di Sciacca n. 61/2020, e in ogni caso;
- nel merito, in via principale, respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal signor , in quanto Parte_1 infondata in fatto e in diritto e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 61/2020 o comunque condannare l'opponente a pagare ad la somma capitale di € 12.936,00 o Controparte_2 la somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, oltre gli interessi dal dì del dovuto al saldo e le spese di lite, accessori di legge compresi. Con riserva di altre dedurre e produrre, di articolare capitoli di prova e di indicare testi.”
L'odierna opposta chiedeva pertanto la conferma del decreto ingiuntivo opposto, per le seguenti ragioni:
2 - Preliminarmente, che l'odierno opposto non ha in alcun modo dedotto di rivestire la qualifica di consumatore;
- Che in ogni caso il sig. non ha mai rivestito tale qualifica atteso che ha svolto Pt_1 attività imprenditoriale iscritto alla Camera di Commercio industria Artigianato e
Agricoltura di Trapani, con la qualifica di piccolo imprenditore nonché era propri etario dei terreni oggetto del finanziamento richiesto ed ottenuto dal figlio Persona_1 concesso da Agea – Agenzia per le erogazioni in Agricoltura;
- Che, dunque, con rifermento al finanziamento concesso da AGEA e alla polizza fideiussoria stipulata, il sig. non ha ricoperto la qualifica di consumatore. Pt_1
L'odierna opposta, inoltre, deduceva:
- Che la clausola di deroga all'articolo 1957 c.c. non poteva essere considerata vessatoria, ben potendo essere convenzionalmente esclusa dalle parti, rientrando nella disponibilità delle parti;
- Che il soggetto coobbligato, odierno opponente, nella polizza fideiussoria stipulata ha rinunciato sia al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 c.c. sia ad avvalersi dei diritti e termini previsti dall'articolo 1957 c.c. ;
- Che la società odierna convenuta non è decaduta dall'agire nei confronti del fideiussore;
- Che la clausola in oggetto non rientra tra quelle annoverate dall'articolo 1341 c.c. e non necessita di approvazione scritta dal soggetto obbligato;
- Che, in ogni caso, il contratto oggetto del presente giudizio non sarebbe un contratto di fideiussione ma contratto autonomo di garanzia, con esclusione a monte dell'applicabilità dell'articolo 1957 c.c., prevedendo infatti il pagamento a semplice richiest a del beneficiario, senza beneficio della preventiva escussione del contraente e con esplicita rinuncia ad avvalersi del termine di cui alla medesima norma.
La causa veniva istruita documentalmente, previa concessione dei termini di cui all'articolo 183 sesto comma c.p.c..
Esaurita l'istruzione e ritenuta la causa matura per la decisione, con ordinanza del 11.11.2021 veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 13.9.2023, parte opponente chiedeva disporsi la distrazione delle sepse ai sensi dell'articolo 93 c.p.c.. All'udienza successiva del 22/11/2023, a seguito di vari rinvii disposti in ragione dell'intervenuto trasferimento del giudice titolare, le parti concludevano come in atti e la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
NEL MERITO
Premesso ciò in punto di fatto in ordine allo svolgimento del processo, nel merito, va evidenziato che parte opposta all'udienza del 13.9.2023, chiedeva disporsi l'interruzione del presente giudizio a seguito del decesso della parte attrice opponente, avvenuto in data 14.9.2020 Parte_1
3 e successivamente in data 15.9.2023, provvedeva a depositare certificato di morte rilasciato dal
Comune di Partanna.
Sul punto giova evidenziare che non si è provveduto a disporre e dichiarare l'interruzione del presente procedimento atteso che ai sensi dell'articolo 300 c.p.c. il processo viene interrotto solo nel caso e nel momento in cui il procuratore che difende la parte in giudizio lo dichiari in udienza o lo notifichi alle altre parti.
Tale circostanza non è avvenuta nel caso di specie, essendo stato il decesso della parte dedotto solo da parte convenuta, e pertanto il giudizio è proseguito nelle sue forme ordinarie.
Dalla documentazione versata in atti emerge che l'odierno opponente ha Parte_1 stipulato la polizza fideiussoria con la società di assicurazione opposta in data 25/9/2012, “per anticipo di sostegno al produttore per la ristrutturazione e riconversione in vig neti - Campagna
2011-2012”, con debitore principale, , figlio dell'odierno opponente. Persona_1
Dal testo contrattuale emerge altresì che “i sottoscritti riconoscono che la presente fideiussione rimarrà efficace finchè e le eventuali coassicuratrici sarà – anno – stata Controparte_2 completamente liberata dagli obblighi assunti con la polizza suindicata e rinunciano espressamente sia al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 c.c. e che di avvalersi dei diritti
e dei termini previsti dagli artt. 1945, 1950, 1952, 1955, 1956 e 1957 del codice civile”.
Quale motivo di opposizione, ha eccepito la decadenza della parte opposta ai Parte_1 sensi dell'articolo 1957 c.c. stante la vessatorietà delle clausole sopra indicate ai sensi dell'articolo
1341 e 1342 c.c., perché limitanti i diritti discendenti direttamente dall'articolo 1957 c.c., con conseguente inefficacia delle relative clausole contrattuali, anche per violazione dell a tutela sostanziale richiesta dal Codice del Consumo, per avere rivestito l'odierno attore la qualifica di consumatore, con riferimento alla polizza fideiussoria sottoscritta.
Parte opponente ha fatto valere l'invalidità di tali specifiche clausole con riferimento agli artt. 1341
e 1342 c.c., lamentando che non siano state approvate specificatamente dal contraente e comunque nulle ai sensi dell'articolo 33 comma 2 lett. T e art. 36 d el Codice del Consumo, in quanto determinerebbero uno squilibrio significativo dei diritti e degli obblighi a carico del consumatore, limitandone la facoltà di opporre eccezioni al professionista.
La validità delle clausole come quelle contenute nel contratto di fideiussione sottoscritto dall'opponente ha impegnato a lungo la giurisprudenza di legittimità, come meglio di seguito si specificherà.
Orbene sul punto, la giurisprudenza di legittimità ritiene, in maniera oramai granitica, che “la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'articolo 1957 c.c., per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rin unciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta alcun principio di ordine pubblico,
4 comportando soltanto l'assunzione per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore” (Corte di Cassazione 2607/2024, 28943/2017, 21867/2013,
9245/2007).
Ne discende che le parti possono convenzionalmente escludere la decadenza del creditore dalla garanzia prevista dall'articolo 1957 c.c.: quindi, le censure mosse dall'odierno opponente in ordine alla contrarietà delle clausole sottoscritte agli artt. 1341 e 1342 c.c. non possono trovare accoglimento.
Tale clausola non rientra, infatti, tra quelle particolarmente onerose per le quali l'art. 1341 comma
2 c.c. esige la specifica approvazione per iscritto (ex plurimis: Cassazione civile sez. I, 16/04/2018,
n.9379; Tribunale Milano sez. VI, 26/07/2021, n.6480, Tribunale Roma sez. XVII, 26/05 /2021,
n.9265), approvazione che tuttavia è presente nel caso di specie.
Costante giurisprudenza di legittimità ritiene, nello specifico, che la decadenza del creditore del diritto di escutere la garanzia non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente sia implicitamente attraverso un comportamento concludente (cfr. Corte di Cassazione 13078/2008).
La clausola non rientra, dunque, tra le clausole particolarmente onerose per le quali l'articolo 1341 secondo comma c.c. esige, nel caso in cui siano predisposte da uno dei contraenti, la specifica approvazione per iscritto dall'altro contraente (Cass. 9245/2007, 21867/2013 e 28943/2017).
inoltre, ha evidenziato la nullità di siffatte clausole, con conseguente asserita Parte_1 decadenza del creditore ad agire nei confronti del fideiussore, ai sensi dell'articolo 33 del Codice del Consumo.
È principio oramai pacifico che, qualora il garante rivesta la qualità di consumatore, la conclusione di tale accordo derogatorio deve essere necessariamente perfezionata nel rispetto delle forme di tutela non più formali ma sostanziali richieste dal Codice del Consumo, con onere del professionista di provare che le clausole unilateralmente predisposte siano oggetto di trattativa individuale ai sensi dell'articolo 34 comma 5, non essendo sufficiente la specifica approvazione per iscritto prevista dalla disciplina codicistica (Corte di Cassazione 27558/2023).
È stato, dunque, osservato che il contenuto della clausola di rinuncia ai termini di cui all'articolo
1957 c.c. pone a carico del contraente, nei cui confronti la stessa clausola produce effetti, decadenze o limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni che impediscono al fideiussore, consumatore, di far valere la decadenza del creditore negligente per non essersi attivato avverso il debitore principale: tale clausola, pertanto, deve ritenersi ricompresa nel novero delle clausole ritenute vessatorie ai sensi del codice del consumo.
a tal riguardo, ha allegato la propria qualità di consumatore, contestata invece Parte_1 da parte opposta, stante la circostanza che lo stesso sarebbe proprietario dei terreni oggetto di finanziamento e padre del titolare dell'impresa agricola, garantita.
5 Come affermato da costante giurisprudenza di legittimità (tra gli altri cfr. Corte di Cassazione
8419/2019) "In tema di contratti del consumatore, ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui al vecchio testo dell'art. 1469 bis c.c. (ora Codice del consumo, approvato con D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33), la qualifica di consumatore spetta solo alle persone fisiche e la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata alla stregua del semplice consumatore soltanto allorchè concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività; correlativamente devono essere considerate professionisti tanto la persona fisi ca quanto quella giuridica, sia pubblica sia privata, che utilizzino il contratto non necessariamente nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, ma per uno scopo connesso all'attività imprenditoriale o professionale. Esclusa la rilevanza dell' attività svolta dal debitore principale per la qualificazione della posizione (di consumatore o meno) del fideiussore, consumatore dev'essere considerato il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attivita' professionale (o anche piu' attivita' professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalita' non inerenti allo svolgimento di tale attivita', bensi' estranee alla stessa, nel senso che si tratti di atto non espressivo di questa, ne' strettamente funzionale al suo svolgimento”.
Orbene, alla luce degli elementi in atti (titolarità dei terreni oggetto del finanziamento, legame di parentela che lega il debitore principale e il garante, circostanze non contestate dalle parti), questo decidente ritiene di non poter considerare l'odierno opponente quale consumatore , con conseguente inapplicabilità al caso di specie della decadenza di cui all'articolo 1957 c.c., dato il collegamento funzionale esistente tra la fideiussione e l'attività imprenditoriale svolta dal debitore principale.
In tal senso, si ritiene che i motivi di opposizione sollevati da parte opponente , dunque, non possono trovare accoglimento.
A ciò si aggiunga che l'opposizione a decreto ingiuntiv o, come noto, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dell'opposto, che assume la veste di attore in senso sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'articolo2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito
(Cfr. Corte di Cassazione 12765/2007).
Nel caso di specie, l'odierno opponente null'altro ha dedotto sul merito della pretesa fatta valere da parte della che al contrario ha allegato il proprio credito, dando prova del Controparte_1 titolo e dell'inadempimento di controparte.
Per tali ragioni, la domanda formulata dall'odierno attore non può trovare accoglimento.
6 In ordine alle spese, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo .
p.q.m.
Il Tribunale di Sciacca, in persona del Giudice dott.ssa Veronica Messana, definitivamente pronunciando, rigettata ogni ulteriore istanza ed eccezione, così dispone: rigetta l'opposizione formulata da con conferma del decreto ingiuntivo Parte_1 opposto n. 61/2020 reso dal Tribunale di Sciacca il 4/2/2020 e notificato il successivo 6/3/2020 e lo dichiara esecutivo;
condanna alla refusione delle spese processuali in favore della Parte_1 [...]
che si liquidano in € 3.500,00 per compensi, oltre Iva Controparte_2
e CPa e oneri dovuti come per legge, e rimborso forfettari o al 15%.
Così deciso in Sciacca, il 4/3/2025
Il Giudice
Dott.ssa Veronica Messana
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24,
e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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